Raccomandata
Incarto n. 30.2012.37 cs
Lugano 26 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 settembre 2012 emanata da
CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 7 febbraio 2012 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2010 quale persona senza attività lucrativa sulla base di una sostanza netta di fr. 142'583 e di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr. 49'742 moltiplicato per venti, per un totale di fr. 1'137'423, diviso per due a fr. 568'711 conformemente all’art. 28 OAVS (doc. B1, inc. 30.2012.37), per un totale di contributi di fr. 1'082.20.
B. Il 6 marzo 2012 il marito, dott. __________, a nome della moglie, ha contestato la predetta decisione evidenziando che nella tassazione 2010 sono state considerate deduzioni di cui la Cassa non ha tenuto conto nel calcolo del contributo del 2010 (doc. 42).
C. Con scritto del 12 marzo 2012 la Cassa ha risposto alle domande del dott. __________, affermando inoltre di aver rilevato che nelle decisioni relative agli anni precedenti non era stata presa in considerazione la metà del reddito da lui conseguito all’estero. L’amministrazione ha di conseguenza informato l’interessato di dover procedere ad una revisione delle decisioni degli ultimi 5 anni e gli ha chiesto di produrre i giustificativi dei redditi da attività lucrativa conseguiti all’estero dal 2007 al 2010 (doc. 40).
D. Il 21 maggio 2012 l’amministrazione, in assenza di risposta da parte dell’interessato, ha emesso le decisioni di fissazione dei contributi dal 2007 al 2009, utilizzando i dati evinti dalle rispettive tassazioni ed annullando (e sostituendo) le decisioni emesse il 15 maggio 2009 (decisione di fissazione dei contributi per il 2007, cfr. doc. 34), il 6 aprile 2010 (decisione di fissazione dei contributi per il 2008, cfr. doc. 31) ed il 4 aprile 2011 (decisione di fissazione dei contributi per il 2009, cfr. doc. 28). Contestualmente ha modificato anche la decisione di fissazione dei contributi del 2010 prendendo in considerazione una sostanza di fr. 142'853 ed un reddito percepito sotto forma di rendita di fr. 135'991, moltiplicato per venti e diviso per due per una sostanza determinante di fr. 1'329'746 (doc. 9).
E. Con decisione su opposizione dell’11 settembre 2012 l’amministrazione ha parzialmente accolto le censure di RI 1 relative al 2010 ed ha ridotto l’ammontare del reddito percepito sotto forma di rendita a fr. 125'882 (doc. A).
F. RI 1, sempre rappresentata dal marito, dott. __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale l’annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che i contributi vengano calcolati sulla base del reddito imponibile complessivo accertato dall’autorità fiscale (doc. I). L’insorgente, dopo aver riassunto la fattispecie, evidenzia di aver sempre presentato regolare dichiarazione fiscale, senza alcuna omissione e che gli errori di calcolo commessi sono dovuti esclusivamente all’agire dell’amministrazione. La ricorrente sostiene che al caso di specie non possono trovare applicazione né le norme sulla revisione, atteso che nessun elemento nuovo è emerso dalle dichiarazioni fiscali, né quelle sulla riconsiderazione, giacché le decisioni sono già state modificate in passato. Inoltre l’insorgente rileva che l’amministrazione non ha citato alcuna norma secondo cui non si debba prendere in considerazione il reddito imponibile, tenuto conto delle deduzioni sociali. L’interessata evidenzia inoltre una contraddizione tra il punto 7 della decisione su opposizione in relazione all’applicabilità dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e il punto 18 in relazione alla non applicabilità dello stesso articolo. Calcolando il contributo sulla base della documentazione trasmessa l’8 agosto 2012 l’amministrazione ha disatteso l’applicazione del citato disposto.
G. Con risposta del 24 ottobre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
H. Il 7 novembre 2012 l’insorgente ha prodotto la tassazione 2010 e la decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2010 “che modifica il precedente calcolo per lo stesso anno , e che ha tutti gli elementi per essere valutata come una riconsiderazione” (doc. V). Alla Cassa è stata data facoltà di esprimersi in merito (doc. VI).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
L’art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il 2010, come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite, nel 2010: le rendite dell'AVS (prese in considerazione per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario e DIN) e dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr., dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
Va ancora evidenziato che con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il TF ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera sposata con un cittadino ____________________ attivo in __________ che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato (cfr. anche la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).
3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).
Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
4. In concreto l’insorgente contesta il calcolo dei contributi, sostenendo che andrebbe preso in considerazione l’importo imponibile complessivo evinto dalla tassazione 2010, comprensivo delle deduzioni sociali e rileva una contraddizione tra quanto riportato al punto 7 della decisione impugnata, ossia la citazione dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, ed il fatto che la Cassa ha poi calcolato il contributo sulla base del certificato di salario prodotto l’8 agosto 2012 che secondo l’insorgente non sarebbe utilizzabile.
Le censure vanno respinte.
Innanzitutto, per quanto concerne il primo elemento di calcolo dei contributi, ossia la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero (fr. 142’853), va infatti rilevato che essa è stata evinta dalla rispettiva tassazione fiscale cresciuta in giudicato (cfr. doc. B4), conformemente all’art. 29 cpv. 3 prima frase OAVS per il quale le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato.
Rettamente l’amministrazione non ha invece preso in considerazione la deduzione “sociale” per coniugati di fr. 60'000. Si tratta infatti di una deduzione prevista unicamente nell’ambito del diritto fiscale (art. 48 lett. a LT), che varia da Cantone a Cantone, e che serve solo per il calcolo dell’importo della sostanza da assoggettare al pagamento delle imposte. Questa deduzione, per costante giurisprudenza del TCA (cfr. sentenza 30.1999.119 del 16 marzo 2000; 30 1999.111 del 14 marzo 2000; 30.199.86 del 31 gennaio 2000), non va invece ritenuta nell’ambito del calcolo dei contributi, poiché, non è prevista dalla LAVS. Del resto, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo va pagato secondo le condizioni sociali della persona assicurata; si tratta in altre parole di tener conto della capacità contributiva degli assicurati non attivi (cfr. anche sentenza 30.2000.155 del 2 luglio 2001).
Per quanto riguarda invece il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito conseguito dal coniuge all’estero, l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali. Ciò significa che le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella tassazione fiscale. Determinante, inoltre, per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002).
In altre parole, mentre, di massima, per quanto concerne la sostanza, i dati sono evinti dalla tassazione fiscale cantonale cresciuta in giudicato, tenuto conto dei valori di ripartizione, cui va riaggiunto l’importo della deduzione sociale, il reddito conseguito sotto forma di rendita viene determinato dall’amministrazione che si avvale delle informazioni dell’autorità fiscale, senza esserne automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle differenze tra la nozione fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto forma di rendita, le comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse di compensazione (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108 e seguenti).
In concreto l’amministrazione ha rettamente calcolato i contributi sulla base della documentazione prodotta dal marito per il 2010, per la sua attività dipendente esercitata a __________ e il reddito da pensione percepito dal 1° aprile 2010, prendendo in considerazione i redditi evinti dai formulari __________ (plico doc. 8) prima delle detrazioni delle ritenute effettuate in __________, conformemente alla costante giurisprudenza di questo Tribunale per casi analoghi a quello della ricorrente (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002). Va qui evidenziato che l’importo di fr. 125'832 ritenuto dall’amministrazione è del resto inferiore rispetto al totale dei redditi figurante nella tassazione fiscale (doc. B4; fr. 135’991).
In concreto nel 2010 il marito della ricorrente ha percepito fr. 55'264.78 per il lavoro svolto a __________ (doc. 8h), fr. 49'742 quale reddito pensionistico (doc. 8f) e fr. 20'826 quale pensione arretrata (cfr. doc. 8g).
Trattandosi di importi che determinano la condizione sociale della ricorrente ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, a giusta ragione l’amministrazione ne ha tenuto conto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli importi ritenuti dalla Cassa nella decisione impugnata sono corretti.
5. Resta da esaminare se l’amministrazione poteva procedere con la riconsiderazione della decisione di fissazione dei contributi 2010 emanata il 7 febbraio 2012.
In concreto l’insorgente ha contestato la predetta decisione tramite scritto del 6 marzo 2012 (doc. 42). Il 12 marzo 2012 la Cassa ha scritto all’assicurata evidenziando di dover riesaminare le decisioni emesse negli anni precedenti, compresa quella del 2010, poiché non era stato preso in considerazione il reddito conseguito dal marito all’estero ed ha chiesto l’invio della relativa documentazione (doc. 40). In assenza di una risposta della ricorrente (cfr. anche doc. 39), l’amministrazione il 21 maggio 2012 ha emanato una nuova decisione di fissazione dei contributi del 2010, riconsiderando, annullando e sostituendo quella del 7 febbraio 2012 (cfr. anche punto 8 della risposta di causa) e peggiorando la situazione dell’interessata (cfr. doc. B1 e 9).
Tuttavia, ritenuto che l’insorgente aveva inoltrato opposizione alla decisione del 7 febbraio 2012, quest’ultima non era ancora cresciuta in giudicato. Infatti, lo scritto del 6 marzo 2012 è pervenuto alla Cassa il 9 marzo 2012 (cfr. doc. 42). Ora, pur non conoscendo la data di trasmissione del citato scritto, ritenuto che la decisione del 7 febbraio 2012 è pervenuta all’interessata al più presto il giorno successivo, ossia l’8 febbraio 2012, il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione (cfr. art 52 cpv. 3 LPGA) scade proprio il 9 marzo 2012, di modo che, in ogni caso, le contestazioni sono state sollevate tempestivamente.
Ne segue che l’amministrazione non avrebbe dovuto emanare una nuova decisione il 21 maggio 2012, in sostituzione di quella precedente, ma, in virtù dell’art. 12 OPGA, avrebbe dovuto dare all’insorgente un termine per esprimersi in merito alla prospettata reformatio in peius e per eventualmente ritirare l’opposizione.
Non avendo agito in tal senso la Cassa ha violato il diritto di essere sentita della ricorrente.
In concreto rilevata d’ufficio una violazione del diritto di essere sentito perché l’amministrazione ha modificato la decisione formale della ricorrente a suo sfavore senza darle la possibilità di ritirare l’opposizione, la decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché garantisca all’insorgente i suoi diritti.
In queste condizioni, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché assegni all’insorgente un termine per ritirare l’opposizione. Se l’interessata manterrà l’opposizione la Cassa emanerà la decisione su opposizione, se invece l’opposizione verrà ritirata, la decisione del 7 febbraio 2012 crescerà in giudicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata e quella del 21 maggio 2012 sono annullate e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti