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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2009 30.2009.19

5. August 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,013 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Ricorso irricevibile per tardività. Ricorrente assente all'estero. Moglie ha ritirato la raccomandata. Decorrenza del termine di ricorso. Restituzione dei termini? No, perché malgrado dovesse attendersi una decisione, assicurato non ha designato un suo rappresentante

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2009.19   TB

Lugano 5 agosto 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1°/2 luglio 2009 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 26 maggio 2009 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto che

il 28 aprile 2009 la Cassa CO 1 ha emanato la decisione di rendita ordinaria semplice di vecchiaia concernente RI 1 a decorrere dal 1° maggio 2009,

il 7 maggio 2009 l'assicurato ha formulato opposizione contro questo provvedimento,

con decisione su opposizione del 26 maggio 2009 (doc. IIbis) la Cassa di compensazione ha confermato l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice di vecchiaia,

con ricorso del 1° luglio (doc. I), imbucato il 2 seguente, l'assicurato si è così pronunciato:

"  Il sottoscritto RI 1, in data 07 maggio 2009 ha respinto la decisione relativa alla rendita AVS. In data 02 giugno 2009 ho ricevuto la decisione dell'AVS negativa.

Il 30 giugno 2009 mi sono recato presso l'ufficio rendite AVS, ma non ne sono uscito soddisfatto. Scrivo a codesto Tribunale per fare valere i miei diritti e per non fare cadere i termini di ricorso. Sarò fuori Cantone fino al 15 settembre 2009 e non posso presentare il mio dossier che presenterò dopo questa data.",

con decreto del 6 luglio 2009 (doc. VI) il giudice delegato ha informato il ricorrente che il ricorso appariva essere stato inoltrato in ritardo e che quindi avrebbe dovuto produrre adeguata attestazione e/o utile documentazione per accertare la tempestività del suo ricorso,

inoltre, il giudice competente gli ha comminato un termine perentorio di 15 giorni per emendare il suo atto e renderlo conforme alle esigenze procedurali previste dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, avvisandolo che, in caso di inosservanza di questo termine o di inadeguato seguito al suo scritto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile,

nel frattempo, il TCA ha invitato la Cassa di compensazione ad accertare presso la Posta la data esatta in cui l'interessato ha ricevuto la decisione impugnata (doc. VII),

l'amministrazione ha trasmesso gli esiti dell'accertamento del recapito della raccomandata (doc. VIII/1-3),

al ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi in merito alla tardività accertata del suo atto ricuorsale (doc. IX),

la moglie dell'assicurato, in rappresentanza del marito, si è al proposito così pronunciata (doc. X):

"  (…) la raccomandata dell'AVS l'ha ritirata la sottoscritta, poiché mio marito era all'estero e al suo rientro si è presentato, il 30 giugno 2009, presso gli uffici AVS e non essendo soddisfatto del colloquio, scrisse a codesto Tribunale, senza nessuna intenzione di volere ritardare le cose.

Scrive la sottoscritta perché mio marito è attualmente all'estero. (…)",

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),

per l'art. 56 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,

l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,

l'art. 38 LPGA, a cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato (cpv. 2). Per il cpv. 3, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente,

l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121),

secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),

detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001),

sempre secondo giurisprudenza è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),

nel caso di specie, ad inizio del mese di maggio 2009 l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della Cassa di compensazione che fissava il suo diritto alla rendita AVS,

l'insorgente doveva pertanto aspettarsi di ricevere una nuova decisione,

la decisione su opposizione del 26 maggio 2009, inviata lo stesso giorno (doc. IV), è stata ritirata il 28 maggio 2009 (doc. VIII/3),

l'affermazione del ricorrente secondo cui egli ha ricevuto il 2 giugno 2009 la decisione impugnata non trova riscontro nelle prove documentali raccolte dal TCA e non può dunque essere ritenuta,

in seguito, la moglie dell'assicurato ha affermato di avere lei stessa ritirato la raccomandata della Cassa di compensazione, poiché il marito, destinatario dell'invio, era all'estero. Tale circostanza non muta la sostanza delle cose. L'invio ritirato dalla moglie è da ritenere come entrato nella sfera del ricorrente il giorno del ritiro,

stanti così le cose, il ricorso del 1° luglio 2009, spedito il 2 luglio 2009 da __________ (cfr. data del timbro postale sulla busta), va ritenuto intempestivo, siccome inviato dopo la scadenza del termine di 30 giorni fissato dalla LPGA,

infatti, come visto, il termine per ricorrere inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la decisione è stata notificata all'assicurato, in concreto, quindi, il 29 maggio 2009 ed è scaduto il 27 giugno 2009,

ora, siccome il 27 giugno 2009 era un sabato, giusta il citato art. 38 cpv. 3 LPGA il termine è stato riportato al primo giorno feriale seguente, ossia lunedì 29 giugno 2009,

tuttavia, siccome lunedì 29 giugno 2009 era giorno festivo nel Cantone Ticino, ove ha domicilio il ricorrente, in virtù della summenzionata norma il termine di 30 giorni scadeva dunque il primo giorno feriale seguente, che era martedì 30 giugno 2009,

il ricorso del 2 luglio 2009 è dunque tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile,

come si vedrà, l'assicurato non può nemmeno beneficiare di una restituzione dei termini (cfr. a questo proposito, anche STCA del 9 marzo 2006, inc. 36.2006.14),

per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,

non costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art. 137),

una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini (RDAT 1995-I, n. 15),

la restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t),

la restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT 1995-II n. 11t, RDAT 1991-II n. 17t),

in concreto, l'insorgente, senza comprovarlo, indica di essersi recato all'estero senza specificarne le ragioni e senza designare un patrocinatore ma lasciando competenza alla moglie per il ritiro dell'invio raccomandato a lui destinato. Il ricorrente sapeva che una decisione da parte della Cassa di compensazione gli sarebbe stata intimata alla luce dell'opposizione interposta alla decisione amministrativa. La moglie si è occupata della corrispondenza, giacché ha provveduto a ritirare l'invio raccomandato della Cassa di compensazione, dopo che il primo tentativo di consegna brevi manu da parte del postino si è rivelato infruttuoso,

alla luce della sua assenza e dell'intervento della moglie il ricorrente avrebbe dovuto provvedere, semmai, alla delega a terzi della sua rappresentanza,

essendo partito per l'estero senza designare un patrocinatore e non essendoci motivi gravi noti che gli avrebbero impedito il ritorno in Svizzera, in concreto non vi sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,

visto quanto precede, il ricorso deve dunque essere ritenuto intempestivo e conseguentemente è irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, in quanto tardivo, è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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