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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2014 30.2013.38

17. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,556 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Richiesta di affiliazione quale indipendente parzialmente accolta in seguito alla diversificazione della clientela

Volltext

Incarto n. 30.2013.38 + 42-44 30.2014.3   cs

Lugano 17 febbraio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2013 di

 RI 1   rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 10 settembre 2013 emanata da

                  parti chiamate in causa:

CO 1         in materia di contributi AVS         TERZ 1,  TERZ 2,  TERZ 3,  DT 1  

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 maggio 2013 RI 1, nato nel __________ e da ultimo attivo quale artigiano imbianchino in __________, ha inoltrato una domanda volta all’iscrizione quale indipendente presso la Cassa __________, indicando quale attività: “pittore e prestazioni di mano d’opera” (doc. 15a).

                                  B.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari ed interpellata la __________, con decisione formale del 16 luglio 2013 (doc. 10), confermata dalla decisione su opposizione del 10 settembre 2013, l’amministrazione ha respinto la richiesta, ritenendo RI 1 quale dipendente delle società per le quali ha lavorato, e meglio TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (doc. 3).                  

                                  C.   RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

                                         L’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha elencato numerosi elementi a sostegno della sua qualifica quale indipendente.

                                  D.   Con risposta del 18 ottobre 2013 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                  E.   Con decreto del 29 ottobre 2013 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3, assegnando loro un termine scadente il 9 dicembre 2013 per visionare l’incarto e determinarsi in merito (doc. V).

                                  F.   Pendente causa l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione su cui la Cassa si è espressa (doc. da VI a XIX).

                                  G.   L’8 gennaio 2014 è stata chiamata in causa anche laDT 1, cui è stato assegnato un termine scadente il 3 febbraio 2014 per esprimersi in merito (doc. XX). Con scritto 3 febbraio 2014 , presidente di TERZ 2, DT 1 e TERZ 2, ha affermato che RI 1 ha lavorato nel 2013 per le prime due società in qualità di artigiano, mentre alla terza ditta ha unicamente acquistato un ponteggio. L’amministratore ha poi evidenziato che l’insorgente non è mai stato dipendente o subordinato di nessuna delle tre società, che ha prestato la sua opera di pittore, gessatore, stuccatore per conto della DT 1 nel periodo maggio-luglio 2013 presso un cantiere di __________ a favore della TERZ 3 e per conto della “DT 1” in modo discontinuo nel periodo ottobre-novembre 2013 a favore del condominio __________ di __________ per la manutenzione ed il rifacimento delle facciate esterne e dei piazzali del condominio (doc. XXI).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

                                   3.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

                                   4.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

                                   5.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   6.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

                                   7.   Nel caso di specie si tratta di stabilire se l’insorgente, entrato in Svizzera nel corso del mese di aprile 2013, va affiliato quale indipendente oppure quale dipendente dal 2 maggio 2013.

                                         Va innanzitutto rammentato che, di principio, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 10 settembre 2013 (doc. A), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

                                         In DTF 122 V 34 (cfr. anche DTF 110 V 51) l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che per economia procedura-le il Giudice può estendere l’oggetto impugnato ad una questione pronta per essere giudicata se vi è un nesso stretto con l’oggetto del contendere dal punto di vista fattuale e se l’amministrazione si è espressa in merito nel corso della procedura (DTF 122 V 34 consid. 2a: “Nach der Rechtsprechung des Eidg. Versicherungs-gerichts kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat“).

                                         Nel caso di specie, pendente causa, l’insorgente, che ha chiesto l’iscrizione quale indipendente dal 2 maggio 2013 (doc. 15a), ha prodotto ulteriore numerosa documentazione relativa a periodi immediatamente precedenti e successivi alla data dell’emissione della decisione impugnata. La Cassa ha potuto prendere posizione in merito.

                                         Ne segue che, garantito il diritto di essere sentito delle parti, per economia procedurale e vista la natura del contendere (richiesta di affiliazione quale indipendente), questo TCA prenderà in considerazione anche i fatti immediatamente successivi alla decisione su opposizione ed in stretto nesso causale con l’oggetto della vertenza al fine di permettere una corretta affiliazione del ricorrente per tutto il 2013.

                                   8.   Dagli atti emerge che l’assicurato ha richiesto l’affiliazione come indipendente per l’esercizio dell’attività di pittore e di prestazioni di mano d’opera con effetto dal 2 maggio 2013, precisando di voler svolgere la sua professione a titolo principale, di non essere iscritto a registro di commercio e di presumere un reddito annuo netto di circa fr. 20'000 (doc. 15a). In precedenza aveva già svolto l’attività di imbianchino dapprima come dipendente e dal 2010 come indipendente in __________ (doc. 15a).

Chiamata a prendere posizione in merito la __________, con scritto del 9 luglio 2013, ha rilevato che dalla documentazione fornita risulta che l’insorgente “lavora per un unico committente come prestazione di mano d’opera” e che “tenuto conto che in __________ è imbianchino indipendente (ndr: fino al 31 dicembre 2012; cfr. doc. 14a, pag. 2), lasciamo a voi la presa di posizione” (doc. 14). Nel questionario della __________ per l’accertamento della posizione in materia di diritto delle assicurazioni sociali, sottoscritto il 20 giugno 2013, l’interessato ha sostenuto di esercitare l’attività di “prestazioni di mano d’opera” al 100% e quale committente ha indicato l’impresa “DT 1” di __________; quale tipo di retribuzione figura: “tariffa oraria” (doc. 14a). Nel medesimo formulario l’insorgente ha precisato di cercare regolarmente incarichi tramite passa parola e biglietti da visita e di disporre di un ufficio a casa e di un piccolo magazzino presso casa sua. Egli ha affermato di non utilizzare per i suoi lavori mezzi d’esercizio importanti di sua proprietà od affittati (attrezzi, macchine, veicoli industriali).

Alla domanda: “acquista il materiale da lavorare a proprie spese?”, ha risposto negativamente, aggiungendo: “al momento no, perché lavoro come prestazione mano d’opera”. L’insorgente ha rilevato di non impiegare del personale, di lavorare nel cantiere del committente e di dovere compilare il rapporto sul lavoro eseguito. L’assicurato non ha diritto ad un indennizzo separato per costi e spese e non esiste alcun divieto di concorrenza. Il ricorrente ha evidenziato di aver stipulato un’assicurazione RC aziendale e un’assicurazione contro gli infortuni valide dal 1° maggio 2013 ed ha sottolineato che il suo rischio imprenditoriale consiste nella mancanza di lavoro. Egli, oltre alle polizze assicurative, ha allegato la fattura emessa in favore della DT 1, del 29 maggio 2013, di fr. 3'887, per un lavoro durato 149.50 ore in un cantiere a __________.

Sulla fattura figura il nome del ricorrente, l’indirizzo, il numero di telefono, l’e-mail e la dicitura “__________”, “imbiancatura e verniciature industriali, civili e piccole ristrutturazioni” (doc. 14d).

Il 5 agosto 2013 l’interessato ha prodotto ulteriore documentazio-ne e meglio (doc. 9a):

un’offerta del 3 giugno 2013 alla TERZ 2 per una manutenzione straordinaria di un muro al confine con un’altra proprietà per un “prezzo a corpo” di fr. 2'500 ed il nolo di un “trabattello mobile a norme __________ per sterni incluso” per opere di montatura (“demolizione e rimozione __________ ammalorato e pulizia __________ e risistemazione parti ammalorate”) e di imbiancatura (copertura e protezione area di lavoro, prima ripresa a mezzo fornitura e posa di rete e rasatura, seconda ripresa con intonachino silosanico e pulizia finale zona di lavoro; doc. 9c);

una fattura del 30 luglio 2013 di fr. 4'888 indirizzata alla DT 1 per imbiancatura e posa cartongesso presso “vs fabbricato” (fr. 3'888) e nolo ponteggio trabattello (fr. 1'000) per complessive 145,6 ore (doc. 9d);

una fattura dell’8 aprile 2013 della TERZ 1 alla __________ per il trabattello, di euro 3'456 (doc. 9b);

un’offerta per la TERZ 3 per opere di muratura (fornitura e posa di struttura in carpenteria metallica leggera e fornitura e posa di lastre di cartongesso secondo “Vs. specifiche”) e opere di imbiancatura (copertura e protezione area di lavoro, imbiancatura a 2 mani secondo “Vs indicazioni” e specifiche, verniciatura massetto esistente in __________ secondo “VS indicazioni e specifiche”, pulizia finale zona lavoro). Ciò per un prezzo di fr. 62 al giorno per il nolo del trabattello, fr. 30 al Mq per la fornitura di cartongesso, fr. 8 al Mq per l’imbiancatura a 2 mani, fr. 24 al Mq per la verniciatura massetto in __________ con epossidico all’acqua e fr. 35 all’ora a regia (doc. 9e).

                                         Esaminata la sopra descritta documentazione la __________, il 29 agosto 2013, ha affermato:

"  (…)

Dalla suddetta documentazione si deduce che dalla TERZ 1 viene noleggiato il ponteggio che poi viene fatturato ai committenti. L’offerta del 3.6.2013 e la fattura dell’8.4.2013 erano già emesse al momento della compilazione del questionario per l’esame della posizione assicurativa il 20.6.2013. Le informazioni contenute nel citato questionario descrivevano un’attività lucrativa dipendente dalla DT 1.

La fattura del 30.7.2013 alla DT 1, a parte l’addebito del noleggio del ponteggio, rispecchia la fattura emessa il 29.5.2013 già allegata al questionario del 20.6.2013.

Da notare che le ditte DT 1, TERZ 1 __________ e TERZ 2 sono tutte ubicate allo stesso indirizzo di __________ a __________ e il Presidente delle società è sempre il signor __________.

L’unica offerta che esula dal legame delle imprese sopraelencate è per la TERZ 3 di __________ e ciò crea qualche dubbio sul fatto che le due fatture emesse per la DT 1 si riferiscano a lavori sul cantiere a __________.

La nuova documentazione prodotta (una fattura e un’offerta) è insufficiente e non modifica la vostra decisione di salariato del 16.7.2013.

Il signor RI 1 non dimostra di possedere una struttura aziendale e di sopportare un rischio economico” (doc. 4)

Pendente causa il ricorrente, che rileva di aver acquistato il ponteggio e di non averlo noleggiato (doc. I), ma semmai di fatturarlo ai committenti, ha evidenziato di possedere locali comprendenti magazzino ed ufficio, regolarmente pagati in subaffitto. Egli ha inoltre prodotto ulteriori fatture per acquisti effettuati in relazione alla sua attività, tra cui un preventivo trasmesso alla __________ dalla __________ di __________ di fr. 5'768,20 del 29 luglio 2013 (doc. A4), una fattura della medesima società del 2 settembre 2013 di fr. 53,35 (doc. A5), un bollettino di consegna della __________ del 17 settembre 2013 dove figurano attrezzi e materiali trasmessi alla __________ (doc. A6), un preventivo (firmato per accettazione) del 29 agosto 2013 della __________ alla __________ di fr. 20'160 per “isolamento facciate con fornitura e posa di lastra d’isolazione termica in polistirolo espanso incollata su tutta la superficie con malta d’ancoraggio”, “applicazione di massa collante e annegamento della rete in fibra con applicazione di una seconda ripresa quale lisciatura“ ed esecuzione di ripresa di fondo all’acqua e applicazione di intonaco con finitura siliconico (doc. A9), un ulteriore preventivo del 18 settembre 2013 per la medesima società per imbiancatura comprendente “isolazione e stuccature varie e due mani di pittura traspirante per pareti interne” di fr. 3'500 (doc. A10), un preventivo del 1° luglio 2013 per la __________ di fr. 2'250 per “lavorazione a corpo per pensilina con carteggiatura e fondo antiruggine + smaltatura finale color grigio” (doc. A11), un preventivo del 5 settembre 2013 di fr. 4'755,37 per lavori da svolgere in favore della __________ (A12).

L’amministrazione da parte sua ha confermato la decisione rilevando inoltre che “abbiamo preso atto che dagli ultimi giustificativi pervenuti alla Cassa, a partire da fine luglio in avanti, il sig. RI 1 abbia comprovato anche l’acquisto di materiale. Ha inoltre inviato varie offerte di preventivi, che ad oggi per quanto di nostra conoscenza, non si sono tramutati in lavori effettivamente svolti”, che “ad oggi, l’unico lavoro effettivamente fatturato è quello alla DT 1, il che fa dedurre alla Cassa che sia stato l’unico committente” e che “se in futuro, il ricorrente producesse fatture emesse direttamente ai clienti finali per sue prestazioni effettuate, con suo materiale ed attrezzatura, senza che presti la manodopera a ditte del suo ramo, potrebbe considerare la possibilità di procedere con un’affiliazione quale indipendente, unicamente per questi mandati diretti al cliente finale” (doc. III).

Il 30 ottobre 2013 l’insorgente ha prodotto altri documenti e meglio copie di “alcune fatture già incassate, nonché altre fatture per acquisto di materiale pagate dall’impresa” __________ (doc. VI).

Agli atti figurano una fattura, già pagata, del 26 agosto 2013 per lavori effettuati a favore della TERZ 3 di fr. 2'450, per 69 ore di lavoro, e meglio posa cartongesso, gessatura e imbiancatura + isolazione (doc. VI/A1), una fattura, già pagata, del 3 settembre 2013 di fr. 2'214 per acconto per lavori per la TERZ 2, 79 ore di lavoro per rimozione intonaco esistente, posa di rete intonaco e fornitura e posa intonaco solosanico (doc. VI/A2), una fattura, già pagata, del 27 settembre 2013 per la __________ per fr. 1'350 per lavori di rifinitura cartongesso + due botole d’ispezione, imbiancatura camino a due mani, verniciatura sportelli dispensa cucina a due mani, imbiancatura gronda esterna + soffitto, imbiancatura due mazzette esterne finestre (doc. VI/A3), una fattura, pagata, del 28 settembre 2013 per la __________ di __________ per fr. 5'100 per diversi lavori (doc. VI/A4), una fattura, pagata, del 2 ottobre 2013 di fr. 1'645 per la TERZ 3 per verniciatura, cartongesso, paraspigoli e rifiniture (doc. VI/A5), una fattura del 3 ottobre 2013, pagata, di fr. 1'040 quale acconto per inizio lavori a __________ per la TERZ 2 (doc. VI/A6), 2 fatture della __________ alla __________ del 10 ottobre 2013 e del 27 settembre 2013 di fr. 216, rispettivamente fr. 256,25 per materiali vari (doc. VI/A7 e VI/A8), una fattura della __________ alla __________ del 1° ottobre 2013 di fr. 633,15 per prodotti vari (doc. A9).

La Cassa ha ribadito che l’interessato ha chiesto di essere affiliato come indipendente dal 2 maggio 2013 e “solo ora (fine settembre/inizio ottobre), il ricorrente ha prodotto alcuni giustificativi per acquisto materiale e qualche fattura emessa direttamente al cliente finale. Per i motivi appena citati, lasciamo al lodevole TCA la decisione di entrare nel merito di una eventuale affiliazione quale indipendente con effetto settembre/ottobre 2013, anche se la Cassa ritiene che quando presta la sua manodopera a ditte del ramo, il sig. RI 1 debba essere ritenuto salariato di quest’ultime” (doc. VIII).

Il 28 novembre 2013 è pervenuta al TCA, trasmessa dal ricorrente, una dichiarazione della TERZ 3, nella quale figura che:

"  (…)

con la presente confermiamo che i lavori di cartongesso, stuccatura e imbiancatura fatti eseguire per conto della nostra società e coomissionati all’impresa __________ del sig. RI 1, sono stati eseguiti presso il capannone di __________.

Detti lavori sono stati appaltati alla __________ in quanto l’offerta e le credenziali sono stati di nostro gradimento.

Certifichiamo altresì che il sig. RI 1 NON è mai stato alle nostre dipendenze ed inoltre che tutti i lavori da lui sin qui svolti sono stati interamente saldati con reciproca soddisfazione.” (doc. C)

                                         Il 30 novembre 2013 la TERZ 2 ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"  (…)

con riferimento alla Vs. comunicazione per ricorso del Sig. RI 1 desideriamo confermarVi di aver affidato alla __________ dei lavori condominiali di ripristino facciate a mezzo rasatura e rinnovo degli intonaci, lavori questi da eseguire presso il nostro condominio di __________.

In qualità di amministratore del Condominio, ed in accordo con la __________ (condomino che detiene oltre 780 millesimi di proprietà) si è deciso di affidare detti lavori alla __________ del Sig. RI 1 sulla base della miglior offerta ricevuta.

Il sig. RI 1 ha eseguito in proprio ed in completa autonomia ogni opera nel nostro stabile in qualità di prestatore d’opera indipendente, con proprio materiale, proprie attrezzature e proprio ponteggio.”

(doc. D1)

                                   9.   Questo TCA, alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono deve concludere che la richiesta di affiliazione quale indipendente va parzialmente accolta, ritenuto che, per quanto concerne i lavori svolti in favore e per conto della DT 1 deve invece essere confermata la qualifica di lavoratore dipendente.

Circa l’attività svolta a favore di quest’ultima società l’insorgente si è infatti trovato sin da subito in un rapporto di subordinazione e di stretta dipendenza economica con la medesima. Chiamato a compilare un questionario dalla __________, lo stesso insorgente ha evidenziato, il 20 giugno 2013, di aver svolto l’attività di prestatore di manodopera al 100%, presso il cantiere di __________ (doc. 14d) della DT 1, che ha quale scopo, tra l’altro, __________”, di non aver acquistato materiale “perché lavoro come prestatore di mano d’opera” e di aver dovuto stilare dei rapporti sul lavoro eseguito. Dalla fattura emessa il 29 maggio 2013 risulta del resto che nel corso del mese di maggio 2013 ha lavorato per 149.50 ore in favore della medesima società, ossia, per 8 ore di lavoro al giorno, circa 19 giorni. Ritenuto che tra il 2 ed il 29 maggio 2013, vi erano 4 sabati e 4 domeniche, l’interessato ha lavorato unicamente per la medesima società, esercitando un’attività che, di principio, ha le tipiche caratteristiche di un’attività dipendente, ossia prestatore di mano d’opera ad una società che ha quale scopo anche la costruzione di strutture edili. 

In queste circostanze tutte le caratteristiche dell’attività dipendente (subordinazione, dipendenza economica, assenza di rischio imprenditoriale, fatturazione ad una società che ha quale scopo anche la costruzione di strutture edili) sono date. L’interessato dipendeva sia dal lato organizzativo sia dal profilo temporale dalla DT 1, ritenuta la frequenza con cui egli forniva le sue prestazioni al datore di lavoro ed i giorni consecutivi di lavoro che prestava sul nostro territorio (STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009).

Le attrezzature sono state messe a disposizione dalla DT 1, questo elemento caratterizza, in uno con la frequenza dell'attività e lo svolgimento del lavoro per un mese di fila su un unico cantiere della medesima società un'attività dipendente. Il rischio d'incasso apparteneva pertanto alla società ricorrente.

L’interessato non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta, ma ha chiesto il pagamento delle sue prestazioni alla DT 1, come emerge del resto dalla fattura prodotta, senza sopportare alcun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore. Per cui nel mese di maggio 2013 questa società è stata la sola committente dell'interessato, il quale ha instaurato con la medesima un rapporto di dipendenza economica ed organizzativa, senza aver dovuto effettuare alcun investimento di rilievo. Egli si trovava nella stessa situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla DT 1 non avrebbe avuto altre risorse finanziarie.

Queste considerazioni valgono anche per il lavoro svolto per la medesima società e sul medesimo cantiere, figurante nella fattura del 30 luglio 2013 (doc. 9d).

Diversa invece la qualifica dell’attività esercitata in favore delle altre società, o perché esse hanno scopi diversi dalla costruzione edile, o perché l’interessato ha svolto un altro tipo di attività rispetto a quella di prestatore di mano d’opera, fatturando direttamente al cliente finale, assumendosi i tipici rischi imprenditoriali e senza più trovarsi in un vincolo di subordinazione.

In sintesi, a partire dai mesi di luglio/agosto 2013, l’insorgente ha iniziato a diversificare la propria attività, cercando di acquisire ulteriore clientela e fatturando direttamente al cliente finale.

L’insorgente ha eseguito un importante lavoro quale pittore presso l’ __________ di __________ nel corso del mese di settembre 2013 (doc. A4), ha effettuato dei lavori condominiali di ripristino facciate a mezzo rasatura e rinnovo degli intonaci presso un condominio a __________, utilizzando materiale proprio ed attrezzature di sua proprietà (doc. D1), ha svolto un’attività di imbiancatura e verniciatura per la __________ nel corso del mese di settembre 2013, nonché un ulteriore lavoro di verniciatura, cartongesso, paraspigoli e rifiniture per la TERZ 3, che ha quale scopo, in sintesi, quello di ____________________, nel mese di ottobre 2013. Egli ha inoltre trasmesso dei preventivi nel mese di agosto 2013 alla __________ ed il 1° luglio 2013 alla __________ (doc. A11).

Ritenuta la pluralità della committenza a partire, in particolare, dal mese di agosto 2013, gli investimenti effettuati nel corso del tempo, il tipo di attività svolta, la circostanza che da agosto 2013 l’interessato non dipende più finanziariamente da un’unica società (DT 1) e non svolge più per quest’ultima un’attività esclusiva, regolare e continua, la sottoscrizione di assicurazioni di responsabilità civile e di perdita di guadagno in caso di infortunio, egli deve essere ritenuto indipendente per il lavoro svolto a favore delle altre società.

                                         A questo proposito il TF ha evidenziato che non può essere ignorato che all’avvio di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale federale, H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3: “Infatti se è pur vero che Y.________ Sagl ha cominciato a consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del 2005 (v. ricorso di L.________, pag. 3: "Nel 2004 la Y.________ Sagl ha allargato la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1)”.; cfr. anche la sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e la sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch, dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein “Grosskunde” die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des Kundenkreises führen.”).

In queste condizioni, rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra e che, seppur non auspicabile (cfr. DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti), un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113), il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata.

                                10.   RI 1 va ritenuto dipendente della DT 1 per i lavori effettuati in suo favore e figuranti nelle fatture del 29 maggio 2013 (doc. 14d) e del 30 luglio 2013 (doc. 9d), per il resto egli va ritenuto quale indipendente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Di conseguenza la decisione impugnata è modificata conformemente al consid. 10.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

30.2013.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2014 30.2013.38 — Swissrulings