Raccomandata
Incarto n. 30.2013.19 TB
Lugano 14 agosto 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 aprile/24 maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1945, dall'ottobre 2010 beneficia di una rendita AVS ammontante, per quell'anno, a Fr. 1'972.-, mentre a Fr. 2'006.- per gli anni 2011 e 2012 (docc. A5 e A6) ed a Fr. 2'023.- per il corrente anno.
B. Il 15 febbraio 2013 la Cassa CO 1 ha emesso una decisione di restituzione di Fr. 58'106.- per prestazioni indebitamente riscosse dal 1° ottobre 2010 al 28 febbraio 2013 (doc. A7), una decisione che fissa in Fr. 49'011.- il nuovo importo della rendita AVS per il medesimo periodo (doc. A8) ed una decisione di compensazione di Fr. 9'095.- (doc. A3).
C. Contro la decisione che ha fatto ordine all'assicurato di versare entro il 20 marzo 2013 l'importo di Fr. 9'095.- a seguito del ricalcolo del suo diritto alla rendita di vecchiaia stante una diminuzione dei contributi versati per gli anni 2004-2009, l'interessato ha formulato opposizione, lamentando di avere ricevuto questa somma in assoluta buona fede, non riuscendo a capire granché del calcolo della sua rendita. Comunque, un eventuale rimborso sarebbe di difficile realizzazione stante le sue difficoltà finanziarie, perciò ha chiesto il condono della somma dovuta (doc. A2).
D. Con decisione del 14 marzo 2013 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono dell'11 marzo 2013 dell'assicurato, affermando che quest'ultimo avrebbe dovuto rendersi conto che una riduzione dei contributi versati tra il 2003 ed il 2009 avrebbe avuto una ripercussione sul suo diritto alla rendita AVS, motivo per cui non ha riconosciuto la buona fede.
E. Il 24 aprile 2013 (doc. V/2) l'amministrazione ha emanato una decisione su opposizione, che ha respinto l'opposizione dell'11 aprile 2013 (doc. V/3) e ha confermato il rifiuto del condono.
La Cassa di compensazione ha spiegato che, poiché sono state apportate delle rettifiche sul conto individuale dell'assicurato per gli anni dal 2004 al 2009, il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria è stato ricalcolato. A seguito di ciò la Cassa ha emesso la decisione del 15 febbraio 2013 che ha diminuito l'importo della rendita di spettanza dell'assicurato, siccome calcolata su una durata contributiva di 34 anni e 9 mesi (scala di rendita parziale 34) e quindi, in pari data, ha fissato in Fr. 9'095.- l'importo da restituire. Secondo l'amministrazione, questa riduzione del diritto alla rendita è dovuta al fatto che sono stati stralciati i redditi quale persona con attività indipendente riferiti al periodo 2004-2009, giacché su questi redditi l'assicurato non ha pagato i contributi richiesti. L'avviata procedura d'incasso è sfociata in attestati di carenza beni e neppure la possibilità di compensare i crediti con la rendita AVS ha dato esito favorevole, altrimenti sarebbe stato violato il suo minimo vitale LEF. Non potendo più recuperare questi contributi, la Cassa ha stralciato i relativi redditi dal conto individuale dell'interessato, ciò che ha avuto delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita AVS. D'avviso dell'amministrazione, all'opponente doveva essere noto che il mancato versamento di contributi, che costituisce una grave negligenza, avrebbe potuto incidere sull'ammontare delle prestazioni erogate, in futuro, dalla Cassa. Non è quindi data la buona fede, senza che occorra verificare anche il requisito della grave difficoltà.
F. Il 24 maggio 2013 (doc. I) RI 1 ha spedito al Tribunale l'opposizione dell'11 aprile 2011 inviata alla Cassa di compensazione che, dopo i necessari chiarimenti effettuati presso l'amministrazione (docc. II-V), il TCA ha ritenuto quale ricorso.
Tuttavia, il 21 maggio 2013 (doc. IX) l'assicurato aveva (già) interposto un regolare ricorso contro la decisione della Cassa di compensazione che gli chiedeva la restituzione di Fr. 9'095.-.
A causa di un disguido interno a livello amministrativo, il Tribunale non l'ha inizialmente ritenuto quale ricorso, circostanza che ha poi chiarito con lo scritto del 18 giugno 2013 (doc. XII) alle parti.
Nel merito, il ricorrente ha evidenziato di avere richiesto nel marzo 2010 la rendita di vecchiaia e di avere ricevuto, tre mesi dopo, una lettera con cui gli si comunicava che il suo diritto ammontava a Fr. 1'972.-. Poi, nel febbraio 2013 la Cassa ha rivisto i calcoli e, a seguito di un errore, ora gli chiede la restituzione di Fr. 9'095.-. L'assicurato ha osservato di avere innanzitutto invocato la sua buona fede, giacché l'ammontare della sua rendita è stato calcolato da funzionari preposti a questo compito. In un secondo tempo, egli ha evidenziato le sue difficoltà economiche a restituire la somma richiesta, stante l'obbligo di fare fronte, con una rendita AVS di (ora) Fr. 1'707.- mensili, ad una pigione di Fr. 1'350.- al mese ed a premi di Cassa malati pari a circa Fr. 500.- al mese.
L'insorgente ha infine contestato di essere stato negligente, come affermato dalla Cassa. Semmai, invece, una tale negligenza può essere rivolta ai funzionari amministrativi che si sono occupati del calcolo della sua rendita visto che, a causa di un loro errore, spetta a lui, ora, dovere restituire dei soldi versati in più.
G. Nella risposta del 6 giugno 2013 (doc. VII) la Cassa si è riconfermata nella propria decisione, proponendo di respingere la domanda di condono non essendo stati apportati nuovi elementi.
Il 17 giugno 2013 (doc. XIII) il ricorrente ha confermato di avere avuto delle difficoltà finanziarie in passato, tanto da non avere potuto versare i contributi e quindi i relativi redditi per gli anni 2004-2009 sono stati stralciati dal suo conto. Al momento in cui ha chiesto la rendita AVS e quando gli è stata versata, egli era al corrente che questo buco contributivo avrebbe comportato una diminuzione dell'importo della rendita di sua spettanza. Ad ogni buon conto, quando ha ricevuto la comunicazione dell'ammontare del suo diritto, l'assicurato ha sempre ritenuto che le prestazioni calcolate dalla Cassa corrispondessero all'effettivo ammontare che gli spettava e che questo importo teneva comunque conto degli scoperti che l'amministrazione doveva conoscere.
Infine, poiché l'attuale rendita di Fr. 1'707.- deve permettere, da sola, all'assicurato ed a sua moglie di fare fronte alle spese quotidiane, la restituzione di Fr. 9'095.- non è realizzabile.
La Cassa si è riconfermata nella decisione impugnata (doc. XV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se sono date le condizioni per poter ottenere il condono della somma complessiva di Fr. 9'095.- che l'insorgente ha percepito quale rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° ottobre 2010 al 28 febbraio 2013.
Non contestato è l'obbligo di restituzione, la cui decisione formale del 15 febbraio 2013 è cresciuta in giudicato (doc. XIII: "Attualmente quindi mi trovo a dover far fronte alle spese quotidiane con una rendita ricalcolata al ribasso di ca. fr. 300.-, cosa che non è mia intenzione mettere in discussione (…)").
3. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione sia stabilito mediante decisione formale soggetta ad impugnativa in quanto tale e l'art. 3 cpv. 2 OPGA indica che nella decisione di restituzione l'assicuratore segnala all'assicurato la possibilità di chiedere il condono. L'assicuratore può decidere di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA).
Secondo l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi, che deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, il condono è pronunciato mediante decisione.
4. Affinché sia concesso il condono è quindi necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (DTF 126 V 48 cons. 3c; SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AHV Nr. 61 pag. 182 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 cons. 3b).
Se una sola delle due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
5. In ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49, 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 p. 21; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. In base all'interpretazione dell'Alta Corte, il solo fatto che la persona assicurata ignorasse, al momento della loro percezione, di non avere diritto alle prestazioni ottenute non è ancora sufficiente per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, la persona assicurata può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.
6. Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Per l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. Il cpv. 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
7. Nel caso in esame la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che ha sostenuto che l'assicurato sapesse che il fatto di non avere versato contributi durante alcuni anni avrebbe potuto mettere in discussione l'ammontare delle prestazioni erogate in futuro dalla Cassa. Di conseguenza, l'assicurato non sarebbe (stato) in buona fede quando ha percepito, dal 1° ottobre 2010 al 28 febbraio 2013, la rendita AVS nella misura di Fr. 1'972.- al mese fino a fine anno, di Fr. 2'006.- nel 2011 e nel 2012 e di Fr. 2'023.- nel corrente anno.
Il ricorrente ha invece osservato di essere (stato) in buona fede, nella misura in cui era a conoscenza che l'impossibilità, in passato, di versare tutti i contributi richiesti avrebbe comportato una diminuzione della sua rendita di vecchiaia. Tuttavia, quando nel 2010 ha ricevuto le prestazioni in questione ha ritenuto che esse corrispondessero all'effettivo ammontare che gli spettava. Egli ha "sempre creduto che gli scoperti presso la Cassa CO 1 fossero conosciuti e presi in considerazione per i calcoli delle prestazioni e che non spettasse a me renderne attenti gli uffici interessati." (doc. XIII). Visto, poi, che il calcolo è stato effettuato da funzionari competenti ed addetti a tale compito, non v'era motivo di dubitare dell'importo che era stato fissato quale rendita.
8. Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche.
Infine, l'art. 70bis cpv. 1 OAVS prevede che l'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità. Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI (art. 70bis cpv. 2 OAVS).
9. In concreto, dagli atti risulta che dapprima nel 2008 (doc 102) e poi nel marzo 2010 (doc. 73), l'insorgente ha chiesto alla Cassa di compensazione di eseguire il calcolo della sua rendita futura di vecchiaia, fornendo tutti i necessari dati allo scopo.
Sulla scorta dei calcoli eseguiti (docc. 60-72), il 4 marzo 2010 (doc. 59) l'amministrazione ha informato l'assicurato che l'importo di sua spettanza sarebbe ammontato a Fr. 1'955.-, mentre con il raggiungimento dell'età pensionabile della moglie nel 2015 tale diritto sarebbe ammontato a Fr. 1'615.- per lui ed a Fr. 1'614.- per lei: la scala di rendita era la 41 per il futuro pensionato (doc. 70), mentre la 44 per il suo coniuge (doc. 71).
Il 1° aprile 2010 (doc. 48) RI 1 ha quindi richiesto una rendita di vecchiaia e la Cassa di compensazione, eseguiti nuovamente i calcoli di rito (docc. 39-47), l'ha fissata con decisione del 22 luglio 2010 (doc. 35) in Fr. 1'972.- mensili a decorrere dal 1° ottobre 2010, stante una durata contributiva computata di 40 anni e 5 mesi, una scala di rendita parziale 41, nonché un reddito annuo medio determinante di Fr. 69'768.-.
In seguito, dal controllo del Conto Individuale è tuttavia emerso che mentre esercitava un'attività indipendente, l'interessato non ha versato i contributi allora fatturati per gli anni 2004-2009, ciò che ha comportato che i redditi aziendali inizialmente accreditati sul suo CI (docc. 27-31) sono stati stornati (doc. 29). Di conseguenza, i redditi conseguiti durante quegli anni non dovevano servire per calcolare il reddito annuo medio rispettivamente gli anni di contribuzione e quindi non dovevano rientrare nella determinazione dell'importo della rendita di vecchiaia a cui aveva diritto al momento del pensionamento.
Accortasi di questo errore, l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alla rendita AVS dell'assicurato, giungendo a ritenere 34 anni e 9 mesi di contribuzione per l'interessato e 37 anni per la moglie, oltre ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 74'412.- nel 2013 (docc. 20-26).
Di conseguenza, applicando la scala parziale 34, nel 2010 l'importo della rendita di vecchiaia di diritto era di Fr. 1'663.-, dal 1° gennaio 2011 di Fr. 1'692.- e dal 2013 di Fr. 1'707.- (doc. 20).
Queste conclusioni sono state riportate nella decisione di prestazione di rendita AVS datata 15 febbraio 2013 (doc. A8) e hanno fatto scaturire la decisione di restituzione delle prestazioni percepite indebitamente in eccesso dal ricorrente.
10. In tali circostanze, d'avviso del Tribunale, non è possibile imputare al ricorrente una violazione della sua buona fede. Come egli ha evidenziato, infatti, la Cassa di compensazione era al corrente che l'assicurato, in passato, non aveva fatto fronte ai suoi obblighi contributivi, perciò sapeva o comunque doveva sapere - che v'erano dei buchi contributivi.
L'amministrazione stessa, nella decisione su opposizione, ha spiegato i motivi per cui i redditi quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente riferiti agli anni 2004-2009 sono stati stralciati dal conto individuale dell'assicurato. La Cassa sapeva (evidentemente) che v'era stata una lacuna contributiva, lacuna che aveva tentato di colmare dapprima escutendo l'assicurato debitore, poi provando a compensare la rendita AVS con i contributi dovuti in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LAVS, ma senza esito.
Dal canto suo, il ricorrente ha riconosciuto che sapeva che la circostanza di non avere potuto, a suo tempo, pagare i contributi dovuti sul reddito aziendale conseguito quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente avrebbe in futuro comportato una diminuzione dell'importo della sua rendita AVS.
Tuttavia, d'avviso del TCA, non gli si può certo fare una colpa se non ha reagito quando la Cassa gli ha comunicato, il 22 luglio 2010, che dal 1° ottobre 2010 la rendita ordinaria semplice di vecchiaia sarebbe ammontata a Fr. 1'972.- al mese.
Infatti, non si vede come egli avrebbe potuto, adottando tutta la diligenza richiesta, capire che, in realtà, il suo diritto sarebbe stato inferiore a causa dei citati buchi contributivi, anche perché il foglio di calcolo presente agli atti è un documento interno dell'amministrazione e non viene, generalmente, trasmesso agli assicurati. Peraltro, questi calcoli non sono di facile comprensione e lettura, specialmente da parte di un assicurato non certo avvezzo a tali procedure e calcoli.
Non va poi dimenticato che dal calcolo previsionale richiesto dall'assicurato nel marzo 2010 è emerso che la sua futura rendita di vecchiaia sarebbe ammontata, dal 1° ottobre 2010, a Fr. 1'955.- mensili e quindi tale importo equivaleva, in sostanza, a quello comunicatogli qualche mese dopo con la decisione del 22 luglio 2010 (Fr. 1'972.-).
Inoltre, con lo scritto del 4 marzo 2010 (doc. 59) la Cassa ha informato l'interessato che "Per il calcolo della sua futura rendita di vecchiaia si è tenuto conto in primo luogo dei documenti a nostra disposizione e delle indicazioni da lei fornite." e che l'importo che ne è derivato ammontava a Fr. 1'955.- al mese, ma che con l'entrata in AVS anche della moglie la sua rendita sarebbe stata di Fr. 1'615.-, mentre quella del coniuge di Fr. 1'614.- al mese.
Stante questa affermazione, l'assicurato poteva dunque presumere che i contributi che non ha potuto pagare per gli anni 2004-2009 fossero già stati presi in considerazione dall'amministrazione nell'ambito del calcolo del suo diritto alla rendita.
In merito alla decisione che ha fissato in Fr. 1'972.- la rendita AVS, va rilevato che essa menziona che la durata contributiva computata era di 40 anni e 5 mesi e che, pertanto, la scala di rendite applicata era la 41, quindi una scala parziale, visto che per gli anni contributivi completi del periodo è applicabile la scala di rendita 44.
Con questa indicazione il ricorrente poteva (e doveva) capire e ritenere che egli non aveva contribuito integralmente durante la sua vita lavorativa e che quindi non gli si poteva applicare la scala massima 44, bensì la scala parziale 41. Ed in effetti così è stato e, pertanto, l'interessato poteva presumere che la Cassa ne avesse già tenuto conto prima di giungere alla fissazione definitiva della sua rendita di vecchiaia, senza necessità di avvisarla.
Questa circostanza, secondo il TCA, porta ad escludere che all'assicurato si possa rimproverare di non essere stato in buona fede riguardo al calcolo del suo diritto alla rendita di vecchiaia e nel non avere comunicato alla Cassa di compensazione che egli ha avuto delle lacune contributive e che quindi l'importo di Fr. 1'972.- stabilito nel 2010 fosse eccessivo e andasse ricalcolato.
Da quanto precede discende dunque che alcun rimprovero può essere mosso nei confronti del ricorrente nella procedura di fissazione del suo diritto alla rendita AVS. Una negligenza non è ravvisabile, perciò la sua buona fede deve essere tutelata.
Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso accolto, con rinvio degli atti alla Cassa di compensazione, affinché proceda ad esaminare l'altra condizione, cumulativa, per potere concedere all'assicurato il condono delle prestazioni da restituire. L'amministrazione analizzerà quindi, attenendosi ai criteri esposti dall'art. 5 OPGA, se la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA sia data in specie ed emanerà una nuova decisione sulla domanda di condono dell'assicurato.
Malgrado sia vincente in causa, poiché non è patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di condono del ricorrente.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti