Raccomandata
Incarto n. 30.2012.33 IR/sc
Lugano 24 ottobre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto 2012 emanata da
CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
· che con decisione su opposizione 21 agosto 2012 la CO 1 ha confermato precedente formale decisione del 10 luglio 2012 con cui ha fissato i contributi per l’anno 2010 (da luglio a dicembre) sulla base di un reddito aziendale di CHF 42'984.-;
· che con ricorso del 20 settembre 2012 (consegnato alla posta il successivo 25 settembre 2012) RI 1 contesta il provvedimento segnalando il versamento di acconti alla __________ per complessivi CHF 2'674,95;
· che l’atto è stato intimato alla CO 1 per la presentazione della risposta di causa e per l’accertamento, alla luce dell’apparente ritardo nella presentazione del ricorso, della data di intimazione della decisione resa su opposizione;
· che, stando alle verifiche poste in atto dalla CO 1 risulta che le decisione su opposizione è stata ricevuta dalla qui ricorrente il 22 agosto 2012, un mercoledì;
· che il termine per la presentazione dell’atto di ricorso scadeva trascorsi 30 giorni dall’intimazione, ossia il successivo 21 settembre 2012, un venerdì;
· che invitata a prendere posizione in merito con lettera 3 ottobre 2012 del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, con termine fissato al 19 ottobre 2012, la ricorrente non si è espressa, non ha contestato il ritardo, non ne ha indicato le ragioni e non ha chiesto alcuna restituzione del termine;
· che non sono state acquisite ulteriori prove;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che, a norma dell’art. 60 LPGA, il termine per inoltrare il ricorso contro la decisione resa su opposizione è di 30 giorni così come chiaramente indicato anche sulla decisione qui impugnata (doc. A);
· che il ricorso in discussione non rispetta il termine siccome, in luogo e vece di essere consegnato alla posta il 21 settembre 2012 è stato spedito il successivo 25 settembre 2012;
· che la data in cui il testo è elaborato rispettivamente redatto non è di rilievo siccome non controllabile, il fatto che il gravame rechi la data del 20 settembre 2012 non è significativo siccome il termine di ricorso è rispettato con la consegna alla posta del gravame, data controllabile a mezzo delle verifiche postali;
· che l’onere di comprovare il rispetto del termine di ricorso spetta alla ricorrente che, invitata a spiegare l’apparente intempestività, è rimasta silente;
· che, siccome intempestivo, il ricorso è irricevibile e va stralciato senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 20 settembre 2012 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti