Raccomandata
Incarto n. 30.2006.8 cs
Lugano 3 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto che con scritto del 23 novembre 2005 la Cassa CO 1 ha informato RI 1 che “con effetto al 31.12.2004, cessa il rapporto assicurativo quale assicurato nella categoria: indipendente. Motivo: cessata attività indipendente accessoria, passata salariata.” (doc. 5),
il 12 dicembre 2005 l’assicurata ha contestato il precedente scritto dell’amministrazione, facendo in particolare valere il divieto dell’effetto retroattivo, nonché la mancanza di motivazione e dei mezzi di diritto della decisione,
con decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione poiché “la notifica di stralcio dal registro membri non costituisce una formale decisione con l’indicazione dei rimedi giuridici, bensì “una decisione di costatazione”, che in ossequio alla circolare sul contenzioso nell’AVS, segnatamente alla marginale 1005 e giurisprudenza del Tribunale federale, non riveste la forma di decisione costitutiva di diritto. (…) Va ricordato che, il datore di lavoro rispettivamente la dipendente, potranno chiedere i “rimedi giuridici” nel momento in cui verrà notificata la decisione dei contributi paritetici.” (doc. A),
RI 1 interpone tempestivo ricorso contro la predetta decisione, con argomenti che, se necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. I),
con risposta del 31 gennaio 2006 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. III),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni,
giusta l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione,
le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA),
per l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,
con decisione del 6 marzo 2003, pubblicata in DTF 129 V 289 = SVR 2003, AHV nr. 16, pag. 41, l'Alta Corte, modificando la propria precedente giurisprudenza, ha stabilito che chiamato a stabilire se l'amministrazione ha correttamente emanato una decisione di accertamento, il tribunale delle assicurazioni sociali di prima istanza deve entrare nel merito del ricorso, anche se conclude che i presupposti per emanare una decisione di accertamento non sono soddisfatti.
L'Alta Corte ha in particolare affermato:
" (…)
Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ces sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 125 V 24 consid. 1b et la référence; ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 867).
2.2 La jurisprudence considère que le statut des assurès en matière de cotisations AVS peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués, soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés (ATF 112 V 84 consid. 2a; ATFA 1960 p. 222 consid. 1; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références; RAMA 1990 n° U 106 p. 276 consid. 2b).
(…)
Le droit d'obtenir une décision en constatation doit cependant être nié. En effet, le cas de ses conseillères et animatrices n'est pas d'une complexité telle qu'il nécessite au préalable une décision de constatation sur son statut d'employeur et la question du statut en matière de cotisations AVS des <<présentatrices>> d'articles de marque dans la vente à domicile n'est pas nouvelle.
(…)
Suite à la communication de l'intimée du 7 mai 1999, X SA aurait pu et dû chercher à obtenir un jugement condamnatoire concernant ses conseillères/animatrices et ses représentants.
Il s'ensuit que l'intimée n'avait pas à donner suite à la demande en constatation de la recourante."
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, pag. 489, a proposito dell’art. 49 LPGA, ricorda come:
" c) Feststellungsverfügungen setzen ein schützenswertes Interesse voraus. Art. 49 Abs. 2 ATSG verwendet nicht etwa in Art. 59 ATSG oder in Art. 25 Abs. 2 VwVG (oder noch im BERICHT UND ENTWURF, 75) enthaltenen Begriff des <<schutzwürdigen >> Interesses. Aus welchen Gründen der Begriffwechsel erfolgte, ist nicht ersichtlich (vgl. dazu auch BBl 1991 II 262, wo im erläuternden Bericht von <<schutzwürdig>> die Rede ist, während im Gesetzestext bereits von <<schützenswert>> die Rede ist). Offensichtlich kommt der entsprechenden Wortwahl nicht die Bedeutung zu, dass eine Abweichung von der bisherigen Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung angestrebt wird (vgl. im übrigen zur analogen Korrektur in Art. 59 ATSG BBl 1999 4622).
Deshalb besteht zwischen dem schutzwürdigen Interesse gemäss Art. 59 ATSG, welches bei der Legitimation zur Beschwerde massgebend ist (gl. Dazu ATSG- Kommentar, Art. 59 Rz. 4), und demjenigen, um eine Feststellungsverfügung zu verlangen, eine Parallelität (vgl. dazu Kölz/Bosshart/Röhl, Rz. 60 zu Art. 19 VRG).
Zu verneinen ist das schutzwürdige Interesse dann, wenn eine Gestaltungsverfügung erwirt werden kann (vgl. BGE 121 V 318, 125 V 24); insoweit hat die Feststellungsverfügung gegenüber der Gestaltungsverfügung eine subsidiäre Bedeutung.",
con STFA del 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 388, l’Alta Corte ha stabilito che anche sotto l’egida della LPGA, l’emanazione di una decisione costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo. In assenza di una concretizzazione più precisa all’art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell’art. 5 cpv. 1 PA,
in concreto lo scritto del 23 novembre 2005 tramite il quale la Cassa comunica lo stralcio dalla categoria degli indipendenti, come più volte deciso da questo TCA (cfr. in particolare STCA del 9 marzo 2006 nella causa S., inc. 30.2005.38-39 e STCA del 25 gennaio 2005 nella causa L, inc. 30.2004.89) non può essere impugnato, trattandosi di una semplice comunicazione dell’amministrazione che accerta la modifica dello statuto di un proprio affiliato,
recentemente, con la già citata STCA del 9 marzo 2006 nella causa S., inc. 30.2005.38-39, questo Tribunale ha rammentato che:
“Per quanto concerne l'impugnabilità dello scritto del 27 aprile 2005 della Cassa che comunica all'assicurato la sua affiliazione nella categoria delle persone senza attività lucrativa retroattivamente dal 1° gennaio 2001, il TCA osserva come l'Amministrazione abbia correttamente dichiarato irricevibile l'opposizione del 15 maggio 2005 (doc. 10) dell'interessato.
Va in proposito chiarito che le sole decisioni formali che possono essere oggetto di un'impugnativa sono le decisioni del 23 maggio 2005, con cui la Cassa convenuta ha fissato definitivamente (eccetto per il 2004: provvisoriamente) i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per gli anni 2001-2004. Queste quattro decisioni, infatti, sono delle decisioni condannatorie che stabiliscono i contributi dovuti per un periodo determinato – seppure, per l'anno 2004, provvisoriamente nell'attesa della relativa notifica di tassazione fiscale. Queste decisioni sono provviste dei rimedi di diritto ed indicano entro quale termine, in che forma ed a quale istanza può essere presentata opposizione. Esse rispecchiano quindi la normativa della LPGA.
A questo proposito, secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Per il capoverso 3, le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
Per costante giurisprudenza, le decisioni scritte devono essere designate come tali ed indicare le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 127).
Decisioni formali sono quelle che regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (KNAPP, Précis de droit administratif, n. 936 segg. pag. 214 segg.; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13 segg.; BOIS, La décision dans le domaine de l'assurance sociale, in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungs-verfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 122 V 189 consid. 1; DTF 118 V 17 consid. 1; DTF 116 V 319 consid. 1a; DTF 98 Ib 463).
Pertanto, quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162).
Un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione formale deve essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589).
Le predette quattro decisioni, che sono degli atti amministrativi, contrariamente allo scritto del 27 aprile 2005 si pronunciano sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (affiliato in qualità di persona senza attività lucrativa, deve versare i contributi per il periodo 2001-2004), per cui rivestono la forma di una decisione scritta con l'indicazione dei rimedi di diritto (opposizione entro 30 giorni).
La comunicazione del 27 aprile 2005, per contro, si limita ad informare l'assicurato che dal 1° gennaio 2001 è stato affiliato nella categoria delle persone senza attività lucrativa. La concretizzazione di ciò è poi avvenuta con le quattro decisioni che hanno fatto seguito, ovvero con le decisioni definitive/provvisoria di fissazione dei contributi, le uniche impugnabili.
Da quanto precede discende dunque che nella misura in cui l'insorgente si aggrava contro la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 che dichiara irricevibile l'opposizione del 15 maggio 2005 contro la comunicazione del 27 aprile 2005, il ricorso va respinto.
Il TCA può invece esaminare nel merito il ricorso formulato contro la seconda decisione su opposizione del 3 giugno 2005, resa sull'opposizione del 29 maggio 2005 inoltrata avverso le decisioni del 23 maggio 2005.” (sottolineature del redattore),
nel caso concreto l’amministrazione si è limitata a comunicare alla ricorrente lo stralcio dalla categoria degli indipendenti, senza fissare alcun contributo,
pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza, rettamente la cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione contro la predetta comunicazione,
tuttavia, dallo scritto del 12 dicembre 2005 e dal ricorso emerge, perlomeno implicitamente, che l’assicurata intende ottenere una decisione condannatoria da poter impugnare,
alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto e l’incarto va trasmesso all’amministrazione affinché emetta una decisione condannatoria contro la quale l’assicurata potrà presentare opposizione e successivamente, se lo riterrà necessario, ricorso a questo Tribunale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L’incarto è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti