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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.07.2006 30.2006.13

4. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,610 Wörter·~43 min·2

Zusammenfassung

Riconsiderazione delle decisioni di fissazione dell'ammontare delle rendite dei coniugi in seguito ad un errore compiuto nel calcolo del periodo di contribuzione. Buona fede.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.13 + 14 + 18   cs

Lugano 4 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 31 gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006 di

1. RI 1 2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1  

contro  

le decisioni su opposizione del 22 dicembre 2005 e dell’8 febbraio 2006 emanate da

Cassa CO 1     in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con 3 distinte decisioni del 15 dicembre 2005 la Cassa CO 1 ha riconsiderato le precedenti decisioni portanti sull’ammontare della rendita di vecchiaia dovuta a RI 1 dal 1.1.1999, dal 1.1.2001, rispettivamente dal 1.2.2005, poiché era stato erroneamente preso in considerazione un periodo contributivo completo per gli anni trascorsi all’estero dal 1965 al 1972 (doc. E, inc. 30.2006.13). L’amministrazione, in seguito al nuovo calcolo, ha chiesto in restituzione un importo di fr. 5'867, corrispondente all’ammontare versato in eccesso dal 1. gennaio 1999 (doc. A, inc. 30.2006.13).

                                         Lo stesso giorno la Cassa ha emanato una nuova decisione anche per quanto concerne la rendita del marito, versata dal 1. febbraio 2005 (doc. D, inc. 30.2006.13).

                                         In seguito alle contestazioni presentate dai coniugi __________, la Cassa ha emanato due decisioni su opposizione in data 22 dicembre 2005 tramite le quali ha confermato l’ammontare delle rendite erogate. Tramite decisione su opposizione dell’8 febbraio 2006 l’amministrazione ha invece parzialmente accolto le censure degli insorgenti circa l’ammontare dell’importo da restituire, ammettendo che, a causa della prescrizione, la moglie avrebbe dovuto versare solo fr. 4'917.

                                  B.   Gli interessati sono tempestivamente insorti contro tutte e tre le decisioni rappresentati dall’avv. RA 1 (doc. I, inc. 30.2006.13 e 30.2006.18).

                                         Essi sostengono innanzitutto che il marito ha contribuito all’AVS anche durante il periodo dal 1965 al 1972. Non esisterebbe pertanto alcun buco contributivo. In secondo luogo fanno valere che la richiesta di restituzione è prescritta e comunque ritengono di essere stati in buona fede. Infine chiedono una verifica volta a valutare l’eventuale applicazione di un trattato internazionale che possa porre in situazione paritaria il coniuge del cittadino svizzero domiciliato in __________ che versa obbligatoriamente i contributi con il coniuge del cittadino svizzero domiciliato in Svizzera. Contestano inoltre che nel caso di specie un riesame sia possibile.

                                  C.   La Cassa propone di respingere i ricorsi contro il calcolo dell’ammontare delle rendite, mentre propone di accogliere parzialmente l’impugnativa contro l’importo da restituire nel senso di far partire la prescrizione da dicembre 2000 e non da settembre 2000 e di ridurre a fr. 4'710 l’ammontare versato in troppo.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso presentato il 31 gennaio 2006 (inc. n. 30.2006.13-14) e quello del 13 febbraio 2006 (inc. n. 30.2006.18) sono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC, trattandosi della stessa fattispecie e concernendo le medesime persone.

                                         nel merito

                                   3.   Va qui rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

                                         In concreto la Cassa ha fissato le rendite dovute dagli insorgenti dal 1999, rispettivamente dal 2005, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2005 e 2006. 

                                         Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda il calcolo della rendita dovuta dal 1999 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002, mentre per la rendita del 2005 vanno applicate le nuove norme, ritenuto tuttavia che per il calcolo delle rendite, di massima, non vi sono state modifiche di rilievo.

                                   4.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                                   5.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                         il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati  all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29      quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                   6.   Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

                                         a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

                                         b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

                                             una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         L’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che:

"  Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."

                                         Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente tenore:

"  Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre."

                                         Tuttavia le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

                                         Il TFA ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001 pag. 64 segg.).

                                   7.   Nel caso di specie RI 1, nata il __________, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° gennaio 1999. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).

                                         Suo marito, RI 2, nato il __________, è al beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1° febbraio 2005.

                                         I ricorrenti contestano innanzitutto che l’amministrazione non abbia preso in considerazione il periodo durante il quale il marito era obbligatoriamente assicurato all’AVS allorché i coniugi erano domiciliati all’estero, in __________, dal settembre 1965 all’agosto 1972.

                                         A questo proposito va rammentato che con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento CEE 1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51 dove il TFA, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia). Del resto, come emerge dagli atti, l’amministrazione ha dato avvio alla procedura internazionale volta a stabilire se il marito ha diritto ad una rendita estera.

                                   8.   Per calcolare la rendita della moglie va innanzitutto esaminato il periodo contributivo dell’assicurata.

                                         Dall’esame dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione di 8 anni e 8 mesi dal gennaio 1957 all’agosto 1965 e di 29 anni e 5 mesi dall’agosto 1968 al dicembre 1997, per un totale di 38 anni ed un mese. Infatti la Cassa ha colmato la lacuna del periodo agosto 1965 luglio 1972 con i periodi di contribuzione dell’anno in cui sorge il diritto alla rendita conformemente all’art. 52 c OAVS e in virtù dell’art. 52d  OAVS, per il quale per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1 o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, anni interi di contribuzione a dipendenza della durata di contribuzione dell'assicurato.

                                         La cassa ha pertanto computato una durata di contribuzione di 38 anni e 1 mese (effettivi, senza i mesi dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita, 37 anni e 1 mese), per un scala di rendita 41.

                                         Resta scoperto il periodo da settembre 1965 a luglio 1968, quando i  coniugi erano domiciliati all’estero e il marito, a differenza della moglie, era obbligatoriamente affiliato all’AVS. Va a questo proposito evidenziato come, contrariamente a quanto sembra trasparire in particolare della decisione di restituzione, questo periodo contributivo sia stato preso in considerazione per il calcolo della rendita del marito, il quale ha regolarmente versato i contributi AVS.

                                         L'affiliazione al regime dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è individuale e personale. Ciò significa che una persona fisica deve adempiere personalmente uno dei criteri d'assoggettamento senza che un'esenzione sia applicabile (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 31 ad art. 1, pag. 31). In particolare, e tranne disposizioni contrarie, non c'è un'estensione della qualità di assicurato dal marito alla moglie (e viceversa).

                                         Possono pertanto essere presi in considerazione periodi diversi rispetto a quelli utilizzati dalla Cassa, solo laddove l'insorgente era affiliata obbligatoriamente o facoltativamente all'AVS svizzera, indipendentemente dalla circostanza che il marito abbia contribuito all'AVS.

                                         Questo concetto, oltre che in DTF 127 V 217, è stato ribadito in una sentenza del TFA del 18 marzo 2002 nella causa H 137/01, dove l’Alta Corte si è così espressa:

„b) Obligatorisch versichert nach Massgabe des AHVG in der seit 1. Januar 1997 gültigen Fassung sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1 Abs. 1 lit. AHVG), natürliche Personen, die in der Schweiz eine Er­werbstätigkeit ausüben (Art. 1 Abs. 1 lit. b AHVG) sowie Schweizer Bürger, die im Ausland im Dienste der Eidgenos­senschaft oder vom Bundesrat bezeichneter Institutionen tätig sind (Art. 1 Abs. 1 lit. c AHVG [in der vom 1. Januar 1997 bis Ende Dezember 2000 in Kraft gestandenen Fassung]). Vor der 10. AHV-Revision waren gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. c aAHVG auch Schweizer Bürger obligatorisch versichert, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig waren und von diesem entlöhnt wurden. Diese Bestimmung erfuhr in­haltlich mit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision in Art. 1 Abs. 3 AHVG insoweit eine Änderung, als dieser Regelung nicht mehr nur Schweizer Bürger, sondern auch Ausländer un­terstehen und die Fortführung der Versicherung freiwillig ist.

         c) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte unter dem früheren Recht in BGE 104 V 121 und 107 V 1 (vgl. auch ZAK 1981 S. 337) Gelegenheit, grundsätzliche Überlegungen darüber anzustellen, ob eine Frau, welche die erwähnten Voraussetzungen für das obligatorische Versicherung nicht erfüllt, die aber - wie im vorliegenden Fall - mit einem Versicherten verheiratet ist, kraft dieser Ehe - gleichsam als Ausfluss der Einheit der Ehe - ebenfalls als versichert zu gelten hat. Dies wurde in den Anfangsjahren der Alters­und Hinterlassenenversicherung denn auch gelegentlich als Wille des Gesetzgebers gesehen (vgl. BGE 117 V 110 f. Erw. 6a mit Hinweisen; Käser, Unterstellung und Beitrags­wesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern 1996, S. 7 Rz. 1.3). Das höchste Gericht hat diese Meinung indes klar verworfen (BGE 107 V 2 Erw. 1: "[...] le principe de l'unité du couple ne peut entraîner une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme que dans les cas où cette unité ressort d'une situation de droit particu­lière"). In BGE 104 V 124 Erw. 3 führte es weiter aus, "[ Le tribunal fédéral des assurances] a toutefois constaté et précisé d'emblée que cette unité ne découlait pas d'un principe ayant valeur générale dans l'AVS, mais qu'elle ressortait uniquement de dispositions légales particulières ou d'une situation de droit particulière ...". In Anwendung dieses Grundsatzes hat es sodann befunden, dass sich die Versicherteneigenschaft eines Schweizers, der im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von diesem entlöhnt wird (Art. 1 Abs. 1 lit. c aAHVG), nicht auf die mit ihm im Ausland weilende Ehegattin ausdehnt (BGE 107 V 1; vgl. auch BGE 117 V 107 f. Erw. 3c und ZAK 1981 S. 338 f. Erw. 3, je Hinweisen). Ferner hat es darauf hin­gewiesen, dass der Schutz der Ehefrau durch das System der Ehepaarrente erreicht werde und ihr auch der Beitritt zur freiwilligen Versicherung offen stehe. Dies im Wissen da­rum, dass sich daraus unbefriedigende Folgen ("incon­vénients") ergeben können (BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2).

         d) In BGE 126 V 217 hat das Eidgenössische Versiche­rungsgericht sich alsdann zur Frage geäussert, ob die in BGE 104 V 121 begründete und in BGE 107 V 1 bestätigte Rechtsprechung zu Art. 1 Abs. 1 lit. b und c aAHVG auch mit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision und der damit verbunde­nen Abschaffung der Ehepaar-Altersrente weiterhin Bestand habe. Es gelangte hiebei zum Schluss, dass diese Judikatur nicht in erster Linie aus der Überlegung entstanden war, die Ehefrau würde an der Ehepaarrente teilhaftig sein, son­dern im Wesentlichen auf dem Argument beruhte, das Gesetz umschreibe die Voraussetzungen der Versicherteneigenschaft in einer Weise, die keine andere Interpretation zulasse, als dass jede Person diese Voraussetzungen persönlich er­füllen müsse. Der Hinweis auf den Schutz der Ehefrau durch die Ehepaarrente sowie auch auf die Möglichkeit des Bei­tritts zur freiwilligen Versicherung sollte aufzeigen, dass sich die mit der getroffenen Lösung verbundenen Konsequen­zen in Grenzen halten würden (vgl. BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2). Wie im zitierten Urteil weiter dargelegt wird, hat diese Betrachtungsweise durch die 10. AHV-Revision nichts an Aktualität eingebüsst. Der Schutz der Ehefrau ist durch das System des Rentensplittings mit Anrechnung von Bei­tragsjahren gemäss Art. 29bis Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. b aAHVG gewährleistet worden (lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision). Für eine Praxisänderung besteht demnach kein Anlass, und zwar umso weniger, als eine Ausdehnung der Versicherteneigen­schaft des Ehemannes auf die Ehefrau kraft des Zivilstandes dem Grundanliegen der 10. AHV-Revision für eine zivil­standsunabhängige Rente der Frau diametral zuwiderlaufen würde. Festzuhalten bleibt, dass sich das Eidgenössische Versicherungsgericht beim Erlass seiner Urteile BGE 104 V 121 und 107 V 1 der Unzulänglichkeiten, die sich aus diesem Ergebnis in Einzelfällen - insbesondere bei Nichtbeitritt zur freiwilligen Versicherung ergeben können (vgl. Erw. 2c in fine hievor), bewusst war und es auch heute ist.

Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, erfolgt im Lichte der erwähnten Judikatur somit keine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des während des Aufenthaltes in Ja­pan obligatorisch versicherten Ehemannes auf die nichter­werbstätige Ehefrau, welcher deshalb - sie war nicht der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer angeschlos­sen - die von der Ausgleichskasse errechneten Beitrags­lücken entstehen. Nach dem Gesagten liegt in dieser Vor­gehensweise - entgegen den Ausführungen in der Verwaltungs­gerichtsbeschwerde - keine rechtsungleiche Behandlung.

         2.a) Die Beschwerdeführerin ruft des Weitern das Vertrauensprinzip mit der Begründung an, sie habe sich "vor der Abreise ins Ausland bei der AHV-Zweigstelle bestätigen lassen, dass sie weiterhin bei der AHV [...] versichert" sei.

         b) Ueber die Stellung der Ehefrau von obligatorischen Versicherten im Ausland herrschte lange Zeit Unklarheit (ZAK 1982 S. 161 ff.). Nachdem mit BGE 107 V 1 letztendlich eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des obligato­risch versicherten Ehemannes auf seine sich ebenfalls im Ausland aufhaltende, nicht erwerbstätige Ehegattin abge­lehnt worden war, wurde den betroffenen Ehefrauen auf Grund der Übergangsbestimmung zum AHVG gemäss Änderung vom 7. Ok­tober 1983 indes nachträglich (nochmals) der Beitritt zur freiwilligen AHV/IV für Auslandschweizer innert zweier Jah­ren nach Inkrafttreten der Norm - bis spätestens 31. Dezem­ber 1985 - eröffnet (Verordnung über den nachträglichen Beitritt zur freiwilligen AHV/IV für Ehefrauen von obliga­torisch versicherten Schweizern im Ausland vom 28. November 1983).

Von dieser nachträglichen Beitrittsmöglichkeit, welche namentlich auch wieder in der Schweiz lebenden Schweizerin­nen rückwirkend für die Zeit der Wohnsitznahme im Ausland offen stand, hat die Beschwerdeführerin unbestrittenermas­sen keinen Gebrauch gemacht. Damit wäre aber auch eine all­fällige unzutreffende Auskunft im Rahmen der seinerzeitigen Erkundigungen bei den AHV-Behörden vor der Abreise nach Ja­pan nicht mehr kausal für die entstandenen Versicherungslü­cken. Vielmehr hat die gesetzliche Ordnung seit der geltend gemachten Auskunftserteilung mit der am 7. Oktober 1983 ge­schaffenen nachträglichen Beitrittsmöglichkeit eine Ände­rung erfahren, weshalb insbesondere die fünfte Vorausset­zung des Vertrauensschutzes nicht erfüllt ist (vgl. zu Art. 9 BV: BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223, Nr. KV 133 S. 291 Erw. 2a; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Recht­sprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen). Dass die Beschwerdeführerin die Gelegenheit des rückwirkenden Bei­tritts versäumt hat, beruht nicht auf einer falschen oder ungenügenden behördlichen Auskunftserteilung, sondern da­rauf, dass sie die betreffende gesetzliche Regelung nicht zur Kenntnis genommen hat. Aus der eigenen Rechtsunkenntnis kann jedoch nach einem allgemeinen Grundsatz niemand Vor­teile ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa mit Hinweisen). Ob im damaligen Zeitpunkt tatsächlich eine Falschauskunft der Verwaltungsbehörden vorlag, braucht somit nicht beurteilt zu werden." (sottolineature del redattore)

                                         Dalla giurisprudenza sopra riportata per esteso emerge chiaramente che nel caso in cui non si è assicurata all'AVS svizzera, la moglie non può pretendere alla qualità di assicurata per il solo motivo che il marito era affiliato obbligatoriamente all'assicurazione svizzera. Il TFA ha inoltre respinto la censura di disparità di trattamento, invocata anche dai ricorrenti.

                                         Nel caso di specie pertanto l’interessata, a giusta ragione, non è stata considerata assicurata all’AVS nel periodo di domicilio all’estero.

                                   9.   I ricorrenti invocano la loro buona fede poiché sarebbero stati ingannati da due scritti della Cassa del 1984 e del 1997/1998 dai quali non emergerebbe alcuna lacuna contributiva.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede, che trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale (art. 4 vecchia Costituzione), permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e devono essere adempiute cumulativamente (cfr. STFA del 29 luglio 1998 nella causa C., H 84/98):

   1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

   2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

   3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione (rispettivamente dell’erroneità della decisione) ricevuta;

   4.   l'informazione (la decisione) errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento, rispettivamente un'omissione che gli è pregiudizievole;

   5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data, o la decisione è stata resa.

   (tra le tante cfr. STFA del 5 luglio 2000 nella causa F., H302/98; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a).

                                         In concreto gli insorgenti fanno valere due lettere del 1984 e degli anni ’90 dalle quali, secondo loro, risulterebbero informazioni errate che avrebbero impedito loro di colmare le lacune contributive.

                                         Gli insorgenti ritengono che gli allegati ad uno scritto della Cassa del 1984 sono incomprensibili e non permettono di rilevare la presenza di lacune contributive.

                                         In realtà come emerge dal doc. L, l’amministrazione aveva trasmesso ad entrambi i coniugi l’estratto del loro conto individuale. Mentre per il marito risultano delle registrazioni ogni anno, per la moglie risultavano delle iscrizioni solo dal 1957 al 1965. Nelle comunicazioni veniva inoltre indicato che in caso di disaccordo sarebbe stato possibile inoltrare una contestazione nel termine di 30 giorni. Gli assicurati hanno ricevuto le comunicazioni prima dello scadere del termine fissato dall'ordinanza del 28 novembre 1983 concernente l'adesione tardiva all'assicurazione AVS/AI facoltativa delle mogli di Svizzeri all'estero assicurati obbligatoriamente. La moglie aveva infatti la possibilità di affiliarsi entro il 31 dicembre 1985. La circostanza che l'assicurata non conosceva questa possibilità non può esserle d'aiuto, poiché, perlomeno prima dell’entrata in vigore della LPGA e del suo art. 27, nessuno poteva prevalersi dell'ignoranza della legge (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con rinvii). In concreto infatti i ricorrenti non fanno valere un’informazione errata, ma semmai una mancanza di informazione.

                                         Va poi rilevato come di principio i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS). Per cui, l’eventuale errata comunicazione della Cassa negli anni ’90 circa i contributi dal 1965 al 1972, non avrebbe avuto alcuna influenza in quanto non potevano comunque più essere recuperati.

                                         Gli insorgenti, rappresentati da un avvocato, chiedono “una verifica da parte di questo lodevole Corte volta a valutare l’eventuale applicazione di un trattato internazionale che possa porre in situazione paritaria i coniugi degli svizzeri domiciliati in __________ che versano obbligatoriamente i contributi AVS con il coniuge degli svizzeri domiciliati in Svizzera.” (doc. I). E’ vero che nel diritto amministrativo vige il principio dell'applicazione del diritto d'ufficio. Tuttavia alle parti spetta l'obbligo di collaborare e di sostanziare le loro censure (DTF 110 V 48). Una generica affermazione di violazione del diritto internazionale senza precisare quali disposizioni sarebbero violate, non adempie tali condizioni.

                                         Sia come sia, posto come spetti al diritto interno svizzero stabilire le modalità di calcolo della rendita, possono trovare applicazione solo le norme della LAVS e delle ordinanze di applicazione.

                                         Infatti, mentre l’ALC, come visto, permette alla Svizzera di calcolare secondo le norme interne l’ammontare della rendita, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la __________, nel frattempo sospesa dall’entrata in vigore dell’ALC, prevedeva comunque una parità di trattamento tra cittadini svizzeri e __________ e non tra cittadini svizzeri (art. 2), parità, quest’ultima, ancorata invece nella Costituzione federale, all’art. 8 cpv. 1 Cost. per il quale vi è una violazione diritto alla parità di trattamento nella misura in cui l’autorità tratta in modo differente delle situazioni simili senza motivi che possano giustificare una simile differenziazione (DTF 125 I 163 consid. 3a, DTF 124 I 170 consid. 2 con riferimenti).

                                         In concreto, come visto, l’Ordinanza del 28 novembre 1983 concernente l'adesione tardiva all'assicurazione AVS/AI facoltativa delle mogli di Svizzeri all'estero assicurati obbligatoriamente permetteva di rientrare nel cerchio degli assicurati e coprire in questo modo le lacune contributive. Tutti i coniugi degli assicurati affiliati obbligatoriamente all’estero all’AVS sono così stati trattati allo stesso modo.

                                         In presenza di una situazione giuridica diversa (domicilio in Svizzera oppure all’estero) gli interessati sono trattati in maniera diversa (presa in conto del periodo di contribuzione per il coniuge oppure no), mentre in presenza di una situazione giuridica simile (coniugi domiciliati in Svizzera di assicurati affiliati domiciliati in Svizzera) sono trattati in maniera uguale (presa in conto del periodo contributivo).

                                         Va del resto rilevato che questa differenza è voluta dal legislatore nella misura in cui, come emerge anche dalla citata STFA del 18 marzo 2002 nella causa H 137/01, erano assicurate obbligatoriamente all’AVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera, che esercitavano un’attività lavorativa in Svizzera (art. 1 cpv. 1 LAVS) e i cittadini svizzeri che lavoravano all’estero per conto di un datore di lavoro nella Svizzera e che erano da lui retribuiti (art. 1 cpv. 1 lett. c vLAVS).

                                         Per cui mentre le mogli (o i mariti) domiciliate (o domiciliati) in Svizzera di assicurati che lavorano in Svizzera sono obbligate (obbligati) ad essere affiliate (affiliati) all’AVS e possono beneficiare dei contributi pagati dal coniuge (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), le mogli, rispettivamente i mariti, domiciliati all’estero di un coniuge domiciliato anch’egli all’estero e che contribuisce all’AVS non è invece automaticamente affiliato all’AVS.

                                         In questo senso situazioni diverse sono trattate diversamente.

                                         Infine, per quanto concerne lo scritto trasmesso alla Cassa nel giugno 1997 inteso a conoscere l’ammontare della futura rendita AVS dei coniugi, cui la Cassa ha risposto solo nell’agosto del 1998, va rilevato che un’eventuale errata informazione non ha portato pregiudizi ai ricorrenti nella misura in cui comunque l’interessata ha ottenuto la pensione al compimento dei suoi 62 anni (con effetto dal 1.1.1999), mentre il marito ha ottenuto il prepensionamento prima di ottenere la risposta dell’amministrazione (nel 1997), la quale non ha pertanto avuto influenza sulla sua scelta.

                                         Infatti la risposta dell’amministrazione è dell’agosto 1998, mentre nell’opposizione del 19 dicembre 2005 viene indicato che “i contributi da voi conteggiati a me e a mio marito a seguito della cessazione della sua attività lucrativa, nel 1997, vi sono stati regolarmente pagati” (doc. F, inc. 30.2006.13, sottolineatura del redattore) e dal foglio di calcolo emerge che l’interessato fino al 2004 ha pagato i contributi quale persona senza attività lucrativa (reddito di fr. 18'000 nel 1998 come nel 1999 e moglie che ha dovuto pagare i contributi nel 1998 in quanto marito senza attività lucrativa).

                                         In queste condizioni il calcolo del periodo contributivo della ricorrente è stato calcolato correttamente dalla Cassa e la scala di rendita da prendere in considerazione è la 41 sia applicando le norme in vigore fino al 31 maggio 2002 che la scala lineare in vigore dal 1.1.2002.

                                10.   Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Il RAM di ciascun coniuge è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

                                         Per il periodo dal 1.1.1999 al 1.1.2005 il calcolo va tuttavia fatto solo sul reddito dell’interessata, ossia  fr. 38'875, in quanto il marito è andato in pensione dal 1.2.2005.

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurata è avvenuta nel 1957.

                                         Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.700. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (37 anni e un mese).

                                         Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 1’782 (38’875 x 1.700 : 37 anni e un mese) nel 1998.

                                         Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

                                         Gli assicurati hanno avuto un figlio, nato nel 1966.

                                         In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1973 (anno susseguente la riaffiliazione annua all’AVS) al 1982 (compimento del 16.o anno di età).

                                         Da rilevare inoltre che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).                                             

                                         La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

                                         Ne consegue quindi che all'assicurata vanno computati

                                         10 mezzi accrediti per un importo di fr. 4’830 (995 X 12 X 3 X 5: 37 anni e un mese) nel 1998.

                                         Il reddito annuo medio (RAM) della rendita della ricorrente corrisponde a fr. 7’164.-- (1’782 + 4’830 = 6’612, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS).

                                         Di conseguenza la prestazione a favore dell'assicurata, calcolata con l’ausilio delle citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 41 ed un RAM di 7’164.-ammonta a fr. 936 dal 1999, fr. 960 dal 2001, fr. 983 dal 2003 e fr. 1'002 nel gennaio 2005.

                                         Per il periodo dal 1.2.2005 invece, procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali, la Cassa è giunta ad un importo di fr. 1'325'048, per un reddito da attività lucrativa di fr. 60’744 (1'325'048 x 1.700 : 37 anni e un mese), cui va aggiunto l’importo di fr. 4'830 per un RAM di fr. 65'670 (fr. 65'574 arrotondato all’importo superiore secondo le tabelle dell’UFAS) nel 1998 e di fr. 70'950 nel 2005 per una rendita di fr. 1'923 dal 1.2.2005 prima del plafonamento.

                                11.   Rendita di RI 2

                                         Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali, la Cassa è giunta ad un importo di fr. 1'467’448. Da rilevare, come chiesto con il ricorso, che questo TCA ha potuto accertare che dal foglio di calcolo emerge che il marito ha contribuito obbligatoriamente all’AVS dal 1965 al 1972 e che i relativi redditi sono stati presi in considerazione dalla Cassa.

                                         La prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1961.

                                         Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.483. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (44 anni).

                                         Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 49’460 (1'467’448 x 1.483 : 44 anni).

                                         In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1967 (anno susseguente la nascita del figlio) al 1982 (compimento del 16.o anno di età). Infatti, nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         Considerato che la moglie dalla nascita del figlio e fino all’agosto 1972 non era assicurata all’AVS, vanno calcolati 6 accrediti interi (1967-1972) e 10 mezzi accrediti. Da rilevare che la Cassa ha preso in considerazione 5 accrediti (1967-1971) e 11 mezzi accrediti. Tuttavia poiché per la moglie nel 1972 l’amministrazione non ha calcolato alcun accredito, per il marito, a mente del TCA, dovrebbe essere preso in considerazione un accredito intero. Va tuttavia rilevato che la questione non merita ulteriore approfondimento poiché, come si vedrà, l’ammontare del RAM non viene modificato.

                                         Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati

                                         11 accrediti per un importo di fr. 9’675 (1’075 X 12 X 3 X 11: 44 anni).

                                         Il reddito annuo medio (RAM) della rendita del ricorrente corrisponde a fr. 59’340.-- (49’460 + 9’675 = 59’135, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS).

                                         Di conseguenza la prestazione a favore dell'assicurato, calcolata con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di 59’340.-ammonta a fr. 1’909, come calcolato dalla Cassa.

                                12.   Occorre ora verificare se le rendite dei due coniugi superano il 150% dell'importo massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il caso, le stesse devono essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).

                                         Nel caso di specie la scala di riferimento è la 43 (44 + 44 + 41 : 3).

                                         L’importo massimo erogabile utilizzando questa scala di rendita è di fr. 2'101 (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, edizione 2005).

                                         Considerato che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi (1'923 + 1'909 = 3’832) eccede il 150% dell'importo massimo della rendita prevista per la scala 43 (ossia fr. 3'152), le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla quota -parte della somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS).

                                         Per determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita individuale per il 150 % della rendita massima della scala 43. L’importo così ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi (cfr. N. 5513 DR).

                                         Quindi per il marito la rendita ridotta ammonta a fr. 1'570.-- (1’909 X 3’152 : 3’832), mentre quella della moglie a fr. 1'582.-- (1’923 X 3’152 : 3’832). In questo modo la somma delle due prestazioni ridotte corrisponde al 150% dell’importo massimo della scala 43 (3’152).

                                         In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. Le rendite sono infatti state fissate in conformità delle norme surriferite.

                                         In queste condizioni il nuovo calcolo delle rendite è stato effettuato correttamente.

                                13.   Va ora esaminato se la Cassa poteva riconsiderare le decisioni di fissazione delle rendite.

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:

“b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

“wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).”

                                         In concreto, considerato come le rendite erano state calcolate sulla base di un periodo contributivo completo anche per la moglie, le decisioni si rivelano manifestamente errate.

                                         La circostanza, sollevata dagli insorgenti, secondo i quali si tratterebbe di un errore giuridico in seguito ad errata applicazione della giurisprudenza, e dunque non vi sarebbe alcun errore manifesto, è ininfluente. Infatti, l’amministrazione ha calcolato la rendita in maniera completamente errata ed illegale, computando un periodo di contribuzione che non doveva essere preso in considerazione.

                                         L’errore manifesto è pertanto dato.

                                         Gli insorgenti sostengono tuttavia che una differenza di fr. 70 al mese non è di notevole importanza. In realtà, come emerge dalla decisione formale di restituzione, dal 1.1.1999 al 30.11.2005 la moglie ha ottenuto un importo di fr. 5'867, che se le decisioni non fossero state modificate, sarebbe destinato ad aumentare.

                                         Entrambe le condizioni (errore manifesto e importanza notevole) sono state adempiute, per cui la Cassa a giusta ragione ha riconsiderato le decisioni.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dei coniugi contro le nuove decisioni va respinto.

                                14.   Per quanto concerne il ricorso contro la restituzione delle rendite percepite in troppo va rilevato quanto segue.

                                         La Cassa con la decisione su opposizione ha ridotto le sue pretese da fr. 5'867 a fr. 4'917 a causa della prescrizione (doc. Q, inc. 30.2006.18).

                                         In sede di risposta l’amministrazione ha poi indicato che all’insorgente “è stato notificato un ordine di restituzione in data 14 dicembre 2005 e pertanto la richiesta di restituzione si giustifica unicamente per la parte di rendita percepita a torto dal dicembre 2000 e non dal settembre 2000. Conseguentemente la decisione di restituzione deve essere ridotta da fr. 4'917.- a fr. 4'710.-. La differenza di fr. 207.-, avendo l’interessata nel frattempo già tacitato la richiesta della resistente, sarà rimborsata nei prossimi giorni.” (doc. III, inc. 30.2006.18).

                                         A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).

                                         Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.

                                         Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).

                                         Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.

                                         Nel caso di specie, la Cassa contestualmente alla risposta di causa ha affermato di ridurre di fr. 207 la richiesta di restituzione e di versare nei giorni successivi il suddetto importo.

                                         Nella misura in cui la ricorrente ha versato l’importo chiesto in restituzione (cfr. doc. Q inc. 30.2006.18:”la differenze di fr. 950, avendo l’assicurata nel frattempo già tacitato la richiesta della Cassa….” e doc. III: “La differenza di fr. 207.--, avendo l’interessata nel frattempo già tacitato la richiesta della resistente …”) e l’amministrazione ha pagato all’insorgente i fr. 207 (cfr. risposta doc. III inc. 30.2006.18: “la differenza di fr. 207 (…) sarà rimborsata nei prossimi giorni”) la causa è diventata priva d’oggetto e va stralciata dai ruoli (STFA del 5 febbraio 2001 nella causa C., H 205/00; cfr. anche e contrario la STFA del 9 maggio 2006 nella causa F., C 276/05).

                                         Abbondanzialmente va rilevato quanto segue.

                                         Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

                                         Come visto in precedenza i requisiti per una riconsiderazione delle decisioni sono dati.

                                         Circa il termine di prescrizione, prima dell’entrata in vigore della LPGA, la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 47 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

                                         Statuendo sull'art. 47 cpv. 2 LAVS in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304, il TFA ha altresì precisato che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo - per esempio in occasione di un controllo contabile -, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella causa B.; I 118/97).

                                         Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA, in vigore dal 1. gennaio 2003, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

                                         In concreto la Cassa non poteva rendersi conto dell’errore del calcolo della rendita della moglie prima della richiesta della rendita del proprio marito. Infatti, gli adeguamenti ciclici della rendita, ogni due anni, sono eseguiti automaticamente e non presuppongono un controllo del calcolo della rendita. Neppure lo scritto cui fanno riferimento i ricorrenti, di cui al doc. I, poteva dar luogo ad un controllo, poiché in quell’occasione l’amministrazione si è limitata ad informare la ricorrente di alcune modifiche tra cui il ricalcolo della rendita delle pensioni nate prima del 1. gennaio 1997, ciò che non è il suo caso (doc. I, inc. 30.2006.13).

                                         L’amministrazione afferma di essersi resa conto dell’errore nel corso del mese di settembre 2005, durante la revisione principale 2005 eseguita dagli ispettori del controllo delle finanze.

                                         Dagli atti emerge che il marito ha inoltrato la propria richiesta di rendita nel corso del mese di dicembre 2004 e che la Cassa l’ha ricevuta il 6 dicembre 2004. Le decisioni circa l’ammontare delle rendite dei due coniugi sono del 17 gennaio 2005. Volendo prendere in considerazione il periodo più favorevole ai ricorrenti, ossia il dicembre 2004 e considerato un lasso di tempo normale per la trattazione delle richieste di una rendita AVS di un paio di settimane, la decisione di restituzione del 14 dicembre 2005, emessa entro un anno da quando l’errore poteva essere scoperto, è comunque tempestiva.

                                         Come ammesso dalla Cassa, inoltre, la restituzione poteva essere chiesta solo per le rendite versate dal dicembre 2000 (art. 25 cpv. 2 LPGA).

                                         L’importo complessivo dovuto dalla moglie ammonta pertanto a fr. 4'710.—([fr. 1'005.-del dicembre 2000 + 24 mesi a fr. 1'030.-- + 24 mesi a fr. 1'055.-- + 1 mese a fr. 1'075.-- + 10 mesi a fr. 1'698.--] -  [fr. 936.-- del mese di dicembre 2000 – 24 mesi a fr. 960.-- - 24 mesi a fr. 983.-- - 1 mese a fr. 1'002 – 10 mesi a fr. 1’582]), come ammesso dalla Cassa, ritenuto tuttavia che il marito ha diritto ad un importo maggiore di fr. 430 (fr. 1'570 X 10 - 1’527 X 10) che la Cassa dovrà versargli se non lo ha già fatto.

                                         Considerato tuttavia che l’insorgente e la Cassa hanno già effettuato i loro versamenti per quanto concerne la decisione di restituzione, il ricorso è divenuto, su questo punto, privo di oggetto.

                                15.   Nei loro ricorsi gli insorgenti richiamano l’incarto della Cassa, la quale lo ha prodotto con la risposta di causa.                                      

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso contro la domanda di restituzione è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

                                   2.   I ricorsi contro i calcoli delle rendite dei coniugi __________ sono respinti.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2006.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.07.2006 30.2006.13 — Swissrulings