Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 30.2005.36

21. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,709 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

ricorso divenuto privo d'oggetto a seguito del pagamento da parte della ricorrente di quanto chiesto dalla Cassa. Stralcio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2005.36   cr

Lugano 21 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 maggio 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 28 aprile 2005 la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 36.70 gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1, a causa del tardivo versamento dei contributi paritetici dovuti per il periodo dal 1.1.2004 al 31.12.2004 (cfr. doc. A4).

                                  B.   Contro la predetta decisione è tempestivamente insorta la società, con opposizione del 29 aprile 2005 (cfr. doc. A5), contestando l'addebito, ritenuto che i contributi sarebbero stati pagati il 25 febbraio 2005 (cfr. doc. A5).

                                         Con decisione su opposizione del 3 maggio 2005 la Cassa ha respinto le censure dell'opponente, confermando la precedente decisione e rilevando che i contributi sono stati accreditati sul conto della Cassa solo il 1° marzo 2005 (cfr. doc. A6).

                                  C.   Il 27 maggio 2005 lo RI 1 si è aggravato a questo TCA riproponendo le sue tesi e  richiamando il tenore degli art. 36 e 41 bis OAVS (cfr. doc. I).

                                         La ricorrente ha in particolare rilevato di avere pagato i contributi in data 25 febbraio 2005, come dimostrato dall’avviso di pagamento del 25 febbraio 2005 trasmesso da __________ (cfr. doc. A2).

                                         Con risposta del 6 giugno 2005 la Cassa ha ribadito il buon diritto agli interessi con argomenti che, dove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (cfr. doc. III). La Cassa ha inoltre rilevato che in data 31 maggio 2005 la società ricorrente ha pagato l’importo degli interessi di mora controversi pari a fr. 36.70 (cfr. doc. III).

                                  D.   In data 16 giugno 2005 la ricorrente ha ribadito di avere versato i contributi alla Cassa entro il termine. Lo stesso 25 febbraio 2005  l’importo è stato accreditato sul conto della Cassa. La ricorrente ha rilevato che un eventuale ritardo nell’accredito sul conto della creditrice non dipende in alcun modo dalla società ed ha osservato di avere provveduto al pagamento degli interessi di mora oggetto della presente controversia a titolo cautelativo, per evitare di non poter accedere a eventuali appalti pubblici a causa del mancato pagamento degli oneri sociali (cfr. doc. V).

La Cassa ha confermato la risposta di causa, allegando gli scritti 20 e 22 giugno 2005 di __________, copia della distinta degli allibramenti valuta 1° marzo 2005 e copia del giustificativo contabile delle registrazioni del 1° marzo 2005, che confermano l’accredito  tardivo sul conto corrente postale della Cassa.

                                         La ricorrente ha potuto esprimersi in merito.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   La Cassa ha rilevato che in data 31 maggio 2005 l'insorgente ha pagato l'integralità dell'importo richiesto (fr. 36.70), osservando che la procedura è quindi divenuta priva d’oggetto (cfr. doc. III).

Al riguardo, va osservato che, di regola, con il pagamento del debito la causa diventa priva di oggetto (STFA del 5 febbraio 2001 nella causa C., H 205/00; STCA del 26 gennaio 2005 nella causa A. SA, Inc. n. 30.2004.73; STCA del 6 febbraio 2003 nella causa N. SA, Inc. n. 30.2002.51). Il ricorso va stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto, la giustificazione del pagamento degli interessi appare tardiva (siccome successiva di 16 giorni rispetto al saldo) e non pertinente.

                                         nel merito

                                   3.   Anche se analizzato nel merito il gravame non avrebbe avuto la possibilità di esito favorevole.

                                         Al caso sarebbe applicabile la LPGA siccome periodo di contribuzione e decisioni (formale e su opposizione) sono successive all'entrata in vigore di tale normativa.

                                   4.   L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

                                         I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

                                         Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA (art. 14 cpv. 3 LAVS).

                                         Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).

In tema di interessi di mora e interessi compensativi l'art. 26 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata (art. 26 cpv. 1 LPGA).

                                         Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.

                                         A norma dell'art. 34 cpv. 1 OAVS devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro, ogni mese, o se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (lett. a), le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre (lett. b).

                                         In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle indennità per perdita di guadagno non supera i 3’000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).

                                         I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).

                                         A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

                                         L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

                                         La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

                                         A norma dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

                                         Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

                                         Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

                                         Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

                                   5.   Nel caso di specie la Cassa, in data 26 gennaio 2005, ha inviato alla società ricorrente una fattura relativa ai contributi dovuti dal 1.1.2004 al 31.12.2004 per un importo di fr. 7'548.50 (cfr. doc. A1). L'ammontare richiesto doveva essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione, ossia entro 30 giorni a partire dal 26 gennaio 2005. Come detto il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti è determinato dall'art. 42 cpv. 1 OAVS il cui tenore è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, secondo questo disposto, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.

                                         A proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):

"  Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)."

                                         Nella citata sentenza il TFA ha stabilito:

"  2.- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht."

                                         Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla circolare sugli interessi di mora e compensativi il cui marg. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento.

                                         Con una sentenza non pubblicata del 5 agosto 2002 nella causa G.S. SA (inc. 30.2002.54), questo TCA ha confermato la validità delle disposizioni di legge disciplinanti gli interessi di mora.

                                   6.   In concreto dagli atti emerge che l'importo è stato accreditato sul conto della Cassa il 1° marzo 2005 (cfr. doc. III1), è irrilevante la data di valuta dell'addebito bancario sui conti della ricorrente.

                                         Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento per considerare di avere pagato i contributi entro i termini richiesti. Decisivo ai fini del regolare pagamento della fattura è unicamente il momento in cui l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione, circostanza che nel caso di specie si è realizzata solo il 1° marzo 2005, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla Cassa (cfr. doc. IX 3-9).

                                         L'accredito sul conto della convenuta è quindi avvenuto oltre il termine impartito che scadeva il 25 febbraio 2005. Infatti, avendo gennaio 31 giorni, i trenta giorni dalla fatturazione del 26 gennaio 2005 vengono a cadere il 25 febbraio 2005 (5 giorni di gennaio + 25 di febbraio = 30 giorni).

                                         In queste circostanze, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. c OAVS ha calcolato gli interessi a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento.

                                         Ai fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cfr. anche art. 42 cpv. 3 OAVS), mentre negli anni normali il 28 febbraio è da considerare come l'ultimo, rispettivamente il trentesimo giorno del mese. Negli anni bisestili, invece, il 28 febbraio è considerato come giorno normale (cfr. marg. 4014 CIM).

                                         In concreto, per il periodo dal 27 gennaio 2005 al 1° marzo 2005, la Cassa ha correttamente calcolato 35 giorni (4 giorni di gennaio, 30 di febbraio e 1 di marzo) che al tasso del 5% all'anno corrispondono a fr. 36.70 di interessi di mora (7'548.50 X 35 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS), come indicato nel conteggio della Cassa (cfr. doc. A6).

                                         In queste circostanze anche ad una analisi del merito la decisione impugnata sarebbe stata confermata

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2005.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 30.2005.36 — Swissrulings