Raccomandata
Incarto n. 30.2014.9 30.2014.12 TB
Lugano 16 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 gennaio 2014 emanata da
chiamato in causa
Cassa CO 1 TERZ 1, in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. La RI 1 di __________ è stata oggetto il 15 luglio 2013 (doc. 12) di un controllo dei datori di lavoro da parte della Cassa CO 1 per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2012.
Su invito dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (doc. 14), la Cassa ha raccolto diversa documentazione atta a qualificare l'attività svolta da parte di TERZ 1 per RI 1 (docc. 14a-14o).
1.2. Con decisione su opposizione del 15 gennaio 2014 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione della società del 14 novembre 2013 (doc. 9) e confermato la decisione del 4 novembre 2013 (doc. 10), con cui ha ritenuto che l'attività svolta da TERZ 1 per la RI 1 era da ritenere di natura dipendente dal 1° gennaio 2013.
Sulla scorta degli accertamenti esperiti, l'amministrazione ha concluso che la progettazione viene fatta direttamente da RI 1 nei suoi uffici di __________ e che, a livello di garanzia, vendendo il prodotto funzionante, la società è la sola responsabile nei confronti del cliente e dà garanzia su eventuali difetti del prodotto, indipendentemente che il difetto abbia origine in una carenza di progettazione, fabbricazione, trasporto o montaggio. Anche la garanzia post-vendita spetta alla società stessa.
La Cassa ha osservato che nell'espletamento della sua attività TERZ 1 non emette fatture destinate ai beneficiari finali delle sue prestazioni per un pagamento diretto. Inoltre, egli non corre alcun rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato, visto che è la RI 1 che regola direttamente i propri impegni con lui. È quindi il datore di lavoro che si assume il rischio economico, mentre il lavoratore, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso terzi. Ciò significa assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta individuale. Inoltre, anche le retribuzioni derivanti da un mandato, da un contratto d'agenzia o d'appalto possono far parte del salario determinante. Infine, la Cassa ha pure rilevato che il prestito di manodopera a ditte del ramo deve essere considerato di tipo dipendente (lavori in subappalto), mentre di tipo indipendente quando l'artigiano lavora e fattura direttamente al cliente finale.
1.3. Il 21 gennaio 2014 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione, ritenendo impossibile un rapporto di dipendenza con TERZ 1, visto che egli ha svolto la propria attività di elettricista montatore indipendente offrendo le sue prestazioni sulla base di un contratto d'appalto e non di lavoro. È peraltro normale che l'artigiano abbia ricevuto delle direttive da parte della società che ha eseguito la progettazione dell'intero parcheggio automatico, ma ciò non significa che il lavoratore non fosse poi libero nell'esecuzione della sua opera (montaggio elettromeccanico), tanto che nell'apposito questionario egli ha indicato che l'organizzazione del suo lavoro avviene per l'80% in modo autonomo.
La ricorrente ha osservato che, trattandosi di un rapporto di subappalto, non può esservi relazione diretta tra la committenza e l'esecutore. Due sono i contratti esistenti: uno tra la committenza e la SA, l'altro tra quest'ultima ed il lavoratore in questione. Nei confronti di RI 1, TERZ 1 ha sempre agito a proprio nome e per proprio conto, fatturandole la sua opera, nei cui confronti egli corre il rischio di non incassare quanto fatturato, come qualsiasi altro artigiano. È la ricorrente che è tenuta a corrispondere la mercede al lavoratore per le sue prestazioni e quest'ultimo risponde nei confronti della SA per eventuali difetti d'opera. Quanto alla garanzia post-vendita sul prodotto completo, l'insorgente ha evidenziato come sia logico che spetti a lei, visto che fa parte del contratto concluso con il cliente finale.
L'insorgente ha poi contestato di essere in presenza di un prestito di manodopera a una ditta del ramo, visto che il lavoratore in questione è stato da essa personalmente incaricato di eseguire un'opera ben precisa, non essendo, detta ditta, in grado di farla. Quindi, TERZ 1 ha agito in modo indipendente all'interno delle direttive fornite da RI 1 e, come per i lavori eseguiti in passato anche per altri committenti, l'artigiano deve essere considerato come un appaltatore e non come un dipendente. Pertanto, un lavoro in subappalto non può ogni volta corrispondere ad un prestito di manodopera, altrimenti il subappalto non avrebbe più ragione di esistere.
La società insorgente ha in infine criticato posta per posta i motivi secondo cui, d'avviso della Cassa, il lavoratore in oggetto non sarebbe qualificabile come indipendente.
1.4. Con risposta del 30 gennaio 2014 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, argomentando ulteriormente le motivazioni esposte nella decisione su opposizione, di cui si dirà, semmai, nelle considerazioni di diritto.
La ricorrente ha prodotto le tre fatture emesse da TERZ 1 nei suoi confronti (docc. B-D) e ha precisato che l'indicazione del luogo di lavoro sulle notifiche prodotte dall'Ufficio ispettorato del lavoro è manifestamente errata, visto che egli ha prestato le sue opere sul cantiere di Via __________ a __________ e non presso la sua (di lei) sede legale (doc. V).
1.5. Il 10 febbraio 2014 (doc. VI) il TCA ha chiamato in causa TERZ 1, dandogli la possibilità di esaminare gli atti e di determinarsi in merito alla procedura fino al 20 marzo 2014, diritto di cui egli non si è però avvalso.
1.6. Il Tribunale ha interpellato il 18 giugno 2014 sia la società, per il tramite del suo legale (doc. VIII), sia la Cassa di compensazione (doc. IX), al fine di sapere se la persona chiamata in causa sia stata attiva in Svizzera per conto della ditta ricorrente anche nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011.
Le rispettive prese di posizione e la documentazione allegata (docc. X e XI) sono state trasmesse a tutte le parti in causa per osservazioni (docc. XII-XIV).
Il 9 luglio 2014 (doc. XV) la società ricorrente ha confermato i giorni in cui TERZ 1 è stato impegnato per degli appalti da essa conferitigli negli anni 2009, 2010, 2011 e 2013 e ha anche prodotto delle fatture allestite dal lavoratore relative alla fine del 2013 e l'inizio del 2014, a comprova della sua indipendenza nell'espletamento della sua attività professionale.
L'amministrazione ha osservato l'11 luglio 2014 (doc. XVI) che oltre al salario orario di Fr. 25.-, l'artigiano aveva diritto al rimborso di Fr. 0,50/km, delle spese autostradali, del vitto e di varie spese alla stessa stregua di un salariato alle dipendenze del proprio datore di lavoro.
L'insorgente ha infine contestato il 22 luglio 2014 (doc. XX) le affermazioni della Cassa, perché ad un dipendente non vengono rimborsati i chilometri percorsi per raggiungere la sede della società ma, semmai, gli verrebbe messo a disposizione un veicolo aziendale. In concreto, invece, la persona chiamata in causa ha sempre utilizzato mezzi di trasporto e strumenti di lavoro di sua proprietà. Inoltre, nessuno dei suoi dipendenti riceve un rimborso per i pranzi. La ricorrente ha poi precisato che il costo è di € 25.-/ora e si applica anche ai tempi di trasferta e del pranzo, ciò che configura un rapporto diverso da quello del dipendente. Infine, la società si è detta contrariata della ventilata possibilità enunciata dalla Cassa di riconsiderare lo statuto di TERZ 1 per gli anni 2009-2011, visto che le due revisioni precedenti della SA non avevano dato adito ad anomalie in tal senso (doc. XX).
1.7. Il 10 settembre 2014 il TCA ha interpellato la Cassa CO 1 (doc. XXI), che ha risposto il 7 ottobre 2014 (doc. XXIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la qualifica dello statuto contributivo di TERZ 1 (dipendente oppure indipendente) per il lavoro svolto a favore della società RI 1 dal 1° gennaio 2013.
2.2. La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino __________ residente in __________ che ha lavorato per una società con sede in Svizzera.
Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l' "Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Occorre inoltre evidenziare che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera sono applicabili il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71, ed il regolamento d'applicazione (CE) n. 987/2009, che sostituisce il regolamento (CE) n. 574/72.
Le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) edite dall'UFAS, nella Premessa al supplemento 4 valido dal 1° aprile 2012, in essere dal 1° gennaio 2009, stato 1° gennaio 2014, prevedono:
" Il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore il nuovo Regolamento (CE) 883/2004 (Reg. 883/2004) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 (Reg. 987/2009) che ne stabilisce le modalità di applicazione. Questi atti normativi implicano diversi cambiamenti in materia di assoggetta-mento.
Un cambiamento significativo consiste nel fatto che una persona può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro o della Svizzera. In caso di esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa dipendente e indipendente si applicano le disposizioni dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa dipendente.
Una persona che lavora per un solo datore di lavoro in più Stati membri e/o in Svizzera è soggetta alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercita una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario è sottoposta alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.
L'assoggettamento degli impiegati di aziende di trasporto interna-zionale è retto dalle regole generali di coordinamento (v. paragrafo precedente).
Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in più Stati membri e/o in Svizzera sono soggette alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario sottostanno alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro d'interessi dell'attività.
(…)
In materia di assoggettamento, per i casi verificatisi prima del 1° a-prile 2012 continua ad applicarsi il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (Reg. 1408/71) fino a quando non interviene un cambiamento, ma per un periodo massimo di 10 anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il nuovo regolamento.
Nell'AELS restano applicabili i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. (…)".
A questo proposito, l'art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004, poiché la decisione impugnata è stata emanata il 15 gennaio 2014 e concerne la qualifica dello statuto contributivo della persona chiamata in causa per l'anno 2013 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L'ALC ed il regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione personae. L'interessato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente lavora sia in Svizzera sia in __________.
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004.
2.3. Per “attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4; STCA 35.2005.57del 12 aprile 2006).
Giusta il N. 2013 DOA, l'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa.
Per esempio, se una persona esercita simultaneamente un'attività lucrativa in Francia e Svizzera, la qualifica dell'attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell'attività esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS (N. 2014 DOA).
Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).
Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CE) n. 883/2004 e meglio al titolo II ed ai suoi art. 11-16, che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.
L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).
L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004:
" 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.".
2.4. Anche le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).
Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.
I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004), a meno di essere distaccati o di fare parte di una categoria speciale (N. 2017 e N. 2041 DOA).
I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a regolamento (CE) n. 883/2004) a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (N. 2018 e N. 2040 DOA).
I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente un'attività lucrativa in due o più Stati per lo stesso datore di lavoro sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della propria attività in detto Stato membro (art. 13 par. 1 lett. a regolamento (CE) n. 883/2004; N. 2020 DOA).
Per «parte sostanziale di un'attività subordinata» esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto che almeno il 25% dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di domicilio e/o che almeno il 25% della retribuzione è percepita in tale Stato membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno Stato membro (art. 14 par. 8 regolamento (CE) 987/2009; N. 2020.1 DOA).
I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati membri dell'UE, o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della propria attività in detto Stato (v. N. 2020). Se non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio, sono assicurati nello Stato in cui si trova il centro di interessi delle loro attività (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 883/2004; N. 2042 DOA).
Se esercita abitualmente un'attività lucrativa indipendente e dipendente in uno Stato dell'UE e in Svizzera, un cittadino svizzero o dell'UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l'attività dipendente (art. 13 par. 3 Reg. 883/2004).
Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata in più Stati, è necessario innanzitutto determinare conformemente al N. 2020 segg. quale legislazione disciplina l'attività lucrativa dipendente (art. 13 par. 3 regolamento (CE) n. 883/2004; N. 2051 DOA).
Chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio. In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività lucrativa (N. 2054 DOA).
2.5. Come visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte.
Ritenuto che il luogo di lavoro è determinante per stabilire dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il prelievo dei contributi, accertato che TERZ 1 svolge la sua attività lavorativa sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza, la qualifica del suo statuto contributivo nella Confederazione va dunque eseguita secondo le norme svizzere (N. 2014 DOA).
Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001 DSD).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.6. Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.7. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 l'allora TFA ha osservato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".
2.8. La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.9. Nella più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).
Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.10. Nel caso concreto, si tratta di stabilire il tipo di attività svolta da TERZ 1 nell'anno 2013 a favore della società ricorrente.
Dagli atti emerge che il lavoratore in questione, residente in __________, è affiliato nel suo Paese quale indipendente (lavoratore “autonomo”, cfr. formulario A1, doc. 14e), dove in __________ ha una propria impresa di elettricista, riparazioni, installazioni impianti elettrici (doc. 14h).
L'attività di montatore elettromeccanico viene svolta, perlomeno dal 2009 (escluso l'anno 2012), anche in Svizzera (anche) per altri committenti e, per certo, nel 2013 per la società ricorrente.
Dagli atti si apprende, infatti, che nel 2009 l'interessato aveva già lavorato sul nostro territorio per 15 giorni sui 90 ammessi (doc. 14n), nel 2010 per 44 giorni (doc. 14m) e nel 2011 per 42 giorni (doc. 14l).
Dall'analisi della documentazione emerge come la qualifica di dipendente di RI 1 attribuita dalla Cassa a TERZ 1 per i lavori che quest'ultimo ha svolto a favore della SA nel 2013 sia, d'avviso di questo Tribunale, corretta.
Risulta, infatti, che nel 2013, anno in esame, TERZ 1 ha prestato la sua opera nel Canton Ticino per 52 giorni (docc. 14g e 23), notificando sempre all'autorità competente la sua attività.
Più specificatamente, gli estratti SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione) espongono la lista delle giornate in cui la persona chiamata in causa ha lavorato in Ticino ed indicano il numero della notifica, la durata dell'impiego, il luogo d'impiego, il nome del datore di lavoro ed il numero delle giornate di lavoro effettuate su ogni singolo cantiere.
Formalmente l'indirizzo d'impiego era __________ e quale datore di lavoro era specificato TERZ 1, ovvero l'azienda stessa del lavoratore in questione. Tuttavia, in un foglio più dettagliato, queste notifiche indicano anche l'indirizzo esatto d'impiego.
In concreto, il predetto lavoratore si è annunciato alle preposte autorità cantonali come lavoratore indipendente con la sua ditta individuale per eseguire dei lavori di montaggio elettromeccanico dal 19 al 27 settembre 2013, dal 30 settembre all'11 ottobre 2013 e poi ancora dal 14 al 18 ottobre 2013 (doc. 14j).
La scheda SIMIC prodotta dalla Cassa e relativa a tutto il 2013 (doc. 23) indica ulteriori giorni d'impiego dell'artigiano __________ in Svizzera: dal 21 al 25 e dal 28 al 31 ottobre 2013, dal 4 all'8, dal 19 al 20 e dal 27 al 29 novembre 2013, dal 2 al 6, dal 9 al 13 ed il 16 dicembre 2013, per un totale di 52 giorni.
In merito a queste notifiche - e, più in generale, agli "Attestato di notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero", qui non presenti -, il TCA evidenzia che questo permesso serve solo a comprovare l'avvenuta notifica dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore straniero in Svizzera, ma non anche la qualifica del lavoro esercitato (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009, consid. 2.13).
La stessa conclusione va tratta per il "Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato", ossia il formulario A1 necessario per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (doc. 14e).
Semmai, esso fa testo soltanto per la qualifica dell'attività lucrativa svolta nel Paese di residenza che lo rilascia (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013).
I certificati prodotti dalla Cassa (docc. 14f e 14h), regolarmente emessi dalle competenti autorità __________, indicano che la ditta TERZ 1 di __________, avente sede in __________, è regolarmente iscritta come lavoratore autonomo.
Il formulario A1 agli atti attesta che il lavoratore autonomo ha chiesto il 20 settembre 2013 il permesso per lavorare nel nostro Paese per conto di RI 1 dal 23 settembre al 31 dicembre 2013 e che il luogo di lavoro era in via __________ a __________ (doc. 14e), ciò che è indubbiamente errato, visto che il luogo di lavoro era sul cantiere __________ di Via __________ sempre a __________.
In effetti, le tre fatture rilasciate da TERZ 1 nei confronti di RI 1 concernono le prestazioni di montaggio elettro-meccanico effettuate presso il cantiere di __________ a __________ e non presso la sede legale della citata società, in __________ a __________ (docc. B-D).
Tutte e tre le fatture prodotte dalla ricorrente si riferiscono a "prestazioni di montaggio elettromeccanico effettuate presso il vostro cantiere di __________ a __________ da voi gestito con vostro materiale e mia attrezzatura" e per questi lavori la persona chiamata in causa ha fatturato le ore di lavoro prestate e le spese di intervento.
Nel dettaglio, la fattura n. 21 del 31 ottobre 2013 (doc. B) porta sul periodo dal 25 settembre al 31 ottobre 2013 per un totale di 25 giorni lavorati ripartiti su 325 ore. Dato un costo orario di € 26,50 si ha un totale di € 8'612,50, a cui vanno aggiunte le spese di intervento di € 1'803.-, per ottenere un importo fatturato totale di € 10'415,50.
La fattura n. 23 emessa il 30 novembre 2013 (doc. C) si riferisce a 11 giorni lavorativi per 143 ore di lavoro anch'essa sul cantiere di __________ che, a € 26,50 all'ora, danno un costo di € 3'789,50, a cui si aggiungono € 982.- per le spese di intervento, per una fattura finale di € 4'771,50.
Infine, la fattura n. 1 datata 10 gennaio 2014 (doc. D) contempla 150 ore lavorate dal 2 al 16 gennaio 2013 (11 giorni), per un costo complessivo di € 4'402.-, di cui € 427.- per le spese d'intervento.
Dalle notifiche di lavoro e dalle fatture esposte risulta che nel 2013 TERZ 1 ha lavorato per conto della ditta ricorrente su un solo cantiere __________ e che per le sue prestazioni svolte sull'arco di 52 giorni ha incassato l'ammontare di € 19'589.-.
Le fatture a disposizione combaciano con le notifiche di lavoro in cui il lavoratore ha prestato le sue opere a favore della SA. Dalle stesse si deduce chiaramente che egli si è occupato di un solo grande cantiere nel 2013 su incarico della società insorgente, opera che però l'ha occupato per oltre tre mesi consecutivi.
Infatti, il lavoro iniziato il 23 settembre 2013 in __________ è terminato il 14 gennaio 2014 e l'artigiano si è anche debitamente notificato alle competenti autorità per i giorni dal 7 al 10 e dal 13 al 14 gennaio 2014, fatturando a fine gennaio 78 ore a € 27.- per un totale di € 2'106.-, oltre a € 479 per spese di intervento (doc. I), per un importo complessivo di € 2'585.-.
2.11. Fra la ditta RI 1 e TERZ 1 è stato sottoscritto l'11 settembre 2013 (doc. 14a), come per gli anni precedenti (docc. F1, F11, G1 e G11), un contratto intitolato "lettera di incarico", avente per oggetto i lavori di montaggio elettromeccanico dell'impianto di parcheggio sito in __________ a __________, mappale __________ (punto 1). La durata prevista dell'incarico andava dal 19 settembre all'11 ottobre 2013, fermo restando la possibilità di una variazione in base alle necessità del cantiere (punto 2). Le parti hanno altresì fissato in € 26,50/ora il corrispettivo per le prestazioni del lavoratore. Erano escluse da questo importo le spese di viaggio, di vitto ed eventualmente di alloggio. L'importo dovuto veniva pagato al ricevimento della fattura. Fra le condizioni generali pattuite (punto 5), l'appaltatore doveva eseguire i lavori a perfetta regola d'arte (5.1), assumersi la fornitura di mano d'opera, mezzi ed attrezzature da lavoro, trasporti e servizi e tutto quello che occorreva per l'esecuzione (5.2), eseguire i lavori osservando le norme, gli elaborati, le specifiche tecniche e le prescrizioni imposte dal committente, comprese eventuali varianti o precisazioni esecutive che gli sarebbero state indicate in seguito (5.4), usare i materiali da montare o sostituire sugli impianti di parcheggio che sarebbero stati forniti dal committente all'appaltatore, il quale avrebbe dovuto ritirarli nel luogo e con le modalità indicate dal committente (5.5), pulire le aree interessate al termine dei lavori (5.6), uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni o prescrizioni che gli sarebbero state comunicate per iscritto o verbalmente dal committente (5.7), stipulare un'assicurazione responsabilità civile verso terzi (5.8), non subappaltare a terzi imprenditori l'esecuzione totale o parziale delle opere oggetto del contratto (5.9), sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle opere previste (5.10), documentare per ogni incarico l'attività svolta dandone evidenza mediante resoconti giornalieri o come indicato nelle condizioni particolari (5.11) e, tenuto conto della riservatezza delle conoscenze, degli interessi e dei brevetti connessi all'espletamento dell'incarico affidato, non mettere in alcun modo a disposizione di terzi la documentazione ricevuta e le informazioni apprese (5.13). Infine, il committente si era riservato la possibilità di controllare l'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore anche nel corso dei lavori (5.12).
Tre giorni dopo avere iniziato il lavoro concordato con la società ricorrente, su invito dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro il 26 settembre 2013 l'artigiano ha compilato alcuni formulari relativi all'attività lucrativa che intendeva svolgere nel nostro Cantone (docc. 14b, 14c e 14d).
Anche dalle risposte fornite in quell'occasione emerge che le prestazioni di montaggio elettromeccanico di un impianto di parcheggio meccanizzato in __________ a __________ sono state prestate da TERZ 1 tra il 23 settembre ed il 31 dicembre 2013 con delle modalità tipiche dell'attività dipendente.
Il lavoratore ha infatti chiaramente dichiarato che il suo cliente era la società ricorrente (doc. 14b risposta n. 8) e che nello svolgimento delle sue prestazioni egli si presentava come agente per conto della SA e non a suo nome e per proprio conto (doc. 14b risposta n. 13), visto che dalla committente riceveva le istruzioni su come svolgere le sue prestazioni (doc. 14b risposta n. 15, doc. 14c e doc. 14 d risposta n. 13) e le fatturava le sue prestazioni all'ora (doc. 14b risposta n. 9 e doc. 14c). Nulli sono stati poi gli investimenti effettuati per svolgere l'incarico ricevuto (doc. 14b risposta n. 16), eseguito con i suoi strumenti personali (doc. 14b risposta n. 17, doc. 14c e doc. 14 risposta n. 15), ma con il materiale messo a disposizione dal committente (docc. 14c e 14d risposta n. 15).
Come visto, poi, questi elementi caratteristici di un'attività di tipo dipendente sono stati anche ripresi nel suesposto contratto stipulato fra le parti.
Alla luce di ciò, a mente del TCA, anche se, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56), il lavoratore chiamato in causa non dipendeva finanziariamente dalla ditta ricorrente e non svolgeva per quest'ultima un'attività esclusiva rispettivamente regolare e continua (cfr. DTF 119 V 161), deve essere ritenuto un rapporto di dipendenza. In effetti, TERZ 1 ha prestato la sua opera per la RI 1 una sola volta nel 2013, ma i giorni effettivi di lavoro notificati sono stati ben 52 e per di più quasi sempre in modo consecutivo (doc. 23), visto che il lavoro iniziato il 23 settembre 2013 in __________ a __________ è terminato il 14 gennaio 2014, con l'aggiunta, quindi, di ulteriori 6 giorni di lavoro per conto della SA.
Non vanno inoltre dimenticate le ore di lavoro prestate di volta in volta dal lavoratore, ossia ben 13 al giorno (contro le 8 indicate nel foglio di controllo compilato il 26 settembre 2013), con una punta di 14 ore il 4 ed il 13 dicembre 2013 ed addirittura di 15 ore e di 16 ore il 12 rispettivamente l'11 dicembre 2013.
Va qui al proposito osservato che se si considerassero le usuali 8-8½ ore di lavoro, in tal caso le giornate effettive prestate in favore della SA sarebbero quindi di gran lunga superiori alle 52 notificate, ciò che costituisce un altro elemento di rafforzamento del rapporto di dipendenza che si è venuto a creare fra le parti in causa.
Quanto al materiale necessario per eseguire le sue opere, glielo forniva la ditta ricorrente stessa in loco, mentre il lavoratore disponeva comunque di propria attrezzatura (docc. 14b, 14c e 14d), essendo titolare di una ditta individuale all'estero.
In uno con la frequenza dell'attività svolta in Svizzera, l'elemento dell'utilizzo dei materiali messi a disposizione dalla committente caratterizza l'esercizio di un'attività dipendente.
Come negli anni precedenti, l'interessato doveva inoltre recarsi presso i clienti della società ricorrente per svolgere la propria attività ed i destinatari finali delle prestazioni effettuate dal lavoratore erano clienti della ditta RI 1, alla quale si rivolgevano direttamente ed alla quale essi pagavano le fatture emesse (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013).
Il rischio d'incasso apparteneva pertanto alla società insorgente.
Circa l'esecuzione del mandato, il lavoratore aveva l'obbligo contrattuale di eseguire i lavori osservando le norme, gli elaborati, le specifiche tecniche e le prescrizioni imposte dal committente. L'artigiano doveva inoltre ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità e più specificatamente in ambito di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro. Egli era inoltre tenuto ad uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni che gli venivano comunicate per iscritto o verbalmente dal committente. Per far ciò, però, per la persona chiamata in causa era esclusa la facoltà di affidare in subappalto a terzi imprenditori da essa scelti l'esecuzione totale o anche solo parziale dell'incarico ricevuto.
L'artigiano non era quindi libero nell'esecuzione del lavoro commissionatogli, come lo sarebbe invece un imprenditore, soprattutto se si pone mente che egli doveva fornire alla società che gli ha affidato l'esecuzione delle opere di __________ dei resoconti giornalieri sull'attività svolta.
Vero è che il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell'esecuzione del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni (STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In concreto, secondo accordo contrattuale, TERZ 1 doveva eseguire a perfetta regola d'arte le opere affidategli con responsabilità verso il suo committente ossia la ricorrente e non l'appaltatore dell'opera. TERZ 1 doveva sottostare da parte della ditta committente a dei possibili controlli sul lavoro eseguito, ovvero alla stessa stregua di un datore di lavoro che controlla l'operato del suo dipendente. Quindi, per eventuali difetti nell'esecuzione dell'opera, il committente gli chiedeva di intervenire subito e personalmente sul posto per sistemare il problema riscontrato, ciò che non si apparenta al rischio che si assume un imprenditore nei confronti del committente (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013). Non va dimenticato che il lavoratore non agiva in proprio nome e per proprio conto, ma per conto della ditta ricorrente, la quale era l'unica responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti finali.
Per quanto concerne la retribuzione delle prestazioni offerte da TERZ 1 alla ditta insorgente, le parti hanno convenuto un costo di € 26,50/ora, mentre erano escluse da questo importo le spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.
Come visto, dalle fatture agli atti risulta in effetti che RA 1 ha tenuto il conto delle ore lavorate ogni giorno e alla fine del mese ha calcolato il suo onorario moltiplicando il numero di ore totali per il costo orario concordato.
A questa somma ha aggiunto i costi per le spese per i pasti (tra i € 25.- ed i € 28.-), l'autostrada (€ 10.-), le spese varie (quali il parcheggio: € 15.- ed il ferramenta: € 98.-) ed i chilometri percorsi (€ 0,60/km).
In sostanza, dunque, l'artigiano chiedeva ed otteneva dalla SA il rimborso di ogni spesa supplementare assunta per eseguire il lavoro prestabilito.
A dire della società insorgente, il rimborso di queste spese è tipico del contratto di mandato e di appalto, perciò la tesi della Cassa di compensazione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza sarebbe errata. D'altronde, ad un dipendente non vengono rimborsati i chilometri percorsi per raggiungere la sede della società.
D'avviso dell'amministrazione, invece, si tratterebbe di elementi tipici dell'attività lucrativa dipendente.
A proposito di questi rimborsi spese, è vero che le parti non hanno prodotto dei documenti giustificativi; tuttavia, è verosimile ritenere che l'assicurato abbia effettivamente sostenuto questi costi, poiché i rimborsi non sono costituiti da cifre tonde che potrebbero far pensare che si tratti di meri indennizzi forfetari e la giornata lavorativa era talmente lunga (media di 13 ore) che era evidente e ragionevole l'assunzione di almeno un pasto.
Ad ogni buon conto, la rifusione delle spese, come in qualsiasi tipo di mandato, non costituisce elemento decisivo. D'altronde, anche in un rapporto dipendente/datore di lavoro il lavoratore ha diritto al rimborso di determinate spese se il suo lavoro si svolge al di fuori della sede usuale di impiego. Peraltro, queste indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante soggetto all'AVS (art. 9 OAVS).
Non va poi dimenticato che il lavoratore non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta RI 1, ma ha sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni alla ditta ricorrente, come emerge del resto dalle fatture prodotte e quindi egli non sopportava un rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore.
TERZ 1 era pertanto estraneo al rapporto committente – prestatore dell'opera e qualora la ditta insorgente non avesse incassato dai clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima, trovandosi nella medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore di lavoro. L'operaio non si è dunque assunto un rischio d'incasso.
Inoltre, la natura dell'attività svolta era specifica, trattandosi del montaggio elettromeccanico dell'impianto di un parcheggio.
Il fatto che l'interessato abbia svolto la sua attività “su chiamata” non è elemento a favore di un'attività indipendente, al contrario (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Da anni è in corso un mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. Il lavoro su chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo di attività indipendente; occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come consiglia di fare il TF in STFA H 117/04 del 17 agosto 2005 consid. 4.4) e verificare la natura specifica del rapporto tra le parti in causa - qui con una sola possibile valenza di un rapporto di dipendenza. È ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio nell'ambito del commercio, assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel negozio.
Di conseguenza, il fatto che TERZ 1 abbia svolto la sua attività di montatore in maniera irregolare non è un motivo per qualificarlo quale indipendente (citata STCA 30.2008.51).
Ad ogni buon conto, comunque, l'interessato ha lavorato per la ditta ricorrente tutti i 52 giorni in cui è stato professionalmente attivo nel nostro Cantone nel 2013. E per di più, egli ha prestato la sua opera per oltre tre mesi e mezzo in maniera praticamente continua (dal 25 settembre 2013 al 14 gennaio 2014), ciò che sottolinea ulteriormente l'intensità del rapporto di dipendenza fra le parti, visto che in quel lasso di tempo il montatore di impianti non poteva accettare altri mandati da altri committenti.
Pertanto, malgrado il lavoratore in questione potesse (in teoria all'80%) gestire la sua attività con una certa libertà, abbia costituito una ditta individuale in __________ (a proposito della qualifica come dipendenti di assicurati titolari di ditte individuali iscritte a registro di commercio, cfr. sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008 consid. 4.2 e seguenti; sentenza H 167/04 e 168/04 del 21 luglio 2006; sentenza H 165/04 del 19 settembre 2005, consid. 3.3) ed abbia, apparentemente, lavorato anche per terzi nel suo Paese di origine, egli tuttavia, in concreto, non si è assunto un vero e proprio rischio aziendale, visto che ha usato il materiale fornitogli da RI 1 e le sue prestazioni sono state onorate dalla ditta insorgente e non dal beneficiario finale delle prestazioni, quindi nemmeno si è assunto un rischio di incasso nel non vedersi riconosciuto il proprio compenso, tipico dell'imprenditore.
Inoltre, si è venuto a creare un rapporto di dipendenza laddove il lavoratore si doveva conformare agli ordini di servizio ed alle istruzioni comunicate dal committente, utilizzare i materiali da montare o sostituire sugli impianti di parcheggio che gli venivano forniti dalla società insorgente ed eseguire personalmente l'incarico affidatogli, vista l'impossibilità di subappalto a terzi imprenditori. Non da ultimo, l'artigiano era soggetto, man mano che i lavori avanzavano, a controlli sull'esecuzione delle sue prestazioni da parte del committente, oltretutto realizzate secondo le istruzioni di quest'ultimo di cui, peraltro, l'artigiano era tenuto a riferire giornalmente alla società committente mediante resoconti, come se fosse un dipendente che deve rendere conto al suo datore di lavoro del lavoro svolto.
2.12. In conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va ritenuto che nei rapporti con la società ricorrente gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica effettuata dalla Cassa per l'attività svolta dal 1° gennaio 2013 dalla persona chiamata in causa a favore della predetta società deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti