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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2005 30.2004.107

25. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,669 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Cessazione dell'attività indipendente. Inizio dell'affiliazione quale persona senza attività lucrativa.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.107   cs

Lugano 25 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con due decisioni del 3 novembre 2004, rispettivamente del 23 novembre 2004, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dal Dr. med. dent. RI 1, deceduto il __________, quale persona senza attività lucrativa, per il 2003 (fr. 927.20) e per il 2004 (fr. 618.10), in base ai dati forniti dall’assicurato, in applicazione dell’art. 24 OAVS.

                                         Le opposizioni presentate dal padre, RA 1, sono state respinte dall’amministrazione con decisione su opposizione del 9 dicembre 2004.

                                  B.   Con ricorso del 17 dicembre 2004 il RA 1 contesta la decisione su opposizione rilevando che il figlio, pur essendo inabile al 100% per malattia dal 1.12.2002, non ha potuto far cessare le spese del proprio studio dentistico (affitti, stipendi del personale, apprendista, ecc.). Inoltre, perlomeno teoricamente, essendo in corso una cura, esisteva la possibilità di una guarigione e di una ripresa dell’attività in futuro. Infine la __________ aveva chiesto i contributi quale indipendente fino al 30.06.2004, restituendo poi gli importi pagati dopo le decisioni della Cassa CO 1. Egli chiede pertanto la fissazione dei contributi quale persona esercitante un’attività lucrativa indipendente (doc. I).

                                         Tramite risposta dell’11 gennaio 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso, con motivazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di causa (doc. III).

                                         Con osservazioni del 17 gennaio 2005 l’insorgente chiede che i contributi vengano pagati sulla base della tassazione fiscale cresciuta in giudicato, rilevando di aver dichiarato, per il figlio, un’attività lucrativa indipendente (doc. V).

                                         Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto fiscale del figlio del ricorrente, comunicandogli le risultanze e dandogli la facoltà di esprimersi in merito (doc. X e seguenti).

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         nel merito

                                   2.   A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                         Nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 l’art. 29 cpv. 2 OAVS prevedeva anche che nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante la sostanza al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                                         Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche. Il cpv. 2 prevede che le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

                                         A norma dell’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

                                         Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).

                                         Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione (art. 24 cpv. 5 OAVS).

                                   4.   L'obbligo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente di pagare i contributi comincia con l'inizio effettivo dell'esercizio dell'attività in questione. L'iscrizione nel registro di commercio ha di conseguenza un valore indicativo. Una regolamentazione analoga vige per quanto riguarda la fine dell'obbligo contributivo, che è determinato dalla cessazione effettiva dell'attività lucrativa indipendente (P. - Y. Greber, J. - L. Duc, G. Scartazzini, op. cit., pag. 242, n. 31 e 32 ad art. 8 LAVS; H. Käser, op. cit., pag. 196 n. 7.12). L'affiliazione quale persona senza attività lucrativa non dipende, di regola, dal diritto a percepire o meno delle prestazioni dell'AI, bensì dall'assenza dell'esercizio di un'attività determinata nell'intento di conseguire un reddito e di aumentare la propria capacità di rendimento economico (marg. 2001 delle DIN).

                                         In concreto l'insorgente, nel questionario per l'affiliazione delle persone senza attività lucrativa, datato 16 agosto 2004 e firmato dal padre, alla domanda “da quando non svolge più un’attività lavorativa?” ha risposto “Invalido 100% Dall’1.12.2002.” (doc. 2).

                                         Questa circostanza è confermata dagli atti fiscali prodotti dal ricorrente da cui emerge che nel questionario per “indipendenti senza contabilità” allegato alla tassazione 2003B, datato 18 marzo 2004, il padre aveva indicato, a proposito della “durata dell’attività”, che la medesima è “cessata l’1.12.2002 quindi non esercita attivamente nel 2003 (per inabilità al 100%)”. Inoltre, con scritto all’ufficio di tassazione del 15 marzo 2004 il padre aveva descritto la situazione venutasi a creare in seguito alla grave malattia di cui era affetto il figlio. In quello scritto è stato indicato, tra l’altro, che il figlio “dall’1.12.2002 non ha potuto esercitare alcuna attività.” Ma che per “una questione etica, e per non precludere ogni e qualsiasi attività per il futuro” hanno preso diverse disposizioni per non chiudere immediatamente lo studio dentistico (allegato al doc. XII).

                                         Va qui evidenziato come le dichiarazioni della prima ora rilasciate spontaneamente, in generale sono meno condizionate e più attendibili delle descrizioni fornite più tardi, poiché consciamente o inconsciamente influenzabili da riflessioni inerenti al diritto delle assicurazioni o di altra natura fatte in un secondo tempo. Questa massima non è una regola probatoria formale, bensì unicamente un ausilio interpretativo di giudizio di cui tenere conto nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Tale massima può essere applicata unicamente quando non siano da attendersi altri elementi cognitivi risultanti da ulteriori accertamenti dei fatti (STFA del 22 giugno 2005 nella causa B., U 243/04; cfr. RAMI 2004 pag. 547; Bühler, Der Unfallbegriff, in: Alfred Koller [Hrsg.], Haftpflicht-und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, pag. 267 seg.).

                                         Nel caso di specie l’insorgente aveva affermato di non svolgere più alcuna attività lavorativa dal dicembre 2002. Il TCA non ha ragioni per scostarsi da quanto asserito dall'assicurato nel marzo e nel luglio 2004 e d'altronde questo trova conferma nel versamento delle indennità giornaliere da parte del proprio assicuratore contro le malattie.

                                         Per cui l’affiliazione quale persona senza attività lucrativa va confermata anche se per motivi etici lo studio dentistico è stato effettivamente chiuso solo in un secondo tempo (pagamento dell’affitto dello studio, che tra l’altro aveva assieme al fratello, per tutto il 2003; disdetta contratto di lavoro dell’assistente dentaria per il 31.1.2003 e dell’apprendista per fine giugno 2003 e mantenimento dei collegamenti telefonici e dell’iscrizione ai vari enti professionali; cfr. allegato al doc. XII). Determinante è la circostanza che non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa a causa della grave malattia di cui era affetto e dei ricoveri, senza interruzione, presso due cliniche in Svizzera.

                                         Va ancora rilevato che la circostanza che l’assicurato ha dichiarato al fisco di svolgere un’attività indipendente e che probabilmente sarà tassato in tale qualità e non quale persona senza attività lucrativa, non è decisivo nella misura in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

                                         Per cui anche la qualifica a livello fiscale quale indipendente, e le relative norme inerenti la fine dell’assoggettamento fiscale in tale qualità, non sono decisive in concreto, nella misura in cui appare chiaramente che l’interessato dal 1.12.2002 non ha più svolto alcuna attività lucrativa. L'insorgente nel 2003 e 2004 va pertanto affiliato quale persona senza attività lucrativa.

                                   5.   Per l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’art. 25 ter della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa.

                                         Nella versione in vigore dal 1.1.2004, l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS prevede che non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25 della LAI e dell’art. 29 della LAM.

                                         Nel caso di specie la Cassa, rettamente, ha pertanto calcolato i contributi sul reddito derivante dalle indennità giornaliere versate dall’assicuratore contro le malattie nell’anno di contribuzione (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                         In attesa delle tassazioni fiscali 2003 e 2004, l’amministrazione ha fissato i contributi sulla base della documentazione a quel momento a disposizione, in applicazione dell’art. 24 OAVS.

                                         In particolare ha preso in considerazione le indennità giornaliere percepite nel 2003 e nel 2004, i cui importi figurano sull’attestazione rilasciata dall’assicuratore il 13 ottobre 2004 (doc. 3: fr. 18'250 nel 2003 e fr. 12'200 nel 2004).

                                         Per quanto concerne la sostanza al 31 dicembre dell’anno di contribuzione (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS), la Cassa ha utilizzato per il 2003 i fr. 174'082 derivanti dalla dichiarazione 2003B, mentre per il 2004, in attesa dei dati definitivi, ha calcolato la sostanza pro rata temporis in fr. 116'054 (174'082 : 12 X 8).

                                         Trattandosi di una decisione presa in virtù dell’art. 24 OAVS in attesa delle tassazioni definitive, il calcolo della sostanza può essere confermato.

                                         Va del resto rilevato che dalla tassazione 2004 la sostanza dichiarata risulta superiore, ma che comunque nel caso di specie, proprio a causa della provvisorietà del calcolo dei contributi (a dispetto dell’indicazione della Cassa che nelle sue decisioni indica “decisione definitiva)”, che saranno stabiliti definitivamente quando le tassazioni determinanti saranno cresciute in giudicato, la questione non va ulteriormente approfondita.

                                         Abbondanzialmente va poi rammentato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11 b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; U. Kieser, ATSG Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra, ad art. 61, n. 7 segg.).

                                         Questa Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249) e che le decisioni definitive saranno emesse in un secondo tempo.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto il calcolo effettuato dalla cassa merita conferma.

                                   6.   Dagli atti emerge inoltre che la Cassa di compensazione presso la quale l’assicurato era affiliato quale indipendente aveva fissato i contributi per il 2003 (cfr. doc. 7). Lo stesso insorgente nel ricorso ammette che, in seguito alle decisioni della Cassa CO 1, i contributi pagati sono stati restituiti. (doc. 1). Del resto la Cassa di compensazione ha informato la convenuta, il 27 agosto 2004, dell’avvenuta mutazione (doc. 1).

                                         A questo proposito va rammentato che il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).

                                         In concreto le decisioni della convenuta sono del novembre 2004, mentre la decisione di richiesta di pagamenti di acconto della precedente cassa, relativa al 2003, era del 22 aprile 2003 (doc. 7). Una modifica di questa decisione è possibile solo nel caso di una revisione o di una riconsiderazione.

                                         Considerata la somma che l’interessato deve pagare (fr. 927.20; doc. A2; invece di fr. 427.20; doc. A7) e rilevato che la decisione era senza dubbio errata nella misura in cui l’insorgente veniva qualificato quale indipendente, la Cassa poteva procedere alla riconsiderazione della decisione con effetto retroattivo. Nel caso di specie, l'unica qualifica possibile, come visto nei considerandi precedenti, era infatti quella di persona senza attività lucrativa.

                                         Alla luce di tutto quanto precede la decisione amministrativa si rileva corretta (cfr. anche STCA del 27 ottobre 2003 nella causa F., inc. 30.2003.26, confermata dalla STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03).

                                         Il ricorso va di conseguenza respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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