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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2004 30.2004.68

7. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,579 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

interessi di mora dovuti da una società a causa del tardivo versamento dei contributi paritetici

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.68   cr/sc

Lugano 7 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione del 16 luglio 2004 emanata da

Cassa CO 1

  in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 9 luglio 2004 la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 390.75 gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1, a causa del tardivo versamento dei contributi paritetici dovuti per il periodo dal 1.10.2003 al 31.12.2003 (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la predetta decisione è tempestivamente insorta la società, con opposizione del 15 luglio 2004, contestando l'addebito degli interessi di mora (cfr. doc. A2).

                                         Con decisione su opposizione del 16 luglio 2004 la Cassa ha respinto le censure dell'opponente, confermando la precedente decisione (cfr. doc. A3).

                               1.3.   Con ricorso del 27 luglio 2004 la società RI 1 è tempestivamente insorta, rilevando quanto segue:

"  (…)

In data 26 novembre 2003 la nostra società, a seguito del cambiamento di sede dal Canton __________ al Canton __________, veniva iscritta quale contribuente AVS alla Cassa dal 1° ottobre 2003, in precedenza risultavamo iscritti esclusivamente per i contributi Assegni famigliari (documento 4).

A seguito di quanto precede in data 24 dicembre 2003 inoltravamo alla signora __________ della Cassa i conteggi dei salari per l'anno 2003. Gli stessi dovevano portare all'elaborazione di un conteggio definitivo fino al 30 settembre 2003 solo per quanto attiene gli assegni famigliari, e dal 1° ottobre 2003 per tutti i contributi (documento 5).

In data 26 gennaio 2004 la Cassa emetteva due conteggi (documento 6 e 7) i quali tuttavia risultavano errati in quanto non tenevano in considerazione la realtà delle cose così come da nostro scritto del 24 dicembre 2003.

Solo dopo colloquio telefonico con la signora __________ delle affiliazioni, avvenuto nei giorni successivi, la cassa procedeva allo stralcio della posizione Assegni famigliari (documento 8) in data 4 febbraio 2004, ma retroattivamente al 30 settembre 2003 - questo sta a dimostrare tra le altre cose l'ammissione indiretta di errore da parte della Cassa.

In seguito a quanto precede la Cassa emetteva finalmente il conguaglio spese corretto (documento 9) il quale, veniva pagato entro i 30 giorni dalla data della fattura.

IN DIRITTO

Se la Cassa avesse agito con professionalità al nostro invio di documentazione del 24 dicembre 2003, l'emissione del conteggio definitivo dei salari sarebbe dovuta avvenire entro qualche giorno e conseguentemente il pagamento nei termini non avrebbe comportato alcuna emissione di interessi di mora.

La Cassa purtroppo non ha svolto con diligenza il proprio lavoro, come dimostrato dalla decisione del 4 febbraio 2004 retroattiva valuta 30 settembre 2003, e pertanto oggi richiede al contribuente di assumere i costi degli errori da lei commessi." (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta del 1° settembre 2004 la Cassa ha osservato:

"  (…)

NEL MERITO

1.   Con ricorso del 27 luglio 2004, la ditta RI 1 ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni esposte con opposizione del 15 luglio 2004.

Pertanto, allo scopo di evitare un ulteriore atto di causa avente lo stesso contenuto della decisione su opposizione del 16 luglio 2004, la Cassa rinvia a tale atto, riconfermandosi integralmente nello stesso.

La Cassa evidenzia comunque ancora che l'importo di cui alla fattura 13 febbraio 2004 relativa al conguaglio del 2003 è stato accreditato sul di lei conto solo in data 19 marzo 2004, così come si evince dal giustificativo contabile di cui al doc. 1.

Pertanto, conformemente agli articoli 41ter e 42 OAVS nonché alla chiara giurisprudenza in merito, gli interessi di mora pari a CHF 390.75 sono dovuti, indipendentemente dalla questione concernente l'affiliazione - peraltro risolta - che esula dall'oggetto in contestazione.

2.   Visto quanto sopra esposto, la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale che la decisione su opposizione del 16 luglio 2004 venga confermata e il ricorso presentato in data 27 luglio 2004 dalla RI 1 sia respinto." (Doc. III)

                               1.5.   In data 6 settembre 2004 la società ricorrente ha confermato quanto già indicato nel proprio ricorso del 27 luglio 2004 (cfr. doc. V).

Il doc. V è stato trasmesso alla Cassa, per conoscenza (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                         In concreto gli interessi di mora chiesti in pagamento dalla Cassa per ritardato pagamento dei contributi paritetici si riferiscono al periodo compreso fra il 1° ottobre 2003 e il 31 dicembre 2003. Per cui trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS.

                               2.3.   L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

                                         I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

                                         Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA (art. 14 cpv. 3 LAVS).

                                         Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).

In tema di interessi di mora e interessi compensativi l'art. 26 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata (art. 26 cpv. 1 LPGA).

                                         Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.

                                         A norma dell'art. 34 cpv. 1 OAVS devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro, ogni mese, se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (lett. a), le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre (lett. b).

                                         In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).

                                         I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).

                                         A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

                                         L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

                                         La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

                                         A norma dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

                                         Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

                                         Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.

                                         Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

                                         Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (DTF 123 V 317, DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).

                                         Se il testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).

                                         D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

                                         L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

                                         Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, il Tribunale federale delle assicurazioni esamina di principio liberamente la legalità di disposizioni d'applicazione emanate dal Consiglio federale, esercitando in particolare il suo controllo su quelle prese in esecuzione di una delega legislativa. Nella misura in cui la delega è imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all'esecutivo un ampio potere d'apprezzamento, il tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva oltrepassa la delega legislativa o se per altri motivi è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito, il TFA ha stabilito che una disposizione regolamentare viola l'art. 8 Cost. quando non si basa su motivi seri e oggettivi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare. In questo contesto il TFA ha pure precisato che il Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'esecutivo. Deve invece limitarsi a verificare se la norma litigiosa è atta a realizzare oggettivamente lo scopo della legge, senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se costituisce il mezzo più appropriato per raggiungere questo scopo (RAMI 2002 pag. 135, Pratique VSI 2001 pag. 69, DTF 125 V 30 consid. 6a, DTF 124 II 245 consid. 3, DTF 124 II 583 consid. 2a, DTF 124 V 15 consid. 2a, DTF 124 V 194 consid. 5a con i riferimenti).

                                         Le ordinanze d'esecuzione non possono invece porre nuove regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).

                                         Come sottolinea Knapp ("Précis de droit administratif", 4a edizione, pag. 74) "ces ordonnances supposent l'existence d'une loi formelle dont elles dépendent quant à leur contenu. Elles ne peuvent, en principe, rien y ajouter comme d'ailleurs rien en retrancher. On dit, dès lors, qu'elles ne peuvent contenir que des règles secondaires (DTF 104 Ib 209)".

                                         Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di riaffermare che "l'ordonnance (n.d.r.: d'exécution) doit s'en tenir à l'ordre juridique défini par la loi. Elle ne peut introduire des prescriptions qui restreignent les droits des citoyens ou qui leur imposent de nouvelles obligations, qui ne reposent sur aucune base légale (ATF 121 I 122, consid.  4a, p. 26 s.; 117 IV 349, consid.  3c, p. 354 s.)" (cfr. Pratique VSI 1997, pag. 280).

                               2.6.   In una sentenza del 21 gennaio 2000, pubblicata in DTF 126 V 48 il TF ha riassunto la propria giurisprudenza in materia, ribadendo:

"  b) Nach der Rechtsprechung kann das Eidg. Versicherungsgericht Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich, von hier nicht in Betracht fallenden Ausnahmen abgesehen, auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen. Bei (unselbständigen) Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sie sich in den Grenzen der dem Bundesrat im Gesetz eingeräumten Befugnisse halten. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungseben eingeräumt, muss sich das Gericht auf die Prüfung beschränken, ob die umstrittenen Verordnungsvorschriften offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle dejenigen des Bundesrates setzen und es hat auch nicht die Zweckmässigkeit zu untersuchen.

Nach ständiger Rechtsprechung unter der Herrschaft der bis Ende 1999 in Kraft gestandenen Bundesverfassung (aBV) verstiess eine vom Bundesrat verordnete regelung allerdings dann gegen deren Art. 4, wenn sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen liess, wenn sie sinn-oder zwecklos war oder wenn sie rechtliche Unterscheidungen traf, für die sich ein vernünftiger Grund nicht finden liess. Gleiches galt, wenn die Verordnung es unterliess, Unterscheidungen zu treffen, die richtigerweise hätten berücksichtigt werden sollen (…).

Auf den 1. Januar 2000 ist die neue Bundesverfassung vom 18. April 1999 in Kraft getreten (….)

Das bei bundesrätlichen Verordnungen zu beachtende allgemeine Rechtsgleichheitsgebot leitet sich nunmehr aus art. 8 Abs. 1 BV ab, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Mit Blick auf die Rechtsnatur der Ueberprüfung unselbständigen Verordnungsrechts als Form der verfassungsrechtlichen Normenkontrolle rechtfertigt es sich, die neue Bundesverfassung im Rahmen anhängiger Verfahren selbst dann anzuwenden, wenn wie im vorliegenden Fall - der angefochtene Entscheid vor dem 1. Januar 2000 ergangen ist. Da indessen das Rechtsgleichheitsgebot des Art. 8 Abs 1 BV gegenüber der bisherigen Regelung, mit Ausnahme der Angleichung des Textes an die Verfassungswirklichkeit (alle Menschen statt bisher nur Schweizer), keine materielle Aenderung erfahren hat (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung, Separatdruck, S. 142) und die diesbezügliche Nachführung in den Räten denn auch anbestritten war (Amtl. Bull. BV 1998 (Separatdruck) N 152 ff und S 33 ff), gilt die bisherige Rechtsprechung zur vorfrageweisen Prüfung unselbständigen Verordnungsrechts auch unter der neuen Bundesverfassung."

                               2.7.   Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessata la rifusione degli interessi di mora per il tardivo pagamento dei contributi dovuti dal 1.10.2003 al 31.12.2003, per un ammontare complessivo di fr. 390.75 (cfr. doc. A1).

                                         Dagli atti di causa emerge che la Cassa in data 13 febbraio 2004 ha inviato alla società ricorrente una fattura relativa ai contributi dovuti dal 1.10.2003 al 31.12.2003 per un importo di

                                         fr. 78'150.80 (cfr. doc. A9).

                                         L'ammontare richiesto doveva essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione, ossia entro 30 giorni a partire dal 14 febbraio 2004.

Occorre qui rilevare, per inciso, che le lamentele espresse in sede ricorsuale dalla società circa i presunti errori commessi dalla Cassa nell'emissione del conteggio dei contributi paritetici (cfr. doc. I) - visto che la Cassa ha emesso dapprima due conteggi datati 26 gennaio 2004, in seguito sostituiti, visto lo scritto 24 dicembre 2003 inviato alla Cassa dalla società (cfr. doc. A5), dal conteggio del 13 febbraio 2004 esulano dalla presente controversia.

Oggetto della presente lite è infatti unicamente la questione a sapere se la società ricorrente ha pagato o meno quanto richiesto dalla Cassa entro il termine di trenta giorni dalla fatturazione del 13 febbraio 2004.

                                         Va a questo proposito rilevato che, circa il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, secondo questo disposto, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.

                                         A proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):

"  Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)."

                                         Nella citata sentenza il TFA ha stabilito:

"  2.- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht."

                                         Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla circolare sugli interessi di mora e compensativi il cui marg. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento.

                                         Con una sentenza non pubblicata del 5 agosto 2002 nella causa G.S. SA (inc. 30.2002.54), questo TCA ha confermato la validità delle disposizioni di legge disciplinanti gli interessi di mora.

                                         Nella presente fattispecie dagli atti emerge che l'importo è stato accreditato sul conto della Cassa il 19 marzo 2004 (cfr. doc. III bis).

                                         L'accredito sul conto della convenuta è quindi avvenuto oltre il termine impartito che scadeva il 14 marzo 2004. Infatti, essendo l'anno 2004 bisestile ed avendo dunque febbraio 29 giorni (29 febbraio che, come esplicitato nella circolare sugli interessi di mora e compensativi CIM, marg. 4014, è da considerare come ultimo, rispettivamente il trentesimo giorno del mese), i trenta giorni dalla fatturazione del 13 febbraio 2004 vengono a cadere il 14 marzo 2004 (16 giorni di febbraio + 14 di marzo = 30 giorni).

                                         In tal senso cfr. anche la circolare sugli interessi di mora e compensativi edita dall'UFAS (CIM) che prevede al marg. 4002 che se la fatturazione è del 1° febbraio, negli anni bisestili il termine per la riscossione dei contributi scade 1° marzo (30 giorni).

                                         In queste circostanze, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. c OAVS ha calcolato gli interessi a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento.

                                         Ai fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cfr. anche art. 42 cpv. 3 OAVS), mentre negli anni normali il 28 febbraio è da considerare come l'ultimo, rispettivamente il trentesimo giorno del mese. Negli anni bisestili, invece, il 28 febbraio è considerato come giorno normale (cfr. marg. 4014 CIM).

                                         In concreto, per il periodo dal 14 febbraio 2004 al 19 marzo 2004, la Cassa ha, correttamente, calcolato 36 giorni (17 giorni di febbraio e 19 di marzo) che al tasso del 5% all'anno corrispondono a fr. 390.75 di interessi di mora (78'150.80 X 36 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS), come indicato nel conteggio della Cassa (cfr. doc. A1).

                                         In queste circostanze, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto, senza assegnazione di ripetibili.

Da notare, per inciso, che la richiesta ricorsuale della società di ottenere un'indennità di fr. 1'000 per i continui scritti e per le spese sopportate per il ricorso è palesemente infondata e sproporzionata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2004 30.2004.68 — Swissrulings