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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2005 30.2004.94

25. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,581 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

importi versati da una ditta al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.94   cr

Lugano 25 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   A seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 presso l’RI 1, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 120’933 (cfr. all. 2a).

                                  B.   Ritenendo tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione su tassazione d’ufficio del 10 settembre 2004 la Cassa ha fissato in fr. 18'436.25 - già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 dall’RI 1 (cfr. all. 2). Parallela comunicazione è stata data al collaboratore il 10 settembre 2004 informandolo del fatto che il contributo a carico del "salariato è di CHF 7'655.35" ma con il rilievo che "i contributi paritetici complessivi sono chiesti al datore di lavoro" (cfr. doc. XI 5b).

                                  C.   L’RI 1, rappresentata dall’Avv. RA 1, si è tempestivamente opposta alla decisione rilevando che il signor __________ si occupa della gestione degli appalti che egli stesso acquisisce per l’RI 1, lavora prevalentemente sui cantieri e nei locali in cui gestisce la sua azienda agricola, fornisce le sue attrezzature (trattore, escavatore, trapano “Cobra” e furgoni), senza rapporto di subordinazione e senza nessun obbligo di presenza (cfr. all. 1).

                                         La Cassa, con decisione su opposizione del 25 ottobre 2004, ha confermato le riprese effettuate (cfr. doc. A1).

                                  D.   Contro la stessa l’RI 1, sempre rappresentata dall’Avv. RA 1, è tempestivamente insorta con ricorso del 25 novembre 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e ribadendo le motivazioni già espresse in sede di opposizione (cfr. doc. I).

                                         Nella risposta del 3 gennaio 2005 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che il signor __________ è il direttore dell’RI 1, non si assume personalmente un rischio economico per l’attività svolta a favore della ditta, che gli versa degli importi mensili per l’esecuzione del lavoro e non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si assume nemmeno nessun rischio d’incasso (cfr. doc. III).

                                         Al ricorrente è stata concessa la facoltà di ulteriormente esprimersi e di domandare l'acquisizione di nuovi mezzi di prova.

                                         Pendente causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito.

                                         in diritto

In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per gli anni compresi fra il 2000 e il 2002 ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.

                                   3.   Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dalla società a __________ nel 2002 e nel 2003 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’attività indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione della società quale datore di lavoro dell'assicurato. Se essa risulterà come tale, occorrerà riprendere, a titolo di salario, gli importi versati al dipendente.

                                         A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'at­tività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vinco­lante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

                                         In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 in re F. M., H 59/00).

                                   4.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, il TFA ha precisato:

"  Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale."

(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).

                                   5.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta perso­nale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affilia­zione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

                                         Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   6.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                   7.   Ai fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.

                                         Interpellato dal TCA (cfr. doc. VII), __________ ha affermato che “nel 2002 quando ho abbandonato il lavoro a tempo pieno presso la __________ per dedicarmi all’attività prevalentemente agricola, mi fu chiesto di gestire alcune ore all’RI 1 di __________.” Egli ha poi aggiunto che “all’inizio era prevista una gestione che mi avrebbe occupato per qualche ora settimanale per il coordinamento del lavoro di acquisizione e la preparazione della persona responsabile che in seguito avrebbe dovuto proseguire come direttore. Dopo 3-4 mesi però questa persona ha lasciato l’azienda e le poche ore che mi erano state chieste sono aumentate notevolmente." (cfr. doc. VI).

                                         A proposito della libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "dall’RI 1 non ricevevo alcuna direttiva, ho dovuto cercare di formare un nuovo operaio già presente nell’azienda per alleggerire, almeno in parte, i miei compiti divenuti insopportabili a causa degli impegni presso la mia azienda agricola. Non vi è mai stato un orario fisso ma venivo interpellato quando c’erano dei problemi da risolvere. Questa situazione si era creata in precedenza poiché, facendo parte del consiglio direttivo in qualità di volontario, vedendo l’azienda vicina al fallimento come unico indipendente potevo mettere a disposizione un po’ del mio tempo". (cfr. doc. VI).

                                         Quanto alla fatturazione del lavoro svolto egli ha indicato che “all’inizio non potevo fatturare nessuna ora in quanto a fine mese si faceva fatica a fare le paghe degli operai. Il resto del consiglio direttivo mi propose un compenso che dovevo valutare in base a tutte le mie spese assicurative e si aggirava sui fr. 42 all’ora. I soldi, in base alla tariffa, mi venivano versati a dipendenza di quanta liquidità rimaneva in cassa con l’aggiunta di un’eventuale percentuale a fine anno qualora vi fossero stati degli utili (però non si sono mai potuti prelevare in quanto i debiti sono ancora troppo elevati).” (cfr. doc. VI).

                                         Circa i macchinari o gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che "la situazione dei macchinari dell’azienda purtroppo rispecchiava quella dell’azienda stessa e per questo motivo ho dovuto mettere a disposizione buona parte dei miei privati (quali un trattore, un packerino, dei perforatori, dei paranchi, ecc.) senza finora poter ricavare i soldi dell’affitto di questi attrezzi. Queste spese, infatti, figurano nei transitori passivi dell’RI 1.” (cfr. doc. VI). Egli ha affermato inoltre per quanto riguarda suoi investimenti che "avendo a disposizione i miei macchinari mi sono restati a carico solamente i costi di manutenzione e le rotture causate dagli operai." (cfr. doc. VI).

                                         Egli ha poi aggiunto che "non vi è mai stato nessun contratto né mandato in quanto l’azienda era vicina al fallimento e si è cercato di proseguire l’attività, giorno per giorno, a dipendenza dei creditori che avrebbero eventualmente potuto farci chiudere in caso di precetti esecutivi e richieste impellenti".

                                         Alla domanda se nel biennio 2002/2003 egli avesse esercitato la stessa attività svolta per il ricorrente anche per altre società o persone, il signor __________ ha risposto che “non era il mio scopo in quanto la mia attività prevista nel momento in cui ho lasciato la __________ era quella di dedicarmi all’agricoltura e ai progetti ad essa legati a __________.” (cfr. doc. VI).

Infine, alla domanda se nel biennio 2002/2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o persone, egli ha osservato che “ho svolto delle attività come sopraccitato a titolo di completo volontariato presso l’__________ per la preparazione di progetti sempre legati all’agricoltura.” (cfr. doc. VI).

                                         Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa del 3 gennaio 2005, ribadendo che il signor __________ svolge la funzione di direttore dell’RI 1 (cfr. doc. XI). La ricorrente, da parte sua, ha indicato di non avere particolari osservazioni da presentare (cfr. doc. X).

                                   8.   Dai documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor __________ per la ricorrente nel 2002-2003 era di tipo dipendente.

                                         Innanzitutto la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante parte del 2002 e durante tutto il 2003 __________ ha pure svolto la sua attività agricola in maniera indipendente non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113).

In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso la ricorrente non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti nell’ambito dell’agricoltura.

Come emerge dalle risposte di __________, nel biennio 2002/2003 l'assicurato ha svolto le proprie funzioni in modo preponderante per la ditta ricorrente, lavorando quasi esclusivamente per la ricorrente.

Egli ha infatti posto fine alla sua attività dipendente presso la __________ a partire dal mese di aprile 2002 per svolgere a tempo pieno l’attività di contadino, attività che era già svolta in precedenza in ambito familiare come attività principale. Nello stesso periodo, il signor __________ ha pure accettato di gestire l’RI 1 di __________. Dal registro di commercio di __________ emerge che la __________) ha istituito l’RI 1 - di cui il signor __________ risulta essere il direttore - il cui scopo è “l’aiuto ai Patriziati e ai proprietari di boschi per la gestione del patrimonio forestale e del territorio in genere, l’esecuzione di opere forestali, l’esecuzione di servizi di interesse valligiano segnatamente la sistemazione manutenzione dei sentieri, l’esecuzione delle opere di miglioria o aiuto aziendale agricolo, come pure servizi particolari per Comuni ed altri enti operanti in Valle, la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione del legname e l’esecuzione di lavori per terzi, con lo scopo principale dell’autofinanziamento” (cfr. doc. IX 3).

In sede ricorsuale il rappresentante dell’RI 1 ha rilevato che la qualifica di direttore attribuita al signor __________, con diritto di firma collettiva a due, è dovuta ad una questione di praticità, per potergli permettere di sottoscrivere le offerte relative ai lavori da lui stesso acquisiti.

Al riguardo, come correttamente rilevato dalla Cassa, le direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nell'IPG, marginali 2028 e 2030, prevedono che la funzione di direttore deve essere considerata attività salariata:

"  (...)

2028   Le retribuzioni versate a un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del salario determinante, ad eccezione del caso citato nel N. 2035.

2030 Gli organi delle persone giuridiche sono in particolare i membri dell’amministrazione (come i membri del consiglio d’amministrazione delle società anonime) e i terzi a cui è stata trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza della società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni, i membri del consiglio di fondazione e i membri degli organi di controllo.”

Dagli atti risulta che buona parte delle entrate del signor __________ proveniva dalla ditta ricorrente.

Dalle risposte fornite dall'interessato emerge che, nel periodo 2002-2003 la ricorrente era per il signor __________ la committente principale, va quindi ammesso un rapporto di dipendenza economica.

I compensi versati dalla ricorrente al collaboratore nel periodo 2002-2003 erano come detto importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno dell'assicurato.

                                         Dalla documentazione prodotta dalla Cassa (cfr. doc. XI 4 e XI 5), emerge che il signor __________ ha fatturato regolarmente ogni mese, a partire da aprile 2002, le proprie prestazioni all’RI 1 di __________, in ragione di fr. 42 all’ora. Egli non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro. L'assicurato non sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese (salvo quanto riferito per i macchinari) e percependo dall’RI 1 il suo salario fisso orario senza incassare dai clienti finali il valore delle sue prestazioni.

Inoltre, va osservato che a completazione e precisazione di  quanto affermato dal signor __________ nelle sue risposte ai quesiti posti dal TCA, con riferimento in particolare all'orario fisso di lavoro (cfr. doc. VI), dagli atti emerge che __________ ha allestito regolarmente, mese per mese, da aprile 2002 a dicembre 2002 e poi per tutto il 2003, delle fatture indirizzate all’RI 1 di __________ con cifre consistenti, ciò che dimostra la regolarità, l’importanza e l’intensità dei rapporti lavorativi.

Secondo quanto esposto in sede ricorsuale, inoltre, __________ avrebbe prestato la sua opera prevalentemente sui cantieri e nei locali in cui egli gestisce la sua azienda agricola, ricevendo dall’RI 1 un importo forfetario di fr. 400 per l’utilizzo del natel e dei propri locali.

Infine, occorre rilevare che, come indicato dal rappresentante della ricorrente, non vi era un contratto scritto tra l’RI 1 e il signor __________, ma unicamente un accordo orale, adeguato e rinnovato periodicamente in funzione delle disponibilità di tempo e della mole di lavoro, che poteva venire disdetto da entrambe le parti alla fine di ogni lavoro.

Ne segue che l'unico elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per l'acquisto di un trattore, un packerino, dei perforatori e dei paranchi, messi a disposizione, dietro versamento di un affitto, dell’RI 1, non è decisivo alla luce della netta predominanza delle caratteristiche dell'attività dipendente. Va rilevato inoltre che tali acquisti erano necessari per la sua attività agricola e che egli li ha messi a disposizione dell’RI 1, la quale ne pagava il noleggio. Dalla descrizione eseguita dal collaboratore della sua attività emerge la sostanziale figura di direttore operativo dell'RI 1 da parte del signor __________, acquisitore di lavori, formatore, operatore ed amministratore.

Per quanto concerne l'iscrizione del signor __________ come indipendente, come da lui segnalato nello scritto 27 giugno 2005 (cfr. doc. VI), va rammentato che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Alla luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al TCA, fatturava direttamente all’RI 1 e non al destinatario finale del suo lavoro (cfr. doc. VIII).

Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.

La qualifica del signor __________ come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.

                                   9.   Nello scritto 27 giugno 2005 indirizzato al TCA __________ ha rilevato di essere indipendente dal 2002 (cfr. doc. VI).

                                         Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.

                                         Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

                                         Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

                                         Va inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

"  Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à

ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

                                         Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte."

(STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).

                                         Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento dell'attività svolta per la ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione dei contributi dovuti da __________ nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o un riesame sono dati oppure no.

                                         In concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di contributi come indipendente (cfr. doc. XIV).

La Cassa, in data 13 luglio 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che __________ ha già pagato i contributi quale indipendente solo per l’anno 2002 (cfr. doc. XV).

Il TCA constata dunque che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per il 2002 – a seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente ricorso - i redditi del 2002 del collaboratore della società ricorrente erano già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/AI/IPG per l'attività d'indipendente.

La Cassa CO 1 ha comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di __________ quale indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non retroattività delle leggi.

In concreto, l’RI 1 ha considerato __________ quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i contributi paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.

Come visto in precedenza (cfr. consid. 8), invece, per gli importi conseguiti da __________ con il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.

Pertanto, per il 2002, sono dati i presupposti dell'errore da parte della Cassa di compensazione nel calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e dell'importanza della ripresa in esame (fr. 48'242), per cui l'amministrazione era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione d'ufficio del 10 settembre 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.

                                         A __________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4 e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).

                                10.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.94 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2005 30.2004.94 — Swissrulings