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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.08.2010 30.2009.34

31. August 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,254 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Rinvio all'amministrazione per nuovi accertamenti

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2009.34   cs

Lugano 31 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2009 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’8 ottobre 2009 emanata da

Cassa CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con 4 distinte decisioni formali del 25 agosto 2009 la Cassa CO 1 __________ ha fissato i contributi dovuti da RI 1 quale persona senza attività lucrativa per gli anni dal 2004 al 2007 (doc. 5, 7, 9 e 11).

                                  B.   I provvedimenti sono stati confermati con decisione su opposizione dell’8 ottobre 2009 (doc. 1).

                                  C.   Contro la predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, richiamando dalla Cassa CO 1 __________ l’incarto completo, contestando la sostanza e le rendite prese in considerazione per il calcolo dell’importo dovuto e rilevando che la decisione che fissa i contributi del 2004 sarebbe perenta (doc. I).

                                  D.   Con risposta del 13 novembre 2009, al quale ha allegato l’incarto della ricorrente (doc. 1-13), l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                  E.   Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti (doc. da V a XIV), sui quali le parti hanno potuto esprimersi in merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         Nel merito

2.Oggetto del contendere è la questione di sapere se la decisione relativa alla fissazione dei contributi dovuti nel 2004 è perenta e se i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni dal 2004 al 2007 sono stati calcolati correttamente.

                                   3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

                                         Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                   4.   La giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

                                   5.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                                      I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 applicabile in concreto).

                                                      Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

                                                      La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                                      L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                                      Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

                                         Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

                                         A norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

                                         Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

                                         Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

                                   6.   Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

                                   7.   Per quanto concerne la prescrizione dei contributi, va rilevato che in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021). Ora è il seguente:

"  In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

                                         Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wiedererwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird; allerdings dürfen dann kein höheren als die bereits verfügten Beiträge festgesetzt werden (vgl ZAK 1992 316). Dabei reicht es für die Wahrung der Verwirkungsfrist auch aus, wenn die Beitragssumme lediglich geschätzt wird (ZAK 1992 316 f.)” (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

                                         Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; cfr. tuttavia, per quanto concerne i contributi richiesti ai datori di lavoro, l’art. 14 cpv. 3 LAVS e l’art. 51 LPGA, nonché la sentenza del TCA del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12).

                                         A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.

                                         In concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2004 il 25 agosto 2009 (doc. 11), ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (in concreto entro il 31 dicembre 2009).

                                   8.   In secondo luogo l’interessata ritiene che la Cassa non abbia preso in considerazione l’ammontare corretto dell’importo del reddito conseguito sotto forma di rendita e della sostanza.

                                         Non è invece contestata la circostanza che il contributo dell’insorgente va calcolato anche sulla base della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita del marito, come del resto recentemente confermato dal TF con sentenza pubblicata in DTF 135 V 361, dove l’Alta Corte ha ribadito che la fissazione dei contributi secondo l’art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione anche dopo una sentenza di separazione (art. 117 seguenti CC) cresciuta in giudicato (cfr. anche sentenza del 19 maggio 2010, inc. 30.2009.36).

                                   9.   Per quanto concerne il reddito conseguito in forma di rendita la ricorrente contesta i dati del 2004 e del 2006 (cfr. doc. I).

                                         L’interessata afferma che nel 2004 l’importo da prendere in considerazione ammonterebbe a fr. 135'500 (fr. 21'200 per la ricorrente e fr. 114'300 per il marito) invece dei fr. 142'841 presi in considerazione dalla Cassa e nel 2006 a fr. 71'500 (fr. 41'100 per la ricorrente e fr. 30'400 per il marito) invece dei fr. 144'268 utilizzati dall’amministrazione. Inoltre, conformemente all’art. 28 cpv. 1 OAVS seconda frase per il quale le prestazioni versate dall’assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita, l’insorgente sostiene che andrebbe ancora dedotto l’importo di fr. 53'172, rispettivamente di fr. 54'180 percepito dal marito quale rendita AI.

                                         Va innanzitutto evidenziato che le cifre citate dall’insorgente si riferiscono ai redditi imponibili delle tassazioni 2004 e 2006 della ricorrente e di suo marito. In particolare dal doc. C (tassazione 2004 dell’insorgente) si evince un reddito imponibile di fr. 21'200, mentre dal doc. E (tassazione 2006 dell’insorgente) emerge un reddito imponibile di fr. 41'100. Per il marito la tassazione 2004 dà un reddito imponibile di fr. 114'300 (doc. G) e la tassazione 2006 di fr. 30'400 (doc. I).

                                         Tuttavia non è il reddito imponibile che va utilizzato per il calcolo del contributo, bensì il reddito, evinto dalle tassazioni determinanti, conseguito sotto forma di rendita (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                         Per il 2006 all’importo di fr. 5'605 conseguito dalla ricorrente (rendite vitalizie e altre rendite contribuente, cfr. doc. E), è stato aggiunto l’ammontare di fr. 138'663 di pensioni della previdenza del contribuente (II e IIIa) evinti dalla tassazione ticinese per un reddito complessivo fr. 144'268.

                                         Tuttavia, come emerge dalla tassazione __________ (doc. I), l’importo di fr. 138'663 comprende, oltre a fr. 32'256 di rendita del secondo pilastro e a fr. 52'227 di altre rendite, anche fr. 54'180 di rendita AVS/AI.

                                         Dall’esame delle tassazioni risulta infatti che, a differenza di quanto fatto per gli anni 2004, 2005 e 2007 l’autorità fiscale ticinese per il 2006 ha tassato insieme tutte le rendite senza distinguerle tra di loro.

                                         In realtà dalle citate tassazioni emerge che il marito percepiva una rendita vitalizia costante di fr. 52'227, una rendita II e III pilastro  di fr. 40'320 nel 2004, ridotta a fr. 32'256 nel 2007, e una rendita AVS/AI di fr. 53'172 nel 2004, poi ridotta a fr. 45'084 nel 2007 (cfr. plico doc. 6).

                                         Ne segue che, come richiesto dalla ricorrente, il reddito conseguito sotto forma di rendita nel 2006 va modificato in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 OAVS, nel senso che l’importo da prendere in considerazione ammonta a fr. 84'483 (32'256 di rendita di secondo pilastro e fr. 52'227 di altre rendite, escluso l’importo di fr. 54'180 di rendite AVS/AI).

                                         Per il 2004 la Cassa ha preso in considerazione l’importo di fr. 18'684 della ricorrente (alla voce rendite vitalizie e altre rendite contribuente, doc. C), cui ha aggiunto gli importi di fr. 40'320 (rendita secondo pilastro del marito, doc. G), fr. 52'227 (altre rendite, doc. G) e fr. 31'610 (altre entrate, doc. G), per un importo complessivo di fr. 142'841 (124'157 + 18'684).

                                         Non essendo compresa, negli importi sopra indicati, alcuna prestazione AVS/AI, non occorre procedere alla deduzione di cui all’art. 28 cpv. 1 seconda frase OAVS.

                                         Tuttavia, da un attento esame delle tassazioni prodotte dalla stessa Cassa risulta che l’importo di fr. 31'610 tassato quale altre entrate nella tassazione __________ (e altri redditi in quella ticinese) potrebbe derivare da un reddito della sostanza. Infatti questo importo non è molto diverso da quello di fr. 32'230 tassato nel 2006 e nel 2007 alla voce “altri redditi della sostanza mobiliare” nella tassazione ticinese e alla voce “altre entrate” in quella __________ (come nel 2004, doc. G) e che la Cassa nel 2006 e nel 2007 non ha preso in considerazione trattandosi di reddito da sostanza.

                                         Ne segue che anche la decisione 2006 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché accerti presso l’autorità fiscale competente l’origine di questo reddito e, a dipendenza dell’esito dell’accertamento, ricalcoli il contributo dovuto.

                                         Ritenuto che anche nel 2005 l’amministrazione ha preso in considerazione un importo di fr. 31'882 tassato alla voce “altri redditi” (e in quella __________ “altre entrate”), pur se non contestato dal ricorrente, anche il reddito conseguito sotto forma di rendita di quell’anno va nuovamente verificato dall’amministrazione tramite un accertamento presso l’autorità fiscale per stabilire se si tratta di un reddito da sostanza.

                                         Per il resto la Cassa nel 2005 ha giustamente preso in considerazione i redditi di fr. 40'320 di pensioni della previdenza del marito e di fr. 52'227 di rendite vitalizie oltre all’importo di fr. 9'961 delle rendite vitalizie della ricorrente.

                                         Infine il reddito conseguito sotto forma di rendita del 2007, peraltro non contestato, è stato calcolato correttamente. Infatti, l’importo complessivo di fr. 90'088 è composto di fr. 32'256 di pensioni della previdenza del marito, fr. 52'227 di rendite vitalizie del marito e fr. 5'605 di rendite vitalizie della moglie.

                                         In conclusione, per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di rendita, confermata la decisione per il 2007, vanno annullati i calcoli per gli anni dal 2004 al 2006 affinché da una parte l’amministrazione accerti presso l’autorità fiscale l’origine degli importi di fr. 31'610 (2004) e di fr. 31'882 (2005) tassati alla voce altri redditi e, dopo averli qualificati, decida se debbano essere presi in considerazione e dall’altra calcoli nuovamente il contributo del 2006 senza prendere in considerazione l’importo di fr. 54'180 derivante dalle rendite AVS/AI del marito.

                                10.   Va ora esaminato se l’amministrazione ha calcolato correttamente l’ammontare della sostanza.

                                         Come visto, per l’art. 29 cpv. 3 OAVS le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

                                         In concreto la Cassa, giustamente, in seguito alle lagnanze della ricorrente, che in sede di reclamo ha esposto una sostanza coniugale diversa rispetto a quella utilizzata per il calcolo dei contributi, ha interpellato l’Ufficio tassazione di __________ __________ per stabilire l’ammontare del reddito in forma di rendita e della sostanza complessiva netta dei coniugi (doc. 3).

                                         Le autorità fiscali si sono tuttavia limitate a produrre le tassazioni di __________ dal 2004 al 2007 affermando che: “allegati alla presente trovate le copie delle notifiche di tassazione dal 2004 al 2007. Si certifica che le stesse sono conformi agli originali e che sono tutte cresciute in giudicato” (doc. 3).

                                         Accertato che la documentazione agli atti non permetteva di stabilire con la necessaria tranquillità l’ammontare della sostanza da prendere in considerazione, il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti (doc. da V a XIV).

                                         Dai medesimi emerge che gli elementi fiscali utilizzati dalla Cassa sono corretti.

                                         Infatti, interpellato in merito al fine di attestare la sostanza per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, tenendo conto dei valori di riparto intercantonali conformemente all’art. 29 cpv. 3 OAVS, il fisco ha trasmesso al TCA “l’attestazione dei valori di sostanza determinanti ai fini LIFD” per il marito che corrispondono alla sostanza netta come da riparti internazionali ed intercantonali inviati in precedenza ed aumentati del correttivo ripartizione IFD (doc. XV).

                                         Dai medesimi emerge un importo nullo per il 2004, di fr. 2'978’027 per il 2005, di fr. 3'061'847 per il 2006 e di fr. 2'837'266 per il 2007 (doc. XV), cui vanno aggiunti gli importi evinti dalla tassazione ticinese della ricorrente dopo riparto intercantonale, e meglio fr. 335'794 nel 2004 (doc. 4), fr. 420'725 nel 2005 (doc. 8), fr. 412'172 nel 2006 (doc. 11) e fr. 413'643 nel 2007 (doc. 15).

                                         Ne segue un importo complessivo di fr. 335'794 nel 2004, di fr. 3'398'752 nel 2005, di fr. 3'474'019 nel 2006 e di fr. 3'250'909 nel 2007, come calcolato dalla Cassa.

                                         Certo, con sentenze 19 febbraio 2009, inc. 30.2008.39 e 19 maggio 2010, inc. 30.2009.36 il TCA ha rilevato che di regola, nel caso di tassazioni emesse da più Cantoni, occorre far capo alla tassazione dell’autorità competente ad emettere anche la tassazione federale. In concreto, essendo il marito della ricorrente domiciliato a __________ (cfr. doc. XV), quella del Canton __________ (cfr. art. 105 LIFD).

                                         Tuttavia nel caso di specie dagli atti risulta che le tassazioni cantonali __________ del 2005 e del 2006 (quella del 2004 è ininfluente perché entrambe le tassazioni, ticinese e __________, riportano una sostanza imponibile nulla) sono manifestamente errate per quanto concerne l’ammontare della sostanza.

                                         Infatti mentre nel 2004 la tassazione __________ e ticinese riportano valori simili per gli immobili siti ad __________ e __________ __________, a partire dal 2005 vi è una differenza dovuta al fatto che il fisco ticinese, vista l’entrata in vigore dei nuovi valori di stima (cfr. l’art. 1 del Decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 concernente l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino, RL 10.2.9.1.2), ha rettificato, aumentandolo, il valore dell’immobile di __________ come alle risultanze del catasto. Ciò che il fisco __________ non ha fatto, nel 2005 e nel 2006, limitandosi a riprendere il vecchio valore prima della rivalutazione. Nel 2007 invece gli importi, prima della rivalutazione IFD, sono simili (fr. 1'879’400 per la tassazione __________ e fr. 1'829'000 per quella ticinese), poiché il fisco __________ ha preso in considerazione i nuovi valori.

                                         Ritenuto che le tassazioni __________ 2005 e 2006 non prendono in considerazione i nuovo valori di stima del Canton Ticino e contengono di conseguenza errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, va applicata la tassazione fiscale ticinese che meglio si attaglia alla realtà fiscale.

                                         Questo TCA ritiene corretto utilizzare anche la tassazione ticinese 2007, del resto leggermente più favorevole per la ricorrente, ritenuto come il fisco ticinese ha comunicato a questo Tribunale i valori della sostanza netta come da riparti internazionali ed intercantonali aumentati del correttivo di ripartizione IFD, conformemente all’art. 29 cpv. 3 OAVS.

                                         Va del resto evidenziato che chiamato a presentare osservazioni scritte in merito al doc. XV, l’insorgente è rimasto silente e non ne ha contestato il contenuto.

                                         Ne segue che l’ammontare della sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero presa in considerazione dalla Cassa va confermata.

                                11.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata nella misura in cui conferma l’ammontare dei contributi dal 2004 al 2006 e l’incarto rinviato alla Cassa affinché proceda a nuovi accertamenti per gli anni 2004 e 2005 e ricalcoli il contributo per il 2006 conformemente a quanto indicato al consid. 9.

                                         Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, parzialmente vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili ridotte.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata nella misura in cui conferma l’ammontare dei contributi dal 2004 al 2006 e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti conformemente al consid. 9. Per il resto il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili fr. 800 (IVA compresa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2009.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.08.2010 30.2009.34 — Swissrulings