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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.07.2010 30.2010.1

19. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,943 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Cambiamento dello statuto contributivo di un assicurato da persona senza attività lucrativa ad indipendente. La Cassa aveva già fissato i contributi come PSAL ed ora ha emesso una nuova decisione come indipendente.Per fare ciò, doveva però procedere con la revisione/riconsiderazione della decisione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2010.1   TB

Lugano 19 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30/31 dicembre 2009 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2009 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Il 22 novembre 1999 (doc. 9) RI 1, 1960, ha compilato il questionario per l'affiliazione delle persone senza attività lucrativa chiedendo di essere affiliato in tale categoria dal 1° aprile 1999 poiché amministrava un capitale proprio ed eseguiva operazioni di borsa.

Il 9 febbraio 2000 (doc. A2) la Cassa CO 1 gli ha confermato di averlo affiliato dal 1° gennaio 2000 come persona che non esercita attività lucrativa, evidenziando che in seguito gli avrebbe notificato le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG.

                                  B.   Il 12 febbraio 2008 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha emanato una prima decisione definitiva di fissazione dei contributi per l'anno 2004, chiedendogli il contributo minimo di Fr. 433,50.

Il 22 settembre 2009 (doc. A4) l'amministrazione ha emesso una seconda decisione definitiva di fissazione dei contributi sempre per l'anno 2004, ritenendo questa volta un reddito aziendale di Fr. 83'996.- sulla base della notifica di tassazione IFD 2004 e quindi calcolando un contributo AVS/AI/IPG/AF di Fr. 8'255,65, spese amministrative comprese.

                                  C.   L'assicurato si è opposto il 29 settembre 2009 (doc. A6) alla nuova decisione di fissazione dei contributi, argomentando che dal 2000 è affiliato come persona senza attività lucrativa, giacché gli utili di borsa non sono tassati fiscalmente. L'opponente ha rilevato che per l'anno 2003 ha pagato Fr. 2'369,45 sugli utili di borsa, mentre nel 2004 e nel 2005 non ha (inizialmente) pagato nulla. Ora, invece, è stato nuovamente assoggettato per il 2004 su degli utili aziendali, seppure non abbia un'azienda. Si chiede inoltre come la Cassa possa cambiare dopo anni le sue decisioni.

                                  D.   Dopo avere esperito un accertamento presso l'Ufficio di tassazione di __________ (doc. 2), con decisione su opposizione del 4 dicembre 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha affermato di essersi determinata sulla base della notifica di tassazione fiscale IFD 2004, il cui contenuto è stato ribadito dall'autorità fiscale il 12 ottobre 2009 nonché il 25 novembre 2009 (doc. 2). Quest'ultimo scritto ha peraltro spiegato il motivo per il quale gli utili di borsa conseguiti dall'assicurato sono stati eccezionalmente imposti quali redditi indipendenti e la decisione IFD 2004 è cresciuta incontestata in giudicato. L'amministrazione ha osservato che resta sempre aperta la via del pagamento dilazionato.

                                  E.   Con ricorso del 30/31 dicembre 2009 (doc. I) RI 1 ha contestato la decisione della Cassa, spiegando di essere una persona che non esercita un'attività lucrativa, poiché gli utili ricavati dalla speculazione borsistica non sono assoggettati fiscalmente. Tuttavia, per un errore dell'autorità fiscale, gli utili conseguiti nel 2003 sono stati ritenuti come altri redditi e non come redditi da attività indipendente e quindi ha dovuto pagare i contributi AVS/AI/IPG/AF nella misura di Fr. 2'369,45. La stessa cosa è successa con i redditi del 2004, che la Cassa ha stabilito – secondo il ricorrente inspiegabilmente – in Fr. 83'996.- e che inizialmente erano stati ritenuti fiscalmente come reddito da attività indipendente e quindi non tassati. Poi, nel 2009 l'amministrazione ha calcolato in oltre Fr. 8'000.- i contributi dovuti come indipendente nel 2004.

Il ricorrente ha spiegato che nel 2004 ha eseguito una sola operazione di borsa per la quale si è accordato con un amico per la spartizione di un eventuale utile al 50% ciascuno, ma anche alla ripartizione dell'eventuale perdita al 50% a testa. L'operazione ha fruttato un utile di circa $ 35'000.-, che è stato diviso a metà e che è stato regolarmente dichiarato all'autorità fiscale. L'assicurato contesta dunque l'affermazione della Cassa secondo cui egli avrebbe ricevuto una commissione del 50% e quindi, avendo operato per conto di terzi, l'utile ricavato non risulta più esente fiscalmente. Ma per l'insorgente l'ammontare esatto ritenuto dall'UT, sia esso l'importo dichiarato (Fr. 50'000.-) sia l'importo considerato dal fisco e dalla Cassa (Fr. 83'996.-) e di cui non ne conosce comunque l'origine, non muta la circostanza che egli non doveva pagare imposte su questi redditi, perciò non ha contestato la notifica di tassazione IC/IFD 2004 ed ha così accettato un reddito differente da quello dichiarato.

L'assicurato non capisce inoltre come mai egli non possa più impugnare la decisione di tassazione per il 2004 visto l'utilizzo dei suoi dati da parte della Cassa, mentre quest'ultima abbia potuto emanare una decisione definitiva nel 2008 ed un'altra, sempre definitiva, nel 2009, ma relativa allo stesso anno contributivo.

Il ricorrente ha infine osservato di avere difficoltà finanziarie e di non avere mai parlato personalmente con l'autorità fiscale e quindi non può avere indicato che gli utili rappresentano una commissione del 50% sulle sue operazioni, visto che esse sono di carattere speculativo e non a titolo di investimenti.

                                  F.   Nella risposta del 12 gennaio 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha evidenziato che l'insorgente, pur essendo stato imposto fiscalmente con un reddito professionale di Fr. 83'996.-, non si è annunciato spontaneamente alla Cassa per regolare la sua situazione contributiva. Quindi l'amministrazione, onde evitare la perenzione dei contributi per il 2004, l'ha affiliato d'ufficio nella categoria degli indipendenti e ha fissato i relativi contributi. La Cassa ha inoltre esposto la nozione di reddito proveniente da  un'attività lucrativa indipendente (art. 17 OAVS) ed ha ribadito che si è attenuta, come prevede la legge, alle comunicazioni fiscali che sono vincolanti ed in particolare alla precisazione dell'UT riguardo al tipo di attività svolta dal ricorrente.

                                  G.   Il 19 gennaio 2010 (doc. V) l'assicurato ha preso posizione puntualizzando alcuni aspetti, fra i quali la circostanza che la Cassa di compensazione ha cambiato la propria decisione "dalla sera alla mattina dopo anni con così tanta facilità.".

L'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta (doc. VII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Dal 9 febbraio 2000 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha affiliato il ricorrente nella categoria delle persone senza attività lucrativa a decorrere dall'inizio di quell'anno.

Per ciò che qui ci concerne, i contributi per l'anno 2004 sono stati (inizialmente) fissati nel 2008 (doc. A3) nel minimo previsto dalla legge in virtù dell'art. 10 LAVS.

Poi, il 19 agosto 2009 (doc. 6) l'amministrazione ha affiliato l'assicurato dal 1° gennaio 2004 nella categoria degli indipendenti, spiegando che si trattava di un'affiliazione d'ufficio per quell'anno, poiché nella tassazione fiscale 2004 egli era stato imposto per un reddito aziendale.

Così, il 22 settembre 2009 (doc. A4) la Cassa di compensazione ha emesso una (nuova) decisione di fissazione dei contributi sempre per l'anno 2004, specificando che veniva applicato il tasso di contribuzione del 9,5%, essendo il reddito aziendale pari a Fr. 83'996.- ed il capitale investito nell'azienda nullo.

Il ricorrente lamenta un improvviso cambiamento del proprio statuto contributivo deciso dalla Cassa di compensazione e, soprattutto, malgrado l'anno prima essa avesse già fissato definitivamente i suoi contributi AVS/AI/IPG dovuti sempre per lo stesso anno 2004. La differenza fra le due decisioni sta nel fatto che la prima ha fissato i contributi dovuti per il 2004 considerandolo come persona senza attività lucrativa, mentre la seconda decisione l'ha ritenuto persona esercitante un'attività indipendente.

L'insorgente contesta che l'amministrazione possa ritornare sulle proprie precedenti decisioni, oltretutto definitive, a distanza di anni, mentre l'assicurato non possa fare lo stesso con le notifiche di tassazione, che nel suo caso gli avrebbe permesso di contestare il reddito da attività indipendente ritenuto dall'UT.

                                   3.   L'Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.

Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5, pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

                                   4.   In concreto, la notifica di tassazione IC/IFD 2004 è stata emessa dal competente Ufficio di tassazione il 12 luglio 2007 e contro la stessa non è stato inoltrato reclamo (doc. 2).

Nel 2004 il ricorrente è stato tassato su un reddito aziendale di Fr. 83'996.- ma, fiscalmente, è stato esonerato dal dovere pagare alcunché su questo reddito da attività indipendente, poiché l'attività di speculazione borsistica non è assoggettata alle imposte sul reddito.

Di conseguenza, dal profilo delle assicurazioni sociali è risultato che l'assicurato non aveva conseguito un reddito e quindi nel 2008 è stato (ancora) considerato, inizialmente, come persona senza attività lucrativa ed è stato fissato il contributo minimo AVS/AI/IPG (Fr. 433,50).

Un anno dopo, però, nel 2009, a seguito di una differente interpretazione di questo stesso reddito aziendale comunicatale dall'autorità fiscale medesima (doc. 2), la Cassa di compensazione ha affiliato l'insorgente come persona che esercita un'attività lucrativa indipendente e ha fissato di conseguenza i relativi contributi (Fr. 8'255,65).

A non averne dubbio, secondo questo Tribunale, v'è stato dunque un evidente cambiamento dello statuto contributivo del ricorrente per quanto concerne l'anno di contribuzione 2004.

Tuttavia, benché la Cassa di compensazione si fosse già pronunciata mediante decisione formale nel 2008 sulla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG – peraltro indicata come definitiva, in quanto era in possesso di tutti i dati necessari per pronunciarsi con certezza, disponendo infatti della notifica di tassazione IFD 2004 -, contrariamente a quanto stabilito dalla nostra Massima istanza, l'amministrazione ha ugualmente modificato lo statuto contributivo del ricorrente senza però verificare le condizioni del riesame o della revisione processuale.

In effetti, poiché per l'anno di contribuzione 2004 l'assicurato era già stato assoggettato mediante decisione formale al prelevamento dei contributi AVS/AI/IPG e proprio sul medesimo reddito di Fr. 83'996.stabilito nella IC/IFD 2004, oggetto anche della seconda decisione formale della Cassa, quest'ultima non poteva rivedere lo statuto professionale dell'insorgente emanando una nuova decisione, senza tuttavia prima verificare i presupposti della revisione e della riconsiderazione dell'art. 53 LPGA.

                                   5.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”.

L'irregolarità deve essere manifesta. Ancora di recente il TF ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

"  In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".

                                   6.   Nella fattispecie, come visto, la Cassa ha semplicemente emesso una seconda decisione formale, che peraltro peggiora di gran lunga la situazione dell'assicurato già accertata mediante un'altra decisione definitiva cresciuta in giudicato, omettendo tuttavia di verificare le summenzionate condizioni legali dell'art. 53 LPGA.

L'amministrazione ha affermato di avere modificato d'ufficio l'affiliazione nella categoria delle persone senza attività lucrativa in affiliazione nella categoria degli indipendenti per evitare la perenzione dei contributi per l'anno 2004 (doc. III punto 2).

Al riguardo, Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wiedererwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird; allerdings dürfen dann kein höheren als die bereits verfügten Beiträge festgesetzt werden (vgl ZAK 1992 316). Dabei reicht es für die Wahrung der Verwirkungsfrist auch aus, wenn die Beitragssumme lediglich geschätzt wird (ZAK 1992 316 f.)” (cfr. anche Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409; cfr., tuttavia, per quanto concerne i contributi richiesti ai datori di lavoro, l'art. 14 cpv. 3 LAVS e l'art. 51 LPGA, nonché la sentenza del TCA del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l'importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l'ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.

                                   7.   In queste circostanze la decisione impugnata è carente nell'esame dei presupposti dell'art. 53 LPGA togliendo in questo modo all'assicurato il doppio grado di giudizio cui ha diritto.

Il ricorso va accolto e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché esamini le condizioni dell'art. 53 LPGA e, qualora ne ritenga adempiuti i presupposti, ne dia ragione all'interessato in una nuova decisione formale.

Malgrado sia vincente in causa, il ricorrente non ha diritto a ripetibili siccome non è patrocinato (art. 61 lett. f LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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