Raccomandata
Incarto n. 30.2004.76 cr/sc
Lugano 31 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2004 emanata da
Cassa CO 1, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. A seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 presso la ditta RI 1, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 114'005 (cfr. doc. 24).
B. Ritenendo tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione su tassazione d’ufficio del 2 luglio 2004 la Cassa ha fissato in fr. 18'551 già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000, 2001 e 2002 dalla ditta RI 1 (cfr. doc. 20 e doc. 21). Parallela comunicazione è stata data al collaboratore __________ informandolo del fatto che il contributo a carico del "salariato è di CHF 7'467.35" ma con il rilievo che "i contributi paritetici complessivi sono chiesti al datore di lavoro".
C. RI 1 si è tempestivamente opposto alla decisione rilevando che in alcune offerte da gessatore erano comprese anche le opere di pittore del signor __________, svolte in maniera indipendente, ma facendo capo ad una sola offerta (cfr. doc. 19).
La Cassa, con decisione su opposizione del 16 agosto 2004, ha confermato le riprese effettuate (cfr. doc. III).
D. Contro la stessa RI 1 è tempestivamente insorto con ricorso del 16 settembre 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e osservando di avere inviato nuove informazioni all’amministrazione a chiarimento della situazione (cfr. doc. I). Nella risposta dell'11 ottobre 2004 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che la ditta RI 1 ha rappresentato la quasi totalità delle entrate del signor __________ nel 2001 e la totalità nel 2002, circostanza che prova la dipendenza economica del lavoratore nei confronti del ricorrente (cfr. doc. V).
Al ricorrente è stata concessa la facoltà di ulteriormente esprimersi e di domandare l'acquisizione di nuovi mezzi di prova.
Pendente causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito. Il TCA ha inoltre richiamato l’incarto fiscale 2003A di __________.
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).
In concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal 1.1.2000 fino al 31.12.2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la ripresa per salari non notificati dalla ditta RI 1 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002 vanno applicate le vecchie norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.
3. Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dalla società a __________ nel 2001 e nel 2002 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’attività indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione della società quale datore di lavoro dell'assicurato. Se essa risulterà come tale, bisognerà riprendere a titolo di salario gli importi versati al dipendente.
A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 in re F. M., H 59/00).
4. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, il TFA ha precisato:
" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale."
(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).
5. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
7. Ai fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.
Interpellato dal TCA (cfr. doc. VII), __________, oltre a confermare di aver ricevuto la decisione della Cassa, ha affermato che le prestazioni lavorative da lui eseguite "consistevano in lavori di pittura, intonaci e gessatura." (cfr. doc. VIII).
A proposito della libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "dalla ditta RI 1 ho ricevuto le direttive sull’esecuzione del lavoro e relativo luogo, senza nessuna direttiva per l’orario di lavoro e la relativa pianificazione", che fatturava direttamente “al signor RI 1, __________” e che “le modalità di remunerazione erano basate sulle ore lavorative.” (cfr. doc. VIII).
Circa i macchinari o gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che "quando svolgevo la mia attività per la ditta RI 1 utilizzavo gli strumenti di lavoro usati da pittori, ossia pittura, pennelli, ecc. di mia proprietà, mentre la ditta RI 1 aveva messo a mia disposizione l’intonacatrice.” (cfr. doc. VIII). Egli ha affermato inoltre di aver "effettuato degli investimenti relativi all’acquisto della pittura, pennelli e piccoli attrezzi necessari a tale professione." (cfr. doc. VIII).
Egli ha poi aggiunto che "per l’attività svolta per la ditta RI 1 non ho ricevuto e sottoscritto contratti e mandati di lavoro".
Alla domanda se nel biennio 2001/2002 egli avesse esercitato la stessa attività svolta per il ricorrente anche per altre società o persone, il signor __________ ha risposto che “nel 2001, oltre all’attività esercitata per la ditta RI 1, ho svolto l’attività di pittore anche per altre società o persone e meglio come alle fatture annesse (__________, doc. C). Nel 2002 ho lavorato, purtoppo, solo per la ditta RI 1, non avendo trovato lavoro altrove.” (cfr. doc. VIII).
Infine, alla domanda se nel biennio 2001/2002 egli avesse svolto altre attività per altre società o persone, egli ha osservato che “nel 2001 ho svolto anche altre attività per altre persone, attività quali opere edilizie: muratore, demolizioni e sistemazioni esterne, pulizia per posa silicone (vedi fatture __________, doc. D).” (cfr. doc. VIII).
Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa (cfr. doc. X). Il ricorrente, da parte sua, ha rilevato che molte ditte prestano la loro manodopera a seconda del mercato o della loro situazione interna, osservando che nessuna istituzione garantisce ai piccoli artigiani uno stipendio minimo (cfr. doc. XI).
8. Dai documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor __________ per il ricorrente nel 2001-2002 era di tipo dipendente.
Innanzitutto la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per il ricorrente durante il 2001 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113).
In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso il ricorrente non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti.
Come emerge dalle risposte di __________, nel biennio 2001/2002 l'assicurato ha svolto le proprie funzioni in modo preponderante per la ditta ricorrente, lavorando quasi esclusivamente per il ricorrente nel 2001 e solo per RI 1 nel 2002.
Per cui, nel periodo 2001-2002 il ricorrente era il committente principale, se non l'unico, dell'interessato, il quale aveva pertanto instaurato un rapporto di dipendenza economica. Avendo infatti un solo committente, in particolare nel 2002, in caso di mancanza di lavoro da parte del ricorrente, l'assicurato non aveva altri lavori che gli permettessero di sopravvivere economicamente. Lui stesso ricorda infatti che "nel 2002 ho lavorato purtroppo solo per la ditta RI 1, non avendo trovato lavoro altrove." (cfr. doc. VIII)
Egli si trovava pertanto nella stessa situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dal ricorrente, non avrebbe avuto alcun'altra risorsa finanziaria.
Ciò a maggior ragione considerato l'ingente importo conseguito (complessivamente fr. 114'005, di cui fr. 36'145 nel 2001 e fr. 77'860 nel 2002).
I compensi versati dal ricorrente al collaboratore nel periodo 2001-2002 erano importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno dell'assicurato.
Inoltre, va rilevato che nell’esecuzione della propria attività il signor __________ non aveva nessun contatto diretto con i committenti, ma riceveva unicamente dal signor RI 1 delle direttive sull’esecuzione del lavoro e il relativo luogo (cfr. doc. VIII).
Il signor __________ ha per contro rilevato che il signor RI 1 non gli impartiva nessuna direttiva quanto all’orario di lavoro e alla relativa pianificazione. Al riguardo bisogna comunque rilevare che la natura stessa dell’attività di pittore-gessatore svolta da __________ prevede tempi ben specifici di lavoro sui cantieri: esigenze del settore, infatti, impongono le scadenze entro le quali devono obbligatoriamente essere svolte le varie attività (pittore, piastrellista, elettricista...), onde evitare di intralciare il lavoro di altri.
Il signor __________ ha poi rilevato di avere utilizzato, nello svolgimento delle proprie opere, strumenti di lavoro di sua proprietà, quali pennelli e pittura, ma di avere pure fatto capo all’intonacatrice messa a disposizione dalla ditta RI 1.
A tal proposito, va rilevato che il fatto di avere usato piccolo materiale di uso comune quale pittura e pennelli di sua proprietà non basta ancora a caratterizzare di attività indipendente quella svolta da __________, ritenuto comunque come egli abbia utilizzato l’intonacatrice (strumento che richiede un investimento certamente maggiore rispetto a pennelli e pittura) di proprietà della ditta.
Ne segue che l'unico elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per l'acquisto di pittura, pennelli e piccoli attrezzi necessari alla sua professione, non è decisivo alla luce della netta predominanza delle caratteristiche dell'attività dipendente.
Per quanto concerne l'iscrizione del signor __________ come indipendente dal 1° novembre 1994, come da lui segnalato in sede di opposizione alla decisione del 2 luglio 2004 della Cassa (cfr. doc. VIII 2), va rammentato che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Alla luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al TCA, fatturava alla ditta RI 1 e non al destinatario finale del suo lavoro (cfr. doc. VIII).
Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.
La qualifica dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.
9. Nella sua opposizione del 21 luglio 2004 alla decisione del 2 luglio 2004 della Cassa (cfr. doc. VIII2) __________ ha rilevato di essere indipendente e di pagare in tale veste i contributi AVS dal 1° novembre 1994, ritenendo ingiusto di dovere pagare due volte i contributi AVS, una come indipendente e una come dipendente.
Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).
Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento dell'attività svolta per la ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione dei contributi dovuti da __________ nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.
Il TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o un riesame sono dati oppure no.
In concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di contributi come indipendente (cfr. doc. XVI).
La Cassa, in data 18 marzo 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che per l’anno 2001 __________ ha già pagato i contributi quale indipendente, mentre per l’anno 2002 tali contributi non sono ancora stati richiesti, essendo ancora pendente presso l’amministrazione la procedura d’opposizione contro la decisione del 2 luglio 2004 di fissazione dei contributi quale dipendente per gli anni 2001 e 2002 (cfr. doc. XVII).
Il TCA constata dunque che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per il 2001 – a seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente ricorso - i redditi del 2001 del collaboratore della società ricorrente erano già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/ AI/IPG per l'attività d'indipendente.
La Cassa CO 1 ha comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di __________ quale indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non retroattività delle leggi.
In concreto, la ditta RI 1 ha considerato __________ quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i contributi paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 8), invece, per gli importi conseguiti da __________ con il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.
Pertanto, per il 2001, sono dati i presupposti dell'errore da parte della Cassa di compensazione nel calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e dell'importanza della ripresa in esame (Fr. 36'145), per cui l'amministrazione era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione d'ufficio del 2 luglio 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.
A __________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4 e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).
10. Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni famigliari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti