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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2007 30.2007.4

2. Mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,684 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Commercio professionale d'immobili. Assoggettamento al prelievo dei contributi sociali. Contestazione dell'ammontare dell'importo soggetto a contribuzione.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2007.4   cs

Lugano 2 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 5 dicembre 2006 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto che                    il 27 settembre 2006 la Cassa CO 1 ha informato RI 1 di averlo affiliato dal 1.1.2001 quale indipendente (doc. 13),

                                         con due distinte decisioni del 20 ottobre 2006 la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato, quale indipendente, per gli anni 2001 e 2002 sulla base di un reddito aziendale derivante da commercio professionale di immobili di fr. 230'000, rispettivamente fr. 800'000 (doc. 9 e 11),

                                         con decisione su opposizione del 5 dicembre 2006 l’amministrazione ha confermato l’affiliazione quale indipendente, nonché l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione (doc. 4),

                                         il 12 gennaio 2007 RI 1, rappresentato dall’Ufficio fiduciario RA 1, è insorto contro la predetta decisione, rilevando che la tassazione 2003A non è stata oggetto di “normale” notifica, non essendoci redditi straordinari, per cui il conteggio fornito alla Cassa non poteva essere contestato in sede fiscale (doc. I),

                                         l’insorgente, richiamando l’incarto fiscale, ha chiesto di annullare la decisione in attesa dell’audizione richiesta all’ufficio di tassazione “allo scopo di definire la corretta applicazione sulla base delle risultanze del colloquio che dovrà essere fissato” (doc. I),

                                         con risposta del 19 gennaio 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III),

                                         pendente causa il TCA ha richiamato gli incarti fiscali del ricorrente (doc. V e seguenti),

                                         quest’ultimo, dopo aver avuto un incontro con il fisco, ha informato il TCA che:

“sulla base del mio ricorso del 12 gennaio u.s. (Incarto 30.2007.4) dopo aver chiarito la situazione e conferito per la definizione dei redditi con l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, il mio cliente è d’accordo nella definizione dei redditi aziendali 2001 e 2002 nella misura di quanto proposto dall’UT medesimo di cui la copia della lettere allegata e più precisamente:

reddito aziendale 2001                                         fr.  200'000.reddito aziendale 2002                                                fr.  500'000.-

In questo senso vi prego di evadere il ricorso e di inviarmi la relativa decisione al riguardo.” (doc. XIII),

                                         chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, la Cassa si è detta d’accordo “di rettificare le decisioni 2001 e 2002 contestate, in base alle nuove risultanze fiscali (reddito 2001 fr. 200'000.--/reddito aziendale 2002 fr. 500'000.--).” (doc. XV),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

                                         con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS,

                                         da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b),

                                         per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2),

                                         in concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a contributi da versare per gli anni 2001 e 2002 e sono state emanate nel corso del 2006,

                                         per cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002,

                                         in concreto l’insorgente con lo scritto del 14 aprile 2007 non contesta più l’assoggettamento in quanto tale del reddito aziendale derivante dal commercio professionale d’immobili, ma chiede unicamente che l’ammontare del reddito sia modificato conformemente alla nuova comunicazione dell’autorità fiscale (doc. XIII),

                                         del resto a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’art. 18 cpv. 4 LIFD,

                                         con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica di tale disposto nel senso che sono eccettuati i redditi da partecipazione dichiarati quali sostanza commerciale ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIFD,

                                         secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente,

                                         pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113),

                                         l'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limiterebbe a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limiterebbero a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa,

                                         ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente,

                                         va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari. Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a),

                                         nel caso di specie l’insorgente non contesta più l’assoggettamento del reddito conseguito nel 2001 e nel 2002 quale commercio professionale d’immobili, ma chiede solo che l’ammontare del guadagno conseguito sia ridotto conformemente alla comunicazione dell’autorità fiscale (doc. XIV),

                                         i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS),

i contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS),

il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS),

se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS),

se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS),

                                         le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS),

in difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS),

nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS),

le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS),

se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS),

                                         nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sugli anni 2001 e 2002, occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), facendo capo alla tassazione 2003A,

in proposito, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti e alle successive dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa,

in queste condizioni questa dichiarazione standard dell’autorità di tassazione non ha il medesimo valore delle attestazioni rilasciate per gli altri anni,

sulla scorta delle summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall’Ufficio di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti. Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali,

nel caso di specie il 7 novembre 2006 l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa quanto segue:

“(…) vi informiamo che i dati comunicativi relativi alla dichiarazione 2003 A (anni di guadagno 2001 e 2002) sono da ritenere validi; gli stessi ammontano a: fr. 230'000.- per il 2001 e a fr. 800'000.- per il 2002.

Si tratta di un reddito aziendale del contribuente conseguito in questi 2 anni mediante diverse transazioni immobiliari (per i dettagli vi alleghiamo una copia del foglio con l’indicazione di tutte le transazioni effettuate con i relativi utili o perdite conseguite).

A questo proposito attiriamo la vostra attenzione sul fatto che malgrado il Signor RI 1 risulta stipendiato dalla __________ già negli anni precedenti, per quanto concerne l’imposta federale diretta, erano stati imposti dei redditi aziendali derivanti dal commercio professionale d’immobili (reddito 2000 fr. 307'763.-).” (doc. 3),

il 14 aprile 2007 l’insorgente ha trasmesso al TCA uno scritto del 6 febbraio 2007 dell’Ufficio di tassazione di __________, del seguente tenore:

“Vi informiamo che dopo esame della documentazione presentata in occasione del nostro incontro del 1 febbraio 2007 e come richiesto nel vostro scritto del 5 febbraio 2007 il nostro ufficio ha proceduto a un riesame del calcolo effettuato nella determinazione dei redditi aziendali del Signor RI 1 negli anni di computo 2001 e 2002.

Questo riesame è dovuto in particolar modo in quanto i redditi da commercio professionale d’immobili degli anni 2001 e 2002, anni che fiscalmente sono caduti in un vuoto di tassazione, non sono stati oggetto di una tassazione e quindi il contribuente Signor RI 1 non ha potuto contestarli, ma è venuto a conoscenza degli importi da noi calcolati, unicamente in conseguenza di un assoggettamento degli stessi all’AVS.

Sulla base dei nuovi elementi presentati i redditi da noi comunicati in precedenza sono così rettificati:

Reddito aziendale 2001          fr. 200'000.—(invece di fr. 230'000.--)

Reddito aziendale 2002    fr. 500'000.—(invece di fr. 800'000.--)” (doc. XIII Bis),

sulla base della rettifica dell’ufficio di tassazione il ricorrente ha affermato:

“(….) dopo aver chiarito la situazione e conferito per la definizione dei redditi con l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, il mio cliente è d’accordo nella definizione dei redditi aziendali 2001 e 2002 nella misura di quanto proposto dall’UT medesimo di cui la copia allegata e più precisamente:

reddito aziendale 2001                                         fr. 200'000.—

reddito aziendale 2002                                                fr. 500'000.—

In questo senso vi prego di evadere il ricorso e di inviarmi la relativa decisione al riguardo.” (doc. XIII),

con osservazioni del 17 aprile 2007 la Cassa ha dichiarato anch’essa di essere:

“d’accordo di rettificare le decisioni 2001 e 2002 contestate, in base alle nuove risultanze fiscali (reddito aziendale 2001 fr. 200’000/reddito aziendale 2002 fr. 500'000.--).” (doc. XV)

                                         in queste circostanze, in virtù dell’art. 23 cpv. 2 e cpv. 4 OAVS, ritenuto che l’autorità fiscale ha verificato gli importi soggetti a contribuzione e che l’insorgente si trova d’accordo con il nuovo accertamento del fisco, la decisione impugnata va modificata nel senso che i redditi da commercio professionale di immobili soggetti a contribuzione vanno fissati in fr. 200'000 per il 2001 e in fr. 500'000 per il 2002,

                                         essendo vincente in causa l’insorgente, rappresentato da un fiduciario, ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è modificata nel senso che il reddito aziendale soggetto a contribuzione ammonta a fr. 200'000 per il 2001 e a fr. 500'000 per il 2002.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 700 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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