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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2008 30.2007.61

19. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,585 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Fissazione dei contributi sociali dovuti per l'attività indipendente

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.61   cs

Lugano 19 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2007 di

 RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 9 agosto 2007 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 15 giugno 2007 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti da RI 1, per l’attività indipendente svolta nel 2003 sulla base di un reddito aziendale di fr. 101'862 (doc. 5).

                                         In seguito all’opposizione interposta dall’assicurato, l’amministra-zione ha parzialmente modificato la decisione, nel senso di ridurre il reddito aziendale a fr. 100'000 netti.

                                  B.   RI 1 è tempestivamente insorto al TCA contro la decisione su opposizione emessa il 9 agosto 2007, rilevando che il reddito di fr. 100'000 comunicato dall’autorità fiscale proviene dal ritiro del capitale dalla cassa pensione per un totale di fr. 60'256.05, nonché da risparmi e dal credito ipotecario, quest’ultimo “per dimenticanza mia, non dichiarato nella tassazione 2003.” L’insorgente sostiene di non aver conseguito alcun reddito proveniente dall’attività indipendente (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 12 settembre 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso rammentando che la tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà (doc. III).

                                  D.   Pendente causa l’assicurato ha prodotto nuova documentazione (doc. VII).

                                  E.   Il TCA ha richiamato la tassazione 2003 del ricorrente ed ha informato le parti che l’insorgente è stato tassato sulla base di fr. 100'000 alla voce “7.3 altri redditi” e che l’autorità fiscale ha indicato nella tassazione che l’importo deriva da “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.” (doc. XII). Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. XIII e seguenti).

in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   4.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                   5.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione ed il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

                                   6.   In concreto, l’insorgente aveva chiesto, il 25 febbraio 2003, di essere iscritto nella categoria degli indipendenti quale consulente commerciale e aveva indicato di poter conseguire un reddito annuo di fr. 30'000.

                                         Con il 31 dicembre 2004 l’assicurato è stato stralciato dalla categoria degli indipendenti poiché ha iniziato un’attività dipendente.

                                         Per fissare i contributi relativi all’anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quell’anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), facendo capo alla tassazione fiscale 2003B.

                                         Dalla medesima emerge che l’insorgente è stato tassato sulla base di un importo di fr. 100'000 alla voce “altri redditi” (7.3). Non è invece stato tassato nessun reddito aziendale derivante da attività indipendente.

                                         Con scritto del 29 maggio 2007 l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla cassa un reddito proveniente dall’esercizio di un’attività indipendente principale e/o accessoria di fr. 100'000  (doc. 1).

                                         In seguito all’opposizione presentata dall’insorgente, il quale ha affermato di non aver conseguito alcun reddito tramite la sua società, la Cassa ha interpellato l’autorità fiscale per sapere se l’importo notificato deriva dal dispendio oppure dal reddito aziendale conseguito dall’interessato (doc. 2). L’autorità fiscale ha affermato che “per quanto riguarda l’importo di fr. 100'000 esposto come altro reddito nella decisione, trattasi di prestazione valutata per insufficienza di disponibilità finanziaria.” (doc. 2).

In sede di ricorso il TCA ha richiamato l’incarto fiscale dell’interessato dal quale emerge che l’autorità fiscale non ha tassato l’insorgente per il suo reddito aziendale, bensì quale reddito d’altra fonte, precisando che si tratta di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria” (doc. XII).

Alla luce di quanto sopra esposto il reddito di fr. 100'000 non deriva dalla tassazione del reddito da attività indipendente, ciò che avrebbe legittimato l’agire della Cassa (cfr. consid. 5), bensì dalla tassazione di prestazioni valutate dall’autorità fiscale per insufficienza della disponibilità finanziaria del ricorrente.

In queste condizioni la decisione impugnata non può essere confermata.

In accoglimento del ricorso la decisione va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché ricalcoli il contributo dovuto dall’assicurato nel 2003 per la sua attività indipendente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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