Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2008 30.2008.8

6. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·740 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicuratore sociale per la decisione su opposizione di sua competenza

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2008.8   ir/gm

Lugano 6 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 13 dicembre 2007 emanata da

Cassa CO 1     in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                    •   che la Cassa CO 1 ha emesso il 13 dicembre 2007, nei confronti di RI 1, una decisione formale relativa all'assegnazione di una rendita semplice di vecchiaia;

                                    •   che RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 30 gennaio 2008;

                                    •   che non è stata chiesta all'amministrazione una risposta di causa alla luce dell'incompetenza del TCA ad esprimersi nel merito del gravame;

                                    •   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'ar­ticolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

                                    •   che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAVS). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

                                    •   che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione vecchiaia e superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

                                    •   che nel caso in esame, la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                    •   che nella stessa decisione impugnata l’amministrazione ha correttamente indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Cassa affinché proceda alla verifica della tempestività dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

 Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 30 gennaio 2008 di RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, contro la decisione emessa il 13 dicembre 2007 dalla Cassa CO 1, é irricevibile.

§    Gli atti sono trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa CO 1, , affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

30.2008.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2008 30.2008.8 — Swissrulings