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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.07.2010 30.2010.2

12. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,790 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Un cittadino germanico, domiciliato in Svizzera, dove esercita un'attività indipendente, deve pagare i contributi sociali su tutto il reddito da attività indipendente, anche se conseguito nell'UE. In concreto è stato accertato che parte dell'attività è svolta in Svizzera

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2010.2   cs

Lugano 12 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2010 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 novembre 2009 emanata da

Cassa CO 1,       in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1944, di nazionalità __________, perito esperto nell’ambito della liquidazione di danni nel settore della produzione ed elaborazione del legno, nel corso del 2004, in vista del suo prepensionamento, insieme alla moglie __________ __________, nata il __________ 1947, ha trasferito il proprio domicilio da __________, installandosi nella residenza precedentemente adibita a casa di vacanza.

                                         La sua attività lavorativa consisteva nel redigere perizie specializzate, di parte oppure in qualità di perito giudiziario, in relazione alla liquidazione di sinistri, accaduti esclusivamente in __________ e soggetti a prestazioni di indennizzo da parte di compagnie assicurative.

                                         I coniugi RI 1 hanno ottenuto nel corso del mese di dicembre 2004 i rispettivi permessi di dimora in Svizzera quali persone senza attività lucrativa.

                               1.2.   Con 4 distinte decisioni formali del 22 settembre 2009 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni dal 2004 al 2007, chiedendo un importo complessivo di fr. 65'394.25 (fr. 26'636.35 nel 2004, fr. 29'007.90 nel 2005, fr. 5'717.55 nel 2006 e fr. 4'032.45 nel 2007).

                               1.3.   In seguito alle contestazioni sollevate dall’interessato, che affermava di aver svolto l’intera attività in __________, l’amministrazione, con decisione su opposizione del 18 novembre 2009, ha annullato la richiesta di pagamento dei contributi per il 2004, giacché il trasferimento in Svizzera dei coniugi è avvenuto solo il 26 dicembre 2004. Per il resto ha confermato l’obbligo di pagare gli oneri sociali nel nostro Paese.

                               1.4.   Contro la predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA.

                                         Il ricorrente evidenzia che contestualmente al suo trasferimento in Svizzera alla fine del 2004 ed in vista del pensionamento anticipato avvenuto il 1° aprile 2007, ha liquidato la propria attività indipendente svolta in __________, portando a termine le ultime pratiche avviate prima del trasferimento nel nostro Paese.

                                         L’insorgente rileva che durante la fase di liquidazione, precedente al prepensionamento, ha cessato gradualmente ogni attività professionale limitandosi a portare a termine i mandati assunti precedentemente in __________, da cui le numerose trasferte nel suo Paese d’origine.

                                         Dopo il trasferimento in __________, l’interessato afferma di non aver più assunto alcun nuovo mandato rilevante e di essersi limitato principalmente a liquidare le pratiche iniziate prima del 2005. In proposito l’insorgente rileva che in ragione dei tempi giudiziari correlati alle perizie che doveva redigere, la durata dei mandati assunti in __________ si sono protratti a volte anche sull’arco di più anni e dunque le corresponsioni di onorario sono continuate anche dopo l’entrata in Svizzera, rispettivamente dopo il suo pensionamento anticipato.

                                         Il ricorrente sottolinea come tutti i mandati assunti nel corso della sua lunga attività professionale concernono esclusivamente sinistri avvenuti in __________ e sono stati essenzialmente conferiti da compagnie assicurative con sede nel suo Paese d’origine. Quando agiva in qualità di perito i mandati venivano sempre ed esclusivamente conferiti dalle autorità giudiziarie __________.

                                         Egli non ha mai esperito alcuna perizia o sopralluogo sul territorio svizzero o ottenuto mandati da compagnie assicurative o autorità giudiziarie con sede in Svizzera. Tutti i mandati sono sempre stati adempiuti sul territorio __________.

                                         L’insorgente rammenta che l’Ufficio di tassazione lo ha imposto su un reddito aziendale di fr. 302'504 nel 2005, di cui fr. 200'000 in Ticino e fr. 102'504 in __________, con un capitale investito nell’azienda in Ticino di fr. 384'394, nel 2006 di fr. 60'000 in Ticino ed un capitale investito di fr. 74'362 e nel 2007 un reddito aziendale di fr. 50'000 in Ticino e un capitale investito di fr. 102'800.

                                         A questo proposito l’insorgente rammenta che il Giudice delle assicurazioni sociali può scostarsi dalle comunicazioni delle autorità fiscali qualora queste contengano errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, ciò che, secondo il ricorrente, si realizza nel caso di specie, poiché a tutti doveva essere chiaro che l’attività indipendente è sempre stata svolta esclusivamente in __________, dove si trova il centro delle circostanze economiche che danno all’attività in disanima il suo carattere lucrativo.

                                         Secondo l’insorgente, dai rendiconti annuali per i periodi dal 2005 al 2007, dal dettaglio dei ricavi da attività tipica inerente gli esercizi dal 2005 al 2007, dalla distinta esborsi per carburante e dalle fatture a titolo di esempio prodotte in sede di ricorso, nonché dal contratto di locazione di spazi adibiti ad ufficio a __________, emerge che l’attività è stata esercitata esclusivamente in __________ e ciò ad esclusione di qualsivoglia attività lavorativa esercitata in Svizzera che nemmeno poteva essere espletata visto il permesso di residenza quale persona senza attività lucrativa rilasciato dalla competente autorità cantonale in materia.

                                         L’interessato evidenzia come dai rendiconti annuali in connessione con il dettaglio dei ricavi da attività tipica inerente agli esercizi relativi al 2005-2007 risulta che il 100% degli onorari percepiti erano di provenienza __________, che la distinta esborsi attesta che in connessione con la propria attività lucrativa il ricorrente ha sempre e soltanto preso in considerazione il carburante necessario al fine di percorrere i chilometri da rispettivamente verso il proprio ufficio di __________ e la sede dei suoi clienti rispettivamente il luogo del sinistro, che dalla lettura delle fatture risulta che i chilometri effettuati ai clienti per gli spostamenti prendono in considerazione senza alcuna eccezione il percorso andata e ritorno __________ – sede del cliente rispettivamente luogo del sinistro e mai un percorso da __________ __________, ed infine che anche dopo il trasferimento in Svizzera ha continuato ad affittare il suo ufficio di __________ dove ha intrapreso la liquidazione della propria attività indipendente.

                                         Per cui centro del proprio lavoro è inequivocabilmente __________.

                                         L’insorgente ribadisce che un ulteriore indizio atto a comprovare di non aver svolto alcuna attività in Svizzera è il permesso rilasciatogli per potersi stabilire nel nostro Paese, dove figura che lo scopo del soggiorno è “senza attività lucrativa”.

                                         Il ricorrente, in applicazione dell’art. 13 par. 2 lett. b e dell’art. 14 bis paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 chiede di non essere assoggettato in Svizzera ed afferma che, essendo dal 1° aprile 2007 andato in pensione conformemente al diritto __________ ed avendo corrisposto pienamente i contributi pensionistici in __________, ha assolto completamente ed a tutti gli effetti ogni obbligo contributivo in base al diritto __________. Per cui chiedere di pagare una seconda volta i contributi pensionistici è manifestamente ingiusto ed iniquo e cozza contro gli obiettivi fissati dall’ALC, ossia la parità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini di Stati membri dell’UE e dell’AELS, la riduzione o soppressione delle ripercussioni negative che il cambiamento del Paese di residenza o di lavoro può avere sulla copertura assicurativa sociale, nonché il divieto di doppia imposizione. Da cui la richiesta di annullare il punto 1.2 del dispositivo della querelata decisione su opposizione.

                                         Infine l’insorgente chiede di essere sentito e meglio l’organizzazione di un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e 6 n. 1 CEDU, al fine di dimostrare compiutamente la sua posizione (doc. I).         

                               1.5.   Con risposta del 12 gennaio 2010 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                               1.6.   Con scritto del 25 gennaio 2010 l’insorgente ha ribadito l’esigenza di indire un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU ed ha prodotto nuova documentazione da cui si evince che “ha già assolto completamente e a tutti gli effetti ogni obbligo contributivo in __________.” (doc. V). Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l’amministrazione ha ribadito la sua posizione (doc. VII).

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto fiscale dell’insorgente per il periodo dal 2004 al 2007 (doc. IX) ed ha indetto un’udienza ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU per il 21 aprile 2010, da cui è emerso:

"  L’ing. RI 1 ribadisce in questa sede il contenuto dei suoi atti e precisa nuovamente che i redditi da attività indipendente considerati nelle tassazioni 2005-2007 sono il frutto di attività svolta esclusivamente in __________.

Il ricorrente precisa i dettagli della sua attività.

In particolare quale perito in __________ con attività di perito assicurativo egli è tenuto per legge a tenere un archivio, quasi fosse un archivio notarile di tutti gli atti relativi alle procedure.

Egli ha fatto quindi uso di uno spazio che ha locato a __________ dalla moglie proprietaria di quei vani mentre egli è proprietario, all’interno dell’immobile, dell’appartamento coniugale ora donato al figlio.

La scelta di una locazione è dovuta a ragioni fiscali.

Nell’ambito della sua attività di perito assicurativo il ricorrente deve prendere visione dei luoghi dei sinistri, avere contatto con gli assicuratori, con i periti scelti dai danneggiati e svolgere le sue attività, ciò che gli impone una presenza in __________ da dove gli derivano i mandati.

Per questa ragione nella documentazione agli atti sono presenti le fatturazioni ad aziende assicurative __________, le sue note spese non contemplano mai le trasferte dal Ticino dove d’altra parte gli spazi locati non gli permetterebbero l’esercizio dell’attività  ed il mantenimento di un archivio.

Il ricorrente fa notare di avere pagato di contributi sociali del I pilastro in __________ fino alla fine di marzo del 2007 come al documento prodotto e da quella data egli percepisce una rendita.

Quanto da lui svolto è la liquidazione di procedure datate tranne in un caso in cui il  mandato è stato conferito nel 2006 e liquidato nel corso del medesimo anno per un importo comunque contenuto.

Il Giudice osserva comunque che se la Cassa ha agito fissando i contributi per gli anni in questione lo ha fatto alla luce delle decisioni di tassazione e che fissavano, sulla scorta della dichiarazione stessa del ricorrente, dei redditi da attività indipendente riferibili a RI 1.

Nella decisione su opposizione vengono riassunti i redditi aziendali per la parte ticinese e per la parte __________.

Il ricorrente ribadisce di non aver svolto attività a RI 1.

Vengono passate in rassegna le documentazioni prodotte dall’UT __________ dalla dichiarazione 2007 viene estratta fotocopia della comunicazione e note per l’UT allestita dall’allora rappresentante del ricorrente e viene annessa al presente verbale (doc. XII/1).

Dagli atti fiscali si desume la dichiarazione di un’attività indipendente svolta, il fisco ha rivalutato gli importi dichiarati e li ha suddivisi tra attività svolta in Ticino e all’estero e ciò alfine di determinare l’aliquota applicabile.

Io non so spiegarmi questa suddivisione ed anzi invito il Giudici ad interpellare l’UT competente al fine di chiarire le modalità di determinazione della provenienza dei redditi in questione.” (doc. XII)

                               1.8.   Il 21 aprile 2010 il TCA ha interpellato l’UT di __________ chiedendo per quale motivo nel 2005 parte del reddito aziendale dell’attività svolta dall’insorgente è stato tassato in __________ e parte del reddito è invece stato tassato in Svizzera, quale criterio è stato utilizzato per suddividere i redditi percepiti, per quale motivo nel 2006 e nel 2007 i redditi dell’attività svolta dall’insorgente sono stati tassati unicamente in Svizzera e, nell’ipotesi in cui l’UT abbia stabilito che l’insorgente ha svolto l’attività lucrativa in Svizzera, quali accertamenti e quali criteri hanno permesso di giungere a questa conclusione (doc. XIII).

                               1.9.   Il 23 aprile 2010 l’UT ha affermato:

"  1. Nella dichiarazione d’imposta 2005 veniva indicato un reddito

aziendale conseguito in __________ di fr. 102'504 (pari a Euro 65'708.-) mentre a RI 1 veniva dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 191'437.--, arrotondato poi a fr. 200'000.- dopo una ripresa di quota-parte di spese private. Il reddito conseguito all’estero, come pure la rendita pensionistica della signora RI 1, sono stati utilizzati unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota universale d’imposta (vedi riparto internazionale 2005).

2. Negli anni 2006 e 2007 sono stati dichiarati redditi aziendali esclusivamente in Svizzera (RI 1) mediante rendiconti d’esercizio e nessun’altro reddito aziendale all’estero.

3. Il rappresentante del signor RI 1 ha affermato che:

“… (il contribuente) ha in corso la liquidazione della propria attività di perito assicuratore. Essendosi trasferito in Ticino a partire dal 01.01.2005, a far conto da tale data tutti i costi sostenuti per le liquidazioni dei casi pendenti sono computabili esclusivamente a RI 1. La liquidazione definitiva delle spettanze per onorari è prevista nei periodi 2007 a 2008 e sarà, per analogia, totalmente dichiarata per competenza a RI 1…”.

E’ stata pure specificata la provenienza del reddito aziendale dichiarato:

“Ditta individuale RI 1”. (vedi foglio Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione allegato)."

(doc. XIV)

                             1.10.   Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito (doc. XV), l’insorgente ha chiesto una proroga (doc. XVI), concessa (doc. XVII), ed ha poi affermato che le autorità fiscali non hanno effettuato alcun accertamento sulla provenienza dei redditi da lui conseguiti, redditi che come dimostrano i documenti agli atti provenivano dalla liquidazione di mandati assunti precedentemente al proprio trasferimento in Svizzera ed ha ribadito di aver chiesto ed ottenuto un permesso per rimanere sul territorio elvetico senza svolgere alcuna attività lucrativa.

                                         L’interessato rileva che se l’attività in questione fosse stata svolta effettivamente in Svizzera, visto che ha generato una cifra d’affari superiore ai fr. 100'000.--, la stessa autorità avrebbe dovuto reagire nel senso di imporgli la tenuta della contabilità a partita doppia obbligandolo pure all’iscrizione a registro di commercio. Non essendo avvenuto, ciò conferma che l’autorità fiscale è incorsa in un errore manifesto in virtù del quale il Giudice delle assicurazioni sociali può scostarsi dalla tassazione. Le manchevolezze dell’autorità fiscale costituirebbero inoltre una violazione del trattato di doppia imposizione con la __________ rispettivamente dell’ALC in materia di assicurazioni sociali poiché ha già pagato integralmente sugli stessi redditi oneri sociali in __________ (doc. XVIII).

                             1.11.   Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito la Cassa ha ribadito la sua posizione (doc. XX).

                             1.12.   Il 21 giugno 2010 il TCA ha trasmesso al ricorrente un estratto della sua dichiarazione fiscale 2005, e meglio la “comunicazione e note per l’Ufficio di tassazione” (doc. XXI/1), assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare osservazioni. Il 30 giugno 2010 l’assicurato si è riconfermato nei precedenti scritti (doc. XXII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve pagare i contributi sociali in Svizzera sul reddito tassato nel nostro Paese nel periodo dal 2005 al 2007.

                                2.2   Va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

                                         Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono applicabili anche:

a.      l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b.      la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

                                         L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

                                         Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono i contributi sociali dovuti dal 2005 al 2007 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio, H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004, H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

                                         L’ALC ed il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. Il ricorrente è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessato, domiciliato in Svizzera afferma di lavorare in __________.

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/71.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

                                         In concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.

                               2.3.   L’art. 1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo”.

                                         Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

                                         La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).

                                         Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                                         Il regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

                               2.4.   Le Direttive sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

                                         In generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

                                         L’indipendente svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

                                         Di regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE) n. 1408/71).

                                         I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal 1.1.2009).                        

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

                                         Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054 dal 1.1.2009).

                               2.5.   Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                               2.6.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

                               2.7.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                               2.8.   Nel caso di specie si tratta di stabilire se l’assicurato nel periodo dal 2005 al 2007 ha svolto la sua attività lucrativa indipendente unicamente in __________, ciò che lo esonererebbe dal pagamento di contributi sociali in Svizzera, oppure se parte del suo lavoro è stato esercitato anche nel nostro Paese, con conseguente obbligo di pagare i contributi AVS/AI/IPG su tutto il reddito conseguito sia in Svizzera che nei Paesi dell’UE (cfr. art. 14bis paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1408/71).

L’insorgente sostiene di aver svolto la sua attività solo in __________ ed afferma che le tassazioni 2005-2007 sono manifestamente errate laddove impongono un reddito da attività indipendente a RI 1. A sostegno della sua tesi ha prodotto il contratto di locazione del suo studio di __________, la distinta delle spese per la benzina fatturata ai clienti da cui emerge la fatturazione di importi relativi a spostamenti in __________, con la sola, rara, eccezione di __________ e le fatture dei lavori svolti da cui si evince che l’attività viene esercitata nel suo Paese d’origine.

Le argomentazioni del ricorrente non trovano tuttavia conforto nelle tavole processuali.

In sede di dichiarazione fiscale 2005, sottoscritta il 21 dicembre 2006, allorquando l’interessato non era ancora stato assoggettato al pagamento dei contributi sociali in Svizzera, l’allora rappresentante dell’insorgente, nel documento “comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione”, ha affermato:

"  Nel quadro del pensionamento i contribuenti hanno trasferito il proprio domicilio a RI 1 a partire da fine 2004. Nell’ambito delle procedure volte all’ottenimento del permesso di domicilio, i contribuenti, con particolare riferimento al Sig. RI 1 (perito assicurativo), non hanno ritenuto di chiedere la possibilità di esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

Il Sig. RI 1 per contro continua la propria attività di perito assicurativo (allestimento di perizie assicurative per conto di tribunali __________ e/o di perizie di parte per conto di compagnie di assicurazioni) da RI 1. Le fatture per le prestazioni di servizio sono emesse a carico di beneficiari esteri (nessuna attività in Svizzera) e sono originate dall’attività specifica del contribuente, che deve personalmente concludere le pratiche a suo tempo avviate davanti a tribunali assicurativi chiamati a decidere, in sede civile, sulla legittimità delle pretese degli assicurati. Queste pratiche hanno di regola durata pluriennale e sono suscettibili di richiedere numerosi complementi peritali.

Per questa ragione il Sig. RI 1 si trova ad avere ancora un’attività professionale che, a partire dal 2005, dichiara in Svizzera per la parte di lavoro ivi esercitata nell’ufficio di RI 1 (presso la propria abitazione)." (doc. XXI/1, sottolineatura del redattore).

Nella dichiarazione fiscale 2007 del 18 marzo 2009, l’allora rappresentante del ricorrente, sempre nel documento “comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione”, ha affermato:

"  il contribuente, classe 1944, ha in corso la liquidazione della propria attività di perito assicuratore. Essendosi trasferito in Ticino a partire dal 1.1.2005, a far conto da tale data tutti i costi sostenuti per le liquidazioni nei casi pendenti sono computabili esclusivamente a RI 1.

La liquidazione definitiva delle spettanze per onorari è prevista nei periodi 2007 a 2008 e sarà, in analogia, totalmente dichiarata per competenza a RI 1 (fatto salvo il caso di pretesa di applicazione trattato doppia imposizione da parte della __________ che tuttavia, per il caso delle spese, sembrerebbe avervi rinunciato).

(…)

All’azienda individuale è apportata una __________, precedentemente in leasing immatricolata in __________. Nel quadro del trasferimento del domicilio in CH il contribuente ha rilevato l’auto, apportandola alla ditta (Euro 85'000). L’auto è attualmente immatricolata in Ticino e serve per i numerosi spostamenti che il Sig. RI 1 deve effettuare per le audizioni in __________.” (doc. XII/1, sottolineature del redattore)

                               2.9.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; sentenza U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

                                         Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007).

                             2.10.   In concreto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di doversi fondare sulla prima versione fornita dall’assicurato in sede fiscale allorché non era ancora al corrente del suo obbligo di pagare i contributi sociali in Svizzera nel caso di esercizio di un’attività indipendente anche nel nostro Paese.

                                         Le ulteriori precisazioni dell’insorgente circa l’assenza di qualsiasi attività in Svizzera rese dopo aver preso conoscenza dell’obbligo assicurativo, non configura una semplice precisazione di quanto affermato all’autorità di tassazione, bensì una nuova versione che contraddice il contenuto di quella precedente.

Dalle dichiarazioni dell’allora rappresentante del ricorrente si evince che l’imposizione di redditi in Svizzera non deriva da un manifesto errore dell’autorità fiscale, come pretende l’assicurato in sede di ricorso, bensì dalla circostanza che l’interessato ha costituito in Svizzera una ditta individuale, con sede a RI 1, alla quale è tra l’altro stata apportata una __________, immatricolata in Ticino, con lo scopo di portare a termine i mandati assunti in precedenza in __________. La costituzione di una ditta individuale a RI 1, dove l’insorgente dispone di un ufficio per svolgere la sua attività (cfr. anche gli allegati all’opposizione alle decisioni formali, da cui emerge che i fax vengono trasmessi dall’ “RI 1”) è la prova che perlomeno parte dell’attività lucrativa è svolta in Svizzera, come peraltro ammesso in sede di dichiarazione fiscale (cfr. doc. XXI/1: “Il Sig. RI 1 per contro continua la propria attività di perito assicurativo (allestimento di perizie assicurative per conto di tribunali __________ e/o di perizie di parte per conto di compagnie di assicurazioni) da RI 1” e “Per questa ragione il Sig. RI 1 si trova ad avere ancora un’attività professionale che, a partire dal 2005, dichiara in Svizzera per la parte di lavoro ivi esercitata nell’ufficio di RI 1 (presso la propria abitazione)”).

                                         A questo proposito va evidenziato che nei rendiconti annuali 2005-2007 della società individuale “RI 1 – __________, RI 1”, sono riportati gli importi delle “dotazioni ufficio” e delle “Auto aziendali”, è stato dichiarato il capitale proprio della società in Ticino (euro 247'996.48 nel 2005 [fr. 384’394], euro 45'068.75 nel 2006 [fr. 74’362] ed euro 64'517.40 nel 2007 [fr. 102’800]), che corrisponde a quello tassato dall’autorità fiscale e non contestato dall’insorgente e poi ripreso dalla Cassa di compensazione nel calcolo dei contributi dovuti per gli anni in questione e sono stati indicati i costi del “personale ausiliario e prestazioni di terzi”, i costi di locazione, i costi accessori, i “costi di locazione e di infrastruttura __________”, ecc. (cfr. allegato F).

                                         Non va qui dimenticato che la gestione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata come un'attività lucrativa esercitata nel nostro Paese anche se l'interessato è domiciliato all'estero (DTF 119 V 65). Per principio la forma giuridica dell'azienda (ditta individuale, società di persone o persona giuridica) è irrilevante (RCC 1983 pag. 186, Käser Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., pag. 22 n. 1.38). Ciò vale a maggior ragione in concreto, ove si pensi che l'insorgente, pur non essendo iscritto a registro di commercio, è domiciliato in Svizzera, dove viene imposto per tutti i redditi conseguiti con la sua attività lucrativa dal 2006 (nel 2005 in parte in Svizzera ed in parte in __________) e dove possiede un'organizzazione che gli permette di esercitare la propria attività.

Va ancora rilevato che nelle fatture allestite dal ricorrente figurano l’indirizzo di RI 1 (RI 1) e, oltre agli estremi di un conto bancario in __________ (__________ __________), anche il numero del conto bancario della __________, filiale di __________, dove i clienti possono pagare quanto dovuto (allegato G).

                                         Infine, come attestato anche dall’autorità fiscale, lo stesso ricorrente “nella dichiarazione d’imposta 2005” ha indicato “un reddito aziendale conseguito in __________ di fr. 102'504.-- (pari a Euro 65'708.--) mentre a RI 1 veniva dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 191'437.--, arrotondato poi a fr. 200'000.-- dopo una ripresa di quota-parte di spese private” (doc. XIV/Bis).

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto emerge che l’insorgente ha svolto perlomeno parte dell’attività indipendente in Svizzera, dove ha costituito una società individuale apportando beni dall’attività esercitata in precedenza unicamente in __________.

                                         La circostanza che l’interessato abbia richiesto ed ottenuto un permesso quale persona senza attività lucrativa o che le autorità fiscali non gli avrebbero imposto l’allestimento di una contabilità a partita doppia e l’iscrizione a registro di commercio, poteva semmai fungere da indizio a favore della tesi del ricorrente che tuttavia non trova alcun conforto nella numerosa documentazione prodotta dalle parti, descritta in precedenza, e dagli atti fiscali.

                                         Ne segue che in virtù dell’art. 14bis paragrafo 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71 l’insorgente deve essere assoggettato in Svizzera per l’insieme dei redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente in Svizzera ed in __________ (cfr. anche marg. 2026 delle direttive sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG = marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore dal 1.1.2009).

                                         Questo articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.

                                         In queste condizioni non può esservi una violazione del principio della parità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini comunitari, poiché l’assoggettamento nel luogo di residenza in caso di attività lucrativa esercitata sia al domicilio della persona assicurata che in un altro Paese dell’UE è indipendente dalla nazionalità e viene applicato indistintamente agli svizzeri ed ai cittadini comunitari. Inoltre nel caso di specie il cambiamento del Paese di residenza o di lavoro non ha ripercussioni negative per l’insorgente il quale, pagando contributi in Svizzera, se dati i presupposti, beneficerà della relativa rendita AVS al momento del suo pensionamento.

                                         Rilevato che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato membro, spetterà al ricorrente, che evidenzia di aver già pagato i contributi in __________ (cfr. anche lo scritto del 10 gennaio 2007 intitolato “Beitragsbescheinigung” allegato al doc. D, da cui emerge il pagamento di contributi in __________ fino al 31 marzo 2007) e si lamenta di una violazione del principio del divieto della doppia imposizione, chiedere alle competenti autorità __________, in virtù del diritto europeo applicabile al caso di specie, se dati i presupposti, l’eventuale restituzione di quanto già pagato all’estero.

                                         Considerato che l’insorgente non ha contestato gli importi posti alla base del calcolo dei contributi dal 2005 al 2007, che del resto sono confermati dall’autorità di tassazione (cfr. doc. 6, ossia per il 2005 un reddito da attività indipendente in Svizzera ed in __________ di fr. 302’504 ed un capitale proprio di fr. 384'394, per il 2006 un reddito di fr. 60'000 ed un capitale investito di fr. 74'362 e nel 2007 un reddito di fr. 50'000 e un capitale investito di fr. 102'800), la decisione impugnata va confermata.

                             2.11.   L’assicurato chiede genericamente l’assunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, richiamo dalla Cassa di compensazione dell’intero incarto).

                                         In concreto la Cassa ha prodotto l’incarto del ricorrente in sede di risposta, mentre il TCA ha richiamato gli atti fiscali dell’insorgente, di cui si è discusso nel corso del dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU (cfr. doc. XII: “Vengono passati in rassegna le documentazioni prodotte dall’UT ____________________ dalla dichiarazione 2007 viene estratta fotocopia della comunicazione e note per l’UT allestita dall’allora rappresentante del ricorrente e viene annessa al presente verbale (doc. XII/1).”), indetto su richiesta del medesimo assicurato, e durante il quale le parti hanno potuto far valere le loro argomentazioni e prendere posizione sull’intera fattispecie.

                                         Il Tribunale ha inoltre interpellato l’Ufficio di tassazione per porre alcune domande sorte in seguito all’udienza del 21 aprile 2010 ed ha sottoposto le risultanze alle parti.

                                         Alla luce degli accertamenti effettuati questo Tribunale ritiene che non vi sia la necessità di assumere ulteriori prove giacché la documentazione agli atti è sufficiente per poter decidere nel merito del ricorso.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche sentenza dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2010.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.07.2010 30.2010.2 — Swissrulings