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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2014 30.2014.47

12. Dezember 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,489 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Il ricorso al TCA è ammissibile contro decisioni rese su opposizione o per denegata giustizia (salvo specifiche riserve di legge). Qui ricorso irricevibile siccome lamentela generica con assenza di decisione impugnabile

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.47   IR/sc

Lugano 12 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto lo scritto 11 dicembre 2014 formulato da

RI 1   

contro  

CO 1      in materia di contributi AVS

considerato                    in fatto ed in diritto

                                    ·   che con lungo scritto 11 dicembre 2014 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni segnalando una serie di fatti attinenti i suoi rapporti con la Cassa (presumibilmente la Cassa CO 1), con l’USSI e con la sua curatrice;

                                    ·   che in particolare nel suo esposto RI 1 fa riferimento a prestazioni assistenziali da dicembre 2009, accenna a ritardo nella presentazione della domanda e lamenta apparentemente il fatto che l’USSI non avrebbe riferito i motivi del ritardo nella motivazione “per cui la prestazione non l’ha fatta partire da luglio 2009”;

                                    ·   che nella sua esposizione il signor RI 1 fa pure riferimento, tema oggetto della presente analisi, alla “richiesta per  ottenere il condono contributi minimi 2007 … presentata il 26.6.2008” domanda che la Cassa CO 1 avrebbe trasmesso il 2 luglio 2008 all’USSI e sarebbe stata evasa con ritardo secondo il signor RI 1. Il condono è stato concesso solo 10 mesi dopo la presentazione della richiesta;

                                    ·   che più specificatamente il signor RI 1 così si esprime:

" (…)

La Cassa, il 14.4.2009, riconferma la decisione di condono e, trasmette quella definitiva di fissazione dei contributi 2007.

L'USSI non fece opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA e non impugnò la decisione della Cassa 14.4.2009 in conformità agli articoli 56/62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, il 27.5.2009, dopo la crescita in giudicato ha inviato all'USSI la polizza di pagamento dei contributi 2007.

L'USSI, però, non paga il contributo minimo 2007 e, la Cassa emette un precetto esecutivo all'assicurato.

Fino a febbraio 2012 l'USSI sosteneva di aver pagato i contributi 2007, 2008 e 2009 attraverso la richiesta di condono.

I contributi 2007 sono stati restituiti all'assicurato, il 21.8.2013 (solo dopo aver sollecitato molte volte), tranne le spese/interessi cagionati dalla procedura d'incasso.

L'agenzia AVS del Comune di domicilio mi disse di inviare le fatture contributi 2008/2009 direttamente all'USSI, anche se non ero a beneficio di prestazioni di sostegno sociale.

Per mancanza di mezzi finanziari inviai per posta A, le fatture all'USSI  (I trim. 2009 l'11.3.2009, il II trim. 2009 il 15.6.2009, diffida di pagamento del I trim. 2009 il 16.6.2009, III trim. 2009 il 10.9.2009 e, conguaglio contributi personale 2008 il 30.9.2009).

Queste fatture con le polizze originali sono state trattenute presso l'USSI e, restituite il 20.10.2009, dopo qualche mese e non tutte.

Dagli atti risulta che in aprile 2009 la situazione finanziaria del sottoscritto (nessuna sostanza attiva e minima d'esistenza) è stata esaminata e accertata da USSI.

Tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore.

Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente ufficio (art. 30 LPGA).

Rivendicazione del diritto alle prestazioni se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termine e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (art. 29 cpv. 3 LPGA).

Oltre all'inosservanza degli articoli 29/30 LPGA, l'esame per la concessione del condono contributi decide il Cantone di domicilio (USSI) e, pertanto per competenza poteva entrare nel merito sulle fatture AVS 2008/2009 che ha ricevuto.

La Cassa in ottobre 2009 invia PE per i contributi minimi 2009.

Dagli atti che mi sono stati consegnati, risulta che la curatrice si è messa in contatto con USSI (dopo aver ricevuto la sua lettera del 20.10.2009).

C'era in corso, trattativa con USSI per pagamento contributi 2008 (comunicazione Cassa 5.11.2009).

Dato che la curatrice (dopo aver parlato sia con USSI e sia con la Cassa) ha pagato i contributi arretrati 2007/2008/2009 con le PA ordinarie nel corso del 2010, fa pensare che non le sono state fornite indicazioni esatte su come procedere da entrambe le autorità.

Le PA ordinarie non sono deliberate per pagare i contributi minimi AVS né arretrati e neanche quelle correnti.

Il 12.5.2014 l'USSI accerta che il mio reddito è insufficiente per far fronte al pagamento dei contributi minimi 2008/2009.

Il contributo 2008 è stato restituito il 25.7.2014 (dopo diversi solleciti).

Il contributo 2009 è stato restituito il 25.7.2014, tranne le spese/interessi cagionati per la procedura d'incasso. (...)"

(doc. I, pag. 2)

                                    ·   che, per quanto attiene il tema dei contributi AVS esame di questa procedura, il signor RI 1 riferisce ancora che:

" (…)

Per i contributi minimi AVS 2007/2008/2009, il vostro TCA il 27.2.2014 ha confermato gli errori da parte della Cassa.

Però la Cassa ha appoggiato per fiducia le decisione dell'USSI. (…)" (doc. I, pag. 4)

                                    ·   che nelle sue conclusioni RI 1 postula quanto segue:

" (…)

* Chiedo che sia riconosciuta la responsabilità e le conseguenze per gli errori commessi dagli organi del sostegno sociale, perfettamente riscontrabili dagli atti documentati che trovano corrispondenza con quanto descritto in questa lettera.

Chiedo la fotocopia del pagamento dei contributi minimi AVS dal 1.9.2011 al 31.12.2011 (come da decisione 221-11.002022fr), poiché non mi risulta che l'USSI abbia pagato alla Cassa. (…)"

(Doc. I, pag. 5)

                                    ·   che l’esposto in esame non viene trasmesso alla Cassa CO 1 - __________, per una presa di posizione, alla luce dell’esito della procedura. Infatti, come evoca l’art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                                    ·   che non si giustifica, alla luce delle motivazioni esposte e delle argomentazioni sostenute, nonché delle conclusioni formulate, ordinare il completamento dell’esposto comunque, come sarà indicato, inammissibile per l’assenza di una decisione resa su opposizione impugnabile e degli estremi motivati di una pretesa denegata e ritardata giustizia relativa agli aspetti concernenti i contributi AVS 2007 – 2009 unici in discussione in questa sede;

                                    ·   che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente per giudicare, come rammenta la legge di procedura per il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, quale istanza unica: “ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale”, “Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi”. Il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;

                                    ·   che la LPGA prevede la possibilità, al suo art. 56, di impugnare una decisione resa su opposizione nei seguenti termini: “le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono  essere impugnate mediante ricorso” ed ancora “il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione”;

                                    ·   che nel caso in esame, per quanto attiene gli aspetti relativi ai contributi AVS ed alle tematiche segnalate dal signor RI 1, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni evidenzia l’assenza di emanazione di una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale, ed osserva come – secondo lo stesso dire del ricorrente – gli aspetti relativi al pagamento / restituzione dei contributi sono stati regolati da ultimo con decisione di questo TCA del 27 febbraio 2014;

                                    ·   che, per quanto comprensibile dall’esposto, non vi è materia per un’entrata nel merito da parte di questo tribunale sull’esposto del signor RI 1;

                                    ·   che il signor RI 1 potrà, se del caso, rivolgersi nuovamente al Tribunale cantonale delle Assicurazioni in caso di emanazione di una decisione su opposizione impugnabile, rispettivamente in caso ritenesse commessa ai suoi danni una denegata e ritardata giustizia;

                                    ·   che, lo si ribadisce, questa decisione ha unicamente attinenza e fa solo riferimento agli aspetti connessi ai contributi AVS per gli anni indicati dal ricorrente nel suo esposto e non ad altre tematiche concernenti le relazioni dell’assicurato con l’USSI che saranno, semmai e dove ne ricorressero gli estremi, oggetto di valutazione ulteriore e separata da parte del TCA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’esposto 11/12 dicembre 2014 di RI 1 in materia di contributi AVS riferiti agli anni 2007 – 2009 è inammissibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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