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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2006 30.2006.4

2. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,510 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

ripresa delle spese nell'ambito del controllo dei conteggi dei salari in ambito AVS

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.4 + 5 + 6   cs

Lugano 2 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 13 gennaio 2006 di

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. da: RA 1  

contro  

le decisioni su opposizione del 12 dicembre 2005 emanate da

Cassa CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel corso del mese di novembre 2005 le tre società RI 1, RI 2 e RI 3 sono state oggetto del controllo dei conteggi dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

                                         La Cassa CO 1 ha effettuato, nei confronti delle tre società, delle riprese per salari non notificati. In particolare l’amministrazione ha considerato salario sia il contributo per il fitness versato dalle società ai propri collaboratori che il vantaggio costituito dall’utilizzo dei posteggi messi a disposizione dei dipendenti e considerato reddito in natura d’altra specie ai sensi dell’art. 13 OAVS.

                                  B.   Mediante tassazioni d'ufficio del 7 novembre 2005 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici dovuti dai datori di lavoro per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.

                                  C.   A seguito delle opposizioni presentate separatamente dalle tre società la Cassa ha emanato sei distinte decisioni su opposizione (tre per il 2001 e tre per il periodo 2002-2004), con cui ha confermato le riprese effettuate.

                                  D.   Contro le predette decisioni le tre società, tutte rappresentate dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un unico ricorso al TCA (doc. I).

                                         Per quanto riguarda la ripresa del vantaggio costituito dall’utilizzo dei posteggi messi a disposizione dei dipendenti, le società rammentano di essere attive da anni su tutto il territorio ticinese ed estero, occupandosi di prestare servizi alla clientela in materia immobiliare, rispettivamente di consulenza patrimoniale, finanziaria, contabile, di gestione aziendale e di revisione. Ciò implicherebbe una necessità di movimento che spiegherebbe l’attribuzione dei posteggi solo ed esclusivamente al personale con specifiche mansioni di servizio esterno, ossia che devono utilizzare l’automobile diverse volte nell’arco della stessa giornata. La ricorrente fa inoltre valere che il contratto di locazione dei posteggi messi a disposizione del personale con mansioni di servizio esterno è stipulato a nome del datore di lavoro, che provvede direttamente al pagamento del relativo canone. Non si tratterebbe pertanto di prestazioni rientranti nella nozione di salario determinante, tanto più che secondo le istruzioni per la compilazione del certificato del salario il posteggio gratuito rientra tra le prestazioni da non dichiarare.

                                         Circa il contributo per il fitness, le società affermano che “allo scopo di stimolare il mantenimento della forma fisica e di riflesso un sano spirito dei propri dipendenti le ricorrenti hanno deciso di partecipare in misura di un terzo al pagamento del contratto d’abbonamento stipulato dai dipendenti con un centro fitness.”

                                         A garanzia del corretto utilizzo dell’importo il datore di lavoro versa direttamente la somma necessaria al centro fitness.

                                  E.   Con risposta di causa del 30 gennaio 2006 la Cassa ha chiesto la reiezione dei ricorsi (doc. III).

                                  F.   Con scritto del 9 febbraio 2006 le ricorrenti hanno trasmesso al TCA la distinta dei dipendenti che usufruiscono del posteggio pagato dal datore di lavoro e dei dipendenti che usufruiscono di un posteggio pagato da loro stessi, nonché la lista dei testi da citare. Le società rilevano di impiegare complessivamente 30 persone, mentre solo 11 godono del posteggio pagato dal datore di lavoro (doc. V). In sede di osservazioni la Cassa ha ribadito la richiesta di respingere l’impugnativa (doc. VII).

in diritto

in ordine

                                   1.   I ricorsi presentati con un unico atto dall’avv. RA 1 sono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC, siccome formulati contro sei decisioni su opposizione simili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   3.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, le decisioni impugnate si riferiscono alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (per gli anni 2003-2004), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2005. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli ultimi due anni revisionati dalla Cassa.

nel merito

                                   4.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.".

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

                                   5.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                                   6.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).

È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).

Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).

                                   7.   Come visto, giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario determinante. Secondo questa lista, fanno anche parte del salario determinante le prestazioni in natura regolari (art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante (RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza parifica a prestazioni occasionali i vantaggi finanziari di poca importanza derivanti dal campo di attività del datore di lavoro (per esempio i prestiti ipotecari accordati ad un interesse di favore da parte di una banca, le facilitazioni d'acquisto, i servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per alloggi). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la retribuzione del lavoro vera e propria (Greber/Duc/Scartazzini, Commentare des articles 1 à 16 de la LAVS, 1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N. 2049 DSD).

L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art. 11) ed il reddito in natura d'altra specie (art. 13 OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di lavoro che, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature; c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).

Nell'evenienza concreta è incontestato che durante il periodo di contribuzione in esame 11 dipendenti utilizzavano un posteggio messo loro a disposizione dal datore di lavoro. La circostanza evidenziata secondo la quale i contratti relativi a questi posteggi siano stati conclusi fra il datore di lavoro ed i proprietari non muta la situazione di fatto, ossia che per la maggior parte del tempo erano gli 11 dipendenti ad utilizzare i posteggi il cui canone di locazione era pagato dal datore di lavoro (cfr. in tal senso STCA del 6 ottobre 2006 nella causa M., F., G., inc. 30.2004.101-103). Se è vero che il conduttore dei posteggi era libero di mettere a disposizione di chi ne aveva bisogno questi stalli, è anche vero che, data la professione svolta dai dipendenti, erano loro ad avere la precedenza su terzi sul diritto di utilizzare questi posteggi. È difficile credere che altre persone, in particolare clienti delle società, facessero capo a questi spiazzi prevalendo sulle esigenze professionali dei dipendenti ed obbligandoli così a trovare un'altra sistemazione temporanea. Come già giudicato da questo TCA nella sentenza del 6 ottobre 2005, inc. 30.2004.101-103, l'assegnazione regolare (mensile) a titolo gratuito da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti di un parcheggio per scopi professionali costituisce un reddito in natura d'altra specie, da includere nel loro salario determinante e dunque assoggettato al prelievo dei contributi. Ciò indipendentemente dalla circostanza che solo parte dei collaboratori, in particolare coloro che si spostano frequentemente (cfr. anche STCA del 10 settembre 2002 nelle cause C., M., T. SA., Inc. n. 30.2001.154/160/162), beneficiano di questo vantaggio.

Va inoltre rammentato che se i dipendenti locassero uno stallo ed il datore di lavoro rimborsasse loro il costo del parcheggio, non sarebbe ugualmente possibile sottrarre il relativo importo dal loro salario, poiché l'art. 7 OAVS non contempla come spese rimborsabili questa posta (cfr. STCA del 6 ottobre 2005, inc. 30.2004.101-103 e STCA del 10 settembre 2002 nelle cause C., M., T. SA., Inc. n. 30.2001.154/160/162). Il rimborso del costo del posteggio da parte del datore di lavoro andrebbe considerato come salario e quindi sarebbe soggetto al prelievo dei contributi sociali.

La circostanza che il certificato di salario non prevede l’indicazione dei posteggi assegnati a titolo gratuito non è determinante, poiché in esame sono contributi da pagare su vantaggi in natura in ambito di assicurazioni sociali.

Alla luce delle considerazioni esposte, le lamentele delle ricorrenti vanno respinte.

Quanto sopra evidenziato vale a maggior ragione per il contributo versato dalle ricorrenti ai dipendenti che fan capo a centri fitness. I relativi importi costituiscono infatti dei vantaggi che fanno parte del salario determinante, indipendentemente dallo scopo che si prefiggono le società (benessere fisico) e vanno conseguentemente ripresi.

                                   8.   Con scritto del 9 febbraio 2006 le insorgenti chiedono che i dipendenti indicati nell’allegato siano sentiti quali testi, affermando che “la Cassa CO 1 non ha in realtà mai contestato che i dipendenti che beneficiano del rimborso delle spese per il posteggio abbiano veramente la necessità di spostarsi con l’autovettura durante le ore di lavoro per esigenze imposte dalle stesse società ricorrenti, come diffusamente precisato al considerando 3 del ricorso. La citazione dei testi di cui sopra si rende opportuna unicamente nel caso in cui questo lodevole Tribunale dovesse comunque ritenere necessario un approfondimento di tale circostanza. In quella sede sarà infatti possibile chiedere ai singoli dipendenti quante volte, come e per quale motivo devono assentarsi dall’ufficio per trasferte direttamente legate alla propria attività lavorativa.” (doc. V)

In concreto l’audizione dei testi si rivela superflua. Infatti per i motivi indicati al considerando precedente la ripresa s’impone anche se sono solo i dipendenti che si spostano frequentemente ed hanno la necessità di utilizzare l’automobile durante la giornata ad usufruire del rimborso delle spese di posteggio.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Le decisioni impugnate meritano pertanto conferma, mentre i ricorsi vanno respinti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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