Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2004 30.2004.38

18. August 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,868 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.38   TB

Lugano 18 agosto 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2004 di

RI1  

contro  

la decisione del 19 aprile 2004 emanata da

Cassa _____________   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A seguito del controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 avvenuto il 25 marzo 2004 presso la società RI1, __________, affiliata come datrice di lavoro, la Cassa __________ ha effettuato delle riprese nei confronti di __________ per complessivi Fr. 7'800.- (doc. A1).

                               1.2.   Ritenendo tali rimunerazioni come reddito determinante, con tassazione d'ufficio del 31 marzo 2004 la Cassa __________ ha fissato in Fr. 1'273.- – già compresi gli interessi di mora – i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla citata ditta (doc. A4).

                               1.3.   Il 16 aprile 2004 (doc. A5) l'assicurata ha inoltrato opposizione contro detta decisione presso la stessa Cassa, la quale l'ha respinta con decisione su opposizione del 19 aprile 2004 (doc. A6). L'Amministrazione ha esposto gli articoli di legge applicabili per le riprese delle spese (artt. 7 e 9 OAVS) e la relativa giurisprudenza, affermando in particolare che gli importi forfetari versati a __________ nel 2001 e nel 2002 non sono stati giustificati (RCC 1960 pag. 34), né al momento della revisione, né in sede di opposizione.

                               1.4.   Con ricorso dell'11 maggio 2004 (doc. I) la società RI1 ha contestato la summenzionata decisione su opposizione, confermando le proprie allegazioni espresse con l'opposizione. In sostanza, nell'espletamento della sua attività __________, una dipendente dell'insorgente, ha dovuto spostarsi di frequente con la propria vettura, per cui l'indennizzo di Fr. 300.- al mese sarebbe più che giustificato.

Inoltre, l'ispettore della Cassa avrebbe garantito alla ricorrente che per gli anni 2001 e 2002 non avrebbe ripreso questi rimborsi spese se dal 2003 l'insorgente avesse saputo dimostrare le future spese riconosciute alla sua dipendente.

                               1.5.   Nella propria risposta di causa del 24 maggio 2004 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, riprendendo per intero le motivazioni offerte con la decisione su opposizione e precisando quanto segue:

"  (…)

2.4.   In conclusione, la Cassa tiene a precisare che non è assolutamente vero che l'ispettore __________ avrebbe garantito di non procedere alla ripresa dei rimborsi spese per gli anni 2001 e 2002.

2.5.   L'ispettore __________, in sede di revisione (periodo di controllo, 1.1.2000-31.12.2002), aveva semplicemente comunicato che non si sarebbero potuti riprendere gli importi forfetari fino al 2003 (vedi nota informativa per l'anno 2003, inviata nel dicembre 2002) nel caso in cui gli stessi importi fossero stati concessi in precedenza. Ma non è il caso nella fattispecie, considerato che la signora __________ ha percepito gli importi forfetari (fr. 300.- mensili per 13 mensilità!) soltanto a decorrere dal 1.1.2001.".

                               1.6.   Invitata a produrre nuovi mezzi di prova (doc. IV), la ricorrente ha ribadito la propria posizione, fornendo inoltre i nomi degli stabili della cui gestione la sua dipendente si occupa (doc. V).

                               1.7.   Il 3 giugno 2004 la Cassa si è riconfermata integralmente nei suoi precedenti scritti (doc. VII).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurata per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

Nel merito

                               2.3.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.".

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

                               2.4.   La ricorrente lamenta che le riprese effettuate dalla Cassa __________ sono state erroneamente ritenute come integrazione di salario e quindi assoggettate al pagamento dei contributi sociali.

RI1 rileva che gli importi ripresi (Fr. 3'900.nel 2001 e nel 2002, doc. A2) sono relativi ai rimborsi forfetari riconosciuti ad una dipendente incaricata di gestire l'apparato amministrativo della ricorrente, che si occupa anche della gestione dello studio d'architettura __________ come pure della gestione di stabili locativi a cui è interessato __________. Per i suoi quotidiani spostamenti inerenti l'esecuzione dei compiti affidati (visita di istituti bancari, della posta di __________, degli inquilini che abitano negli stabili della cui amministrazione essa si occupa), la collaboratrice ha sempre utilizzato la sua vettura. Un rimborso spese di Fr. 300.- mensili, eccetto dicembre Fr. 600.-, sarebbe pertanto pertinente e giustificato per l'attività svolta.

Dal canto suo, nella decisione su opposizione l'Amministrazione ha fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che poiché le spese sopportate da __________ non sono state debitamente comprovate con documentazione, esse non possono essere escluse dal suo salario determinante e quindi devono essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali.

                               2.5.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                               2.6.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

                               2.7.   Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Nel caso in esame gli importi rimborsati separatamente ad __________ sono costituiti da cifre tonde (Fr. 3'900.- nel 2001 e Fr. 3'900.- nell'anno 2002), ciò che dimostra – come d'altronde è stato più volte affermato dalla ricorrente stessa - che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente e non su presentazione di giustificativi, addirittura i versamenti di CHF 300.- mensili avvenivano 13 volte l'anno, con versamento doppio a dicembre.

Questo Tribunale osserva che indipendentemente dalla ragione e natura delle stesse (spese sostenute per trasferte professionali con proprio veicolo), né al momento della revisione contabile né in sede sia di opposizione che di ricorso presso questo TCA e nemmeno durante i dieci giorni di tempo concessi alla ricorrente per produrre nuove prove, quest'ultima non ha saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare l'entità delle spese postulate con il ricorso in esame, ossia che le stesse siano state effettivamente sostenute dalla dipendente nell'esercizio della sua attività (cfr. consid. 2.6.).

Al proposito si ricorda che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese effettuate dalla Cassa per dei rimborsi spese forfetari concessi a dei dipendenti, poiché non comprovate (fra le ultime: STCA del 5 agosto 2004 nella causa M.E. SA, Inc. n. 30.2003.94; STCA del 7 giugno 2004 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2004.11; STCA del 21 gennaio 2004 nella causa A. SA, Inc. n. 30.2003.52; STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P., Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).

In quest'ultima sentenza federale, l’Alta Corte ha in particolare ricordato che “(…) il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente agli esborsi effettivi, per cui gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative.” (H 216/96 pag. 3).

                               2.8.   Come anticipato, secondo questo Tribunale, a nulla vale la motivazione fornita dalla ricorrente secondo cui "(…) __________ mette a disposizione il proprio veicolo privato (__________): appare pertanto logico e giustificato il rimborso che la nostra società le riconosce nella misura di fr. 300.- mensili. (…) Il rimborso mensile corrisponde mediamente ad un rimborso giornaliero di fr. 14.che riteniamo assolutamente adeguato per la messa a disposizione di un'autovettura di medio valore. Non ci sembra che un rimborso di tale consistenza possa far pensare ad un complemento di stipendio alla luce anche del fatto che la nostra dipendente beneficia di uno stipendio di fr. 5'000 per 13 mensilità. (…).".

Infatti, ciò che manca, in realtà, sono quindi le prove concrete che la summenzionata assicurata abbia effettivamente sopportato delle spese professionali nell'ambito della sua attività per l'insorgente.

Fanno quindi essenzialmente difetto, nel senso esatto dalla summenzionata giurisprudenza, le fatture relative ad ogni sua singola spesa. Le motivazioni e le giustificazioni date dalla società non sono pertanto sufficienti. Per poter ritenere queste spese come non rientranti nel conteggio del salario determinante di ogni salariato, il datore di lavoro deve in effetti apportare tutte le necessarie prove e produrre tutti i giustificativi attestanti dette spese.

Stante quanto precede, a buon diritto s'imponeva una ripresa salariale per spese generali (spese di trasferta con un veicolo privato) nei confronti di __________, così come individuate dalla Cassa nel suo rapporto di revisione del 25 marzo 2004 (doc. A1) e nella relativa tassazione d'ufficio del 31 marzo 2004 (doc. A3).

Su questo punto la decisione dell'Amministrazione è confermata.

                               2.9.   La ricorrente lamenta inoltre che l'ispettore della Cassa che ha eseguito il controllo le avrebbe "(…) garantito che non avrebbe proceduto alla ripresa dei rimborsi spese per gli anni 2001 e 2002 a condizione che da parte nostra avessimo messo in atto le misure adeguate a partire dal 2003 per dimostrare l'adeguatezza del rimborso di cui beneficia la nostra dipendente. Constatiamo purtroppo che tale impegno è stato disatteso.".

Secondo l'Amministrazione, l'osservazione dell'ispettore doveva essere intesa come di carattere generale, ossia nel caso in cui la ditta avesse concesso in precedenza dei rimborsi forfetari.

Pertanto, come visto al considerando 1.5., la Cassa ha precisato che l'affermazione del suo ispettore non andava riferita alla citata dipendente, siccome essa ha percepito i rimborsi forfetari in questione soltanto dal 2001.

                             2.10.   Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'Amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'Amministrazione ha formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

                             2.11.   Il rapporto di revisione agli atti (doc. A1) recita quanto segue:

"  (…) Nel caso in esame, vengono ripresi parte degli importi forfetari versati alla signora __________ (come da allegata distinta di rettifica dei conti individuali), ritenuti integrazione di salario.

A decorrere dall'1.01.2003 non saranno più concessi dei rimborsi spese forfetari (vedi anche nota informativa per l'anno 2003, inviata nel dicembre 2002). La RI1è perciò tenuta ad allestire un conteggio mensile delle spese dei singoli dipendenti, corredato dai rispettivi giustificativi. (…).".

A mente del TCA, con la citata affermazione la Cassa ha solo voluto avvertire la ricorrente che la situazione di __________ in seno ad essa non andava confusa con la posizione assunta, eventualmente, da altri suoi dipendenti negli anni precedenti.

Ora, come affermato dalla Cassa e non smentito dalla ricorrente, questa dipendente ha ricevuto dei rimborsi forfetari di spese di Fr. 300.- al mese soltanto dal 1° gennaio 2001.

Pertanto, l'impugnato controllo dei datori di lavoro effettuato dalla Cassa sulla società costituisce in realtà la prima revisione a cui l'interessata è stata sottoposta in qualità di collaboratrice della ricorrente che percepisce dei rimborsi spese. In tali circostanze, l'insorgente non è dunque legittimata ad invocare il rispetto della buona fede, poiché in precedenza non v'è stata alcuna altra decisione della Cassa __________ che potesse averla indotta in errore facendole credere che dei versamenti forfetari di spese a ___________ non fossero stati ripresi dalla Cassa.

Occorre in effetti qualificare la citata collaboratrice unicamente sulla scorta della natura dell'attività che essa ha svolto per la società ricorrente. Di conseguenza, tutti gli eventuali rimborsi di spese professionali accordati ad altri dipendenti in passato non hanno nulla a che vedere con il caso concreto. La circostanza secondo cui la ricorrente abbia, eventualmente, rimborsato forfetariamente delle spese professionali ai suoi dipendenti nel periodo precedente (anni 1996-1999, doc. X/1) il rapporto di revisione in esame (periodo 2000-2002) e che la Cassa abbia, eventualmente, deciso in passato di non riprendere questi tipi di rimborsi di spese versati ad altri lavoratori, non ha tuttavia alcuna influenza sull'esito della presente controversia.

Infatti, per un diverso agire in una diversa situazione non è dato di rilevare una violazione del principio della buona fede.

Visto quanto precede, anche su questo aspetto la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso deve essere così integralmente respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2004 30.2004.38 — Swissrulings