Raccomandata
Incarto n. 30.2004.66 cs
Lugano 20 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 25 giugno 2004 emanata da
Cassa CO 1, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 25 e 28 maggio 2004 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, per i periodi 1.10.2002-31.12.2002 e 1.1.2003-31.12.2003, quale salariata il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo, sulla base di un reddito professionale di fr. 62'500, rispettivamente fr. 250'000 (doc. 1 e 2).
1.2. L’amministrazione ha confermato il calcolo dei contributi dovuti tramite decisione su opposizione del 25 giugno 2004.
L’assicurata, rappresentata dallo RA 1, rappresentato dall’avv. RA 2, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione contestando principalmente l’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo.
L’insorgente, cittadina __________, rileva in particolare di aver ottenuto, fiscalmente, lo statuto di globalista secondo l’art. 14 LIFD, poiché è attiva unicamente all’estero ed in particolare in ___________. Nessuna attività viene per contro svolta in Svizzera, Paese nel quale si riposa tra un’attività e l’altra.
Oltre alla professione di __________ la ricorrente beneficia, in qualità di azionista unica della società __________, di dividendi derivanti dalla commercializzazione dei propri ____________.
L’assicurata, sulla base delle norme della LAVS e dell’OAVS ed in particolare dell’art. 6ter OAVS, chiede l’accoglimento del ricorso nei seguenti termini:
"§ La decisione impugnata è di conseguenza annullata ed è invece accolta l’opposizione 8 giugno 2004 della ricorrente.
§ Il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG della ricorrente sarà effettuato ignorando i suoi redditi da attività lucrativa svolta all’estero rispettivamente l’importo del dispendio posto all’origine della sue tassazioni.
§ E’ accertato che la ricorrente non sottostà alla LADI.” (doc. I)
1.3. Con risposta del 9 settembre 2004 l’amministrazione propone di evadere il ricorso ai sensi dei considerandi, affermando:
" (…)
La Cassa nella circostanza ha ritenuto che, trattandosi di una __________ professionalmente attiva all’estero, ai fini del diritto delle assicurazioni sociali, non poteva essere affiliata nella categoria delle “persone senza attività lucrativa”.
12. Teniamo a precisare che la ricorrente non è stata affiliata d’ufficio, ma in base alla sua richiesta, avendo inoltrato in data 15 aprile 2004, il questionario per l’affiliazione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS e da lei regolarmente sottoscritto. Nel modulo veniva specificato: “nessuna attività in Svizzera – solo attività all’estero”, senza alcuna precisazione in quali nazioni, quindi la Cassa non poteva essere a conoscenza che l’attività più importante era svolta in Italia (doc. 4).
13. Anche nell’opposizione venivano espresse le ragioni seguenti che hanno portato la signora RI 1 a trasferirsi a __________: “”. Implicitamente si informava la Cassa che la ricorrente non avrebbe lavorato solo in Italia.
14. L’art. 6ter OAVS “reddito lucrativo realizzato all’estero” stabilisce che, sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera: “che paga l’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD).
15. Giusta gli art. 13 LT e 14 LIFD che trattano dell’imposizione globale secondo il dispendio, una condizione sine qua non per un contribuente per poter chiedere ed ottenere tale tipo di tassazione – in luogo e vece della tassazione ordinaria – è di non esercitare un’attività lucrativa in Svizzera. Pertanto è considerato globalista per il diritto fiscale svizzero la persona senza attività lucrativa in Svizzera, anche se, eventualmente, un’attività dipendente od indipendente viene svolta all’estero.
16. Alla luce di quanto precede, a mente della Cassa, l’affiliazione e le relative decisioni di fissazione dei contributi, dovrebbero essere annullate, tuttavia in una recente sentenza che trattava una fattispecie riguardante un globalista, questo Tribunale, ha deciso di affiliarlo nella categoria degli indipendenti, nonché di determinare i contributi sulla scorta dei dati fiscali della tassazione globale.
17. Le motivazioni addotte dal Tribunale per scostarsi dall’applicazione dell’art. 6ter OAVS, si riferivano ad una sentenza del TFA del 17 maggio 1993, dalla quale emergeva che la comunicazione fiscale è vincolante per l’amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un’eccezione a questa disposizione.” (doc. V)
1.4. Le parti sono state convocate per una discussione di causa, che ha avuto luogo il 10 dicembre 2004, dove RA 1, __________ e rappresentante dell’insorgente in sede di opposizione, ha affermato:
" La signora è giunta effettivamente __________ dove ha preso residenza e ha domandato essa stessa la sua affiliazione in qualità di indipendente (recte: ha affermato di svolgere attività lucrativa indipendente all’estero, cfr. doc. 4). I rappr. della ricorrente ribadiscono qui che in Ticino non viene svolta nessuna attività neppure riferita alla __________ o della partecipazione delle __________, anche con riferimento a __________. Ribadiscono che in Ticino vi è esclusivamente la residenza ed il luogo dove allontanarsi dall'ambiente lavorativo.
__________.
La __________ detiene ______________ e incassa i relativi proventi, che rappresentano una parte importante degli incassi complessivi. Rimangono escluse solamente le prestazioni lavorative che la signora fornisce a __________ e ad altre ditte e le partecipazioni __________.
La fatturazione di questo tipo di prestazione, che si riferisce __________, avviene direttamente a cura della signora. Materialmente poi la fatturazione di queste prestazioni la prepariamo noi. In __________ è sempre di spettanza della __________ ma per gli altri aspetti dell'attività __________.
La vendita di __________ comporta quindi il versamento di __________ che vengono incassate dalla __________ di cui la signora è unica azionista.
La signora non amministra la Società: essa beneficia del frutto __________ per tramite dei dividendi e ciò non costituisce un'attività lavorativa.
Con il trasferimento della residenza in Ticino la signora non ha mutato nella sostanza, a parte le variabili professionali classiche, la sua intensità di lavoro e i luoghi di lavoro. Per quanto attiene __________ __________. Si tratta della valutazione personale del signor RA 1 che si fonda su sue impressioni e non su dati certi o su documentazione contabile.
Non siamo in grado di indicare se la signora abbia una sostanza personale propria, immobili o altro che possono contribuire ai suoi redditi.” (doc. X)
in diritto
2.1. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In concreto la decisione si riferisce al periodo 1.10.2002 – 31.12.2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per il calcolo dei contributi del 2002 vanno applicate le vecchie norme, ritenuto tuttavia che per quanto concerne la problematica in esame (affiliazione in Svizzera o all’estero per l’attività esercitata dalla ricorrente), non vi sono stati, di principio, con l’entrata in vigore della LPGA, cambiamenti di rilievo.
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicurata, cittadina __________, domiciliata in Svizzera e al beneficio della tassazione globale sul dispendio ex art. 14 LIFD, va affiliata in Svizzera per il pagamento dei contributi sociali quale persona senza attività lucrativa oppure quale salariato il cui datore di lavoro non paga contributi sociali in Svizzera.
2.3. Sono assicurate in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS e nuovo art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS in vigore dal 1° gennaio 2003).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
2.4. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Il regolamento (CE) 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
In ambito di pagamento di contributi sociali la Svizzera non ha invece sottoscritto nessuna Convenzione con l’__________.
2.5. Le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS nel 2001, prevedono al N. 1068 che il reddito delle persone che pagano l'imposta secondo il dispendio non è soggetto a contribuzione in quanto tale, poiché tali persone sono considerate come assicurati senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Il n. 1068, completato con l'entrata in vigore degli Accordi sulla libera circolazione delle persone il 1° giugno 2002, ha il seguente tenore:
" Le revenu des personnes imposées d’après la dépense n’est pas soumis en tant que tel à cotisations, car ces personnes son réputées être sans activité lucrative (art. 29 al. 5 RAVS e n° 2001 ss). Les dispositions sur l’assujettissement à l’assurance sont réservées. Les personnes imposées d’après la dépense ne sont parfois pas assurées en Suisse, et cela en vertu du principe de l’assujettissement au lieu du travail prévu dans le cadre du droit de l’UE et dans les conventions en matière de sécurité sociale (voir à ce propos les DAA).”
Al riguardo il TCA constata con rammarico che a oltre tre anni di distanza da un importante modifica legislativa in ambito OAVS (passaggio dal calcolo dei contributi secondo il metodo praenumerando a quello postnumerando), a più di due anni dall’entrata in vigore dell’ALC, e a quasi due anni dall’entrata in vigore della LPGA, le Direttive edite dall’UFAS, che peraltro hanno subito radicali modifiche (cfr. in particolare le DIN e le direttive sull’assoggettamento), non sono ancora state tradotte in lingua italiana nemmeno nelle versioni, più volte aggiornate, pubblicate su internet.
Questo atteggiamento è irrispettoso dell’art. 2 cpv. 2 Cost. fed. secondo il quale la Confederazione promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese, dell’art. 3 Cost. fed. sul federalismo, dell’art. 4 Cost. fed. sulle lingue nazionali e soprattutto dell’art. 70 cpv. 1 Cost. fed. secondo il quale le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano (cfr. anche Pratique VSI 2004 pag. 146).
Così facendo l’amministrazione federale discrimina peraltro in modo ingiustificato i funzionari di lingua italiana, chiamati ad applicare la legge, in ambiti così importanti, rispetto a loro colleghi di lingua francese e tedesca.
E’ più che mai opportuno ed urgente che la direttiva sull’assoggettamento all’AVS, modificata radicalmente con l’entrata in vigore dell’ALC, venga tradotta in italiano.
Ciò si giustifica tanto più se si considera che il Canton Ticino è un Cantone di frontiera che deve far fronte a diversi problemi di natura giuridica nella fase iniziale di applicazione dell’ALC.
2.6. Le Direttive sull’assoggettamento (traduzione del redattore in mancanza della versione originale in lingua italiana), al marg. 2011 rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento 1408/71).
I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento 1408/71), a meno che siano distaccati.
In generale i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento 1408/71).
Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento 1408/71).
Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento 1408/71).
I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2033, cfr. P. Cadotsch, op. cit., pag. 136).
Per il marg. 2034 i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034).
Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035).
Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (marg. 2036).
Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD) la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (marg. 2037).
Se l’interessato non produce la documentazione la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E 001.
L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (marg. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).
Va infine ricordato che giusta gli art. 13 LT e 14 LIFD che trattano dell'imposizione globale secondo il dispendio, una condizione sine qua non per un contribuente per poter chiedere ed ottenere tale tipo di tassazione – in luogo e vece della tassazione ordinaria è di non esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Pertanto è considerato globalista per il diritto fiscale svizzero la persona senza attività lucrativa in Svizzera, anche se, eventualmente, svolge un'attività dipendente od indipendente all'estero.
Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali l'eventuale reddito lucrativo realizzato all'estero da un globalista non rientra nel salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS.
Infatti, l'art. 6ter lett. c OAVS prevede che i redditi d'attività lucrativa (svolta all'estero) che pervengono ad una persona domiciliata in Svizzera che paga l'imposta secondo il dispendio giusta il citato art. 14 LIFD, sono eccettuati dal calcolo dei contributi.
2.7. Nel caso di specie si tratta innanzitutto di stabilire dove l’assicurata svolge la propria attività lavorativa.
In seguito, sulla base delle Convenzioni internazionali occorrerà determinare in quale Stato (__________) e in quale qualità (dipendente, indipendente, persona senza attività lucrativa) deve pagare i contributi.
Dalle affermazioni delle parti ed in particolare da quanto precisato dal __________ della ricorrente in sede di audizione, emerge che l’assicurata svolge le attività di __________, di __________ e tutte le altre attività connesse con il __________ esclusivamente all’estero, __________, __________ (doc. X).
L’insorgente non svolge dunque in Svizzera alcun tipo di lavoro e non ha nessuna attività, neppure per quanto concerne la preparazione di __________. Ciò è peraltro stato sostenuto da lei fin dall’inizio. Anche nel formulario compilato dall’insorgente, quando ha preso domicilio in Svizzera, è stata dichiarata un’attività unicamente all’estero (doc. 4).
La Cassa del resto non porta la prova del contrario ed anzi, in sede di risposta, rileva che per poter beneficiare dello statuto di globalista, in Svizzera non deve essere svolta alcuna attività lucrativa.
Circa i __________ l’insorgente, in Svizzera, si limita ad incassare, per il tramite di una società di cui è azionista unica ma non amministratrice, i relativi proventi sotto forma di dividendi (__________) per redditi realizzati all’estero tramite la vendita __________ (__________).
__________
Tuttavia, come precisato dal TFA, per stabilire se i proventi vanno assoggettati in Svizzera, occorre stabilire dove viene esercitata l’attività soggetta a contribuzione.
__________
Anche in concreto i __________ dai quali l’insorgente percepisce dei redditi derivano da prestazioni lavorative eseguite esclusivamente all’estero, __________.
2.8. Accertato che entrambi i redditi derivano da attività svolte all’estero, va ora esaminato dove deve essere assoggettata la ricorrente.
Per quanto concerne i rapporti con __________, in virtù del principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro previsto dall’ALC, i redditi percepiti lavorando __________ (__________), non vanno assoggettati in Svizzera, indipendentemente dalla questione a sapere se si tratta di attività salariata o indipendente (cfr. art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento 1408/71).
Se lavorasse solo in __________, l’insorgente, che paga l’imposta secondo il dispendio, in virtù del principio dell’unicità dell’affiliazione previsto dall’ALC (art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71), non andrebbe assoggettata in Svizzera.
Tuttavia l’assicurata lavora anche in __________, Paese con il quale la Svizzera non ha sottoscritto alcun Accordo sulla sicurezza sociale in ambito di pagamento dei contributi sociali.
In queste circostanze, per il lavoro svolto in quel Paese, trova applicazione il diritto svizzero (cfr. marg. 2061 delle direttive sull’assoggettamento).
In virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS l’interessata deve essere affiliata in Svizzera. Poiché tuttavia non lavora nel nostro Paese e paga le imposte secondo il dispendio, l’insorgente in virtù dell’art. 6ter OAVS, secondo il quale sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengono ad una persona domiciliata nella Svizzera che paga l’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD, va affiliata quale persona senza attività lucrativa e il contributo va stabilito sulla base dell’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio (cfr. art. 29 cpv. 5 OAVS).
Visto tutto quanto precede va ancora rilevato che la presente vertenza si scosta da quella giudicata da questo TCA nella causa N. (inc. 30.2002.233), sfociata nella decisione del 17 ottobre 2003 e citata dalla Cassa nella sua decisione su opposizione ed in sede di risposta.
Infatti in quel caso si trattava di un assicurato che, seppur beneficiario della tassazione globale secondo il dispendio (art. 14 LIFD), svolgeva in realtà un’attività lucrativa in Ticino, da dove amministrava società estere.
Per contro, nel caso di specie, l’insorgente non svolge alcuna attività in Svizzera.
In queste circostanze il ricorso va accolto, nel senso che la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché calcoli il contributo dovuto dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa.
Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per una nuova decisione conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti