Raccomandata
Incarto n. 30.2006.39 cs
Lugano 14 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2006 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito al controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 presso la società RI 1 di __________, la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 433’582 (cfr. doc. 3a, inc. 30.2004.104).
Ritenendo tali retribuzioni quale provento di attività lucrativa dipendente, con decisione su tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 indirizzata alla società RI 1, all’attenzione del signor __________, __________, __________, (responsabile della revisione dei conti per la RI 1 ed incaricato di revisionare i bilanci della società di __________), la Cassa ha fissato in fr. 71'285.65 - già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 dalla società RI 1.
Il 9 febbraio 2004 la società RI 1, __________, con fax sottoscritto da __________, ha informato la Cassa del fatto che il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 non sarebbe mai arrivato alla sede della società in __________, chiedendo all’amministrazione di spedirne una copia alla sede di __________, possibilmente via fax. Quello stesso giorno la Cassa ha inviato via fax alla società quanto richiesto.
1.2. In data 12 febbraio 2004 (come confermato con scritto 16 marzo 2004) la RI 1 ha informato la Cassa di non essere d’accordo con il contenuto del rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 ed ha chiesto un appuntamento per poter chiarire i fatti. Il 22 marzo 2004 la Cassa ha comunicato alla società di non potere entrare nel merito della richiesta 16 marzo 2004, ritenuto che il termine per inoltrare opposizione contro la tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 era trascorso infruttuosamente e la decisione cresciuta in giudicato.
Il successivo 5 maggio 2004 la società ha ribadito di non avere mai ricevuto la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004, chiedendo inoltre all’amministrazione di precisare per ordine di chi gli atti sarebbero stati trasmessi alla RI 1 __________, visto che la sede legale della stessa è a __________. La Cassa ha indicato di avere fondato il suo agire su uno scritto 11 agosto 2003 della società stessa, che invitava ad indirizzare la corrispondenza alla __________, all’attenzione del signor __________, __________, __________. Il 13 luglio 2004 l'amministrazione ha inoltre rilevato che la decisione di tassazione 9 gennaio 2004, è pervenuta alla destinataria il 15 gennaio 2004 e quindi il termine per inoltrare opposizione alla decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 sarebbe trascorso infruttuoso.
1.3. Con atto del 9 dicembre 2004 RI 1, patrocinata dallo studio legale RA 1, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando denegata giustizia commessa dalla Cassa per la mancata emanazione di una decisione su opposizione a fronte di esplicita opposizione formulata dalla società in data 12 febbraio 2004. La società ha contestato che la decisione 9 gennaio 2004 sia cresciuta in giudicato, non essendo giunta alla sede legale di __________ e la ricorrente non avendo provveduto ad eleggere domicilio in __________.
1.4. Nella risposta 14 gennaio 2005 l'amministrazione ha ribadito di avere inviato la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 alla sede __________ della società conformemente a quanto richiesto dalla società stessa con scritto dell’11 agosto 2003. La decisione, inviata per raccomandata, è stata ritirata in __________ in data 15 gennaio 2004. A fronte del fax 9 febbraio 2004, la Cassa ha pure per fax inviato, lo stesso il 9 febbraio 2004, una copia del rapporto di revisione alla sede __________ della società. La RI 1 ha inoltrato opposizione alla Cassa in data 16 marzo 2004.
Il 19 gennaio 2005 la ricorrente ha contestato che l'amministrazione non abbia ricevuto l’opposizione del 12 febbraio 2004 ma solo quella del 16 marzo 2004 ed osservato che lo scritto 11 agosto 2003 non costituirebbe valida elezione di domicilio in __________ per ogni notifica, ma solo la richiesta di un estratto conto ad una determinata data, precedente l’ispezione contestata.
1.5. Con sentenza del 6 giugno 2005 (inc. 30.2004.104), il TCA ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi ed ha accertato una denegata giustizia per la mancata corretta intimazione della decisione conseguente al controllo dell’8 gennaio 2004.
Questo Tribunale ha in particolare stabilito:
" D'avviso di questo TCA la Cassa ha spedito a torto la decisione di tassazione del 9 gennaio 2004 alla RI 1 in __________, si ribadisce che __________ non aveva potere per vincolare la ricorrente ed il tenore dello scritto non permetteva la soluzione scelta dall'amministrazione. Pertanto, visto che un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto, il ritiro della raccomandata da parte della ditta __________ non costituisce valida notifica, perché fatta a soggetto diverso dal reale destinatario che è solo e soltanto la ditta RI 1, di __________. L’amministrazione avrebbe infatti dovuto correttamente notificare la decisione citata, munita dei mezzi di diritto, alla RI 1, __________, __________, __________.
Nel caso di specie non può nemmeno trovare, in via analogetica, applicazione la giurisprudenza del TFA evocata al precedente punto 4 in fine. In effetti in quel caso, a fronte di un mandato tacito apparente alla Posta, una decisione era stata consegnata ad un terzo e non al destinatario. In casu invece la ricorrente non risulta avere conferito un mandato al signor __________ di ricevere la sua corrispondenza. Come detto agli atti esiste unicamente la lettera 11 agosto 2003 con cui è stato richiesto da parte della società __________ l’invio delle poste aperte con la CO 1. Anche volendo ammettere la validità dell’ordine il “mandato” conferito appare limitato e specifico – come indicato – e non permette di considerare valida la notifica.
6. La Cassa ha osservato di avere comunque provveduto, su richiesta della RI 1 del 9 febbraio 2004 e sottoscritta da __________ con cui la società informava la Cassa di non avere mai ricevuto il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004, a spedire il giorno stesso a mezzo telecopiatrice una copia del citato rapporto alla sede societaria di __________ (cfr. doc. 5). In calce alla citata richiesta risulta infatti un appunto, scritto a mano, da parte di un funzionario dell’amministrazione, del seguente tenore:
9.2.2004: Inviato copia rapporto di revisione in data odierna alla sede di __________ come da comunicazione di __________.” (Doc. 5)
La società, una volta ricevuto per fax (v. doc. XV incontestato da parte della Cassa) tale rapporto, avrebbe scritto in data 12 febbraio 2004 alla Cassa una lettera comunicando di non essere d'accordo con il contenuto del rapporto e chiedendo un appuntamento per verificare diverse voci non chiare (cfr. doc. A1). In seguito, con scritto del 16 marzo 2004, la società RI 1 ha nuovamente scritto alla Cassa ribadendo, come già comunicato con lo scritto del 12 febbraio 2004, di non essere d'accordo con il rapporto sul controllo dei datori di lavoro e con il conteggio, ritenuto parzialmente sbagliato ed incompleto (cfr. doc. 6).
La Cassa ha osservato di non avere mai ricevuto lo scritto del 12 febbraio 2004, ma solo quello del 16 marzo 2004, che è stato considerato un’opposizione tardiva.
7. A mente del TCA, può restare aperta la questione a sapere se la società ricorrente abbia effettivamente, come sostenuto, inviato alla Cassa lo scritto del 12 febbraio 2004 o se, come indicato dalla Cassa, l’unica opposizione trasmessa all’amministrazione sia stata quella del 16 marzo 2004. Come visto in precedenza, infatti, la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 è stata spedita, a torto, dalla Cassa, tramite lettera raccomandata, alla RI 1 presso il signor __________, __________, __________, anziché, come avrebbe dovuto, alla RI 1, __________, __________. L’ulteriore trasmissione, via fax, alla sede societaria di __________ di una copia del rapporto concernente il controllo dell’8 gennaio 2004 presso la società (cfr. doc. 5) non può supplire all’errore della Cassa nella notifica della decisione contestata, sia per il fatto che sembrerebbe, dagli atti a disposizione, che la Cassa abbia inviato unicamente il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 e non copia della decisione contestata, sia, soprattutto, per il fatto che il fax non costituisce un mezzo idoneo e riconosciuto per la notifica di una decisione amministrativa stante l'incertezza tecnica relativa alla ricezione, alla leggibilità, all'effettivo recapito ed alla completezza di quanto inviato. Poco importa se la qui ricorrente abbia poi reagito al telescritto dell'amministrazione.
Alla luce dell'insieme delle circostanze questo TCA deve di conseguenza concludere che la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 non è stata correttamente notificata alla società RI 1, __________, destinatario della stessa.
Di conseguenza, contrariamente a quanto comunicato dalla Cassa con scritto del 22 marzo 2004 (cfr. doc. A3), la decisione citata non è cresciuta in giudicato.
All’amministrazione va quindi fatto ordine di provvedere a notificare alla ricorrente una nuova decisione, munita dei mezzi di diritto.”
1.6. Il 9 giugno 2005, sulla base della sopra citata sentenza, la Cassa CO 1 ha emanato una nuova decisione di tassazione d’ufficio, per una ripresa di fr. 433'582 (fr. 76'295.20 di contributi sociali dovuti).
Il 16 agosto 2006 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione della società, riducendo la ripresa a fr. 421'882 (corrispondenti a fr. 66'212.65 di contributi sociali dovuti; doc. A). La Cassa ha infatti deciso di riconoscere ai dipendenti __________ e __________ (servizio esterno), oltre alle spese effettive già rifuse, un ulteriore importo forfetario di fr. 250.-- mensili (per trasferte in Svizzera con veicolo privato sulla base delle note spese presentate), rispettivamente fr. 50.-- mensili (per trasferte in __________ con veicolo privato).
Per tutti gli altri dipendenti, in particolare per i dirigenti __________ e __________, la Cassa ha invece confermato la ripresa integrale delle spese.
A proposito delle spese generali rifuse a questi ultimi la Cassa ha così giustificato la ripresa:
" (…)
Per quanto attiene alla rifusione delle spese generali, il signor __________ in un’audizione avvenuta lo scorso 16 giugno 2006, conferma di aver avuto a disposizione due carte di credito e due cellulari. In particolare, una carta di credito veniva utilizzata per le spese di pranzo, cene pernottamenti e varie, mentre la seconda esclusivamente per la benzina e la __________. Il signor __________ tiene a precisare che la benzina fatta con la carta di credito aziendale, come l’utilizzo dei cellulari, avveniva anche per uso privato.
Il signor __________ era invece ingaggiato dalla __________ e abitava a __________. La RI 1 gli pagava uno stipendio, gli rifondeva le spese generali che venivano poi rifatturate alla società __________.
Da quanto precede, la Cassa ritiene di confermare integralmente le riprese inerenti i signori __________ e __________ ritenuto che, né al momento della revisione contabile né in sede di opposizione, la società in questione non ha saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare che tutti gli importi delle spese contestati siano stati effettivamente sostenuti.”
Circa la ripresa delle spese di __________ e __________, la Cassa ha affermato:
" il signor __________ era il rappresentante tecnico della società e svolgeva la sua attività prevalentemente all’estero e in __________. Per le trasferte in Svizzera non gli veniva riconosciuto un importo forfetario max. di fr. 150.-- al giorno (ridotto a fr. 100.-- in caso di pernottamento dai genitori nel Canton __________), dietro presentazione di giustificativi. In caso contrario il signor __________ non firmava le note spese. Nel caso in cui il signor __________ doveva pranzare o cenare con clienti, la RI 1 gli rimborsava il costo effettivo.
Conseguentemente si devono escludere ulteriori spese di pranzo, cena, extra con clientela al di fuori delle note spese, vidimate dal dir. __________. Il signor __________ tiene anche a precisare che per quanto attiene il signor __________ esistono dei rapporti giornalieri, i quali indicano l’attività svolta (nome cliente, motivo e luogo della trasferta).
Il signor __________ svolgeva prevalentemente mansioni interne, quantificabili in un 80% (preparazione capitolati, offerte) ed inoltre seguiva i fornitori e gli acquirenti __________ ed __________. Il signor __________, per contro, raramente si spostava in __________ (al massimo una decina di volte dal 1.3.2000 al 31.12.2000). Per quanto riguarda la rifusione delle spese vale lo stesso discorso del signor __________.”
1.7. La società, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione (doc. I). La ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti, una violazione del diritto di essere sentito e della massima inquisitoria, un abuso del potere di apprezzamento, nonché la violazione degli art. 5 LAVS, 7 e 9 OAVS.
Preliminarmente la ricorrente rileva che il 16 giugno 2006 la Cassa ha sentito l’ex dirigente __________, senza avere avuto la possibilità di partecipare all’audizione, né di prendere posizione in merito a quanto affermato. Solo in sede di decisione su opposizione la società è venuta a conoscenza, tramite la motivazione, delle affermazioni di __________.
La società afferma poi che oggetto del contendere sono i rimborsi spese forfetari concessi ai dipendenti __________, __________, __________ e __________: “la ricorrente non contesta in questa sede le riprese concernenti gli altri dipendenti, e riconosce inoltre che per il Sig. __________ vi è stato un errore nel 1999, nel senso che Fr. 44'148.-- del suo salario non furono notificati.”
La società sostiene che nel caso concreto è stabilita l’esistenza, di principio, di spese generali rimborsabili, consistenti in spese per trasferta e di rappresentanza, che la Cassa avrebbe dovuto quantificare, conformemente a quanto prevede la giurisprudenza per gli artisti, fotografi, giornalisti, rappresentanti di commercio e dipendenti di imprese di viaggi o trasporto merci, il cui luogo di lavoro muta continuamente e nel quale caso il rimborso forfetario è ammesso (STFA dell’11 gennaio 2005, H 257/03).
La società, dopo aver esaminato nel dettaglio la situazione dei 4 dipendenti sopra citati, ha proposto di modificare la decisione nel senso che la massa salariale aggiuntiva per gli anni 1999-2002 ammonta a fr. 277'699 (doc. I).
1.8. Tramite risposta del 9 ottobre 2006 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.9. Con osservazioni 30 ottobre 2006 la ricorrente ha contestato la risposta dell’amministrazione ed ha chiesto la produzione dell’incarto completo dalla Cassa di compensazione AVS, nonché l’assunzione di 34 testi (doc. VIII). Pendente causa le parti hanno ulteriormente ribadito le loro posizioni (doc. da IX a XVIII).
1.10. Il 13 febbraio 2007 il Giudice delegato del TCA ha sentito, alla presenza delle parti, __________, __________ e __________.
__________ ha affermato:
" Per completezza d'informazione preciso che la RI 1 appartiene al gruppo __________, perlomeno apparteneva all'epoca in cui lavoravo. Io ho collaborato con la __________ con la quale sono stato per oltre 30 anni in qualità di rappresentante e avevo personale a me subordinato. Appartenente al gruppo vi era appunto la __________ che presentava una situazione deficitaria importante e mi fu chiesto di collaborare con questa società a partire dal 1997/1998 per risollevarne le sorti. La sede fu spostata da __________ a __________ e già dopo un paio d'anni di collaborazione mia, all'interno della __________ aveva sviluppato dei nuovi sistemi innovativi, l'utile societario era già di mezzo milione di franchi.
Io ero il responsabile della società sia nell'ottica della produzione che nell'ottica amministrativa e tutto passava per il mio tramite e io avevo stretto contatto, mensile, con il sig. __________ della __________ società madre in __________.
Vi era una segretaria che collaborava con me e in azienda vi erano il sig. __________ che, salvo errore, era già collaboratore della __________ e poi arrivò il sig. __________.
Il sistema di rimunerazione è stato sostanzialmente ripreso da quello vigente in __________ e ciò per mano del sig. __________ socio della ditta.
I collaboratori avevano sostanzialmente lo stesso contratto di quello vigente a __________.
A proposito dello stipendio preciso che le autorità fiscali in occasione delle mie tassazioni sin dall'inizio non mi hanno riconosciuto integralmente le spese esposte riprendendo un 30% delle stesse quale ulteriore salario imponendomi di conseguenza.
Ho parlato con dei colleghi i quali mi hanno indicato l'utilizzo dei medesimi parametri nei confronti del fisco.
Per lo svolgimento dell'attività gli spostamenti ed i contatti con la clientela erano fondamentali e ne avvenivano spesso, quotidianamente, e, di regola, io mi occupavo del mercato internazionale, __________ della __________, __________ e __________ in parte, mentre __________ aveva un compito più di redazione delle offerte ed era di più in Sede. Questa suddivisione dei compiti però non era così rigorosa perchè è capitato a __________ di viaggiare in __________ o in __________ per lavoro.
Queste grandi trasferte imponevano quindi adeguate spese e nello stipendio era già fissata una rimborso spese per l'auto che veniva calcolata in questo modo. Si riteneva un costo medio auto di fr. 25'000.-- e di un consumo della stessa nell'arco di 4 anni e con un chilometraggio di 40'000 chilometri annui. Ne usciva un importo suddiviso per mesi che veniva rimborsato. L'auto apparteneva però al privato.
In una voce a parte (auto spesen) venivano contemplate i rimborsi spese forfetari per tasse di circolazione, casco, spese di riparazione, ecc..
Per quel che concerne invece la benzina __________ non ne aveva diritto, __________ solo quando andava all'estero ed io invece, usando molto l'auto e compiendo 70-80'00 chilometri annui per l'azienda, d'accordo con il sig. __________ mi ero visto riconoscere il rimborso delle spese della benzina.
Avevo a questo scopo una carta di credito per queste specifiche spese.
Un'altra posta di spese forfetaria versate, fr. 500.-- mensili, era destinata alle piccole spese per bibite offerte nell'ambito della rappresentanza, ossia per i clienti e per i collaboratori, per la necessità di dover pasteggiare fuori casa, mentre invece venivano specificatamente rimborsate spese relative a pranzi e cene con clientela per ottenere le quali era necessario produrre la ricevuta.
È giusto dire che vi era un'alta carta di credito che veniva usata durante i viaggi lunghi per le spese d'albergo.
Faccio presente che le 2 carte sono "partite" come mie e poi sono state inserite in contabilità della ditta.
Per la mia funzione di responsabile di __________ in __________ io vagliavo le richieste di rimborso spese dei colleghi, sapevo prima della loro trasferta e addirittura il sistema dell'azienda permetteva di avere visione dell'agenda di tutti e quindi potevo sapere di ognuno dove si trovava come loro potevano sapere dei miei spostamenti, i collaboratori allestivano poi dei rapporti di lavoro sulla loro attività e quindi giungevano con le ricevute sulle quali precisavano il nome del cliente con cui si erano trattenuti io le controfirmavo e davo quindi il benestare al pagamento che materialmente veniva eseguito dalla segretaria.
Alla luce della natura dei contatti della clientela con me e con i collaboratori, delle nostre stesse dimensioni non ho mai avuto bisogno di operare delle verifiche puntuali sulle spese sopportate delle quali veniva chiesto il rimborso.
Il Giudice mi chiede se i forfetari, secondo mia valutazione coprivano le spese effettive sopportate dal collaboratore. Sinceramente dico di no perchè da un lato io cambiavo l'auto ogni due anni per mia scelta ma poi perchè nel contatto con la clientela non si riesce mai a farsi offrire nulla ma si deve sempre offrire e quindi il forfetario non arrivava mai a coprire tutto.
A domanda rispondo che è capitato che __________ viaggiando sulla __________ si fermava al rientro per contatti con clientela in __________. E quindi è vero che con una trasferta faceva più cose e la trasferta __________ veniva in parte "assorbita" da quella __________. A lui si pagavano comunque i chilometri della trasferta in __________. è capitato che per necessità di lavoro locasse dei furgoncini, in quel caso il rimborso era pieno ma si è trattato di situazioni sporadiche 3-4 casi all'anno.
In questa sede rammento il verbale di audizione del 16 giugno dello scorso anno fatto con il qui presente sig. __________ che riconfermo.
Se non ricordo male __________ disponeva di una __________.”
__________ ha rilevato:
" Attualmente sono collaboratore di __________, mentre in precedenza ho collaborato con la RI 1 dal marzo 2000 fino all'inizio del 2004.
Il mio passaggio alla __________ è avvenuto a seguito del congelamento della __________ le cui attività sono state sostanzialmente riprese dalla mia nuova datrice di lavoro.
Presso __________ la mia attività era di consulenza e conseguentemente di vendita.
Nel primo biennio in particolare ho dovuto spostarmi molto su cantieri all'interno della Svizzera ricordo in particolare quello del __________ di __________, vi è stato anche il cantiere del __________ qui a __________, insomma la mia attività era più improntata o più attinente al contatto esterno e quindi più conforme a quello che era il contratto di lavoro.
Per la mia attività riferita al __________ durante un lasso di circa 5 mesi un giorno sì un giorno no mi trovavo all'esterno e quindi avevo contatto con maestranze, clientela, che mi comportava spese.
Per l'attività svolta fuori Cantone posso quantificare 10-15 di volte i miei viaggi per contatti extra-Cantonali, mentre era più intensa l'attività qui, infatti la clientela era accompagnata sui cantieri o per contatti personali o a vedere le realizzazioni.
Il Giudice passa in rassegna la modalità di remunerazione mia, è vero che mi veniva versato fr. 1000.-- per l'auto + fr. 500.-- per le spese d'auto e fr. 500.-- di spese forfetarie si tratta di cifre che non ho discusso ma che ho accettato.
Non sono in grado di dire se il fisco per quanto mi concerne individualmente, operi una ripresa di queste spese rimborsate integrandole nel salario soggetto a percezione d'imposta. Faccio allestire le dichiarazioni da terzi e cerco di non occuparmi di questo capitolo.
Allegata alla lettera 30.10.06 dell'avv. RA 1 è prodotta una lista dei cantieri che io stesso ho allestito su richiesta del Legale, ho allestito questa ricostruzione grazie ai documenti ancora in mio possesso e non invece a mano di dati dell'agenda che non ho più a mia disposizione. È vero che c'era un'agenda elettronica con un sistema detto __________ che permetteva di caricare e scaricare dati e di verificare le agende dei colleghi.
Questi dati io non so dove siano andati a finire.
Gli uffici attualmente sono ubicati a __________ e della vecchia __________ non è giunto nulla e quindi i computer non ci sono.
A me è capitato di viaggiare abbastanza sovente in __________ tra __________, __________ e __________ e in quei casi le spese non rientravano in quelle forfetarie e quindi allestivo un foglio apposito, un formulario, e lo presentavo unito alle ricevute al sig. __________ per l'approvazione. Cercavo di effettuare tutte le spese pagandole con carte di credito per una questione di semplicità e di chiarezza. Il criterio di ripartizione tra spese forfetarie e spese rimborsare era per quel che mi ricordo un discorso di spese interne e esterne alla nazione.
A domanda preciso che i viaggi in __________ sono 15 in totale. Preciso che se mi trovavo in __________ magari mi spostavo presso 2 cantieri per vedere più situazioni, e quindi facevo più chilometri. Al massimo reputo che possono essere stati una ventina di questi viaggi.”
Infine __________ ha affermato:
" Ho iniziato con __________ ad aprile del 2004 mentre ero già alle dipendenze della __________ nel periodo di esame della Cassa.
Viaggio molto per la ditta e lo facevo anche con la __________ calcolo di fare annualmente 50'000 chilometri per lavoro.
È giusto dire che oltre alla paga ricevevo una provvigione e poi complessivamente fr. 2'000.-- per le spese forfetarie, fr. 1'000.-- di auto, fr. 500.-- spese di viaggio e un fisso per spese di altri fr. 500.--.
La benzina la pagavo io con il versamento forfetario.
Quando pernottavo fuori Cantone e per necessità di lavoro la spesa mi veniva rimborsata ma dovevo presentare la fattura.
Durante i viaggi invece all'estero, ricordo un viaggio a __________, ho esposto i chilometri che mi sono stati rimborsati. Per i viaggi fuori nazione confermo quindi che la remunerazione avveniva sulla scorta delle pezze giustificative e in maniera precisa.
Grosso modo, con beneficio d'errore, reputo che 1 giorno alla settimana lo passassi in __________ e degli altri 4 la metà durante i viaggi all'interno della __________. Comunque per me ogni giorno di lavoro voleva dire arrivare in ditta, passare in magazzino e poi uscire per lavoro con l'auto d'architetti, sui cantieri, con la clientela, ecc..
Devo dire che una buona fetta della mia giornata lavorativa la trascorro in auto per gli spostamenti. Sempre passo in ufficio e quindi parto da __________ vengo in ditta e quindi parto per la mia giornata lavorativa.” (doc. XXIII)
1.11. Le parti hanno ancora ribadito le loro posizioni (doc. da XXIV a XVIII). La Cassa ha tuttavia proposto di concedere i seguenti importi forfetari: fr. 250 mensili a __________ e ad __________, fr. 500 mensili ad __________ (già riconosciuti fr. 250) e fr. 150 mensili a __________ (fr. 50 già riconosciuti).
1.12. Il TCA ha infine interpellato la Cassa per accertare quali contributi la ricorrente ha pagato per il periodo oggetto del litigio (doc. da XXX a XXXII).
in diritto
In ordine
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a contributi da versare per gli anni 1999-2002 e sono state emanate nel corso del 2005 e 2006.
Per cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. La ricorrente fa innanzitutto valere la violazione del diritto di essere sentito poiché la Cassa ha interrogato l’ex dirigente, __________, utilizzando le risultanze del verbale nella motivazione della decisione su opposizione, senza sottoporlo alle parti e senza aver dato all’insorgente la possibilità di prendere posizione in merito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il TFA con sentenza pubblicata in DTF 132 V 387, al consid. 5, a proposito del diritto di essere sentito, ha stabilito che una parte deve di principio formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti. Spetta in primo luogo all’autorità, nella cui sfera di competenza si trovano gli atti, a decidere sulla domanda di consultazione degli stessi. Nella procedura di ricorso, si tratta dell’autorità cantonale di ricorso.
L’Alta Corte ha affermato:
" 6.1 Der Beschwerdegegner hat im vorinstanzlichen Verfahren denn auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Einsprachebehörde gerügt und keinen Antrag auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung gestellt und somit in keiner Weise angezeigt, dass ihm an einem formell richtigen Verfahren mehr liegt als an einer beförderlichen Verfahrenserledigung (vgl. BGE 119 V 218). Vielmehr hat er einzig Aktenedition verlangt, verbunden mit der Möglichkeit, anschliessend dazu Stellung nehmen zu können.
(…)
6.3 Die Entscheidung über Einsichtsbegehren obliegt in erster Linie
derjenigen Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich die Akten gehören. Da mit der Erhebung einer Beschwerde die Sache aufgrund des Devolutiveffekts in den Zuständigkeitsbereich der Rechtsmittelinstanz übergeht, liegt es in deren Zuständigkeit, die Akteneinsicht zu gewähren, zu verweigern und zu bestimmen, inwieweit Kenntnis zu geben ist, wenn im Beschwerdefall Akteneinsicht verlangt wird (nicht veröffentlichtes Urteil vom 12. Februar 1992, I 230/91; vgl. auch ZAK 1988 S. 38). In der vorinstanzlichen Vernehmlassung vom 6. Februar 2004 hält die IV-Stelle fest, die genannten Unterlagen befänden sich in den Akten und würden auf Gesuch hin ohne weiteres zur Verfügung gestellt.
Das kantonale Gericht hätte somit über die Akteneinsicht mit der Möglichkeit der betroffenen Partei, sich zu den fraglichen Unterlagen zu äussern, selber befinden müssen und die Sache nicht zu deren Vollzug an die Verwaltung zurückweisen dürfen.
In concreto, la Cassa ha sentito un ex dipendente della ricorrente ed ha utilizzato le risultanze dell’audizione quale motivazione della decisione su opposizione.
Ritenuto che in concreto un nuovo rinvio alla Cassa non farebbe altro che procrastinare inutilmente il giudizio sul calcolo di contributi relativi al periodo 1999-2002, rilevato che la ricorrente con il ricorso chiede una modifica dell’ammontare dell’importo soggetto a contribuzione (cfr. petitum del ricorso, doc. I) e considerato che questo Tribunale, che dispone di pieno potere cognitivo, ha sentito __________ alla presenza delle parti che hanno potuto determinarsi in merito, in via del tutto eccezionale, il TCA ha sanato la violazione commessa dall’amministrazione.
Questo Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.3. La ripresa effettuata concerne contributi dovuti nel periodo 1999-2002.
Con sentenza del 6 giugno 2005 il TCA ha accolto il precedente ricorso della società, ritenendo che la decisione di tassazione d’ufficio non era stata notificata correttamente. La sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
La nuova decisione è stata notificata nel corso del 2005.
Si pone la questione di sapere se la tassazione d’ufficio è stata notificata tempestivamente.
Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
A norma dell’art. 16 cpv. 2 LAVS prima frase, il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.
Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.
Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, ad art. 24, p. 271, N. 20, rammenta infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird.” (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
In concreto, con la tassazione d’ufficio del 2005 la Cassa ha salvaguardato dalla perenzione quinquennale ex art. 16 cpv. 1 LAVS i contributi dovuti nel periodo 2000-2002.
Va esaminato se anche i contributi del 1999 sono stati fissati tempestivamente.
2.4. La circostanza che nel ricorso l’insorgente afferma di non più contestare gli importi dovuti nel 1999 e che, successivamente, la società ha già pagato parte dei contributi chiesti con la decisione impugnata (cfr. doc. XXV/2: “pag. c.c. postale rev. 31.08.06” di fr. 25'000 e “pag. c.c. postale rev. 15.09.06” di fr. 15'000, entrambi evidenziati in giallo dalla Cassa, nonché in data 07.03.05 la posta: “trasferimento altro periodo” di fr. 10'509.85 relativa ad acconti trimestrali del 2004, cfr. doc. XXXI), non esime questo Tribunale dall’esame della tempestività della notifica.
Infatti la perenzione va esaminata d’ufficio, indipendentemente dal fatto che una delle parti l’abbia sollevata e, trattandosi di un termine di perenzione e non di prescrizione, il debitore non può, neppure se lo vuole, pagare contributi ormai perenti (RCC 1959, pag. 400; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, pag. 407). I contributi perenti non possono più essere pagati, neppure se la lacuna è dovuta a colpa della Cassa, riservate le norme sulla buona fede (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., loc. cit.; cfr. DTF 121 V 79).
Va ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).
La comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza del contenuto della decisione.
A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.
In concreto il 9 gennaio 2004 la Cassa ha intimato una decisione di tassazione d’ufficio per il periodo 1.1.1999 – 31.12.2002 alla società in __________. A __________ la società ha ricevuto via fax copia della decisione di tassazione d’ufficio ed ha interposto opposizione. Con sentenza del 6 giugno 2005 il TCA ha stabilito che “la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 non è stata correttamente notificata alla società RI 1, __________, destinataria della stessa. Di conseguenza, contrariamente a quanto comunicato dalla Cassa con scritto del 22 marzo 2004 (cfr. doc. A3), la decisione citata non è cresciuta in giudicato. All’amministrazione va quindi fatto ordine di provvedere a notificare alla ricorrente una nuova decisione, munita dei mezzi di diritto.” (sottolineatura del redattore)
Solo nel 2005 la Cassa ha emanato una nuova decisione, che portava nuovamente sul periodo 1.1.1999-31.12.2002, è l’ha notificata correttamente alla società.
In virtù dell’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi dell’anno 1999 sono pertanto perenti, poiché fissati quando il termine quinquennale era ormai passato.
2.5. La Cassa sostiene tuttavia che nel corso dell’udienza del 13 febbraio 2007 sarebbe emerso un fatto nuovo, non conosciuto dal TCA quando ha emanato la sentenza del 6 giugno 2005 (inc. 30.2004.104) e che riguarderebbe il ruolo centrale avuto dalla __________, e meglio da __________ al quale era stata indirizzata la decisione del 9 gennaio 2004. Egli avrebbe infatti dovuto controllare mensilmente, in collaborazione con __________, l’andamento della società di __________. L’importante ruolo di __________, nascosto dalla ricorrente, avrebbe influito sulla precedente sentenza del TCA.
La Cassa chiede, implicitamente, la revisione della precedente sentenza del TCA.
Per l’art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o un delitto.
Per l’art. 14 LPTCA contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (lett. a), se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione (lett. b).
Per costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
Nel caso di specie, a prescindere dall’importanza di quanto riferito nel corso dell’udienza del 13 febbraio 2007 da __________ circa il lavoro svolto da __________, va comunque rilevato che la Cassa avrebbe potuto chiedere innanzi al TCA, nel corso della precedente procedura, di sentire __________ o lo stesso __________ a proposito del ruolo svolto da quest’ultimo oppure avrebbe potuto impugnare la sentenza del TCA innanzi all’autorità superiore, facendo valere la mancata assunzione delle prove testé menzionate.
La domanda di revisione si rivela pertanto infondata.
2.6. La Cassa rileva inoltre di aver respinto, il 15 marzo 2004, l’opposizione di __________, al quale era stata intimata una formale decisione, non contestata invece dagli altri dipendenti. La decisione sarebbe cresciuta in giudicato.
Con STCA del 27 novembre 2003 (inc. 30.2002.216), questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che:
" Va qui sottolineato che debitore dei contributi nei confronti dell'amministrazione è il datore di lavoro, conformemente all'art. 14 cpv. 1 LAVS, giusta il quale i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. L'art. 14 cpv. 1 LAVS contiene il principio della riscossione dei contributi alla fonte (AHI-Praxis 1995 pag. 149, consid. 3b).
In questo senso U. Kieser, in Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, a pag. 96 segg., rammenta:
" Zur Entrichtung der paritätischen Beiträge, die an der Quelle erhoben werden, ist nach dem Gesetz einzig der Arbeitgeber verpflichtet. Er hat zu diesem Zweck den Beitrag des Arbeitnehmers von dessen Lohn abzuziehen und mit seinem eigenen Beitrag an die Ausgleichskasse zu überweisen. Der Arbeitgeber ist in dieser Stellung sowohl zahlender Selbstschuldner als auch gesetzlicher Erfüllungsvertreter des Arbeitsnehmers für dessen Schuld (EVGE 1968 242). Den Ausgleichskassen ist es nicht gestattet, den Arbeitnehmerbeitrag direkt beim Arbeitnehmer einzufordern (ZAK 1960 39. E. 1); sie sind mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Anstalt und <<nicht ein privates Inkassobureau>> (EVGE 1956 186)."
(sottolineature del redattore)
Anche H. Käser, in Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., a pag. 257 segg., afferma:
" In art. 14 Abs. 1 AHVG wird für Lohnbeiträge der Grundsatz der Beitragserhebung an der Quelle, beim Arbeitgeber, verankert. Danach sind die Arbeitnehmerbeiträge vom Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung in Abzug zu bringen und zusammen mit den Arbeitgeberbeiträgen zu bezahlen.
Dem Arbeitgeber fällt damit die Aufgabe zu, dem Arbeitnehmer einen Lohnabzug vorzunehmen und für ihn diesen Beitrag zusammen mit dem eigenen an die Ausgleichskasse weiterzuleiten. Er wird damit zum Erfüllungsvertreter der beitragsschuld des Arbeitnehmers (nicht aber gleichzeitig auch zum Organ der AHV). Umgekehrt ergibt sich daraus, dass eine Schuld über Lohnbeiträge nur beim Arbeitgeber, nicht aber beim Arbeitnehmer gefordert werden darf (auch nicht teilweise, selbst, wenn der AHV gegenüber die Schuld erst mit der Bezahlung des ganzen Beitrages erlischt). Dies entspricht dem Wesen des Quellenbezugs; der Arbeitnehmer ist zwar Umfange seines Beitragsanteils selber Schuldner gegenüber der AHV, jedoch umfasst diese Verpflichtung nicht gleichzeitig auch die Entrichtung dieser Beiträge. Soweit der Rechtsprechung anderes zu entnehmen ist (der Arbeitnehmeranteil an geschuldeten Lohnbeiträgen könne unter gewissen Voraussetzungen direkt beim Versicherten gefordert werden), muss sie bezweifelt werden.
Bezahlt der Unselbständigerwerbende jedoch aus eigenem Antrieb oder auch auf irrtümliche Aufforderung der Ausgleichkasse hin Beiträge und müssen diese ganz oder teilweise als Arbeitnehmerbeiträge betrachtet werden (z. B. im Falle eines nachträglichen Wechsels des Beitragsstatuts, siehe auch Kapitel 4.3.5), so kann der Versicherte diese Beiträge nicht mit der Begründung zurückfordern, sie wären nicht von ihm, sondern vom Arbeitgeber geschuldet." (sottolineature del redattore)
Pertanto determinante per stabilire se i contributi sono stati fissati tempestivamente sono le decisioni notificate al datore di lavoro e non al lavoratore (cfr. anche consid. 2.4: Per contro, una decisione che designa una persona come datore di lavoro, ma non indica l’importo dei contributi dovuti, non interrompe la perenzione (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409).
Per cui, la sola notifica regolare al proprio dipendente non è sufficiente a salvaguardare il termine di perenzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, i contributi dovuti nel 1999 (fr. 114'564) sono di conseguenza perenti.
2.7. Va ora esaminato se la Cassa ha agito correttamente riprendendo parte delle spese generali versate a 4 dipendenti (__________, __________, __________ e __________).
Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
" Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante. Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
In una sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro…".
Il TFA ha poi ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente". Questa sentenza (H 257/03 dell'11 gennaio 2005) segue di 4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti."
In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la prova".
Sia come sia alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione del datore di lavoro.
È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
2.8. __________ e __________ sono stati entrambi dirigenti della società ricorrente.
__________, direttore della società dal 1.1.1998 al 31 ottobre 2003, era attivo nella ricerca della clientela e dei fornitori, nella coordinazione dell’attività con le altre società del Gruppo e nella conduzione generale della ricorrente. L’interessato ha ricevuto un rimborso spese forfetario di fr. 3'450 al mese, di cui fr. 600 per spese di rappresentanza, fr. 800 per spese di trasferta e fr. 2'050 per l’uso aziendale dell’auto privata (__________).
La Cassa non ha riconosciuto queste spese ed ha effettuato una ripresa di fr. 41'400 all’anno dal 2000 al 2002.
Nel proprio ricorso la società non contesta la ripresa delle spese di rappresentanza (fr. 600 al mese; fr. 7'200 all’anno) e di trasferta (fr. 800 al mese; fr. 9'600 all’anno; cfr. pag. 7 doc. I: “giustamente la Cassa le ha riprese”). La società censura invece l’operato dell’amministrazione che ha ripreso anche fr. 2'050 al mese (24'600 all’anno; di cui fr. 15'000 per “Autospesen” e fr. 9'600 per “Autoamortisation”) per l’uso aziendale dell’auto privata. In particolare sostiene che non corrisponde al vero che il dirigente sia stato indennizzato “due volte”, ossia mediante rimborso ad hoc e mediante rimborso forfetario. Solo benzina e pedaggi autostradali sono stati pagati direttamente con la carta aziendale. Pneumatici, riparazioni, imposte, assicurazione, deprezzamento e ammortamento dell’auto sono invece a suo carico.
La ricorrente sostiene che il costo mensile dell’utilizzo dell’automobile vada stimato in almeno fr. 750 al mese (percorrendo circa 15'000 km all’anno occorre calcolare fr. 900 al mese di spese da cui vanno dedotti fr. 150 di benzina).
Per cui la ripresa complessiva andrebbe ridotta a fr. 2'700 al mese (1'300 al mese per le spese auto).
La Cassa, dopo aver preso atto delle risultanze dell’udienza, ha proposto di riconoscere fr. 250 al mese (doc. XXV).
__________, il quale ha pure confermato il contenuto del verbale redatto dalla Cassa nel corso dell’incontro tenutosi il 16 giugno 2006, ha affermato di aver svolto la sua attività prevalentemente all’estero, poiché si occupava principalmente del mercato internazionale. Era costretto a viaggiare frequentemente, quasi ogni giorno, in Paesi lontani (__________, __________). L’interessato ha rilevato che queste grandi trasferte comportavano spese ingenti e nello stipendio veniva fissato un rimborso per spese auto nel seguente modo: si riteneva un costo medio dell’auto di fr. 25'000 sull’arco di 4 anni e di 40'000 km all’anno. Ne usciva un importo suddiviso per mesi che veniva rimborsato. In una posta (Autospesen, cfr. allegati al doc. 9) figuravano i rimborsi spese forfetari per tasse di circolazione, assicurazione casco, spese di riparazione, ecc…
La benzina e i pedaggi autostradali venivano invece pagati tramite una carta di credito aziendale. Un’altra carta di credito era usata durante i viaggi per le spese di albergo (pranzo, cena, pernottamento).
Un’altra posta di spese forfetarie, ossia fr. 500 al mese, concerneva invece gli importi destinati al pagamento delle bibite offerte nell’ambito della rappresentanza e per la necessità di pranzare fuori casa. Venivano invece specificatamente rimborsate le spese relative a pranzi e cene con clientela per ottenere le quali era necessario produrre la ricevuta.
L’interessato ha poi evidenziato come, a suo modo di vedere, le spese forfetarie non coprivano le spese effettive sopportate. Infatti da una parte cambiava auto ogni due anni, dall’altra, nel contatto con le clientela, era sempre necessario offrire qualcosa.
Va qui rammentato che ancora con sentenza del 20 aprile 2006 (H 57/04), il TFA ha precisato che se il datore di lavoro versa un’indennità a titolo di spese generali tramite importo forfetario oppure, a maggior ragione, tramite il rimborso di spese professionali sostanziate dai relativi documenti giustificativi, si presume che il risarcimento copra la totalità dei costi effettivi; tale presunzione può tuttavia essere rovesciata provando che l’importo delle spese è in realtà superiore (sentenza del 6 marzo 1986 nella causa B. SA, H 109/85, consid. 4b; si veda anche la sentenza dell’11 settembre 1997 nella causa E. SA, H 216/96, in cui vi è stata ripresa parziale degli importi forfetari rimborsati in un caso in cui venivano risarcite anche le spese effettive).
Nel caso in esame emerge che al direttore, per quanto concerne i costi dell’automobile, venivano rimborsate sia spese effettive (benzina, pedaggi) che spese forfetarie (ammortamento, assicurazioni, ecc.).
In concreto, ritenuto che l’esistenza di spese generali è stata dimostrata ma che l’importo dettagliato non può essere stabilito con certezza, spettava alla Cassa stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (cfr. sentenza del 20 aprile 2006 (H 57/04), consid. 7.1).
Tutto ben considerato, alla luce di quanto emerso dall’istruttoria ed in particolare la circostanza che parte delle spese dell’automobile privata, utilizzata a scopi aziendali, sono state rimborsate tramite il forfait e che il direttore necessitava dell’automobile (__________) per i frequenti viaggi all’estero, con la quale effettuava circa km 40'000 all’anno, la proposta della Cassa di concedere un importo mensile di fr. 250 (fr. 3'000 all’anno), appare troppo bassa. Un importo annuo di fr. 4'800 (fr. 400 al mese), ritenuto che comunque l’automobile è utilizzata anche a scopo privato, risulta invece più confacente alla realtà (cfr. doc. D: il __________ stima, per un’auto del valore di fr. 32'000, con 15000 km all’anno, fr. 500-600 per un’auto piccola e fr. 900.-- per un’auto grande).
Le stesse considerazioni valgono anche per l’altro dirigente della ricorrente, __________ (detentore di una __________), che svolgeva le medesime mansioni di __________, ma lavorava a __________.
Per quanto concerne __________, dagli atti emerge che era collaboratore del servizio esterno dell’insorgente. Era attivo nel supporto a clienti e fornitori in tutta la __________ ed all’estero (di regola: __________ e soprattutto __________) e si spostava frequentemente su diversi cantieri. Per i suoi spostamenti ha utilizzato le sue auto private (__________e __________).
L’insorgente ha versato all’interessato un importo mensile di fr. 2'000, comprendenti fr. 500 di spese di trasferta e fr. 1'500 per l’uso aziendale dell’automobile privata. Sono stati rimborsati separatamente, con nota spese, Fr. 0,5/Km, i viaggi all’estero e fr. 150 (incluso il pasto) i pernottamenti. Per l’uso aziendale dell’auto privata e per il vitto in __________ l’interessato riceveva solo il rimborso forfetario.
La Cassa ha ripreso, dal 2000 al 2002, fr. 21'000, riconoscendo un importo mensile di fr. 250. Dopo l’udienza ha proposto di aumentare l’importo mensile a fr. 500.
L’insorgente ha indicato che __________ percorreva circa km 50'000 all’anno e ha chiesto il riconoscimento dell’intero importo versato. A suo sostegno la società si riferisce al regolamento interno del __________, approvato dalle competenti autorità AVS del Canton __________, che prevede rimborsi forfetari mensili di fr. 2'300 al mese.
Va qui rilevato che il TCA non è vincolato all’approvazione da parte di un’autorità di un altro Cantone di un regolamento interno di una società, in materia di spese.
Non va poi dimenticato che, comunque, non ci può essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.
In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:
" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."
Per cui, indipendentemente da quanto stabilito dalle autorità __________, il TCA deve esaminare se il rimborso forfetario è conforme alle norme legali.
In concreto, per quanto concerne __________, la benzina, quando non si recava all’estero, veniva pagata direttamente dall’interessato tramite i versamenti forfetari che otteneva dalla società ricorrente. Quando pernottava fuori cantone per necessità di lavoro, la spesa veniva rimborsata dietro presentazione della fattura (fr. 150 al giorno al massimo, ridotto a fr. 100 quando pernottava presso i genitori nel Canton __________). In caso di pranzo o cena con i clienti la società rimborsava il costo effettivo. I viaggi all’estero venivano rimborsati dietro presentazione della fattura.
L’interessato ha precisato che un giorno alla settimana si recava in __________, e “degli altri 4 la metà durante i viaggi all’interno della __________.” Ogni giorno l’interessato partiva da __________, passava in ditta, a __________, e poi ripartiva con l’auto per andare da architetti, dalla clientela, sui cantieri, ecc..
Rilevato che il tragitto casa-luogo di lavoro, ossia __________ -__________, non va preso in considerazione quale spesa rimborsabile, così come i pasti fuori casa (cfr. art. 9 cpv. 2 OAVS), ritenuto che solo 2 giorni alla settimana l’interessato si recava in __________ per lavoro (“Grosso modo, con beneficio d’errore, reputo che 1 giorno alla settimana lo passassi in __________ e degli altri 4 la metà durante i viaggi all’interno della __________.”), mentre gli altri 3 si recava all’estero dove i costi venivano rimborsati, rammentato che, se si trovava nelle vicinanze del Canton __________, soggiornava presso i suoi genitori, ed infine che, viaggiando spesso in __________, la trasferta __________ veniva in parte “assorbita” da quella all’estero, la proposta della Cassa, fatta in sede di conclusioni, di ritenere un forfait di fr. 500 al mese, oltre alle spese effettive già rifuse (fr. 21'312.87 nel 2000 a fronte di un salario lordo di fr. 48'000, fr. 19'844.85 nel 2001 a fronte di un salario lordo di fr. 54'400, fr. 13'031.75 a fronte di un salario lordo di fr. 69'000), appare corretta e va fatta propria da questo Tribunale.
Infine, per quanto concerne __________, che svolgeva prevalentemente la sua attività in __________, la Cassa ha effettuato una ripresa di fr. 19'500 per il 2000 e di fr. 23'400 per il 2001 ed il 2002.
L’interessato ha collaborato dal marzo 2000 all’inizio 2004 con la ricorrente, quale consulente e venditore, principalmente seguiva clienti __________ e __________. Percepiva, a titolo di spese, un importo mensile complessivo di fr. 2’000 (fr. 1'000 per l’auto, fr. 500 per spese dell’auto privata a scopo aziendale e fr. 500 di spese forfetarie). Possedeva una __________. Quando si recava in __________ (__________, __________ e __________), allestiva un apposito formulario e le spese erano rimborsate singolarmente. Per contro, le spese derivanti da viaggi all’interno della __________ non erano rimborsate con giustificativi ma forfetariamente.
Sulla base delle dichiarazioni dell’interessato e della documentazione agli atti, ritenuto in particolare che le spese forfetarie servivano a coprire i costi delle trasferte in __________, le quali, prevalentemente, avvenivano in __________, la proposta della Cassa di accordare un rimborso forfetario di fr. 150, in luogo dei fr. 50 precedentemente riconosciuti (oltre alle spese effettive di fr. 4'236.19 nel 2000, fr. 7'164.40 nel 2001 e fr. 7'151.15 nel 2002), appare ossequiosa delle norme vigenti e va pertanto fatta propria da questo Tribunale.
In queste condizioni il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché stralci la ripresa del 1999 e ricalcoli le riprese per spese forfetarie accordate a __________, __________, __________ e __________, sulla base delle considerazioni sopra esposte.
Tuttavia, considerato che l’insorgente ha già versato fr. 40'000 e che, di principio, con il pagamento del debito, la causa diventa priva di oggetto (cfr. STFA del 5 febbraio 2001 nella causa C., H 205/00), il ricorso va accolto solo nella misura in cui, dopo il calcolo che effettuerà la Cassa in seguito alle considerazioni sopra esposte, non sarà diventato privo di oggetto in seguito al pagamento già effettuato.
Nel calcolo che la Cassa effettuerà per sapere in che misura la causa è diventata priva di oggetto non vanno presi in considerazione i fr. 10'509.85 pagati dall’insorgente per il primo trimestre 2004 ed utilizzati dalla Cassa per diminuire il debito del periodo litigioso (cfr. doc. XXXI). Infatti, di principio, il pagamento rende priva di oggetto la causa solo nella misura in cui avviene esplicitamente ed incondizionatamente (cfr. DTF 119 V 38), ciò che, per l’importo citato, non è il caso, giacché l’intenzione iniziale della ricorrente era quella di pagare i contributi del 2004 (cfr. doc. XXXI).
2.9. La ricorrente chiede l’assunzione di numerose ulteriori prove. In particolare ha presentato una lista di 34 testi ed ha chiesto l’edizione completa di tutta la documentazione dalla Cassa di compensazione.
Questo Tribunale, alla luce degli accertamenti effettuati, dell’audizione dei testi e della documentazione raccolta, ritiene che non sia necessario sentire ulteriori persone, né raccogliere altra documentazione.
Le prove assunte sono infatti sufficienti per poter decidere la causa in esame.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.10. Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Copia della presente va trasmessa anche a __________, __________ e __________, persone interessate e domiciliate in __________ e i cui recapiti sono conosciuti (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti