Raccomandata
Incarto n. 30.2008.22 TB
Lugano 21 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° febbraio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con decisione di tassazione d'ufficio del 14 dicembre 2007 (doc. B4) la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati dalla RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005. L'Amministrazione ha quindi fissato i contributi dovuti dalla datrice di lavoro sugli importi ripresi alle persone che hanno collaborato con quest'ultima.
B. Il 20 gennaio 2008 (doc. B2) la summenzionata Fondazione si è opposta alle riprese effettuate dalla Cassa di compensazione ed ha così proposto una soluzione di ripresa differente concernente le rimunerazioni di poco conto, le attività svolte da persone esercitanti già un'attività indipendente, le spese per il vitto dei lavoratori volontari, il rimborso delle spese per i membri del comitato e le spese per il materiale (doc. B3). Contro la ripresa complessiva di Fr. 59'241.- sull'arco dei quattro anni controllati, la datrice di lavoro ha proposto un importo di Fr. 48'471.-.
C. La decisione su opposizione (doc. B1) della Cassa di compensazione ha accolto parzialmente le lamentele dell'opponente, ossia in merito alla ripresa inerente le spese per il materiale, stralciandola. Per il resto, rifacendosi alla giurisprudenza ed alle direttive applicabili in materia, ha confermato che siccome non sono state prodotte le apposite dichiarazioni di rinuncia della riscossione dei contributi, la Cassa non poteva prescindere dal prelevare questi contributi anche sugli importi inferiori a Fr. 2'000.- ricevuti dagli assicurati da parte della datrice di lavoro.
D. Con ricorso del 2 marzo 2008 (doc. I) la Fondazione ha osservato che i volontari che hanno collaborato allo scopo da essa prefisso per oltre un mese hanno ricevuto un'indennità per spese superiore ai Fr. 2'000.- annui, quindi questo importo va considerato come salario determinante ed assoggettato al prelievo dei contributi sociali. Per contro, le indennità per spese inferiori ai Fr. 2'000.- versate ad altri volontari nell'ambito di un'attività accessoria non sono considerate come reddito determinante, perciò non soggiacciono al prelievo di contributi sociali, viste anche le dichiarazioni di rinuncia in tal senso.
E. Nella risposta di causa del 31 marzo 2008 (doc. VI) la Cassa ha ribadito la sua presa di posizione, concludendo che le dichiarazioni di rinuncia allegate non sono corrette (docc. C1-C13).
La ricorrente ha specificato che queste rinunce sono state fatte in forma orale per gli anni 2002 e 2003, mentre in forma scritta per gli anni 2004 e 2005 (doc. VIII).
La Cassa si è riconfermata nelle proprie allegazioni (doc. X).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione di fissazione dei contributi sulle riprese effettuate concerne gli anni dal 2002 al 2005. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece state emanate nel 2007 e nel 2008.
Pertanto, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi per l'anno 2002 vanno applicate le norme sostanziali dell'AVS in vigore fino a quell'anno. Riguardo ai successivi anni 2003-2005, invece, fanno stato le norme materiali dell'AVS vigenti dal 1° gennaio 2003.
nel merito
3. La questione sollevata dalla ricorrente riguarda l'esonero dal pagamento dei contributi sociali sugli importi inferiori ai Fr. 2'000.- annui che essa ha versato ad alcuni assicurati a titolo di rimborsi spese e/o quali salari non notificati come tale.
Come evidenziato da entrambe le parti, su questa tematica si era già espresso questo Tribunale con sentenza del 23 novembre 2007 al considerando 12 (inc. n. 30.2007.32), ma relativamente agli importi versati nel 2001 dalla datrice di lavoro a degli assicurati.
Vale comunque la pena riproporre le norme applicabili, così da spiegare meglio alla ricorrente le motivazioni del giudizio.
4. Nell'ambito dei contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente, secondo l’art. 5 cpv. 5 frase 1 LAVS il Consiglio Federale può emanare prescrizioni secondo le quali le rimunerazioni di poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, nel salario determinante.
Facendo uso di questa facoltà il Consiglio Federale ha emanato l'art. 8bis OAVS, secondo il quale le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano i Fr. 2'000.- per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione.
Il TCA rileva che dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore della nuova legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero, l'art. 5 cpv. 5 LAVS è stato abrogato, mentre l'art. 8bis OAVS è stato modificato e sostituito da una norma non più attinente alla questione dell'esonero dei guadagni accessori di poco conto.
Questa tematica è stata riproposta dal nuovo art. 14 cpv. 5 LAVS, secondo cui il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.
Il nuovo art. 34d OAVS "salario di poco conto" concretizza poi questa delega legislativa:
1 Se il salario determinante non supera 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
2 I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso.
3 Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente.
Tornando alla legislazione applicabile al periodo di contribuzione oggetto del ricorso (2002-2005), la rinuncia alla riscossione dei contributi sulle rimunerazioni facenti parte del salario determinante è possibile soltanto se sono il prodotto di un’attività accessoria, se sono di poco conto e se il datore di lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei contributi (Direttive edite dall'UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 2105, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2006, identica comunque a quelle vigenti nel periodo in questione).
Il guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale (N. 2106 DRC).
Non vi è dunque guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall’esercizio di diverse attività lucrative senza che l’una o l’altra possa essere considerata attività principale, il guadagno proveniente da un’attività accessoria rappresenta una parte importante del reddito totale dell’assicurato, oppure se il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale (N. 2108 DRC).
Per il N. 2109 DRC, fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da attività quale personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio ed altre persone esercitanti un'attività analoga. Le rimunerazioni assegnate a queste persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento dei contributi.
Al contrario, l’attività svolta dalle casalinghe nell'accudire la propria economia domestica è parificata ad un’attività principale, per cui il guadagno derivante da un’altra attività lucrativa è considerato come accessorio (DTF 125 V 377, Pratique VSI 2000 pag. 46).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c).
Va infine rilevato che con decisione del 5 gennaio 2001, H 239/00, il TFA ha fatto riferimento all'esposizione delle norme e delle direttive indicate dal TCA nella propria sentenza, affermando che all'esposizione sopra riportata per esteso può essere fatto riferimento e prestata adesione.
Per quanto concerne la seconda condizione cumulativa, l'importo limite di Fr. 2'000.- annui si riferisce alle rimunerazioni nette (N. 2113 DRC) versate da un solo datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato per attività accessorie devono essere sommate (N. 2116 DRC).
La terza condizione viene spiegata dal N. 2118 DRC, secondo cui la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa e presuppone il consenso del datore di lavoro e del salariato. Se esiste tale accordo e se è rispettata la procedura applicabile, la decisione degli interessati vincola la Cassa di compensazione.
Per il N. 2119 DRC, il datore di lavoro può dare il suo consenso generale per tutti i salariati dell'impresa o fare la dichiarazione di rinuncia soltanto di caso in caso. Deve comunque informare i salariati della sua intenzione.
In virtù del N. 2120 DRC, l'accordo del salariato alla rinuncia deve essere, di regola, messo per iscritto e può sempre essere revocato. Il datore di lavoro non può imporre l'accordo al salariato.
L'accordo del salariato è valido solo se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, alle conseguenze del mancato pagamento dei contributi, che comporta una diminuzione dei contributi su cui si basa il calcolo di future rendite di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità (N. 2121 DRC).
Il datore di lavoro che vuole prevalersi della rinuncia dei contributi paritetici, deve prima chiedere l’autorizzazione della cassa di compensazione e presentare il testo che sarà consegnato al salariato, conformemente al N. 2121 DRC, a meno che egli usi un modulo della cassa di compensazione (N. 2125 DRC).
Il datore di lavoro deve tenere delle iscrizioni che gli permettono di stabilire gli importi riscossi da ogni salariato per anno civile a titolo di rimunerazioni di poco conto per attività accessorie in modo che, su questa base, si possa verificare se il limite sia stato raggiunto (N. 2128 DRC).
Infine, è conforme alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo (in questo senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del Cantone di Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV Nr. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in SVR 1996 AHV Nr. 77 pag. 233).
5. Nel caso di specie, è un dato di fatto, per ammissione della ricorrente stessa, che per gli anni 2002 e 2003 – come già occorso per il 2001 trattato dal TCA con la citata sentenza del 23 novembre 2007 (inc. n. 30.2007.32) - non v'è mai stata alcuna dichiarazione scritta di rinuncia, bensì essa è stata data solo in forma orale, dopo che gli assicurati interessati sono stati resi edotti sulle conseguenze del mancato pagamento dei contributi (doc. VIII).
In queste circostanze, è indubbio che, come tali, queste dichiarazioni di rinuncia fatte verbalmente non hanno alcuna valenza, ossia non adempiono alle summenzionate modalità di presentazione (non sono state fatte per iscritto, così non è certo se sia il datore di lavoro sia il salariato hanno manifestato, consci delle conseguenze a cui andava(no) incontro – in particolare il salariato -, il proprio accordo alla rinuncia alla riscossione dei contributi).
Pertanto, la ripresa da parte della Cassa di compensazione degli importi di poco conto versati dalla datrice di lavoro ad alcuni suoi assicurati negli anni 2002 e 2003 va confermata, non essendo date le premesse per concedere l'esonero di queste retribuzioni minime dall'assoggettamento ai contributi sociali.
Per quanto concerne i successivi anni 2004 e 2005, è vero che gli interessati hanno sottoscritto una dichiarazione di rinuncia.
Queste dichiarazioni sono state redatte in tedesco ed in italiano ed hanno il tenore seguente (docc. C4-C13):
" Con la presente prendo atto che i pagamenti che ho ricevuto per l'anno …… dalla Fondazione RI 1 non sono equivalenti ad un salario, ma sono dei contributi d'indennità per le mie spese personali.
Quindi la RI 1 non è soggetta a contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG per queste indennità.
Luogo e data firma dell'assicurato".
È evidente che anche queste dichiarazioni non sono affatto conformi ai criteri di adempimento sopra evocati.
Manca innanzitutto il consenso della datrice di lavoro a rinunciare alla riscossione dei contributi. Non va dimenticato che questa rinuncia è un atto che va fatto da entrambe le parti coinvolte e che esige pertanto il consenso tanto del lavoratore quanto del datore di lavoro.
Prima di procedere in tal senso, quest'ultimo deve preavvisare la Cassa di compensazione della sua (e del lavoratore) intenzione e sottoporle per approvazione il testo della rinuncia che farà poi sottoscrivere al salariato. Un'altra soluzione, certamente più pratica, è quella di fare direttamente capo a dei formulari prestampati forniti dall'Amministrazione. In concreto, la ricorrente non ha agito né nell'uno né nell'altro senso, poiché il testo (scarno) delle succitate dichiarazioni di rinuncia che ha fatto firmare agli interessati non è stato (evidentemente) approvato in anticipo dalla Cassa di compensazione, siccome non corretto. Se invece gliel'avesse sottoposto per accettazione, la sua dichiarazione, nella versione di come figura agli atti, non sarebbe stata accettata dalla Cassa e quindi la Fondazione avrebbe potuto fare ancora in tempo a fare capo ai formulari prestampati forniti dall'Amministrazione stessa.
Inoltre, e soprattutto, nelle dichiarazioni presentate dalla ricorrente non figurano le conseguenze per il salariato del mancato pagamento dei contributi, cosicché l'accordo dato dagli assicurati non è valido (N. 2120 DRC).
Va ancora osservato che malgrado la Cassa di compensazione abbia comunicato alla datrice di lavoro, nella decisione su opposizione, che non erano state presentate le apposite – e corrette - dichiarazioni di rinuncia, quest'ultima, né in sede di ricorso né nel termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, ha tuttavia presentato delle corrette dichiarazioni di rinuncia. E ciò, nonostante nella decisione impugnata fossero peraltro indicate chiaramente le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo sociale.
Tutto ben considerato, dunque, le riprese di salario effettuate dalla Cassa di compensazione sugli anni 2002-2005 vanno confermate nella misura decisa con la decisione su opposizione.
Il ricorso va dunque respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti