Raccomandata
Incarto n. 30.2007.43 TB
Lugano 28 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 maggio 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 presso RI 1, affiliata come datrice di lavoro, nel settembre 2006 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per un totale di Fr. 333'000.- (doc. B). Essa ha ritenuto che la somma corrisposta a sei collaboratori della società fosse da considerare come salario da attività dipendente, mentre l'importo forfetario versato a __________ (Fr. 6'000.-), non giustificato, fosse da riprendere siccome onorario quale membro di CdA.
1.2. Con tassazione d'ufficio del 23 aprile 2007 (doc. B) la Cassa ha fissato in Fr. 52'479,95 i contributi paritetici dovuti dalla SA.
La decisione su opposizione del 21 maggio 2007 (doc. A) della Cassa ha confermato che i levabolli __________, __________, __________, __________ e __________ non sono affiliati presso di essa quale indipendenti e sono domiciliati all'estero, dove esercitano un'attività di tipo indipendente. Nel Cantone Ticino, invece, essi vanno considerati come dipendenti della citata carrozzeria, poiché non hanno sopportato alcun rischio economico, hanno agito in nome e per conto della medesima carrozzeria e dipendevano dalla stessa nell'organizzazione del lavoro e dal punto di vista economico. Pertanto, in virtù degli Accordi bilaterali, vista questa doppia attività (indipendente in __________ e dipendente sul nostro territorio), i cinque collaboratori devono essere assoggettati in Svizzera al pagamento dei contributi sociali, ma soltanto per l'attività esercitata nel nostro Cantone alle dipendenze della RI 1.
1.3. Con ricorso del 19 giugno 2007 (doc. I) la società, patrocinata dall'avv. RA 1, ha impugnato davanti al TCA questa decisione, chiedendo che i cinque summenzionati collaboratori siano qualificati come indipendenti per l'attività svolta a suo favore e, quindi, che siano annullate le riprese dei loro onorari, sottoposti al prelievo dei contributi in Svizzera. A suo dire, questi collaboratori eseguono un lavoro artigianale altamente specializzato, svolgono la loro attività in __________ ma vengono anche chiamati dalle carrozzerie svizzere dopo una grandinata, dove si recano con i loro attrezzi (leve, martelli, punteruoli). Inoltre, non seguono le direttive della carrozzeria, avendo il necessario know-how, quindi sono totalmente liberi nell'organizzazione del lavoro e nell'impiego del tempo. Se il lavoro non è eseguito a regola d'arte, il cliente si lamenta con il carrozziere svizzero il quale, a sua volta, si rifà sui levabolli, che siccome specialisti, rispondono del lavoro effettuato fornendo la loro garanzia ripristinando l'opera gratuitamente. Pertanto, essi sopportano il rischio aziendale. Non sono inoltre integrati nell'organizzazione della carrozzeria ricorrente, dato che hanno altri committenti all'estero e non sottostanno ad un divieto di concorrenza, né sono tenuti ad accettare il lavoro offerto loro dalle carrozzerie e nemmeno svolgono con regolarità l'attività di levabolli per le carrozzerie svizzere. Infine, non hanno diritto a vacanze pagate, né ad un salario in caso di malattia o a rimborsi spese.
1.4. Riaffermando le motivazioni già espresse, il 22 giugno 2007 (doc. III) la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso invocando l'art. 14quater del Regolamento CEE n. 1408/71. Ha inoltre richiamato l'opinione della Commissione professionale paritetica nel ramo delle carrozzerie del Cantone Ticino (doc. 1/52).
1.5. La ricorrente ha evidenziato che il parere di questa Commissione non ha alcun valore riguardo alla qualifica contributiva AVS dello statuto dei levabolli. Inoltre, la circostanza che la ricorrente ha iscritto alla Cassa di compensazione i levabolli quali dipendenti da agosto 2006 non comporta acquiescenza alle conclusioni della Cassa (doc. V).
Il 12 febbraio 2008 (doc. X) il Tribunale ha sentito quale teste il levabolli __________.
considerato in diritto
2.1. La Cassa ha ripreso il salario versato dalla ricorrente a __________, __________, __________, __________ e __________, poiché li ha qualificati, per l'attività svolta nel nostro Paese nel 2003 (eccetto il primo che ha lavorato per la RI 1 anche negli anni 2004 (Fr. 31'319.-) e 2005 (Fr. 64'849.-) e l'ultimo che ha prestato la sua opera solo nel 2004), come dipendenti della SA.
Occorre dunque verificare se lo statuto contributivo dei predetti collaboratori sia qualificabile come dipendente oppure come indipendente della carrozzeria insorgente.
Visto che si tratta di cinque cittadini __________ residenti in __________ che hanno svolto un'attività lucrativa a favore della ricorrente, avente sede in Svizzera, va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
2.2. Sono assicurate in conformità della LAVS, tra le altre, le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11)
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il regolamento n. 1408/71. Infatti, la decisione del 23 aprile 2007 e la decisione su opposizione del 21 maggio 2007 concernono delle riprese per contributi dovuti negli anni 2003-2005, ovvero per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/ 03]; SVR 2004 AHV n. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono quindi pure applicabili ratione personae. Gli assicurati sono di nazionalità __________ e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre, in qualità di lavoratori autonomi o subordinati, essi sono stati soggetti alla legislazione __________ e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l'art. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
2.3. Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
2.4. L’art. 1 a lett. a del regolamento n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” (STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).
Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).
Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006,consid. 6.4.4; cfr. STCA del 9 ottobre 2006, inc. n. 30.2006.16, STCA del 12 aprile 2006, inc. n. 35.2005.57, STCA dell'8 luglio 2004, inc. n. 38.2004.13 in RtiD I 2005 pag. 172-173)
Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4; STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).
2.5. Le Direttive sull’assoggettamento, al N. 2011 rilevano che l’ALC, come visto, prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).
I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.
In generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece, l’indipendente svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera, è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 delle Direttive UFAS sull’assoggettamento all'AVS/AI).
Per il N. 2034, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi Stati (tra cui __________) v'è tuttavia un'eccezione (cfr. N. 2034). In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente in uno degli Stati elencati nella Direttiva.
Su queste questioni, cfr. il citato articolo dell'IAS, pagg. 41-47.
Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (N. 2035).
Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (N. 2036).
Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD), la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (N. 2037).
Se l’interessato non produce la documentazione, la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E 001.
L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).
2.6. Va ancora evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.7. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.8. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".
2.9. Il TFA ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.10. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.11. Per potere determinare se assoggettare i collaboratori __________, __________, __________, __________ e __________ all'AVS/AI/IPG svizzera o all'istituto assicurativo __________ per i redditi conseguiti lavorando per la SA ricorrente, occorre innanzitutto stabilire il loro statuto contributivo, ossia se erano - sempre per ciò che concerne l'attività esercitata su suolo svizzero – dipendenti o indipendenti della nota carrozzeria.
Come visto, infatti, a seconda se il lavoratore esercita un'attività salariata o indipendente in uno Stato differente da quello in cui ha la propria residenza e dove già esercita autonomamente una professione, la legislazione applicabile cambia (artt. 13 e 14 del regolamento n. 1401/71).
Concretamente, se questi collaboratori hanno svolto attività indipendente in Svizzera, sono esclusivamente assicurati all'estero. Se, invece, hanno svolto attività dipendente in Svizzera e attività autonoma in __________, per il reddito conseguito in Svizzera sono assicurati nel nostro Paese.
L'amministrazione ha qualificato i citati cinque collaboratori come dipendenti della società ricorrente sulla base del tipo di lavoro da essi svolto e quindi li ha assoggettati alle assicurazioni sociali svizzere. Per la Cassa, infatti, i levabolli non sopporterebbero nessun rischio economico, poiché agirebbero in nome e per conto della carrozzeria e da essa dipenderebbero nell'organizzazione del lavoro e dal punto di vista economico.
2.12. Agli atti vi sono diverse fatture emesse dai levabolli in oggetto indirizzate alla carrozzeria ricorrente.
La Carrozzeria __________ di __________ ha rilasciato otto fatture nel 2003 (docc. 1/11-1/17), sei nel 2004 (docc. 1/18-1/25) ed ancora otto nel 2005 (doc. 1/8, 1/25-1/31), per un totale di € 107'900.- nel 2003, di € 20'125.nel 2004 e di € 39'010.- nell'anno 2005. Tutte queste fatture recano la medesima causale: "riparazione autovetture grandinate per vostro ordine e conto". Inoltre, il pagamento avveniva sempre con due modalità differenti: la metà dell'importo veniva bonificato per via bancaria, l'altra metà era versata brevi manu al levabolli.
Il levabolli __________ di __________ ha fatturato una sola volta alla SA le sue prestazioni "per eliminare ammaccature senza riverniciatura su vetture grandinate presso vostra sede", conteggiando € 3'900.- il 14 agosto 2003 (doc. 1/32).
Un'altra fattura di pari data e di pari importo è stata emessa da __________ di __________ per "prestazioni di manodopera presso vostra sede" (doc. 1/34).
La ditta __________ di __________ ha fatturato cinque volte "nostro avere per riparazioni vetture grandinate per vs ordine e conto": il 6 agosto 2003 (€ 4'275.-), il 17 settembre 2003 € 3'100.-, il 24 settembre 2003 € 6'500.-, il 29 settembre 2003 € 6'750.- ed il 20 ottobre 2003 € 5'800.- (docc. 1/36-1/40).
Infine, __________ di __________, il 3 ed il 18 agosto 2004 come pure l'8 ottobre 2004 ha fatturato alla ricorrente gli interventi di "rimozione di ammaccature senza stucco e verniciatura su autoveicolo svolto presso la Vs. carrozzeria" per € 600.- rispettivamente € 1'000.- ed € 600.- (docc. 1/41-1/44).
2.13. Dall'audizione del teste __________ avvenuta il 12 febbraio 2007 (doc. X), è emerso che l'attività di levabolli che egli ha esercitato nel Cantone Ticino negli anni 2003-2005 a favore della carrozzeria insorgente era di tipo indipendente.
__________ ha presentato la sua attività, chiarendo le modalità con cui eseguiva le riparazioni delle vetture danneggiate.
Per l'esecuzione delle sue prestazioni, il levabolli utilizzava i suoi strumenti consistenti in leve che, di regola, ogni levabolli fabbrica per se stesso o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole poi alle proprie esigenze.
Il teste, indipendente dal 1983 come carrozziere, ha iniziato l'attività specifica di levabolli nel 1996, quando v'è stata una grandinata nella sua zona. Da tempo dispone di una struttura attrezzata ad __________, dove ha anche il suo ufficio amministrativo. Di regola, la sua attività si svolge sia in sede sia presso le strutture esterne dove viene chiamato. Ha infatti lavorato in tutta Europa ed anche in Svizzera, ma prima di lavorare sul nostro territorio, escluso dall'Unione Europea, non si è mai informato presso i competenti Uffici statali svizzeri circa le formalità da svolgere. Solo ora si è messo in contatto con un commercialista per verificare l'opportunità di creare in Svizzera una succursale della sua società.
Il levabolli ha spiegato che, per svolgere la sua attività presso la carrozzeria ricorrente, veniva dapprima contattato dalla stessa, poi si recava presso di essa per vedere le vetture da riparare e pattuiva un compenso. Egli ha dichiarato di avere dovuto rifiutare degli incarichi offertigli e/o di non essere stato disponibile per le date proposte dalla ricorrente.
Prima di eseguire la riparazione delle vetture, i collaboratori della carrozzeria si occupavano della fase di preparazione delle stesse. In seguito interveniva il teste, che svolgeva il suo specifico lavoro da solo, con il solo aiuto della sua personale attrezzatura. Ultimata la sua parte, l'automobile veniva riconsegnata alla ricorrente per eventuali rimontaggi di pezzi levati, per la pulizia, le eventuali laccature e quanto altro fosse ancora necessario.
Il suo interlocutore era la carrozzeria ticinese, non i clienti di quest'ultima, ossia i proprietari delle vetture ammaccate. La SA gli dava le istruzioni riguardo alle automobili da riparare e con essa pattuiva le retribuzioni. Il levabolli rispondeva quindi del suo lavoro soltanto alla ricorrente e se l'esecuzione della riparazione presentava dei difetti, il teste garantiva il suo lavoro ripristinando a regola d'arte, gratuitamente, l'opera difettosa.
__________ ha confermato di avere svolto prevalentemente nel 2003 la sua attività a favore della carrozzeria ricorrente, presenziando quattro giorni alla settimana sull'arco di diverse settimane, come si può notare dalle fatture emesse con una frequenza piuttosto intensa fra agosto e dicembre 2003.
2.14. Dalla testimonianza che precede, questo Tribunale evidenzia che, di regola, ogni levabolli fabbrica per se stesso le leve che gli servono per togliere le ammaccature o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole alle proprie esigenze. In genere, questa strumentazione viene infatti personalizzata e quindi non è disponibile, se non nella versione standard commerciale, presso i garagisti dove va ad eseguire i lavori.
Da un committente all'altro il levabolli si spostava con i suoi strumenti di lavoro, ossia alcuni attrezzi utili allo smontaggio di parte dei veicoli e, soprattutto, le citate leve, che servono per regolare le carrozzerie delle automobili.
Per quanto concerne gli investimenti effettuati dal teste per poter svolgere questa sua attività, essi sono di tutto rilievo. Va infatti annoverato l'insediamento di una carrozzeria ad __________ dal 2000 – e prima ancora in un'altra località – attrezzata di tutto punto per espletare il lavoro di levabolli, dotata di tutte le necessarie infrastrutture meccaniche, come pure di un ufficio amministrativo con segretaria (cfr. prospetto prodotto all'udienza).
Se è vero che il teste sentito dal TCA usufruiva dei locali della ricorrente, è anche vero che ciò avveniva soltanto per praticità: trasportare le vetture ticinesi danneggiate in __________ presso la sua sede avrebbe comportato dei costi troppo elevati, come pure l'evasione di complicate ed inutili pratiche amministrative doganali (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1).
Nella sostanza, quindi, l'interessato si è comportato come un imprenditore indipendente.
A proposito dell'impiego del suo tempo di lavoro, l'assicurato era libero di organizzarsi come meglio credeva, non essendo infatti vincolato da alcun accordo particolare. Di norma, il garagista che aveva necessità di riparare le automobili rovinate dalla grandine prendeva contatto telefonico con il levabolli, al quale venivano descritte le entità dei danni; poi, il teste si recava presso la ricorrente per valutare i danni, pattuire un compenso ed eseguire il lavoro.
Le parti si mettevano di solito d'accordo sul periodo per eseguire le riparazioni. È tuttavia capitato che il levabolli abbia rifiutato dei lavori offerti dalla ricorrente per mancanza di disponibilità di tempo, poiché impegnato nell'esecuzione di altre committenze.
Di conseguenza, l'interessato disponeva di una grande libertà organizzativa, non essendo tenuto a recarsi regolarmente presso l'insorgente e non dovendo sottostare ad orari od a particolari direttive, ciò che non configura pertanto una situazione di dipendenza con la SA.
Tuttavia, malgrado questa sua libertà d'azione, va evidenziata la frequenza del lavoro presso la SA, così come indicata durante la sua audizione, di almeno quattro giorni alla settimana per riparare le vetture danneggiate.
Di rilievo è, inoltre, l'importo di oltre Fr. 167'000.- incassati nel solo anno 2003, risultato di una particolare intensità lavorativa del teste presso la carrozzeria in questione, anche se frutto di una presenza su diverse settimane.
Inoltre, data la sua particolare attività, il levabolli in esame si è impegnato a fornire le sue prestazioni a più di un solo ed unico committente identificato nella SA ricorrente, come per esempio ai clienti in __________ e nel resto d'Europa (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 181 n. 110, ad art. 5 LAVS). Egli ha quindi agito proprio alla stessa stregua di una persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente che ha diversi clienti.
Occorre evidenziare che il tema del rischio economico per un artigiano indipendente consiste da un lato nel dovere di esecuzione lege artis del mandato conferitogli dall'altro lato, soprattutto, nel rischio di non essere remunerato per la sua attività (STFA H 31/04 del 21 marzo 2005),.
Quanto alla responsabilità assunta dall'assicurato nell'eseguire il suo lavoro, come visto egli ha dichiarato che garantiva le sue prestazioni. Pertanto, se la riparazione di una vettura non era eseguita a regola d'arte, su segnalazione della ricorrente egli ripristinava il mezzo. Il levabolli rispondeva però unicamente alla carrozzeria, non al proprietario della vettura con cui non aveva alcun tipo di contatto. Nonostante l'assenza di un rapporto con il beneficiario finale delle sue prestazioni, nell'eseguire la propria attività l'assicurato ha corso un rischio particolare legato al suo lavoro ed ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di dovere rifare il lavoro - gratuitamente - se il proprietario della vettura non fosse stato soddisfatto, prestando così nuovamente la sua attività ed il suo tempo senza essere però retribuito (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Egli garantiva infatti personalmente il buon esito delle sue prestazioni verso la carrozzeria, la quale a sua volta garantiva al terzo committente la riuscita del lavoro complessivo concordato.
Se il cliente non condivideva il risultato raggiunto dal prestatore d'opera, spettava all'esecutore materiale e non alla società ricorrente rimediare all'insoddisfazione del committente.
Egli ha pertanto sempre fatturato il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo (citata STF del 19 marzo 2007, consid. 7.1).
A mente del TCA, quindi, il collaboratore in oggetto, in generale, ha sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di levabolli (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Questa attività, come tale, comporta dunque un rischio aziendale come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un'attività lucrativa di carattere indipendente (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003).
Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). In tale contesto, va considerato che per rapporto agli altri clienti – in particolare in __________, ma anche nel resto d'Europa dove il teste ha lavorato - l'interessato è stato qualificato quale un indipendente.
In conclusione, la pluralità della committenza, l'investimento effettuato, l'utilizzo dei propri strumenti di lavoro e soprattutto la libertà nell'organizzazione della propria attività - svolta a periodi cadenzati di quattro-cinque giorni alla settimana per diverse settimane non consecutive -, concorrono al convincimento di questo Tribunale che la ricorrente, nel caso di specie, non sia da considerare datrice di lavoro di __________ (STF H 194/05 del 19 marzo 2007 e STF H 82/05 del 30 gennaio 2007).
L'importanza delle somme ricevute per le sue prestazioni, da sola non è elemento sufficiente per ammettere la tesi della Cassa di compensazione. Come visto, in concreto appare prevalente la libertà nella gestione del proprio tempo per l'assicurato e la possibilità di rifiutare gli incarichi offertigli.
In altri termini, nella particolare fattispecie esaminata da questa Corte, il citato assicurato non va ritenuto come dipendente della carrozzeria in questione, bensì imprenditore indipendente.
Sulla scorta delle emergenze istruttoree esposte, d'avviso di questo Tribunale, che applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e rinviii), vi sono sufficienti elementi per ritenere le medesime modalità d'esecuzione e d'organizzazione dell'attività di levabolli per __________, __________, __________ e __________ per qualificarli come indipendenti nei confronti della SA insorgente. Essi operavano con modalità analoghe ma, a differenza di Giovanni Cefali, lo hanno fatto con intensità decisamente inferiore. Infatti questi quattro levabolli hanno sia incassato somme di gran lunga inferiori al teste ascoltato dal TCA, sia prestato la propria opera per un tempo decisamente più contenuto. Essi non hanno certo tratto dall'attività svolta presso la carrozzeria RI 1 la loro primaria fonte di sostentamento hanno usato loro materiale ed hanno liberamente accettato gli incarichi offerti pattuendo la mercede per l'opera svolta (cfr. verbale udienza doc. X).
2.15. Visto quanto precede, siccome i citati levabolli __________, __________, __________, __________ e __________ svolgono un'attività autonoma nel loro Paese di residenza (doc. 1/9) ed hanno svolto anche in Svizzera, come questo Tribunale ha potuto accertare, un'attività indipendente su incarico della SA ricorrente, essi non devono versare contributi sociali in Svizzera in virtù dell'art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71.
Di conseguenza, queste persone non vanno assoggettate alla Cassa CO 1 e, pertanto, non devono versare contributi sociali in Svizzera per l'attività svolta a favore della ricorrente nel periodo 2003-2005.
Da quanto precede, discende che la decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato gli assicurati come dipendenti della Carrozzeria RI 1 va annullata ed il ricorso accolto.
Vincente in causa, siccome patrocinata da un legale, alla società ricorrente vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del 21 maggio 2007 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 è tenuta al versamento alla società ricorrente di Fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti