Raccomandata
Incarto n. 30.2009.5 cs
Lugano 11 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2009 emanata da
CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. L’8 ottobre 2008 la Cassa CO 1 ha informato RI 1, nata il __________ __________, di averla iscritta, in conformità dell’art. 64 cpv. 2 LAVS, quale persona che non esercita un’attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 2003 (doc. 15).
Con 3 distinte decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 21 ottobre 2008 l’amministrazione ha calcolato i contributi dovuti da RI 1 negli anni 2003, 2005 e 2006, prendendo in considerazione anche “gli elementi fiscali del coniuge” (doc. 5a, 8 e 11).
B. Il 20 novembre 2008 __________, rappresentata dallo __________ __________ __________, ha interposto tempestiva opposizione, contestando sia le predette decisioni, sia la decisione relativa alla fissazione del contributo 2004, sia la decisione di affiliare il marito come persona che non esercita un’attività lucrativa (doc. 5) e facendo valere, perlomeno implicitamente, che quest’ultimo avrebbe già contribuito a sufficienza per entrambi i coniugi. In via subordinata l’interessata ha rilevato di essere separata dal marito ed ha sostenuto che la sua sostanza imponibile non corrisponde a quanto preso in considerazione nelle decisioni impugnate.
C. Tramite decisione su opposizione del 6 febbraio 2009 l’amministrazione ha accolto le censure della ricorrente limitatamente all’anno 2004, poiché, in seguito al ripristino dell’affiliazione del marito quale indipendente, è risultato, per quell’anno, il pagamento del doppio del contributo minimo previsto dalla LAVS. La Cassa ha invece confermato le decisioni relative agli anni 2003, 2005 e 2006 (doc. 1).
D. Con tempestivo ricorso del 26 febbraio 2009 RI 1, sempre rappresentata dallo __________ __________, ha contestato la predetta decisione affermando:
" (…)
Ci preme con la presente rendervi attenti che la signora RI 1 già a partire da quegli anni era separata di fatto dal marito.
Inoltre nel dicembre 2008 il pretore della giurisdizione di __________ __________ ha sentenziato il suo divorzio.
Quanto sopra premesso, nel mentre si tiene a disposizione la documentazione a comprova, chiediamo che anche i contributi personali AVS degli esercizi 2003, 2005 e 2006 vengano conteggiati separatamente sulla base della sostanza privata del singolo contribuente.” (doc. I)
E. Con risposta del 23 marzo 2009 l’amministrazione propone la reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
F. Pendente causa il TCA ha richiamato l’intero incarto dell’ex marito della ricorrente per gli anni successivi al 2000 (doc. VII), nonché le tassazioni fiscali di entrambi. Il 9 aprile 2009 questo Tribunale ha chiesto alla Cassa di voler precisare a quanto ammonta esattamente il contributo dovuto dall’ex-marito negli anni in esame (doc. IX).
G. Con scritto del 20 aprile 2009 la Cassa ha risposto che “il contributo personale AVS/AI/IPG 2003 ammonta a fr. 613.20 (red. az. Fr. 12'000.--), 2005 ammonta a fr. 425.- (red. az. Fr. 3'000.--) e 2006 ammonta a fr. 425.-- (red. az. Fr. 8'000.--)”. (doc. XII).
H. Il 21 aprile 2009 il TCA ha informato la ricorrente di aver richiamato le tassazioni fiscali sue e del suo ex marito dal 2003 al 2006 e gli incarti riguardanti la fissazione dei contributi suoi e dell’ex marito (rappresentato nella parallela procedura dalla medesima __________) ed ha allegato gli accertamenti effettuati presso la cassa di compensazione assegnando un termine, scaduto infruttuoso il 30 aprile 2009, per formulare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
2. Per l’art. 5 cpv. 1 LAVS dal reddito di un’attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento.
A norma dell’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
3. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
4. La giurisprudenza dell’allora TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
5. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazio-ne (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Per l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.
A norma dell’art. 30 cpv. 2 OAVS gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.
Infine per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
6. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4
= RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
7. Nel caso di specie i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni 2003, 2005 e 2006 quale persona senza attività lucrativa vanno calcolati in base alle rendite e alla sostanza in Svizzera ed all’estero derivanti dalle tassazioni fiscali dei rispettivi anni, 2003, 2005 e 2006, poiché il marito, con la sua attività indipendente, non ha contribuito a sufficienza, dovendo versare un importo inferiore rispetto al doppio del contributo minimo richiesto dalla legge (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e doc. XII).
L’insorgente non contesta l’obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza attività lucrativa ma chiede che vengano calcolati separatamente sulla base della sostanza privata di ogni singolo contribuente. L’interessata fa valere di essere divorziata dal dicembre 2008 e di essere stata, in precedenza, separata di fatto.
Va innanzitutto rilevato che la circostanza che la ricorrente è divorziata dal dicembre 2008 è ininfluente, giacché i contributi degli anni contestati devono essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l’insorgente nei rispettivi anni di calcolo dei contributi, quando era ancora coniugata.
Anche il fatto che l’interessata fosse separata di fatto (doc. 3) non le può essere d’aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25: “Si un assuré non-actif marié est soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints doit être additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux sont imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise en compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”). Ciò del resto viene confermato anche dall’art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge (cfr. anche le direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, DIN, marg. 2078 e seguenti). Come rileva Kieser, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „keine Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E 3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51).“
Nella Pratique VSI 1996 pag. 25, l'introduzione dell’art. 28 cpv. 4 OAVS, è stata così giustificata:
" Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du réglement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs." (sottolineatura del redattore)
Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i coniugi __________ hanno vissuto separatamente dal mese di __________, costituendo un domicilio proprio, non è un motivo per non calcolare il contributo della moglie sulla base della sostanza e del reddito complessivo dei coniugi.
Accertato che nel caso di specie negli anni 2003, 2005 e 2006 la ricorrente era ancora coniugata, il suo contributo va di conseguenza calcolato sulla base delle rendite conseguite da lei e dal marito, moltiplicate per venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi in Svizzera ed all’estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due conformemente a quanto prevede l’art. 28 cpv. 4 OAVS.
Nel caso di specie dagli atti emerge che la Cassa ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente.
In particolare nel 2003 l’ammontare del reddito conseguito sotto forma di rendita ammonta a fr. 12'500, pari a quanto tassato alla voce altri redditi (cfr., fra le tante, sentenza del 10 dicembre 2001, inc. 30.2000.163). A questo importo, moltiplicato per venti, va aggiunta la sostanza complessiva di fr. 3'773'901 (doc. 12), per una sostanza determinante di fr. 2'011'950 ({[12'500 X 20] + 3'773'901} : 2), un contributo di fr. 4'191.50 (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS, art. 1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG: fr. 3'434 per i primi fr. 1'750'000 di sostanza e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in concreto: 151.50 X 5 = 757.50, per complessivi fr. 3’434 + 757.50 = 4'191.50) e fr. 83.85 di spese amministrative, ossia 2% di fr. 4'191.50 (cfr. art. 157 OAVS e art. 1 dell’Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell’AVS, RS 831.143.41).
Per il 2005 al reddito conseguito sotto forma di rendite di fr. 12'500, moltiplicato per venti, va aggiunto l’importo della sostanza di fr. 5'400'379 (doc. 9 e 10), per una sostanza determinante di fr. 2'825'189 ({[12'500 X 20] + 5'400’379} : 2), un contributo di fr. 6'615.50 (fr. 3'434 per i primi fr. 1'750'000 di sostanza e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in concreto: 151.50 X 21 = 3'181.50, per complessivi fr. 3’434 + 3'181.50 = 6’615.50) e fr. 132.30 di spese amministrative (2% di fr. 6'615.50).
Infine per il 2006 va presa in considerazione unicamente la sostanza complessiva di fr. 5'356'530 (doc. 6 e 7), divisa per due, per una sostanza determinante complessiva di fr. 2'678'265 ed un contributo di fr. 6'161 (fr. 3'434 per i primi fr. 1'750'000 di sostanze e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in concreto 151.50 X 18 = 2'727, per complessivi fr. 3'434 + 2'727 = fr 6'161) e fr. 123.20 di spese amministrative (ossia il 2% di fr. 6'161).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Va infine abbondanzialmente rilevato che, se dalle decisioni definitive che la Cassa dovrà emettere nei confronti dell’ex marito per il pagamento dei contributi come indipendente per gli anni 2003, 2005 e 2006 dovesse emergere che l’ex marito deve versare un importo superiore al doppio del contributo minimo, la ricorrente potrà chiedere la revisione della presente sentenza (art. 61 lett. i LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti