Raccomandata
Incarto n. 30.2004.40 TB
Lugano 28 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 eseguito il 12 gennaio 2004, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese nei confronti della SA RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro. A seguito dell'opposizione della ditta, il 19 aprile 2004 (doc. H1) la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha annullato il primo rapporto sul controllo dei datori di lavoro e l'ha sostituito con una ripresa di Fr. 80'200. dalla quale è stato stornato l'importo di Fr. 4'602.-, per ottenere una ripresa complessiva di Fr. 75'598.-.
B. Su questo importo, composto di provvigioni, reddito in natura d'altra specie (Fr. 6'000.-), spese di trasferta con veicolo privato (Fr. 9'600.-) e di spese generali forfetarie non giustificate (Fr. 54'400.-) ma rimborsate ugualmente ai suoi dipendenti - sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante una seconda tassazione d'ufficio del 19 aprile 2004 (doc. H3) la Cassa di compensazione ha rifissato in Fr. 13'165,70 i contributi paritetici dovuti dal datore di lavoro per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
C. Il 19 maggio 2004 (doc. I) la ditta RI 1, per il tramite dell'avv. RA 1, , ha formulato ricorso contro la predetta decisione su opposizione della Cassa, chiedendo di annullarla e ribadendo le argomentazioni esposte con l'opposizione. Per le spese generali (di rappresentanza e per l'ufficio), vi sarebbe stato da parte dell'Amministrazione un cambiamento di prassi, annunciato a fine 2002 con validità dal 2003, ma che invece sarebbe già stato illecitamente adottato per gli anni oggetto della ripresa (1999-2002) scontrandosi dunque con la buona fede della società, la quale non poteva sapere, prima del tempo, che era tenuta a comprovare le spese sopportate dai dipendenti. Comunque, le visite di __________ e di __________ ai clienti, ai fornitori ed ai partner contrattuali in Svizzera, Italia, Germania, Francia e Spagna giustificherebbero le spese sopportate rimborsate loro forfetariamente. Quanto all'uso privato della vettura aziendale da parte di __________ ripreso dalla Cassa nella misura di Fr. 200.- al mese, l'insorgente osserva che dati i numerosi chilometri percorsi per la sua attività in diversi Paesi europei ed in Svizzera, l'utilizzo privato sarebbe al massimo pari a poche centinaia di chilometri all'anno e quindi trascurabile. Anche il rimborso di Fr. 500.- al mese per il locale adibito ad ufficio all'interno dell'appartamento in uso come abitazione privata sarebbe più che giustificato dall'attività di direttore svolta da __________ la sera e nei week-end. Da ultimo, l'insorgente contesta la ripresa di Fr. 500.- avvenuta nel 1999 per reddito in natura d'altra specie, argomentando che si tratterebbe di un contributo versato dalla SA per la messa a disposizione a Berna dell'appartamento di __________ quale recapito (telefonico e postale, ma anche luogo d'incontro con clienti) della società in Svizzera interna.
D. Con risposta di causa del 2 giugno 2005 (doc. III) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso. L'Amministrazione ha ribadito che accanto alle spese effettive rimborsate separatamente dal datore di lavoro a __________ ed a __________, le altre indennità forfetarie versate loro (a __________: Fr. 1'000.- al mese, a __________: Fr. 400.- al mese dal febbraio 2000) non sarebbero invece state giustificate. Anche l'allestimento di un ufficio in un'abitazione privata ed il totale (per __________ a Berna), rispettivamente parziale (per il papà __________ a Lugano), rimborso della locazione da parte del datore di lavoro ai conduttori non sarebbe suffragato da nessuna necessità oggettiva e professionale, né tanto meno da deduzioni a livello fiscale. Peraltro, la Cassa non avrebbe eseguito un cambio di prassi, trattandosi del primo controllo a cui sottoponeva la società insorgente. Inoltre, dato che __________ non possedeva un veicolo privato e che il tragitto domicilio-posto di lavoro deve essere considerato salario (art. 9 cpv. 2 OAVS), l'utilizzo dell'automobile della ditta a scopo privato è stato ripreso soltanto nella misura di Fr. 200.- al mese, corrispondente ai 2/7 dei costi del veicolo.
Il 14 giugno 2004 (doc. V) la ricorrente ha contestato che le spese generali rimborsate a __________ ed a __________ non fossero state giustificate. Essa ha inoltre documentato l'esistenza dell'ufficio al domicilio del suo dipendente con una fotografia e segnalando la presenza di un allacciamento telefonico. Anche il versamento mensile di Fr. 500.- per l'appartamento di Berna sarebbe giustificato dalla sua messa a disposizione come ufficio quale controprestazione.
L'Amministrazione ha replicato che non vi sarebbe la prova che entrambi questi spazi siano stati adibiti ad ufficio (doc. VII), mentre la ricorrente ha smentito dette affermazioni (doc. IX).
Pendente causa il TCA ha esperito degli accertamenti di cui si dirà nel proseguo di causa (docc. XII e XVI) e sui quali la ricorrente ha avuto modo di esprimersi (doc. XXII).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro ricorrente per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dalla SA vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
" Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
4. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
5. Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).
È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).
Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
- non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).
6. Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).
Nel caso in esame, gli importi rimborsati ai due dipendenti ed a __________ sono costituiti da cifre tonde (Fr. 12'000.-, Fr. 4'400.-, Fr. 2'400.-), ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente (Fr. 500.- o Fr. 400.- al mese) e non su presentazione di giustificativi.
La stessa ricorrente afferma d’altronde che ”(…) non è oggi in grado di portare la prova diretta che il rimborso ripreso costituisce un reale rimborso spese. (…)" (doc. I pag. 3).
7. Con sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha affermato che “(…) con l’ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi criteri l’elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi 2002 riferite a R.F., O.M. e S.P., da cui risulta per tutti da gennaio a dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).”.
Il TFA ha tutelato la decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali – contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.”.
Infine, la nostra Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8 CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).
Diversamente, ed apparentemente in maniera contraddittoria, nella susseguente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/03, consid. 6 anch'essa redatta da un giudice supplente di lingua italiana) l’Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio giustificato.
Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165).
Il Tribunale federale ha poi rimproverato alla Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici considerati nella sentenza 10 dicembre 2004, H 308/03). Data la professione d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne esistessero, avrebbe dovuto fissare personalmente l’ammontare delle spese di rappresentanza e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).
8. Ripresa delle spese generali
La Cassa CO 1 ha ripreso a __________ l'importo annuo di Fr. 12'000.- (corrispondente a Fr. 1'000.al mese) ed a __________ Fr. 4'400.- (Fr. 400.- mensili dal febbraio 2000) per spese generali rimborsate loro forfetariamente dal datore di lavoro. A dire dell'Amministrazione, queste spese non sarebbero state sufficientemente giustificate ai fini della LAVS, per cui dovrebbero essere considerate salario determinante sul quale tanto il datore di lavoro quanto la persona dipendente sono chiamati a pagare i contributi sociali.
Dal canto suo, già in sede di revisione e d'opposizione l'insorgente ha prodotto alla convenuta una lista elencante gli spostamenti e gli incontri avuti nel 2002 da __________ con clienti, fornitori e partner contrattuali in Svizzera ed all'estero (doc. XI/3). Vi sono dettagliatamente menzionate, settimana per settimana, le trasferte effettuate dal direttore per visitare i suoi clienti, ovvero sono stati indicati i nomi dei clienti e le località raggiunte.
9. Come detto già in sede di revisione da parte della Cassa e successivamente pure con l'introduzione dell'opposizione alla medesima autorità (doc. XI/1), la ditta ha prodotto la lista degli spostamenti per giustificare che nella sua attività di direttore __________ ha dovuto sopportare diverse spese di rappresentanza quali il pagamento di caffè, aperitivi, pranzi e cene offerti ai propri numerosi clienti. Seppure le pezze giustificative agli atti (doc. XI/4) per caffè e cene varie si riferiscano all'anno 2004 e non quindi al periodo in esame, questo TCA ritiene come comprovato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che anche negli anni 1999-2002 __________, nella sua carica di direttore della società, abbia dovuto sopportare simili spese di rappresentanza stante l'analogia delle prestazioni svolte per la società.
Pertanto, si può concludere che la ripresa di Fr. 500.- al mese effettuata dalla Cassa nei confronti del citato dipendente vada annullata, poiché le spese, di carattere professionale sono state dimostrate ma non quantificate. Tuttavia, non essendo dimostrata in questa sede la loro entità, la decisione impugnata - su questo punto - va annullata e gli atti rinviati alla Cassa per il necessario accertamento.
10. Discorso diverso va fatto invece per la ripresa di Fr. 400.- eseguita nei confronti di __________. Malgrado la ricorrente abbia sostenuto che l'attività di quest'ultimo fosse simile a quella del direttore, per cui anche al primo andrebbero riconosciute le medesime necessità di sopportare delle spese di rappresentanza, tuttavia la ditta non ha prodotto alla Cassa nessun tipo di giustificativo in questo senso. Agli atti non v'è nemmeno una lista dei clienti incontrati dal precitato dipendente, che potrebbe giustificare la presa a carico da parte del dipendente di bevande e/o pranzi offerte ai propri clienti quali spese di rappresentanza.
A ragione dunque la convenuta ha ritenuto che le spese sopportate dal collaboratore non sono state sufficientemente comprovate, respingendo conseguentemente l'opposizione.
11. La ricorrente lamenta inoltre una violazione della sua buona fede, ritenuto come la Cassa CO 1 le abbia spiegato l'iter da seguire per ottenere il riconoscimento del rimborso di spese professionali per i propri dipendenti soltanto a fine 2002 con validità dal 1° gennaio 2003, mentre l'Amministrazione stessa avrebbe proceduto, nel 2004, ad applicare questo nuovo metodo anche ad un periodo antecedente (1999-2002). L'insorgente invoca dunque un improvviso cambio di prassi a suo danno.
Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'Amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'Amministrazione ha formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel caso in questione, si è in presenza di una decisione amministrativa resa il 9 marzo 2004 sulla scorta di un rapporto di revisione allestito da un ispettore della Cassa CO 1. Su tale base, quest'ultima ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro. Accogliendo parzialmente l'opposizione formulata dalla società, il 19 aprile 2004 la Cassa ha emanato una nuova decisione formale ed un nuovo rapporto di revisione.
L'impugnato controllo dei datori di lavoro effettuato dalla Cassa CO 1 sulla SA in disamina costituisce in realtà la prima revisione a cui l'interessata è stata sottoposta in qualità di datrice di lavoro. L'obbligo, per una Cassa, di procedere al controllo di un datore di lavoro si presenta ogni quattro anni (art. 162 OAVS). Per prassi, la Cassa CO 1 esegue queste revisioni soltanto quando i salari versati ai dipendenti raggiungono l'ammontare di Fr. 200'000.-. Ecco il motivo per cui, negli anni precedenti, la ricorrente non è mai stata oggetto di una revisione. Ciò stante, l'insorgente non è dunque legittimata ad invocare il rispetto della buona fede, poiché in precedenza non v'è stata alcuna altra decisione di una Cassa di compensazione che possa averla indotta in errore facendole credere di avere ammesso e concesso un rimborso spese forfetario (di Fr. 400.rispettivamente di Fr. 500.- al mese) senza necessità di comprovarlo con pezze giustificative.
Non si può inoltre sostenere che la Cassa abbia illecitamente cambiato la propria prassi in materia di rimborsi spese forfetari. Va infatti ricordato che la prima sentenza resa dal Tribunale federale delle assicurazioni in merito all'obbligo per il datore di lavoro ed il salariato di comprovare le spese rimborsate forfetariamente mediante pezze giustificative risale addirittura al 1960, ed è stata successivamente confermata a più riprese (cfr. consid. 5). Con l'emissione, a fine anno 2002 e con validità dal 1° gennaio 2003, da parte della Cassa CO 1 a tutte le società con sede in Ticino di una Circolare sulle modalità di prelievo dei contributi sociali, la convenuta ha semplicemente voluto ricordare ai datori di lavoro la propria prassi già da tempo in uso, che riprende semplicemente le regole giurisprudenziali sopra esposte.
Pertanto, non v'è stato nessun cambiamento del modo d'eseguire le revisioni dei datori di lavoro da parte della Cassa di compensazione. Essa ha unicamente voluto ricordare agli interessati che dovevano continuare a seguire e rispettare la prassi allora vigente. La buona fede della ricorrente non può quindi essere riconosciuta e la decisione va confermata.
12. Ripresa della partecipazione al costo della pigione di __________
Quali altre spese generali non giustificate e quindi considerate quale salario determinante, l'Amministrazione ha ripreso l'ammontare fisso di Fr. 500.- mensili (pari a Fr. 6'000 annui) che l'insorgente rimborsava a __________ a titolo di controprestazione per la messa a disposizione della ditta di un ufficio allestito presso l'abitazione del dipendente. A comprova dell'esistenza dell'avvenuta trasformazione di un locale d'abitazione in ufficio, la società ha prodotto al TCA una fotografia raffigurante l'ufficio in disamina (doc. I).
Per quanto concerne l'importo versato mensilmente dal datore di lavoro al conduttore suo dipendente, occorre rilevare che Hanspeter Käser, in Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Ed. Stämpfli, Berna, 1996, pag 164 si è così espresso:
" (…)
Auslagen für die Benutzung besonderer Arbeitsräumlichkeiten:
Diese Regelung wird i.d.R. von Arbeitnehmern angerufen, welche geltend machen, einen Teil der privaten Wohnung für berufliche Zwecke reservieren zu müssen. In der Folge werden regelmässig Mietzinsanteile als Gewinnungskosten deklariert. Als Arbeitsräumlichkeiten im Sinne der Vorschrift können jedoch nur solche in Frage kommen, welche ausschliesslich für berufliche Zwecke benutzt werden und wo auch die Notwendigkeit für eine derartige Benutzung besteht, z. B. im Falle von Arbeitnehmern im Aussendienst, welche nur zur periodischen Berichterstattung bzw. zur Entgegennahme von Direktiven und zur Instruktion beim Arbeitgeber sind. Derartige Verhältnisse sind mit den modernen Kommunikationsmöglichkeiten zunehmend anzutreffen. (…).".
Visto quanto precede, dunque, occorre concludere che, di principio, la pigione pagata dal datore di lavoro al proprio dipendente per l'utilizzo da parte del lavoratore dell'ufficio realizzato nella sua abitazione e del quale egli si serve unicamente a fini professionali, deve essere considerata una spesa professionale e non può di conseguenza essere assoggettata dalla Cassa al prelievo dei contributi sociali.
Nella fattispecie, tuttavia, non vi è agli atti nessun documento attestante gli accordi intervenuti fra le parti in merito né al principio stesso di attribuire una parte della propria abitazione ad ufficio da utilizzare per scopi professionali, né tanto meno all'ammontare effettivo della pigione che RI 1 riconosce al proprio collaboratore e direttore __________ per l'utilizzo fatto da quest'ultimo a fini esclusivamente professionali dell'ufficio sito nella sua abitazione. Al riguardo, infatti, risulta unicamente l'affermazione ricorsuale secondo la quale "la società gli ha da sempre rimborsato fr. 500.- mensili quale contributo pigione" (doc. I). Soltanto dalla contabilità della ditta emerge un rimborso spese di Fr. 500.- a titolo di "stipendio" nel conto "Costi Rappresentanza" (doc. 2).
Pendente causa, il TCA ha direttamente interpellato __________ al fine di conoscere esattamente l'utilizzo di questo ufficio (doc. XI). L'interessato ha precisato di disporne "regolarmente per ragioni professionali, senza però ricevere clienti o fornitori." (doc. XVI: risposta n. 6), dai quali egli si reca invece giornalmente (doc. XVI: risposta n. 5), mentre l'amministratrice unica della società non ne fa praticamente alcun uso (doc. XVI: risposta n. 7). Egli dispone ed utilizza comunque un ufficio presso la ditta a __________ (doc. XVI: risposta n. 5). Ora, d'un canto va considerata l'assenza "fisica" dalla ditta, molto frequente – come dimostrano i 30'000 km annui -, del direttore della società che, nelle sue quotidiane visite ai clienti e fornitori, addirittura si recava spesso in Svizzera interna. D'altro canto, non va dimenticata la circostanza secondo cui egli dispone pure di un ufficio in ditta, a __________. Ne deriva quindi che resta difficile ammettere le allegazioni secondo le quali spesso, alla sera e nei fine settimana, il dipendente lavorerebbe a casa.
Va inoltre evidenziato che è soltanto in sede di osservazioni davanti alla scrivente Corte che la SA ha prodotto un'unica prova – non di certo decisiva - a sostegno della propria tesi. Ne discende che in mancanza di elementi certi attestanti la concreta messa a disposizione da parte del dipendente del citato spazio per ragioni professionali (all'uopo non basta la sola fotografia o l'indicazione dell'esistenza di un collegamento telefonico), si giustifica di far sopportare alla ricorrente le conseguenze della sua passività. Quest'ultima ha infatti avuto sufficiente tempo ed occasioni per cercare di giustificare in modo più sostanzioso la propria allegazione (in sede di revisione, opposizione e ricorso). Infine, neppure con l'istruttoria esperita dal TCA presso l'interessato si è potuto arrivare ad ammettere il rimborso, da parte della ricorrente al suo direttore, di una quota del costo della locazione di quest'ultimo.
La ripresa operata dalla Cassa va dunque confermata.
13. Ripresa della partecipazione al costo della pigione di __________
Come visto (cfr. consid. 5), giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario determinante. Secondo questa lista, fanno anche parte del salario determinante le prestazioni in natura regolari (art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante (RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza parifica a prestazioni occasionali i vantaggi finanziari di poca importanza derivanti dal campo di attività del datore di lavoro (per esempio i prestiti ipotecari accordati ad un interesse di favore da parte di una banca, le facilitazioni d'acquisto, i servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per alloggi). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la retribuzione del lavoro vera e propria (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentare des articles 1 à 16 de la LAVS, 1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N. 2049 DSD).
L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art. 11) ed il reddito in natura d'altra specie (art. 13 OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di lavoro che, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature; c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).
In una decisione del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, il TFA ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante. L'Alta Corte ha in particolare indicato:
" (…) Les premiers juges ont retenu que la valeur de l'appartement en cause constituait un revenu d'un autre genre au sens de l'article 13 RAVS car, selon eux, l'article 11 de ce règlement présuppose que le travailleur soit logé dans l'entreprise de son patron.
Pour sa part, le recourant fait valoir qu'une telle exigence n'est pas expressément prévue par la loi et en déduit que les cotisations litigieuses doivent être calculées conformément au taux forfaitaire prescrit par cette dernière disposition.
Cette argumentation n'est pas soutenable. On relèvera en particulier, en faveur de l'interprétation de l'autorité inférieure, que le titre marginal de la règle en question parle de «logement dans les entreprises non agricoles » et que le texte allemand correspondant comprend le mot «Unterkunft». D'autre part, le montant de l'estimation des prestations considérées, 15 francs par jour, est relativement modeste. Rapproché de l'article 5, 2e alinéa, LAVS, qui impose d'englober dans le salaire déterminant le revenu en nature - ce qui implique qu'il le soit dans sa totalité - un tel fait autorise à penser que le législateur n'a voulu viser ici que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de son entreprise ou de sa communauté domestique. Or, en l'espèce, la situation est tout autre. L'employée a la jouissance d'un appartement de la même façon que si elle en était elle-même locataire, et il n'est pas allégué que les rapports de travail nécessitent qu'elle soit logée par les soins de son patron. Dans la mesure où l'avantage concédé constitue indiscutablement une part de sa rémunération, il n'y a aucune raison de ne pas arrêter les cotisations dues sur la base de la valeur effective dudit avantage. A cet égard, le cas ne diffère guère de celui où l'employeur met à disposition du salarié un logement moyennant versement d'un loyer dont le montant doit être déduit du revenu en espèces. Or, en pareille hypothèse, les cotisations paritaires sont perçues, sous réserve d'une fraude à la loi, sur le montant de ce loyer (RCC 1966, p. 31). La décision attaquée est dès lors bien fondée de ce chef. Quant à l'affirmation selon laquelle l'employée effectue divers travaux à domicile pour le compte de son patron, elle n'est étayée par aucune pièce du dossier. Le cas échéant, toutefois, cela ne signifierait pas encore que la valeur économique de l'appartement s'en trouve diminuée d'autant. (…)." (sottolineature della redattrice).
Nell'evenienza concreta, è incontestato che nel 1999 __________ abitasse in un appartamentino di 1.5 locali a Berna. Ciò significa che era la figlia del direttore della società ricorrente ad utilizzare l'appartamento di Berna a scopo abitativo (doc. XI/8), il cui canone di locazione era però praticamente pagato dal datore di lavoro del papà (Fr. 500.- di contributo mensile su un canone effettivo di Fr. 647.-, aumentato dal mese di novembre 1999 a Fr. 657.-, doc. 3). Se è vero che la conduttrice dell'appartamento si era impegnata a metterlo a disposizione dei clienti di RI 1 ed a fungere come punto di riferimento per la Svizzera interna pubblicizzando pure sui cataloghi il suo indirizzo postale ed il suo numero di telefono (doc. XI/7), è anche vero che l'ente locato era la dimora propria di __________, di professione avvocato con attività svolta nel Canton Berna. L'appartamento in questione costituiva quindi solo un punto di recapito e la figlia del direttore beneficiava evidentemente della precedenza sui terzi nel diritto di utilizzare l'appartamento da essa stessa locato. È difficile credere che altre persone, in particolare clienti della ditta, facessero capo a questo spazio abitativo di __________. Ciò può essere al limite avvenuto saltuariamente, ma non con una sufficiente regolarità tale da giustificare l'elevato contributo finanziario versatole mensilmente dalla ricorrente, che raggiunge quasi la totalità del costo stesso della locazione. La ricorrente non ha comunque comprovato l'utilizzo così voluto dell'appartamento mediante, ad esempio, produzione di una lista di clienti contattati presso quegli spazi. Tale prova, semplice e facilmente esperibile, non è stata portata in sede amministrativa come imponeva l'obbligo di collaborazione fatto alla ricorrente RI 1.
A non averne dubbio, dunque, l'indennità mensile versata alla dipendente costituisce un vantaggio per l'assicurata e va quindi considerata come parte integrante del salario. Infatti, la sola messa a disposizione di terzi del proprio indirizzo a scopo promozionale e pubblicitario non giustifica, a mente di questa Corte, una controprestazione di addirittura Fr. 500.- al mese.
Da quanto precede discende che il versamento da parte dell'insorgente a __________ di un contributo regolare a copertura del canone locativo configura l'ipotesi dell'assegnazione di un'abitazione (e non di un ufficio) a titolo (praticamente) gratuito ad un suo salariato (nel 1999 __________ ha ricevuto uno stipendio netto di Fr. 5'000.-, doc. 1). Questa prestazione, come tale (art. 13 OAVS), costituisce un reddito in natura d'altra specie e va inclusa nel salario determinante dell'interessata e dunque assoggettata al prelievo dei contributi sociali.
Alla luce delle considerazioni esposte, la lamentela della ditta va respinta. Su questo punto la decisione merita pertanto conferma.
14. Utilizzo per scopi privati del veicolo aziendale
La ricorrente sostiene infine che la vettura Alfa Romeo acquistata il 1° gennaio 1997 (doc. XI/5) sia essenzialmente servita a __________ per spostamenti di carattere professionale. Già in sede d'opposizione essa ha prodotto una lista degli spostamenti effettuati dal suo direttore nel periodo 1999-2002 (doc. XI/6), indicante il nome dei clienti visitati (in Svizzera e all'estero) ed i chilometri percorsi per ogni viaggio e annualmente.
Come visto, per l'art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).
È considerato reddito in natura la consegna di una vettura a scopo privato (N. 2058 DSD).
Si tratta quindi di stabilire se la stima effettuata dalla Cassa si situa nel potere d'apprezzamento dell'amministrazione oppure se va considerata come arbitraria (cfr. anche RCC 1991 pag. 41 segg.).
Ora, per quanto concerne l'eventuale utilizzo del medesimo veicolo anche per spostamenti di carattere personale, il TCA ha direttamente interpellato l'assicurato al fine di sapere come egli si spostava dalla sua abitazione di Lugano al luogo di lavoro (doc. XI). Questo Tribunale ha potuto accertare che negli anni 1999-2002 l'interessato non possedeva una vettura privata, ma per i suoi spostamenti nel tempo libero di tanto in tanto faceva capo alla vettura di terzi (doc. XVI: risposta n. 8), e raramente della vettura della ditta, che invece utilizzava per recarsi al luogo di lavoro (doc. XVI: risposta n. 9).
La ripresa di Fr. 2'400.- annui effettuata dalla Cassa va dunque stralciata dal totale.
Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.
15. In esisto alle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione per i suoi incombenti.
A __________, quale parte interessata e direttamente interpellata dal TCA, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04).
Alla ditta ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un patrocinatore legale, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
16. La ricorrente chiede infine l'audizione di __________ ed il sopralluogo presso l'abitazione del medesimo (doc. V).
Il TCA rileva che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Lo stesso vale per la richiesta di sopralluogo. Dando infatti ragione alla ricorrente e rinviando gli atti all'autorità di prima istanza per ulteriori accertamenti (fra i quali l'obbligo di sentire il teste indicato, cfr. consid. 16), in questo senso non è più necessario tenere conto dei mezzi di prova offerti dall'insorgente, seppure in modo tempestivo (STFA del 20 settembre 2005 nella causa N.B. e D. SA, consid. 3.3.2, Incc. H 231/04 e H 233/04). L'audizione in questa sede di __________ non porterebbe novità al costrutto probatorio, come non potrebbe aiutare il richiesto sopralluogo alla luce dell'esistente fotografia.
17. Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 di __________ rifonderà alla ricorrente Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).
3. Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.
4. Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti