Raccomandata
Incarto n. 30.2007.5 TB
Lugano 27 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 dicembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 27 aprile 2006 RI 1 ha consegnato all'Agenzia AVS di __________ il "Questionario per l'affiliazione degli indipendenti", annunciando che dal 1° gennaio 2006 si occupava di consulenze, marketing e comunicazione (doc. 22).
1.2. Esperiti alcuni accertamenti (docc. 8-21), con decisione del 26 ottobre 2006 (doc. 7) la Cassa CO 1 ha comunicato all'assicurata che non era stato possibile affiliarla come indipendente, poiché lavorava per l'Associazione __________ e per diversi motivi doveva essere considerata come una salariata di questa Associazione.
A seguito dell'opposizione del 27 novembre 2006 (doc. 3), la Cassa ha convocato in udienza il patrocinatore dell'assicurata, avv. RA 1 ed in quell'occasione ha fissato per il seguente 19 dicembre l'incontro per l'audizione di un teste (doc. 2).
1.3. Con decisione su opposizione del 14 dicembre 2006 (doc. B) la Cassa ha ribadito lo statuto professionale di dipendente di RI 1, evidenziando il grado di subordinazione con la summenzionata Associazione. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, non ha ritenuto necessario sentire i testi. Inoltre, ha modificato il luogo in cui l'assicurata deve essere assoggettata al pagamento degli oneri sociali (in Svizzera e non in __________) per quanto concerne l'altra attività esercitata a __________.
1.4. Il 15 gennaio 2007 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dallo stesso legale, ha impugnato questa decisione al TCA, esponendo in sostanza le medesime argomentazioni già proposte con l'opposizione. Ha in primo luogo contestato la circostanza che la Cassa non abbia sentito il teste come già programmato in sede d'udienza. Inoltre, dopo aver esposto gli antecedenti, ha precisato il suo ruolo quale consulente del presidente del __________ e del nuovo responsabile comunicazione e marketing, quest'ultimo principiante in tale attività. La ricorrente doveva prestare consulenza telefonica da __________, dove si era trasferita in funzione dell'altro lavoro. Peraltro, non risultava più nell'organico del __________, il quale non le metteva quindi più a disposizione né un ufficio né un computer né altro. Dato che la consulenza veniva prestata dall'estero, l'insorgente beneficiava di un rimborso forfetario delle spese telefoniche e di viaggio per rientrare a __________, dove la sua presenza era richiesta per quattro giorni al mese. Il compenso pattuito era di Fr. 55'000.-.
1.5. Nella propria risposta di causa del 22 gennaio 2007 (doc. III), la Cassa ha confermato sia lo statuto di dipendente della ricorrente sia l'assoggettamento al pagamento dei contributi paritetici in Svizzera anche del salario conseguito in __________. Ha respinto la censura di violazione del diritto d'essere sentito per non aver ascoltato i testi richiesti, avendo potuto decidere sulla scorta della documentazione già acquisita in virtù di un apprezzamento anticipato delle prove ed avendo comunque proceduto all'audizione della ricorrente stessa.
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la qualifica (dipendente oppure indipendente) dell'attività lucrativa svolta da RI 1 nell'anno 2006 a favore dell'Associazione __________.
In caso di rapporto dipendente con tale Associazione, l'amministrazione dovrà riprendere, a titolo di salario, gli importi versati all'assicurata quali salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS).
Conseguentemente, su tale ammontare la datrice di lavoro dovrà versare i contributi paritetici, ma potrà pretendere dalla salariata che ne riversi una parte (art. 14 LAVS).
2.2. In materia di affiliazione ad una Cassa AVS, il Tribunale Federale, in una sentenza 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modificato la sua giurisprudenza. Secondo la prassi instaurata precedentemente a questo giudizio, le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di tassazione con una serie di difficoltà che la citata sentenza pone in evidenza. Con la nuova prassi instaurata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni, la decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. In tal senso, la competente cassa di compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato può aggravarsi sia mediante opposizione sia, se del caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e 2.5):
" (…) Gemäss Art. 49 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuch-stellende Person ein schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann. (…)
Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichts-praxis ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (…).
Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit (…).
Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung trägt (…).
Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichs-kasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht haben Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.
(…) Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich verpflichtet und berechtigt ist.
Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b). Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.
In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerde-verfahren]). (…)".
Come indicato dal TFA, le decisioni relative all’affiliazione di un assicurato devono di principio pure essere notificate, nella misura in cui sono note, anche al datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi della contabilità o del pagamento dei contributi (DTF 132 V 262 consid. 2.4.1, 2.4.2 e 2.5).
2.3. A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.4. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.5. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 l’Alta Corte ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."
2.6. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.7. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.8. Per diversi anni, l'insorgente è stata alle dipendenze della predetta Associazione nel settore comunicazione e marketing. Con il cambio al vertice, l'assicurata ed altri dipendenti si sono licenziati. Tuttavia, l'emergenza creatasi all'interno del nuovo gruppo ha fatto sì che alcuni ex dipendenti, come la ricorrente, sono stati richiamati a tempo parziale e per un periodo determinato. Il compito della ricorrente era quello di consigliare sia il presidente sia il nuovo responsabile della comunicazione e marketing. Per questa mansione è stata concordata un'indennità complessiva forfetaria di Fr. 55'000.- dal 1° gennaio al 31 agosto 2006.
I due mandati di prestazione agli atti contemplano l'incarico di consulente esterno (doc. 4) e di consulente del presidente (doc. 5) della nota Associazione.
La prima funzione prevedeva consulenza nel piano marketing, consulenza sulla definizione delle strategie sponsoring, consulenza nella realizzazione dei progetti di presenza sponsor, consulenza nella preparazione delle riunioni sponsor e partner principali, allestimento dei dossier di presentazione per sponsor e partner principali e ufficiali, verifica della redazione dei contratti sponsor e partner, consulenza per l'allestimento di stampati, rispetto del Corporate, se richiesta, consulenza per la realizzazione degli accordi marketing con partner pubblici e consulenza per la realizzazione logistica di eventi nel corso dell'anno fuori __________. Sottoscrivendo questo "mandato di prestazione", l'assicurata si è impegnata a rispettare scrupolosamente le direttive ed il budget del suo settore ed era pure tenuta ad osservare le direttive generali ed i regolamenti stabiliti dal __________ come pure, nell'esercizio della sua attività, era subordinata alle direttive del presidente, del direttore artistico e del responsabile del settore comunicazione e marketing. Al termine della sua collaborazione, essa doveva presentare al responsabile delle finanze il consuntivo dell'attività svolta. Il compenso è stato stabilito in Fr. 45'000.- omnicomprensivi ed il pagamento è stato previsto - su presentazione di fattura - in tre tranches (la prima di Fr. 15'500.- al 31 marzo, la seconda di pari importo al 30 giugno e la terza di Fr. 14'000.- al 31 agosto). Oltre a ciò, le parti hanno concordato un importo forfetario mensile di Fr. 300.- netti per ogni spesa - fatturata - necessaria all'esecuzione del compito affidatole (telefono, viaggi, ecc.). Previo accordo scritto, la ricorrente poteva inoltre beneficiare del riconoscimento dell'onorario per progetti e del rimborso di eventuali altre spese di trasferta non attinenti a questo contratto. Fra i suoi obblighi, l'assicurata doveva garantire la sua presenza in loco per almeno quattro giorni in media al mese concordati con il presidente, il direttore artistico ed il responsabile del settore comunicazione e marketing. Essa doveva pure essere disponibile per altri incontri in sede e non da definire di comune accordo. Inoltre, doveva mantenere il segreto assoluto sugli affari trattati sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, e restituire alla scadenza tutta la documentazione - non fotocopiabile né per uso personale né per terzi ed il materiale d'ufficio affidati alla sua custodia.
Con il secondo contratto, la ricorrente doveva prestare al presidente consulenza su questioni di organizzazione interna e generale del __________, attenendosi alle direttive generali ed ai regolamenti stabiliti dall'Associazione. Per il suo lavoro era previsto il versamento di un'indennità forfetaria omnicomprensiva di Fr. 10'000.-, suddivisa in Fr. 3'200.- al 31 marzo ed al 30 giugno, ed in Fr. 3'600.- al 31 agosto. Come per l'altra funzione, l'onorario per progetti ed eventuali spese per trasferte che esulavano da questa seconda attività, se richieste dal presidente, facevano oggetto ogni volta di un contratto separato. Inoltre, vigeva sempre l'obbligo di mantenere il segreto assoluto.
Da notare che l'assicurata ha emesso (docc. 9-12) fatture mensili per Fr. 6'500.- per "contratto di consulenza marketing & sponsoring" e per "consulenza alla presidenza".
2.9. Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro quale elemento per identificare lo statuto contributivo di un assicurato, il TCA rileva che quando un contratto di lavoro viene sostituito da un contratto di mandato, l'assicurato che fino a quel momento era salariato non diventa automaticamente indipendente se non v'è alcun cambiamento effettivo nei suoi rapporti con il datore di lavoro e se il primo continua ad essere subordinato al secondo (RCC 1978 pag. 518 consid. 2-4; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 181, n. 109 ad art. 5 LAVS). In altri termini, diventa importante identificare l'esatto tipo di attività svolta prima e dopo la modifica contrattuale.
Nella più recente giurisprudenza il TFA (dal 1° gennaio 2007): TF) ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. da ultimo STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.1, nonché STFA del 1° febbraio 2005, H 155/04, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF del 30 gennaio 2007, consid. 4.3, H 82/05).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17 febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.10. Nel caso in esame, non è dato a sapere con certezza se l'attività di responsabile del settore comunicazione e marketing che la ricorrente ha svolto per l'Associazione dal 2000 al 2005 quando era alle sue dipendenze (doc. I punto 5.1) sia la medesima di quella che si è impegnata ad esercitare quando è stata assunta quale consulente del presidente e del nuovo responsabile della comunicazione e marketing dal 1° gennaio al 31 agosto 2006 (doc. I punto 5.3).
Alla luce di quanto precede, la determinazione precisa di questa circostanza risulta fondamentale per poter qualificare il nuovo statuto di consulente dell'insorgente.
A tale proposito, va osservato che la ricorrente aveva chiesto all'amministrazione - ma non ottenuto - l'audizione del presidente del __________, del direttore artistico, dell'attuale responsabile del settore comunicazione e marketing __________, del responsabile __________ e dei dirigenti della committente estera di __________ - quest'ultimi per dimostrare l'incompatibilità di una collaborazione dipendente per l'Associazione __________ con l'attività __________ (doc. I punto 6).
In merito alla lagnanza riguardo alla mancata audizione da parte della Cassa dei testi ad essa notificati in sede di udienza, questo Tribunale constata che, effettivamente, il comportamento adottato dall'amministrazione non è stato affatto coerente. Risulta infatti biasimevole oltreché riprovevole fissare durante l'udienza del 5 dicembre 2006 (doc. 2) la data per l'audizione di due testi (19 dicembre 2006), ma emettere già prima di questa scadenza (14 dicembre 2006) la decisione su opposizione qui impugnata.
Per questo motivo, vista la violazione del diritto d'essere sentito della ricorrente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., gli atti vanno rinviati all'amministrazione, la quale dovrà accertare, mediante l'audizione dei testi indicati dall'assicurata, l'effettiva attività esercitata dalla medesima a favore dell'Associazione in oggetto quando era sua dipendente, ossia fino al 2005, e poi nel 2006 in veste di consulente "esterna". Vanno esaminati nel dettaglio il rapporto preesistente con l'ex datrice di lavoro e quello instaurato successivamente al 2005, prestando particolare attenzione alle mansioni effettivamente svolte prima e dopo il suo licenziamento, alle modalità di esecuzione delle sue prestazioni prima e dopo (se riceveva istruzioni, se doveva rendere conto a qualcuno del suo operato, ecc.), al tempo reale dedicato al lavoro quando era dipendente e quando fungeva da consulente e se nel 2006 continuava ad essere subordinata alla datrice di lavoro/mandante nell'esecuzione delle sue funzioni. Di rilievo è infatti l'accertamento dell'esistenza di una situazione di continuità delle sue prestazioni e relative modalità d'esecuzione.
2.11. Nel merito questo Tribunale deve comunque osservare che, per quanto desumibile dagli atti sin qui raccolti, per l'esecuzione del (nuovo) lavoro, la documentazione agli atti evidenzia che l'assicurata era tenuta ad osservare scrupolosamente le istruzioni e le direttive fissate dall'Associazione __________ (doc. 21 domanda n. 7), tanto che la sua attività era specificamente subordinata alle direttive del presidente, del direttore artistico e del responsabile del settore comunicazione e marketing. La ricorrente, quindi, non poteva agire liberamente nell'espletamento delle sue attività, ma doveva renderne conto al responsabile delle finanze e seguire le indicazioni fornite da quest'ultimo (doc. 4 punto 1). Dal profilo organizzativo, dunque, pare vi fosse una marcata dipendenza.
Non va poi dimenticato l'obbligo di presenza a __________ per almeno quattro giorni al mese per incontri con la direzione (doc. 4 punto 4).
Per quanto concerne l'aspetto economico dei due citati contratti, dagli atti all'inserto risulta che almeno per i primi quattro mesi del 2006 - e non ogni trimestre come concordato - la ricorrente fatturava alla mandante, in una sola fattura, le sue prestazioni sia per le consulenze marketing e sponsoring (Fr. 5'500.-) sia per le consulenze alla presidenza (Fr. 1'000.-), chiedendo direttamente il totale di Fr. 6'500.- (docc. 9-12).
Questi versamenti erano dunque praticamente regolari e riferiti ad importi di certo rilievo. La somma fatturata era sempre la medesima, proprio perché il compenso era già stato concordato fra le parti e rimaneva lo stesso indipendentemente dal tempo effettivamente dedicato dall'insorgente alla sua funzione di consulente e dal risultato conseguito dalla datrice di lavoro grazie alla sua consulenza.
Per la funzione più remunerativa, ossia quale consulente marketing e sponsoring del __________, l'assicurata beneficiava inoltre del rimborso forfetario mensile di Fr. 300.- per le spese generali dovute all'utilizzo del telefono (telefonate internazionali da __________), ai viaggi di lavoro (da __________ a __________) e per ogni altra spesa necessaria all'espletamento della sua attività per conto della mandante.
Oltre a questo rimborso standard per spese di rappresentanza, l'insorgente poteva beneficiare di rimborsi effettivi per onorari per progetti e per spese di trasferta esulanti dai contratti sottoscritti (doc. 21 domanda n. 6: trasferte in altre nazioni) e dal regolare svolgimento delle attività assegnatele, previo consenso scritto del presidente.
L'affermazione della ricorrente secondo cui essa si assumeva le spese generali allo stesso modo in cui un imprenditore si assume questo rischio, non pare trovare qui conferma (doc. 21 domanda n. 9) e dovrà essere accertata a mano della necessaria documentazione da parte dell'amministrazione.
Apparentemente l'assicurata non si è assunta alcun rischio d'incasso (doc. 21 domanda n. 9) nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato avendo garantito, alla fine di ogni mese, il versamento di un importo concordato in anticipo; proprio come un normale collaboratore dipendente subordinato al suo datore di lavoro, che riceve sempre lo stesso stipendio alla fine di ogni mese. I versamenti effettuati erano sostanzialmente fissi, regolari (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
Questo TCA evidenzia ancora che per l'esercizio della sua attività, la ricorrente non ha sostanzialmente effettuato particolari investimenti, poiché utilizzava un semplice computer, due telefoni mobili (uno per la Svizzera ed uno per __________), un palmare ed il classico materiale d'ufficio (doc. 21 domanda n. 3).
Da ultimo, rilevante appare l'obbligo fatto alla ricorrente di mantenere il segreto assoluto sugli affari trattati anche al termine della sua collaborazione, di restituire la documentazione ed il materiale d'ufficio, di proprietà dell'Associazione affidati alla sua custodia e di non accettare doni o altri profitti (docc. 4 e 5 punto 5) elementi che l'amministrazione dovrà ulteriormente valutare per il nuovo giudizio che è chiamata a rendere dopo gli accertamenti indicati al punto precedente.
2.12. In conclusione, il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.
Vincente in causa, alla ricorrente, patrocinata da un legale, sono attribuite delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l'incarto rinviato alla Cassa CO 1 affinché proceda all'audizione dei testi indicati dall'assicurata (cfr. consid. 2.9) e, sulla scorta delle risultanze ottenute, si pronunci nuovamente mediante decisione formale sullo statuto contributivo di RI 1 nei confronti dell'attività prestata a favore della Associazione __________.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente la somma di Fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti