Raccomandata
Incarto n. 30.2008.16 TB
Lugano 31 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 gennaio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con decisione definitiva del 15 giugno 2007 (doc. A4), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 2003 quale indipendente. In virtù dell'art. 22 OAVS, l'Amministrazione si è basata sulla comunicazione fiscale dell'Ufficio di tassazione di __________ per il 2003 (doc. 9), che ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 58'000.- ed un capitale proprio nullo investito nell'azienda. I contributi personali, compresi le spese ed i contributi AF, sono stati quindi fissati in Fr. 5'746,15.
B. Con decisione su opposizione del 16 gennaio 2008 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 5 luglio 2007 (doc. A3) completata il 2 agosto 2007 (doc. A2). Onde evitare buchi contributivi, non ha concesso il condono del pagamento dei contributi per il 2003, poiché l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona, competente per decidere su una domanda di condono dei contributi, non ha preso posizione sulla richiesta della Cassa malgrado fosse stato più volte sollecitato in tal senso. Dato che l'opponente lamentava problemi economici, la Cassa di compensazione ha sottolineato che un'eventuale richiesta di pagamento rateale deve essere inoltrata per iscritto al competente Ufficio (Servizio incassi della Cassa).
C. Con ricorso del 16 febbraio 2008 (doc. I) l'assicurato fa presente che la sua situazione finanziaria è peggiorata ulteriormente, poiché dal 1° gennaio 2008 non lavora più nemmeno a metà tempo e vive quindi grazie alla sola indennità di disoccupazione, che per gennaio ammontava a Fr. 1'020.- (doc. A5). Date le sue difficoltà finanziarie ribadisce la richiesta di condono.
Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza della propria decisione presa sulla base dei dati, vincolanti, forniti dall'autorità fiscale. Ha ribadito che senza il preavviso dell'USSI la domanda di condono non può essere accolta e che la richiesta di dilazione di pagamento dei contributi deve essere sottoposta alla Cassa di compensazione (doc. III).
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. La decisione di fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per il 2003 non è stata contestata come tale. Oggetto del contendere è unicamente l'istanza di condono formulata dall'assicurato, respinta a motivo che l'USSI non ha (ancora) confermato la presa a carico del pagamento del contributo minimo.
3. A norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.
Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l’art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
4. Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato, il 3 ottobre 2007 (doc. 3) la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendogli di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicarle il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dal ricorrente per il 2003.
L'Amministrazione ha sollecitato l'USSI ben due volte: il 30 ottobre 2007 (doc. 3) ed il 29 novembre 2007 (doc. 2). Sebbene questo Ufficio doveva essere al corrente della problematica in oggetto e della richiesta di condono del ricorrente, non ha tuttavia fornito una qualsiasi risposta alla Cassa di compensazione.
In queste circostanze, in assenza di accertamenti adeguati e di una chiara presa di posizione del competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, questo TCA non può decidere autonomamente in merito alla domanda di condono presentata dall'insorgente, non avendo né la competenza (di decidere in primo grado) né la conoscenza esatta della situazione economica in cui versa l'assicurato (la sola indicazione della percezione di indennità di disoccupazione nel mese di gennaio 2008, seppure comprovata, non è, da sola, sufficiente per potersi pronunciare).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata va annullata, con conseguente rinvio dell'incarto alla Cassa di compensazione affinché, ottenuta una chiara e sufficientemente motivata presa di posizione da parte dell'USSI, emani un provvedimento amministrativo nel quale dovranno figurare gli elementi finanziari dell'assicurato necessari a stabilire se nel caso di specie il condono può essere accordato (STCA del 1° febbraio 2008, 30.2007.72 e 30.2007.55).
Copia della presente sentenza va intimata, per raccomandata, anche all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dovrà immediatamente avviare i necessari accertamenti atti a stabilire se al ricorrente possa essere accordato il condono del pagamento del contributo personale per l'anno 2003.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi delle considerazioni esposte.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa di compensazione per effettuare gli accertamenti indicati ed emanare conseguentemente una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Copia della sentenza va all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, affinché dia seguito a quanto indicato al considerando 4.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti