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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2004 30.2003.25

9. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,884 Wörter·~59 min·3

Zusammenfassung

rifusione spese determinate a forfait per ora lavorativa nel settore dell'impiego interinale;

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2003.25   BS/tf

Lugano 9 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Raffaele Guffi, presidente, Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione del giudice Daniele Cattaneo)

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2003 di

 RI 1,  rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 23 dicembre 2002 emanata da

Cassa CO 1,   in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza del 7 agosto 1995 il TCA respingeva il ricorso interposto da RI 1, società attiva dal 1980 nel settore del collocamento temporaneo di personale presso terzi, avverso la decisione 20 settembre 1993 della Cassa CO 1 (in seguito "Cassa"), presso la quale era affiliata come datrice di lavoro.

                                         Mediante quest'ultima decisione l'amministrazione aveva richiesto alla società il pagamento di fr. 217'708.55 pari ai contributi paritetici arretrati (oltre alle spese amministrative e interessi moratori) relativi a una differenza salariale di fr. 1'464'144.--.

                                         Durante il periodico controllo dei datori di lavoro effettuato all'inizio del 1993, l'amministrazione appurava infatti che negli anni dal 1988 al 1992 RI 1 aveva corrisposto ai propri dipendenti fissi ed al personale a tempo determinato importi orari, in aggiunta allo stipendio ad ore, a titolo di rimborso per trasferte e vitto sui quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.

                                         Tutte le retribuzioni versate a titolo di rimborso spese nel predetto periodo venivano quindi considerate dalla Cassa quale salario determinante ai fini dei contributi paritetici.

                                         __________ RI 1, il TCA confermava la decisione querelata ritenendo in sostanza che il datore di lavoro non era riuscito a comprovare l’effettiva esistenza di spese da rimborsare.

                                         Adito da RI 1, con sentenza del 18 novembre 1997, il TFA, ravvisando una violazione del diritto di essere sentito, annullava la pronunzia cantonale, rinviando gli atti al TCA affinché rendesse un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (cfr. STFA 18 novembre 1995, H 239/95).

                               1.2.   Dopo aver istruito la causa, con sentenza 18 agosto 1999 questo Tribunale respingeva nuovamente il ricorso, confermando in sostanza il proprio giudizio del 7 agosto 1995 (inc. 30.97.220).

RI 1 contestava la pronunzia cantonale con ricorso al TFA, accolto mediante sentenza dell’11 gennaio 2002 (H 299/99). In sostanza, l’Alta Corte annullava la decisione amministrativa 20 settembre 1993, tutelando la buona fede della società nell’esporre i rimborsi spese per vitto e trasferte secondo il sistema forfetario per ora lavorativa.

                               1.3.   Procedendo al controllo dei conti salariali relativi agli anni 1993 e 1994, la Cassa accertava che il sistema di rifusione spese era rimasto immutato, motivo per cui riprendeva integralmente i rimborsi spese, considerandoli alla stregua di salario determinante. Di conseguenza, mediante decisione 24 novembre 1998 l’amministrazione chiedeva a RI 1 il versamento di oneri sociali per complessivi fr. 62'796, determinati su una ripresa salariale di 339'858.--.

                                         Proseguendo i controlli, con decisione 19 dicembre 2000 la Cassa riprendeva le spese a forfait versate dalla datrice di lavoro nel 1995 ai propri collaboratori per fr. 127'574.--, chiedendo il versamento di fr. 25'196,70 di oneri sociali, spese amministrative e interessi di mora.

Con ricorsi 24 dicembre 1998 e 31 gennaio 2001 RI 1 contestava separatamente le due succitate decisioni amministrazioni. Congiunte le procedure ricorsuali, con sentenza 22 ottobre 2002 questo TCA accoglieva parzialmente il primo ricorso, mentre respingeva il secondo (inc. 30.2001.16 e 30.1998.248). Dopo una approfondita istruttoria, lo scrivente Tribunale confermava in buona sostanza quanto precedentemente deciso nel 1995 e 1998, ritenendo non giustificati i rimborsi spese erogati dalla società sia ai propri collaboratori amministrativi che ai lavoratori collocati. Accertato tuttavia come la società fosse tutelata dalla buona fede nell’esporre le rifusioni spese secondo il sistema a forfait, sancito dal TFA con la sentenza 11 gennaio 2002, anche per i conti salariali del 1993, questo Tribunale, a modifica della decisione amministrativa 24 dicembre 1998, annullava la ripresa salariale relativa a quell’anno, confermando per il resto quanto richiesto dalla Cassa per gli anni 1994 e 1995.

                                         La sentenza cantonale veniva nuovamente impugnata da RI 1 mediante ricorso di diritto amministrativo al TFA, respinto con sentenza 3 maggio 2004 (H 318/02).

                               1.4.   Nel frattempo la Cassa ha continuato con le revisioni dei conti salariali.

A seguito del controllo dei conti salariali degli anni 1997 e 1998, con rapporto 16 dicembre 2002, il revisore della Cassa ha rilevato:

"  Sentita __________ __________, __________ RI 1, __________ conferma che la prassi di rifusione spese a regime forfetario (oraria per il personale collocato e mensile per quello amministrativa, vedi anche precedente rapporti di revisione), adottata dalla società non è cambiata per il periodo 1.1.1997 –31.12.1998, la Cassa, dopo aver proceduto ad un controllo su un campione di 10 casi diversificati per ramo professionale per ogni anno di revisione, procede ad una ripresa integrale delle spese forfetarie non giustificate versate ai dipendenti (come allegata distinta di rettifica dei conti individuali- importi da accreditare, conformemente alla Sentenza del TCA del 22 ottobre 2002 (30.2001.00016 – 30.1998.00248)." (Doc. A)

                                         Di conseguenza, con decisione su tassazione d’ufficio del 22 dicembre 2002, l’amministrazione ha chiesto alla datrice di lavoro la somma di fr. 55'711,15 di contributi sociali, interessi di mora inclusi, per una ripresa salariale complessiva di fr. 293'756.

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 23 gennaio 2003 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha presentato al TCA un nuovo atto di ricorso, postulando l’annullamento della decisione amministrativa.

Nell’impugnativa RI 1 ha ricordato come contro la sentenza 22 ottobre 2002 dello scrivente Tribunale fosse pendente un ricorso di diritto amministrativo al TFA, e dopo aver nuovamente stigmatizzato le modalità di esecuzione della revisione oggetto della decisione contestata, poiché la Cassa non avrebbe esaminato la documentazione a suffragio delle spese esposte, la società ricorrente ha riassunto i temi ancora rimasti litigiosi. In particolare essa si appella alla buona fede in merito al sistema di rifusione spese, riconosciuta dal TFA con sentenza 11 gennaio 2002, facendo inoltre presente il diverso trattamento subito dalla Cassa rispetto ad altre società di lavoro interinale. Delle singole motivazioni ricorsuali sarà fatto cenno, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.6.   Con risposta di causa 10 febbraio 2003 la Cassa ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, facendo riferimento alle conclusioni della STCA 22 ottobre 2002 per giustificare il proprio operato. L’amministrazione ha inoltre apportato le proprie precisazioni in merito all’esecuzione della revisione.

                               1.7.   Con scritto 27 febbraio 2003 la ricorrente ha notificato i mezzi di prova da assumere e altra documentazione (VI).

                               1.8.   Nell’ambito dell’istruzione della causa, questo Tribunale ha richiamato dall’amministrazione la documentazione raccolta durante la revisione del 16 dicembre 2002 (VII).

Con lettera 20 marzo 2003 RI 1 ha preso posizione in merito ai succitati atti, producendo nel contempo ulteriore documentazione (IX).

Il 21 maggio 2003 la ricorrente ha trasmesso al TCA nuovi atti (XVII).

Con scritti 26 marzo (XI), 23 aprile (XIV) e 13 giugno 2003 (XXI) la Cassa si è espressa riguardo a quanto prodotto dalla ricorrente pendente causa.

                               1.9.   L’istruttoria è proseguita con la richiesta formulata il 26 aprile 2004 alla RI 1 di produrre le pezze giustificative riguardo alle spese riconosciute sia ai collaboratori amministrativi che per il personale collocato (XXVI).

Il 3 giugno 2004 la ricorrente, dopo la concessione di due proroghe del succitato termine, ha risposto a quanto richiesto dal TCA, trasmettendo altra documentazione (XXXI), documentazione già contenuta nel dossier inviato dalla Cassa (cfr. consid. 1.8).

Le risultanze sono state poi intimate alla Cassa per una presa di posizione (XXXII).

Con scritto 15 giugno 2004 l’amministrazione ha confermato la risposta di causa come pure le osservazioni 23 aprile 2003 e 13 giugno 2003 (XXXIII).

                              1.10   Nel frattempo, con sentenza 3 maggio 2004, intimata il 18 maggio 2004, il TFA ha respinto il ricorso di diritto amministrativo contro la STCA 22 ottobre 2002 (H 318/02). Di detto giudizio sarà cenno, laddove necessario, nelle considerazioni di diritto.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

                                         Tale complesso di norme non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché sia i fatti posti alla base della decisione, che lo stesso procedimento impugnato sono antecedenti all’entrata in vigore della LPGA. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell’emanazione della decisione amministrativa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b) Le norme della LAVS citate nel presente giudizio s’intendono quindi – salvo specifica – nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se correttamente la Cassa ha ripreso la rifusione delle spese per vitto e trasferte, determinata forfetariamente per ora lavorativa, accordata da RI 1 nel periodo litigioso (1997 - 1998) ai dipendenti collocati ed il forfait mensile per spese riconosciuto ai propri collaboratori.

                               2.3.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

                                         Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

                                         Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS

"  il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvi­gioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre pre­stazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro."

                                         Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (Pratique VSI 2001 pag. 217 consid. 4a, DTF 124 V 100, consid. 2 pag. 102 con riferimenti).

Va ricordato che per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Le spese che incombono al salariato vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

                                         La prassi amministrativa considera spese generali rimborsa­bili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o a esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (cfr. “Direttive sul salario determinante” (DSD) edite dall’UFAS marg. no 3003, nella versione in vigore all’epoca dei fatti in questione; RDAT II-1992 n° 60, pag. 140).

                               2.4.   Per quel che concerne le spese di trasferta, in una sentenza del 12 marzo 1993 nella causa P.V., H 282/92, non pubblicata, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di fornire le seguenti precisazioni in merito:

"  a) En l'occurrence, seul est litigieux le point de savoir si les frais de déplacements entre les lieux de domicile et de travail de M.-J. P. constituent des frais généraux dont le dédommagement par l'employeur est déductible du salaire soumis à cotisations.(...)

(…)

b) D'après la jurisprudence, les dépenses effectuées par le salarié pour son entretien ordinaire constituent en principe un emploi normal du salaire. Elles ne sont pas davantage assimilées aux frais généraux (au aux frais encourus au sens du préambule de l'art. 7 RAVS) que les prestations en nature de l'employeur ou ses contributions aux frais de pension et de logement. Il n'y a lieu d'admettre l'existence de frais généraux au sens de l'art. 9 RAVS que lorsque l'exercice de l'activité professionnelle contraint le salarié à effectuer des dépenses supplémentaires (ATFA 1965 p. 233 (n.d.r.: = RCC 1966 pag. 242); arrêt non publié A. et M. du 10 avril 1989, H 199/88). Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les frais de déplacements usuels entre les lieux de domicile et de travail constituent en principe un emploi normal du salaire et non pas des frais généraux déductibles du salaire soumis à cotisations (arrêt non publié J. du 7 décembre 1984, C 124/84). Conformément à cette règle, la pratique administrative dispose que les frais supplémentaires de transport du lieu de domicile au lieu de travail ne constituent des frais généraux que si ces lieux sont notablement éloignés l'un de l'autre (ch. m. 3003 des directives de l'OFAS sur le salaire déterminant [DSD], dans leur teneur valable depuis le 1er janvier 1987).

En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que les frais de déplacements entre les lieux de domicile (le C.) et de travail (C.) de M.-J. P., distants de 25 kilomètres, constituent des frais généraux au sens de l'art. 9 RAVS. Ce point de vue ne saurait être partagé. En effet, comme le relèvent pertinemment la caisse recourante et l'OFAS, les exigences actuelles de mobilité des travailleurs sont telles qu'une distance de 25 kilomètres pour se rendre à son lieu de travail doit être considérée comme usuelle au sens de la jurisprudence ci-dessus exposée. Quant aux particularités de l'itinéraire relevées par les premiers juges, elles n'apparaissent pas non plus de nature à justifier un autre point de vue. Cela étant, la juridiction cantonale n'était pas fondée à déduire du salaire soumis à cotisations pour les années 1988 à 1990 un montant annuel de 5500 fr. au titre des frais généraux occasionnés par lesdits déplacements. Le recours se révèle ainsi bien fondé."

                                         In una successiva sentenza del 24 dicembre 1993 nella causa T. SA (H 312/92), parzialmente pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 84-85, il TFA ha stabilito che le spese di trasferta tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro, distanti rispettivamente 55 e 47 chilometri, non costituiscono delle spese generali deducibili dal salario sottoposto a contribuzione. Al proposito la nostra Massima istanza ha in particolare affermato:

"  En l'espèce, L.D., domicilié à P., a travaillé pour le compte de T. SA successivement à C. et à S. La juridiction cantonale a jugé que les frais de déplacements entre les lieux de domicilie et de travail, distants respectivement de 55 et 47 kilomètres, constituent des frais généraux au sens de l'art. 9 RAVS, motif pris que des lieux distants de plus de 25 kilomètres doivent être considérés comme notablement éloignés.

Ce point de vue est mal fondé. Les exigences actuelles de mobilité des travailleurs sont en effet telles que des lieux distants, comme en l'espèce, de 55 ou 47 kilomètres ne peuvent être considérés comme notablement éloignés. Comme le relèvent d'ailleurs les premiers juges, il est de plus en plus fréquent que les travailleurs, surtout s'ils habitent dans un endroit reculé ou hors des grands centres urbains, doivent parcourir des distances importantes pour se rendre à leur travail, en particulier lorsqu'ils exercent une fonction dirigeante dans l'entreprise. Cette circonstance fait apparaître comme usuelles au sens de la jurisprudence les distances accomplies par L.D. pour se rendre à son travail. Au demeurant, le prénommé a maintenu son domicile à P. parce que son épouse y exploitait une épicerie et qu'il y avait fait construire une maison d'habitation. Dans ces conditions, force est de constater que le choix du domicile découlait de motifs de convenance personnelle, de sorte que les frais de déplacements qui en découlent doivent être considérés comme un emploi normal du salaire. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas fondée à déduire du salaire soumis à cotisations des montants de 7020 fr. pour les années 1987 et 1988 et de 5148 fr. pour 1989 au titre de frais généraux occasionnés par les déplacements entre les lieux de domicile et de travail de L.D. Le recours se révèle ainsi bien fondé."

                               2.5.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170).

                                         Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

                                         Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese genera­li, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili forniti dal datore di lavoro e/o dal salariato (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b, RDAT II-1992 n° 60 pag. 140, RCC 1955 pag. 101; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165).

                                         L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosi­mile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). 

                                         A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente a intraprendere i passi necessari e a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2B).

                                         Infine le deduzioni per spese ammesse dall’autorità fiscale non sono in principio vincolanti per le casse di compensazione (Pratique VSI 1994 pag. 170 consid. 3b; RCC 1990 pag. 41 consid. 4).

                               2.6.   Per quanto riguarda il lavoro interinale, nella STCA 18 agosto 1997 (inc. 30.1995.59), è stato fatto riferimento ad in un'istruzione pubblicata sul Bollettino AVS no. 164 del 24 aprile 1989, istruzione ripresa anche nella STCA 22 ottobre 2002 (inc. 30.98248/30.01.16), in cui l’UFAS ha impartito alle casse di compensazione le seguenti indicazioni:

"377     Remboursement des frais généraux en faveur des travailleurs d'enterprises de travail temporaire

(No 3005 DSD)

Ces derniers temps, notre attention a été attirée à plusieurs reprises sur la pratique de certaines enterprises de travail temporaire en matière de frais généraux. Sporadiquement, nous avons découvert des cas évidents de paiements de salaire cachés. En outre, nous avons ressenti un besoin d'établir les mêmes critères d'appréciation pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons contacté la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire (FSETT) et pouvons aujourd'hui, d'accord avec celle-ci, relever ce qui suit: Les frais généraux remboursés séparément, c'est-à-dire en dehors du salaire, doivent en principe être déduits à concurrence de leur montant effectif. Là où il est établi que des frais généraux ont été encourus mais où des circonstances spéciales empêchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent - compte tenu des indications crédibles fournies par l'entreprise de travail temporaire ou le travailleur temporaire lui-même - être estimés par la caisse de compensation. Dans ce contexte on peut admettre des remboursements forfaitaires de frais généraux par salarié, puisqu'une estimation, c'est-à-dire une déduction forfaitaire, ne reflétera jamais les circonstances effectives. Dans ces conditions, on peut également accepter, au lieu des forfaits mensuels ou journaliers, des frais généraux remboursés par heure de travail. Néanmoins, il incombe toujours à l'employeur et/ou au salarié d'établir la vraisemblance des frais généraux et de leur montant.

A ce propos, on tiendra notamment compte des types de dépenses soumis au remboursement forfaitaire, tels que frais supplémentaires pour repas pris à l'extérieur, frais de transport, frais de matériel et de vêtements ou de mise à disposition d'outillage personnel ainsi que frais de logement. Les frais de transport ou de voyage de service en particulier doivent être rendus vraisemblables. Alors que des employés de bureau n'encourent en règle générale pas d'autres frais généraux à part les éventuels frais de repas et de transport, les travailleurs de l'industrie et, à plus forte raison, du bâtiment doivent s'attendre en principe à des frais plus élevés. D'une manière générale, on ne saurait accepter que soient payés des salaires inférieurs aux salaires usuels (tels qu'ils sont notamment fixés dans les conventions collectives de travail ou des directives et tables établies par les organisations d'employeurs et de travailleurs) en faveur d'indemnités plus élevées pour les frais généraux. Sont également inadmissibles des solutions globales selon lesquelles chaque salarié, indépendamment du genre et du lieu de son activité, touche des indemnités forfaitaires égales. Afin que ces principes soient respectés, il est indispensable, à l'occasion des contrôles d'employeurs, de vérifier cette situation au hasard. A cet égard, la pratique de la CNA est identique à celle de l'AVS. Lors de contrôles séparés, il convient de se concerter au préalable."

                                         Da ricordare poi che, di principio, le spese generali rimborsate separatamente dal datore di lavoro possono essere dedotte unicamente sino a concorrenza del loro ammontare effettivo e che solo in circostanze speciali, che impediscono di fornire detta prova, la Cassa di compensazione può riconoscere dei rimborsi forfetari sulla base dei dati plausibili forniti dal datore di lavoro e/o del salariato.

                                         Come già evocato nella STCA 22 ottobre 2002, per disporre di una prassi unitaria nell’ambito delle spese generali nel settore del lavoro interinale, a seguito della seduta del 7 dicembre 1997 della Commissione sulle questioni di contributi alla presenza dell’INSAI e delle Casse di compensazione, é stato redatto il 9 dicembre 1997 il Bollettino no. 47 destinato alle casse di compensazione AVS ed agli uffici di esecuzione delle PC. Tale bollettino é stato pubblicato anche in Pratique VSI 1998 pag. 65, la cui traduzione in italiano ha il seguente tenore:

"  Per spese generali si intendono quelle spese che insorgono al salariato durante lo svolgimento del proprio lavoro. Secondo una giurisprudenza ed una prassi amministrativa costante i rimborsi forfetari di spese genarli devono corrispondere, almeno nel loro complesso, alle spese effettivamente insorte.

Il personale interinale non costituisce un gruppo professionale più o meno omogeneo come, p. es., gli agenti o altri salariati per i quali valgono già soluzioni globali. Nel settore del lavoro interinale non insorgono sempre ed in ogni caso spese generali, anzi. Queste dovrebbero essere molto rare soprattutto nel caso del personale d'ufficio. Inoltre, sulla base del regolamento delle spese generali valido dal 1° gennaio 1997, indennità che abbiano a che fare solo indirettamente  con l'esercizio di una professione - come quelle per il viaggio da casa al posto di lavoro abituale e il vitto a casa o sul posto di lavoro abituale - non vengono più riconosciute come rimborso spese. Regolamenti generali in base ai quali vengono concessi rimborsi spese uguali ad ogni salariato indipendentemente dal tipo e dal luogo del suo impiego, si dimostrano così, in considerazione dei principi menzionati, chiaramente inammissibili.

Dov'é certo che siano insorte spese generali, ma non é possibile provarlo rigorosamente a causa delle condizioni particolari, la cassa di compensazione considerando i dati attendibili dell'impresa di lavoro interinale o del lavoratore interinale - deve eseguirne una stima. In questo quadro si possono accettare rimborsi spese forfetari per salariato o gruppo professionale che svolga un'attività dai caratteri ben definiti. Soluzioni globali per tutto il personale della ditta di lavoro interinale, invece, sono fuori discussione. Salariato o datore di lavoro devono comprovare in ogni caso esistenza e volume delle spese.

Perché questi principi siano considerati validi, bisogna effettuare delle prove in occasione dei controlli dei datori di lavoro. L'INSAI segue la stessa prassi dell'AVS. Nel caso di controlli separati si raccomanda di prendere accordi reciproci." (Doc. XXIV, B 18 inc. 30.1997.220)

                                         Questo bollettino ha sostituito il precedente Bollettino AVS no. 164 del 24 aprile 1989, di cui si é fatto cenno sopra.

Infine, l’UFAS ha reso un’ultima circolare, pubblicata in VSI 2000 pag. 171, che ha il seguente tenore:

"  Indemnités pour frais concernant les entreprises de travail temporaire.

Les frais dans le domaine des entreprises de travail temporaire ont déjà fait l’objet d'une communication de l’OFAS publiée dans la VSI 1998 p. 65.La mise en pratique des directives ne cesse de poser problème dans cette branche, allant jusqu’à fausser la concurrence entre les entreprises. Afin que la réglementation en la matière soit juste, uniforme et adaptée, la CNA et l’OFAS ont discuté en détail la question des frais avec l'Union suisse des services de l’emploi (USSE). Début juillet 2000, la CNA a écrit à toutes les entreprises de travail temporaire pour leur expliquer les principes régissant les frais dans leur branche et la nouvelle pratique en la matière, à savoir ceci:

Les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel font part du salaire déterminant. Cette règle est applicable depuis le 1er janvier 1997 au plus tard, date à laquelle les règles sur les frais furent modifiées dans le RAVS (art. 9 al. 2 RAVS; no 3004.1 DSD). La lettre envoyée aux entreprises de travail temporaire précisait que, en matière de prêt de personnel, on entend par lieu de travail habituel l’adresse du client de l’entreprise de travail temporaire (entreprise cliente). En conséquence, les indemnités allouées au travailleur pour se rendre de son domicile à «l’entreprise cliente» et pour les repas pris à son domicile ou dans «l’entreprise cliente» font partie du salaire déterminant et sont soumises à cotisation. Aussi ne peut-on faire valoir de dédommagement que dans le cas d'intérimaires ne travaillant pas dans l’entreprise cliente mais en dehors, dans la mesure où cette dernière ne prend pas en charge ces dépenses (paiement direct ou organisation du transport). L’entreprise de travail temporaire connaissant le lieu d’affectation, il lui est possible d'apporter la preuve des ces coûts pour chaque personne occupée à titre temporaire.

Les entreprises de travail temporaire sont désormais averties que:

·         en principe, les personnes employées à titre temporaire dans une entreprise (p. ex bureau ou atelier), n’encourent pas de frais. A de rares exceptions près, les indemnités pour frais qui leur sont accordées font partie du salaire déterminant.

·         seules les personnes ne travaillant pas dans l’entreprise cliente même encourent des frais. Les indemnités se limitent aux coûts pour aller de l’entreprise cliente au lieu de travail extérieur et aux repas pris en dehors du lieu où l'entreprise se situe.

·         les entreprises de travail temporaire ne pourront plus déduire, au titre de frais, un montant forfaitaire calculé en pour cent de leur masse salariale brute.

·         les réglementations en matière de frais acceptées jusqu’à maintenant lors des contrôles seront valables seulement jusqu’à la fin de l’année 2000.

·         à compter du 1er janvier 2001, les réviseurs de la CNA suivront à la lettre les prescriptions.

Les entreprises de travail temporaire ont déjà été informées que la pratique des caisses de compensation AVS est identique à celle de la CNA. Rien de nouveau à cela, dès lors que la définition du salaire déterminant de l’assurance- accidents obligatoire repose sur le droit de l’AVS. En l'occurrence, il ne s’agit de rien d’autre que de rappeler la réglementation actuelle en matière de frais et la façon dont il faut l’appliquer aux entreprises de travail temporaire (voir aussi VSI 1998 p. 65)."

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, non diversamente da quanto è emerso nella precedente procedura (cfr. STCA 22 ottobre 2000 consid. 2.8), RI 1, anche per il periodo controllato (1997-1998), ha riconosciuto ai diversi lavoratori collocati un’indennità per vitto e/o trasferte forfetaria determinata su base oraria, così come risulta dalla documentazione acquisita durante la revisione da parte del preposto funzionario della Cassa. Ad esempio, dai __________ esaminati dall’amministrazione risulta che __________, impiegato quale aiuto carpentiere, abbia beneficiato di fr. 2.— quale rifusione spese oraria senza che sia stato indicato il motivo di tale versamento (doc. 20). Per __________, pittore, abitante a Massagno ed impiegato alla __________ SA di Pambio Noranco, invece, è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 2.— per le trasferte (doc. 21). A __________ di Carona la ricorrente ha riconosciuto un’indennità di trasferta e vitto di fr. 2.— all’ora, con luogo di lavoro a Noranco (doc. 22). __________, domiciliato a Bellinzona, ma professionalmente occupato a Manno, ha invece percepito un indennizzo orario di fr. 0,70 (doc. 17).

Durante la revisione del 2 dicembre 2002 la Cassa ha nuovamente ripreso integralmente i forfait versati al personale temporaneo, registrati nel conto no __________ (costi diversi del personale), nel 1997 (fr. 154'893) e nel 1998 (fr. 139'952), considerandoli alla stregua di salario determinante soggetto a contribuzione in quanto non debitamente comprovati (cfr. nota interna allegata dal rapporto di controllo 16 dicembre 2002, doc. 1).

Nel ricorso RI 1 ha contestato la modalità in cui è avvenuta la revisione, evidenziando:

"  Il controllo preliminare alla tassazione d'ufficio è stato eseguito il 2 dicembre 2002. In quell'occasione il funzionario incaricato ha semplicemente, come era avvenuto in passato, ripreso tutte le spese e non ha in alcun modo verificato la giustificazione dei rimborsi. La verifica di dieci casi singoli sembra essere un pretesto o, al massimo, la dimostrazione che il metodo seguito nei periodi precedenti non era stato modificato. Addirittura l'offerta di fornire spiegazioni non è stata raccolta. Neppure si è steso un verbale del controllo. Queste obiezioni sono state immediatamente notificate per iscritto alla Cassa di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, prima ancora che la tassazione d'ufficio fosse emessa." (Doc. I)

                                         La Cassa, dal canto suo ha precisato che:

"  Infatti, in sede di revisione, dopo che __________ __________, __________ RI 1, aveva confermato che la prassi di rifusione delle spese a regime forfetario (oraria per il personale collocato e mensile per quello amministrativo) adottata dalla società non era cambiata per il periodo 1.1.1997-31.12.1998, la Cassa ha provveduto ad un controllo su un campione di 10 casi diversificati e, soltanto in seguito alla constatazione che le spese forfetarie versate ai dipendenti non erano giustificate (RCC 1960 pag. 34), essa ha proceduto ad una ripresa integrale delle stesse spese a regime forfetario." (Doc. III)

                                         Inoltre, come risulta dal già citato rapporto di controllo, l’amministrazione ha ripreso, poiché non documentati, anche i forfait di rifusione spese accordati da RI 1 alla __________ signora __________ (fr. 500.- al mese per il 1997 e 1998, pari a fr. 6'000 all’anno) ed ai propri dipendenti __________ (fr. 4'560 all’anno versati sia nel 1997 che nel 1998) e __________ (fr. 2'400.— versati nel 1997).

Complessivamente, dunque, la ripresa salariale per il 1997 ammonta a fr. 153'213, mentre quella relativa al 1998 è di fr. 140'543.--.

                               2.8.   In sede istruttoria, il 26 aprile 2004 questo TCA ha rivolto alla ricorrente le seguenti domande:

"   

1.      Nel periodo oggetto del ricorso (1997 – 1998), quale sistema rimborso spese è stato adottato per il personale amministrativo della RI 1 e per i salariati collocati ?

2.      Rispetto al periodo esaminato nella STCA 22 ottobre 2002 (1994 e 1995), tuttora pendente al TFA, vi è stata una differente modalità di computo e rimborso spese ? Se si, in che cosa è consistita la modifica e la stessa perché è stata posta in atto?

3.      Nella contabilità societaria vi sono dei conti rimborso spese effettive per il personale amministrativo e/o per i lavoratori collocati? (Nel caso affermativo, p.f. specificare, mediante l’apporto della necessaria documentazione, la denominazione, la categoria dei lavoratori interessati ed il relativo ammontare).

4.      Per le spese riconosciute a forfait sono esistite, sono state conservate ed esistono le pezze giustificative? (In caso di risposta affermativa, voglia indicare per quali categorie di salariati e produrre tali documenti. Se no, per quale motivo non sono state conservate ?)." (XXVI)

                                         Il 3 giugno 2004 RI 1 ha risposto premettendo che è stato impossibile procedere alla chiesta verifica, essendo annualmente oltre __________ le persone collocate, dichiarandosi tuttavia disponibile a procedere ad un controllo di ogni singolo caso. Essa ha comunque preso posizione in merito agli esborsi concessi al personale amministrativo ed ai lavoratori collocati esaminati dalla Cassa, come pure riguardo agli altri conti societari relativi alle spese, nei seguenti termini:

"  Il personale amministrativo ha ricevuto rimborsi di spese mensili di Fr. 500.- per la signora __________ e di Fr. 380.- per il signor __________. Per quest'ultimo si trattava di rimborsare essenzialmente le trasferte presso clienti in tutti il cantone, con una percorrenza mensile di circa 500 km con il proprio veicolo, e le spese in relazione a queste visite (rappresentanza, consumazioni). Per la signora __________ si trattava di costi diversi di acquisizione e di rappresentanza, come consumazioni o piccoli omaggi alla clientela, affrontati nelle relazioni da lei intrattenute con i clienti più importanti. Queste somme appaiono anche inferiori alle spese effettive.

Nei casi rilevati dalla cassa il riconoscimento delle spese è avvenuto in base a una valutazione circostanziata. Si osserva che per singoli dipendenti vi erano anche più incarichi. Ad esempio __________ non ha ricevuto indennità quando ha lavorato in ufficio, criterio applicato ad esempio anche a __________ nella medesima situazione. In gran parte dei casi (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ nel 1997 e __________, __________, __________, __________, __________, __________ nel 1998) si trattava di lavoratori esterni attivi presso ditte che hanno cantieri in luoghi diversi, presso i quali dovevano recarsi con il loro veicolo. Le indennità accordate corrispondono nel loro complesso alle spese incorse. Noto inoltre che per le ditte sottoposte al contratto collettivo dell'edilizia, ossia per i lavoratori __________, __________, __________ e __________, la ricorrente era obbligata a versare spese di inconvenienza di Fr. 0.80 nel 1997 e di Fr. 0.60 nel 1998. Ciò indipendentemente dal luogo di lavoro e con l'accordo della cassa di compensazione. Si rinnova in proposito la citazione del segretario della Commissione paritetica cantonale __________.

Nella contabilità della società figura una posizione "costi diversi del personale" che risulta nel conto economico allegato. Nei due anni esaminati è inferiore al 10% se raffrontata alla massa salariale del personale collocato e del personale interno. Per quanto riguarda le giustificazioni di questi rimborsi non esistono pezze giustificative, siccome di volta in volta e per singolo caso bisognava stabilirle in funzione delle spese. Era impossibile concordare e allestire con il cliente documenti che comprovino ora l'accordo sull'entità di tutti i rimborsi accordati." (Doc. XXXI)

                               2.9.   Nel succitato scritto 3 giugno 2004 RI 1 ha quindi sostenuto che in gran parte dei casi controllati dalla Cassa (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ nel 1997 e __________, __________, __________, __________, __________, __________ nel 1998) sono stati collocati in diverse ditte e che quindi dovevano utilizzare il proprio autoveicolo per spostarsi nei diversi cantieri.

                                         Dagli atti di causa risulta tuttavia che nel 1997 per i salariati __________ (doc. 18), __________ (doc. 20), __________ (doc. 21), __________ (doc. 24), __________ (doc. AI 25), __________ (doc. 26) è stato pattuito un forfait per spese di trasferta e/o vitto di fr. 2.- all’ora lavorativa, ridotto a fr. 1,50 per __________ (doc. 23); nel 1998 __________ (doc. 43), __________ (doc. 44), __________ (doc. 45), __________ (doc. 48), __________ __________ (doc. 49) e __________ (doc. 50) hanno beneficiato di un’indennità per trasferta e vitto di fr. 2.— per ora lavorativa. Orbene, la ricorrente non ha reso verosimile che i succitati dipendenti collocati abbiano effettivamente fatto uso del loro mezzo privato per spostarsi nei diversi cantieri. Non sono state nemmeno prodotte le fatture emesse da RI 1 nei confronti dei propri clienti con richiesta di rifusione delle spese effettivamente sostenute dai lavoratori collocati. Nonostante la totale assenza di documentazione giustificativa, RI 1 ha sostenuto che “le indennità accordate corrispondono nel loro complesso alle spese incorse” (XXXI pag. 2).

Anche per gli altri dipendenti collocati la ricorrente non ha saputo fornire alcun valido elemento per giustificare l’ammontare del rimborso forfetario per trasferte e vitto determinato su base oraria.

Va qui ricordato come, conformemente alla giurisprudenza del TFA citata al consid. 2.5, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute, poiché il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate. In particolare gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative e le prove offerte devono essere concrete e non generiche. Nel caso in esame RI 1 non ha mai saputo comprovare e neppure rendere verosimile l’effettività delle spese di vitto e trasferta rimborsate ai salariati collocati.

                                         Del resto la ricorrente era ed è consapevole dell’importanza della documentazione contabile in questo ambito al fine di dimostrare l’effettività e l’entità delle spese, per giustificare il rimborso al collaboratore e per ottenere l’esenzione dai contributi AVS/AI/IPG di questi importi: la rilevanza di tale documentazione era, in particolare, nota a RI 1 per tutte le precedenti procedure conseguenti ai controlli della Cassa. Nella sentenza 3 maggio 2004 il TFA ha infatti evidenziato:

"  … secondo la giurisprudenza, gli accertamenti dei revisori di una cassa devono essere ritenuti attendibili fino al momento in cui non vengono presentati documenti giustificativi dai quali traspaia in modo inequivocabile che taluni dati del relativo rapporto sono errati (RDAT 1992 II pag. 140 seg.). Nel caso di specie siffatta dimostrazione non è riuscita alla ricorrente, per ammissione stessa dell'amministratrice unica, la quale ha riferito di non essere in possesso di documenti giustificativi relativi alle spese che la ditta ha riconosciuto ai collaboratori, ben sapendo che vi era disputa giudiziaria in merito all'entità delle spese per trasferta e vitto deducibili dal salario."

                                         Va ancora evidenziato che nella parte sinistra dei conteggi paga prestampati destinati ad ogni singolo lavoratore collocato, alla rubrica “rapporto di lavoro” vi è una griglia in cui la ditta cliente può esporre le spese sopportate dal salariato, quali spese supplementari, spese legate all’uso della ferrovia o dell’auto, per le trasferte ed i pernottamenti (cfr. ad esempio, doc. 18, 19). Al riguardo, nelle procedure di cui agli inc. 30.2001.16-30.1998.248 era stato sentito quale testimone il signor __________, collaboratore della RI 1 che aveva sostenuto:

"  Il giudice mi fa osservare, prendendo ad es. il caso del collaboratore __________ il conteggio paga allestito. Preciso che il formulario è il nostro e veniva riempito o da me o dalla sig.ra __________ o dagli altri collaboratori. Mi viene fatto notare che vi sono delle finche relative alle spese suppl. con gli indicativi ferrovia, auto, trasferte … mi si chiede di dare spiegazioni io dico che nei casi in cui un collaboratore prestava servizio presso un nostro cliente in un certo posto e poi veniva mandato in un altro luogo con il suo mezzo o con il treno (a spese sue), per l'esecuzione del lavoro ecco che si poteva inserire in queste finche la spesa, rimborsarla al collaboratore e fatturarla al cliente senza alcun margine di guadagno. Preciso a domanda dell'avv. RA 1 che se il collaboratore era ad esempio ingaggiato da una ditta di Massagno per operare su un cantiere di Chiasso le indennità di spese di cui ho appena cennato venivano versate solo se dal luogo di lavoro Chiasso il collaboratore veniva richiesto di prestare il suo servizio ad Airolo. Si tratta di un esempio. Si può senz'altro dire che se il luogo di lavoro concordato non veniva rispettato allora venivano versate delle indennità di spesa supplementare rispetto a quelle orarie pattuite."

                                         (cfr. STCA 22 ottobre 2002 consid. 2.10, pag. 19; la sottolineatura è del redattore).

Nell’ipotesi in cui parte dei lavoratori collocati doveva spostarsi da un cantiere all’altro per ragioni di lavoro, tale trasferta sarebbe stata specificata nella finca sinistra del “rapporto di lavoro” e quindi fatturata separatamente da RI 1 al cliente previo rimborso al collaboratore (a fronte di adeguata pezza  giustificativa). Ebbene agli atti di causa – nonostante esplicita richiesta a RI 1 in tal senso – non sono stati prodotti i bollettini in cui sia stata indicata una spesa supplementare nel senso indicato dal succitato teste. Va ancora rammentato come il principio della concretezza delle spese esposte (cfr. consid. 2.5) sia difficilmente compatibile con il sistema del loro computo in ragione delle ore di lavoro prestate, prassi che, come sostenuto dalla Cassa e mai contestato dalla ricorrente, è stata mantenuta anche nel periodo di controllo oggetto della presente vertenza (cfr. rapporto di controllo, doc. 1).

Già nel giudizio del 1995 questa Corte aveva infatti rilevato:

"  (…) che anche qualora fosse stato possibile riconoscere spese di trasferta e/o di vitto (ciò che qui non è il caso), il metodo scelto dalla RI 1 (e cioè quello di calcolare le spese partendo da una base oraria) non appare corretto visto che, come ha giustamente rilevato __________ __________ __________ __________ __________, ciò porta "a far variare l'importo delle spese rimborsate a dipendenza delle ore prestate e non in funzione delle spese effettivamente sostenute" (cfr. verbale d'interrogatorio pag. 100)." (STCA 7 agosto 1995 consid. 2.14, pag. 38)

                             2.10.   Nello scritto 20 marzo 2003 RI 1, circa la questione delle indennità previste nei contratti di lavoro per l’edilizia, ha evidenziato:

"  …queste indennità sono previste nel contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera e nel contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali, come pure nell’ultimo adeguamento di questi contratti. Secondo la Cassa compensazione l’indennità non è conforme alle prescrizioni dell’AVS. Che al contrario fosse accettata come tale sino al 2002 risulta dalle lettere della Commissione paritetica cantonale. In seguito la stessa indennità è pure accettata per il 2003. Chiedo in proposito di assumere come teste il segretario della Commissione paritetica cantonale __________." (IX)

Con scritto 3 giugno 2004 RI 1 ha poi fatto presente che per i salariati __________, __________, __________ e __________ era obbligata a versare, a seguito del contratto collettivo dell’edilizia applicabile alle ditte per le quali essi lavoravano, un’indennità d’inconvenienza, determinata su base oraria, di fr. 0,80 nel 1997  e di fr. 0.60 nel 1998, ribadendo l’avvallo dato dalla Cassa (“Noto inoltre che per le ditte sottoposte al contratto collettivo dell'edilizia, ossia per i lavoratori __________, __________, __________ e __________, la ricorrente era obbligata a versare spese di inconvenienza di Fr. 0.80 nel 1997 e di Fr. 0.60 nel 1998. Ciò indipendentemente dal luogo di lavoro e con l'accordo della cassa di compensazione. Si rinnova in proposito la citazione del segretario della Commissione paritetica cantonale __________.”. cfr. XXXI). La Cassa ha invece contestato di aver dato un simile accordo (XIV).

                                         A sostegno di quanto affermato, la ricorrente ha prodotto la lettera 16 dicembre 2002 ricevuta dal segretario della Commissione paritetica, signor __________:

"  Con riferimento al colloquio telefonico di venerdì scorso, vi confermiamo che la direzione dell'Istituto Assicurazioni Sociali e per essa i signori __________ e __________, in occasione di una recente riunione, ci hanno assicurato che l'indennità citata a margine non sarà assoggettata, a partire dal 1° gennaio 2003, ai premi AVS, AD e IPG.

Non vi nascondiamo tuttavia che le persone citate in precedenza, dopo aver accennato alle norme vigenti in vigore per l'AVS ed alla recente giurisprudenza, hanno insistito affinché detta indennità venga assoggettata all'AVS, AD e IPG.

Una decisione definitiva verrà presa nel corso dell'anno prossimo e comunicata agli interessati." (Doc. L)

                                         La ricorrente ha anche prodotto la lettera 16 dicembre 2002 che la citata commissione ha inviato alla Cassa:

"  Con riferimento a quanto convenuto in occasione del recente incontro, vi invitiamo a voler intervenire nei confronti dei vostri ispettori affinché, sui rapporti allestiti in occasione delle revisioni annuali, non venga indicata la frase seguente:

"A partire dal 1° gennaio 2003 le indennità d'inconvenienza dovranno far parte del salario determinante, quindi soggette ai normali contributi AVS."

Come stabilito il problema dovrà essere oggetto di discussione tra il vostro istituto e la nostra commissione e a tale riguardo vi invitiamo cortesemente a farci avere la documentazione che vi siete impegnati a farci pervenire e dalla quale risulterebbe, in modo inequivocabile, che la citata indennità dovrebbe essere assoggettata ai vostri premi." (Doc. L)

  Invitata a presentare le proprie osservazioni, con lettera 23 aprile 2003 l’amministrazione ha segnatamente rilevato:

"  La RI 1 produce inoltre agli atti la corrispondenza 16 dicembre 2002 della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile ad essa indirizzata. In questo scritto il Segretario di detta Commissione sostiene che la Cassa avrebbe, in occasione di un incontro tenutosi nel corso del mese di novembre 2002, assicurato che l'indennità di inconvenienza di cui all'art. 22 del CCL Ticino non sarebbe stata assoggettata, dal 1° gennaio 2003, all'AVS. Questa affermazione è del tutto errata ed i sottoscritti negano recisamente di aver mai fatto una promessa del genere a chicchessia: peraltro questa affermazione è contraddetta dalla seconda frase della medesima corrispondenza. In occasione di tale incontro vennero piuttosto poste le basi per un successivo incontro e venne ribadito che le indennità forfetarie previste dal CCL per il rimborso delle spese di trasferta e per il pasto avrebbero potuto essere dedotte dal salario soltanto se conformi alla LAVS, non potendo quindi essere considerate deducibili le rifusioni-spese di tipo forfetario calcolate a ora / a giornata / mensilmente / annualmente non debitamente comprovate come previsto dall'art. 9 OAVS e dalle marginali 3001-3013 DSD. A comprova di ciò, si produce un documento che la nostra Cassa ha trasmesso a tutti i datori di lavoro ad essa affiliati, con il quale si riassumono le informazioni più importanti per l'anno 2003, nel quale questi concetti sono chiaramente ribaditi." (XIV).

                                         Nel promemoria a cui la Cassa fa riferimento, che concerne l’anno 2003, si legge infatti:

"  Contratti collettivi di lavoro (CCL) e indennità forfetarie. Le indennità forfetarie previste dai CCL per il rimborso spese di trasferta e per il pasto, se conformi alle disposizioni LAVS, sono integralmente deducibili. Non sono invece deducibili le rifusioni spese di tipo forfetario calcolate a ora/giornata/ annualmente che non siano debitamente comprovate come previsto dall’art. 9 OAVS e dalle marginali 3001 – 3013 DSD." (XIV/1)

                                         A prescindere dal fatto che dalla corrispondenza citata non si può evincere come i funzionari della Cassa abbiano accettato per gli anni 2002 e 2003 il non assoggettamento all’AVS dell’indennità d’inconvenienza, anche volendo ammettere una simile eventualità, tale circostanza non gioverebbe alla ricorrente trattandosi infatti di un periodo comunque posteriore a quello oggetto del presente ricorso. D’altra parte, va rilevato che i succitati salariati hanno ricevuto un’indennità forfetaria, non documentata, di vitto e/o di trasferta pari a fr. 2.— per ora lavorativa e non a titolo d’indennità per inconvenienza di importo inferiore; ed ancora come non tutti i collaboratori collocati fossero vincolati dal CCL in questione. Alla luce di quanto precede la richiesta audizione del signor __________ appare del tutto ininfluente ai fini del giudizio poiché gli elementi su cui dovrebbe esprimersi sono successivi al periodo di revisione contestato.

                             2.11.   RI 1 ha nuovamente sostenuto una diversa prassi della Cassa CO 1 adottata nei confronti di altre ditte attive nel collocamento di personale affiliate nel Cantone, nel senso di accettare il sistema di rifusione forfetario. A tal riguardo la ricorrente ha prodotto dei contratti di lavoro della __________, della __________ (VI), già trasmessi nella precedente procedura, oltre ai rapporti di controllo 3 marzo 2000 e 3 aprile 2003 relativi alla __________ di __________ (doc N1 e N2).

                                         L’argomento non è nuovo ed è già stato sollevato in occasione del giudizio del 22 ottobre 2002 (inc. 30.2001.16 e 30.1998.248).

                                         Secondo la giurisprudenza, una decisione viola il diritto alla parità di trattamento (di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost.) nella misura in cui l’autorità tratta in modo differente delle situazioni simili senza motivi che possono giustificare una simile differenziazione (DTF 125 I 163 consid. 3a, DTF 124 I 170 consid. 2 con riferimenti).

Anche nella precedente procedura l’insorgente ha fatto riferimento ai contratti di tre diverse società di lavoro interinale (__________, __________ e __________, quest’ultima società non era affiliata presso la Cassa) e questo TCA, dopo gli accertamenti svolti presso l’amministrazione (cfr. in particolare doc. XLVIII, inc. 32.2001.16), aveva concluso che “si tratta di fattispecie diverse da quella in esame, di rimborsi spese sporadici, mirati e selettivi, con percentuali minime” e che “RI 1, invece, oltre a non aver saputo comprovare, né rendere verosimile l’ammontare delle spese effettive, ha riconosciuto delle percentuali di rifusione spese diverse e ben più importanti.” (cfr. STCA 22 ottobre 2002 pag. 27).

Anche la fattispecie riguardante la __________ non può essere paragonata alla società ricorrente. Con scritto 13 giugno 2003, la Cassa ha infatti precisato che:

"  Relativamente alla pratica Associazione __________, rispettivamente alla __________, e specificatamente rispetto alla questione delle riprese salariali, la Cassa ha preso posizione con la sua decisione su opposizione 5 giugno 2003.

La Cassa fa notare che, nella presente vertenza, non le è possibile pronunciarsi nel dettaglio sulla questione __________, opponendovisi l'obbligo del segreto di cui alla LAVS; si fa comunque notare che la fattispecie __________ non è paragonabile a quella della RI 1, per diversi motivi che sono stati esplicati sulla succitata decisione su opposizione….." (XXI)

                                         Quindi si tratta di una fattispecie diversa da quella in esame.

                             2.12.   Anche volendo ammettere, circostanza comunque non sufficientemente comprovata, che la Cassa abbia riconosciuto ad altre ditte interinali la rifusione di spese a forfait non comprovate, per lo più su base oraria – fattispecie illegale in base alla giurisprudenza del TFA -, tale evenienza non gioverebbe comunque all’insorgente.

                                         Occorre innanzitutto precisare che, secondo la giurisprudenza federale, un assicurato può prevalersi di una parità di trattamento nell'illegalità, sempre che non leda altri interessi legittimi, unicamente se l'autorità non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, deroga alla legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge (DTF 116 V 238, DTF 115 Ia 83 consid. 2; cfr. G. Müller in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, note 45; cfr. Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, Berna 1985, p. 73/74).

L’amministrazione ha sempre ribadito di aver adottato una prassi conforme alla legge ed alla giurisprudenza, questo almeno dalla decisione 20 settembre 1993, motivo per cui non traspare una volontà di convalidare una prassi illegale. Il TFA ha precisato che:

"  Se la Cassa non ha ritenuto fino al 1993 di conformarsi alle direttive dell'UFAS, ciò non significa che la ricorrente possa ora prevalersi a suo favore di una situazione di privilegio riconducibile ad una prassi ticinese contraria alle istruzioni dell'amministrazione federale, di cui le era comunque chiara almeno a partire dal 20 settembre 1993 l'interpretazione conforme data dalla Cassa. Anche per questo motivo a nulla giova il richiamo della ricorrente a casi in cui l'amministrazione sembra essersi dimostrata dimentica delle note istruzioni. Se vi sono stati casi in tal senso, la questione è di competenza del diritto disciplinare nei confronti dei funzionari e non del diritto delle assicurazioni sociali." (STFA 3 maggio, H 318/02, consid. 5.3, pag. 14)

                                         Del resto, se, come asserito dalla ricorrente, altre casse di compensazione non ticinesi hanno riconosciuto dei rimborsi spese forfetari in opposizione alla chiara giurisprudenza del TFA - ciò non significa che altrettanto deve fare la Cassa cantonale di compensazione (cfr. STCA 18 agosto 1999, consid. 2.10 pag. 22, inc. 30.97.220). RI 1 non può pertanto prevalersi di un preteso errore o di una pretesa prassi illegale commessa dall’amministrazione o da un'amministrazione diversa per ottenere soluzioni a suo favore in contrasto con la legge.

                             2.13.   La ricorrente si appella nuovamente alla buona fede, fondata sulla prassi assunta dalla Cassa in merito alla rifusione delle spese a forfait, protetta dal TFA con sentenza 11 gennaio 2002.

Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, la protezione della buona fede permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

                                         Nella sentenza 22 ottobre 2002 questo Tribunale, basandosi sulla STFA 11 gennaio 2002, aveva chiaramente rilevato che la società non poteva fare affidamento sulla propria prassi di rifusione spese per ora lavorativa, almeno sino a tutto il 1993, visto che a seguito della minuziosa revisione e la susseguente decisione 20 settembre 1993 l’amministrazione aveva manifestamente palesato di non voler più riconoscere simile metodo (cfr. STCA 22.10.2002, consid. 2.3).

Tale tesi è stata avvalorata dal TFA stesso. Nella recente sentenza 3 maggio 2004, l’Alta Corte ha in particolare evidenziato:

"  Con la decisione 20 settembre 1993, emanata a seguito di una verifica sul rimborso degli importi orari supplementari concessi per spese di "trasferta e vitto", riferita al periodo dal 1988 al 1992, la Cassa aveva comunicato alla RI 1 che non ammetteva più il rimborso di tali spese se non erano comprovate o perlomeno rese verosimili, seppur sotto forma di un forfait. Dunque, a far tempo da questa data la ricorrente, pur avendo ricorso contro la decisione amministrativa, doveva prendere atto del cambiamento e adeguarsi alle nuove direttive della Cassa, prendendo le cautele necessarie nel suo interesse in attesa della decisione giudiziaria. In altre parole, l'insorgente non aveva motivi validi a quel momento per escludere che la tesi della Cassa fosse errata. Era pertanto suo preciso dovere tutelarsi nei confronti dei dipendenti, trattenendo precauzionalmente l'importo per contributi da versare all'amministrazione nel caso in cui le spese per trasferta e vitto non fossero state riconosciute nell'entità numerica prevista." (STFA 3 maggio 2004, H 318/02, consid. 5.3, pag.13; la sottolineatura è del redattore)

                                         Né la ricorrente può estendere la buona fede anche agli anni 1997 e 1998, oggetto della presente vertenza.

                                         Il TFA ha infatti evidenziato:

"  Per sentenza 11 gennaio 2002 questa Corte, riconoscendo in linea di principio la buona fede alla RI 1, aveva voluto evidenziare come l'autorità amministrativa non potesse, dopo anni di utilizzo di un determinato criterio di calcolo, mutare improvvisamente orientamento a danno dell'assicurata. La ditta, tuttavia, dal settembre 1993 sapeva che a partire da questo momento avrebbe dovuto modificare le modalità di computo delle spese di trasferta e vitto, documentandole con validi giustificativi di riferimento, nell'ipotesi che non intendesse rischiare di dover pagare a seguito della ripresa salariale di spese non ammesse.

Non si può seguire la ricorrente quando pretende che le venga riconosciuta la sua buona fede anche per le decisioni 24 novembre 1998 (riferita però al solo 1994) e 19 dicembre 2000 (riferita al 1995), interpretando in modo soggettivamente estensivo la nozione di buona fede sviluppata nel pregresso pronunciato di questa Corte. La RI 1 sembra voler dimenticare non solo la portata della decisione 20 settembre 1993, resa dopo la revisione, riferita al periodo 1988/92, effettuata dapprima dall'ispettore __________ e in seguito da __________, economista della Cassa, ma anche che agli atti vi sono testimonianze attestanti come almeno a partire dal gennaio 1994 essa abbia prestato maggior attenzione al computo delle spese di "trasferta e vitto". Infatti, l'amministratrice unica dell'insorgente aveva asserito in occasione dell'udienza 14 maggio 2002 che oggi si controllerebbe più a fondo presso il cliente il luogo dove il collaboratore deve prestare servizio, soggiungendo che gli ispettori della Cassa avevano riscontrato in occasione del controllo per gli anni 1993/94 e 1995, oltre ad una maggior vigilanza per appurare se sul luogo di lavoro il prestatore d'opera ha la possibilità di usufruire di una mensa aziendale o l'opportunità di ritornare al proprio domicilio, anche il fatto che la percentuale spese/salari presentava una riduzione marcata. Infatti mentre la media percentuale "... omissis ..." chiaramente che la ricorrente era ben cosciente del fatto che l'amministrazione non avrebbe più accettato, senza giustificativi, il metodo di calcolo da essa operato nell'ambito della rifusione delle spese." (STFA 3 maggio 2004, H 318/02, consid. 5.3, pag.13/4; sottolineature del redattore)

Ne consegue che la ricorrente non può appellarsi in questa sede alla protezione della buona fede per giustificare la propria modalità di determinazione delle spese.

Sta di fatto che, come sottolineato dal TFA, a partire dal 1993 RI 1 ben sapeva che avrebbe dovuto documentare con validi giustificati le spese di trasferta e vitto, per evitare il rischio di dover pagare contributi a seguito di riprese salariali di spese non ammesse (STFA 3 maggio 2004, consid. 5.3, p. 13), circostanza che appunto si è avverata.

Insufficiente appare poi l’agire della RI 1 che ha indicato (nella lettera 3 giugno 2004 successiva alla sentenza federale citata) di avere a disposizione, per un esame da parte del TCA, i giustificativi (XXXI). Questo Tribunale osserva che indipendentemente dalla ragione e natura delle spese, né al momento della revisione contabile né in sede di ricorso presso questo TCA o durante i dieci giorni di tempo concessi alla ricorrente per produrre nuove prove, RI 1 non ha saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare l’effettività e l'entità delle spese riprese dalla Cassa all’insorgente. Non solo, invitata – ancorché ciò non fosse richiesto al TCA - a voler produrre la necessaria documentazione (lettera 26 aprile 2004 dello scrivente Tribunale all’avv. RA 1, XXVI), la ricorrente ha assunto un atteggiamento attendista non producendo quanto richiesto e dovuto, pezze che devono essere in suo possesso.

In effetti, agli atti non v'è alcuna documentazione che comprovi che le spese sono state effettivamente sostenute dai dipendenti collocati nell’esercizio delle attività svolte per conto della società ricorrente, né l’importo di dette spese.

Al proposito si ricorda che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese effettuate dalla Cassa per dei rimborsi spese forfetari concessi a dei dipendenti, poiché non comprovate (fra le ultime: STCA del 18 agosto 2004 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2004.38; STCA del 17 agosto 2004 nella causa M.S, Inc. n. 30.2004.38; STCA del 5 agosto 2004 nella causa M.E. SA, Inc. n. 30.2003.94; STCA del 7 giugno 2004 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2004.11; STCA del 21 gennaio 2004 nella causa A. SA, Inc. n. 30.2003.52; STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P., Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96).

In quest'ultima sentenza federale, l’Alta Corte ha in particolare ricordato che “(…) il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente agli esborsi effettivi, per cui gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative.” (H 216/96 pag. 3).

Lo scritto 3 giugno 2004 di RI 1 non è allora rispondente ai dettami giurisprudenziali.

                             2.14.   Per quel che concerne le spese per il personale amministrativo, oltre a quanto appena esposto, si evidenzia come con scritto 3 giugno 2004 RI 1 abbia fatto presente che il forfait mensile di fr. 500.—, accordato alla signora __________ per coprire i costi diversi d’acquisizione e di rappresentanza, è inferiore alle spese effettive sostenute dalla direttrice stessa. Per quanto concerne __________, invece, la ricorrente ha giustificato l’indennità mensile di fr. 380.— sostenendo che per le trasferte presso i clienti in tutto il cantone, il collaboratore mensilmente percorre 500 km, dovendo inoltre sostenere i relativi costi di rappresentanza e di consumazione. Nulla è stato rimarcato per la signora __________. Analogamente alla qui esaminata situazione, nel precedente giudizio questa Corte aveva evidenziato quanto segue:

"  Per quel che concerne la rifusione spese al personale amministrativo di RI 1, la signora __________ ha dichiarato:

"  Mi si chiede se una indennità di spese veniva concessa in maniera forfetaria nonché ai nostri dipendenti fissi dico di sì. Precisando che in particolare il sig. __________ doveva avere dei contatti con la clientela, doveva spostarsi a questo fine, doveva operare spese di rappresentanza. Preciso poi che i nostri dipendenti fissi sono solo tre, aumenteranno prossimamente, ed era solo __________ che prendeva questa indennità oltre a me per le medesime ragioni. La nostra segretaria __________ (__________in __________) riceveva l'indennità per il treno poiché veniva da Bellinzona. Dico che io ho ritenuto giusto operare in questo modo fino al 1997 quando è uscita una direttiva di Berna che vietava questi rimborsi“. (Cfr. verbale pag. 2).

Riguardo alla posizione della segretaria, come rilevato al consid. 2.5, la distanza Bellinzona-Lugano non è sufficiente per riconoscerle un’indennità di trasferta domicilio – luogo di lavoro.

In merito al suo rimborso spese, il signor __________ ha deposto:

"  Per quel che concerne la mia situazione di dipendente RI 1 io ricevo un rimborso forfetario delle spese fissato in fr. 380.-- mensili. Io devo infatti visitare clienti presso le loro sedi e devo sopportare spese di rappresentanza pagando da bere ai collaboratori o ai clienti. L'ufficio imposte me le ha riconosciute come spese. Mi viene chiesto se non ho pensato di  allestire una distinta specifica per le spese effettive da me sopportate. Io dico che non era compito mio pensare a questo, se il datore di lavoro mi dava dei benefit io li accettavo. Io valuto che questa indennità corrispondono sostanzialmente a quello che io spendevo nell'interesse della ditta. Le spese mie volevano indennizzare le mie trasferte sui cantieri per visitare il nostro personale, le trasferte presso i nostri clienti, presso potenziali clienti oltre a quanto già specificato“. (Cfr. verbale __________, pag. 6, doc. XXXI).                                

"  Tenuto conto della giurisprudenza federale, secondo cui il forfait deve corrispondere alle spese effettive (cfr. consid. 2.6), visto che il dipendente non ha comprovato adeguatamente le spese sopportate, non ha allestito delle distinte, non ha tenuto le ricevute e parla esplicitamente di un “benefit” che non costituisce certamente un rimborso spese, la ripresa della Cassa è quindi da confermare. Questo anche se il fisco ha riconosciuto delle spese, poiché, come detto al consid. 2.7, le deduzioni per spese ammesse dall’autorità fiscale non sono in principio vincolanti per le casse di compensazione (Pratique VSI 1994 pag. 170 consid. 3b; RCC 1990 pag. 41 consid. 4).

Parimenti non è giustificabile il forfait concesso alla signora __________ __________ poiché la società già le rimborsava tutte le spese sostenute. Dalle note dei revisori risulta in particolare che nei conti no. __________ “ vengono registrate le spese effettive di viaggi a clienti, pranzi, posteggi, taxi, inerenti in massima parte la direttrice”; nei conti no. __________ “vengono registrate il leasing, la manutenzione, le assicurazioni e le spese carburante per la macchina della direttrice che è intestata alla SA” , mentre nel conto no. __________ manutenzione e riparazione auto relativo all’esercizio 1994 “vengono inserite alcune registrazioni riguardanti spese con clienti avute con la direttrice”, (cfr le note sulla revisione 1993/94 e le copie dei menzionati conti relativi al 1995, contenuti nel plico di cui al doc. XVII ). (STCA 22 ottobre 2002 consid. 2.13).

Anche negli anni 1997 e 1998, periodo oggetto del contendere, RI 1 dispone di diversi conti contabili in cui sono registrati gli esborsi effettivi. Al riguardo va citato il conto no __________ per le spese di clientela e di rappresentanza (doc. 15/10), il conto no. __________ per le spese di leasing dell’autovettura aziendale (doc. 15/5) e il no __________ per la relativa manutenzione (conto doc. 15/16). Oggi, come allora, visto che la società ricorrente non ha saputo comprovare i forfait in questione, in aggiunta agli esborsi effettivi, la ripresa della Cassa è quindi da confermare. Questo anche nell’ipotesi in cui il fisco avesse riconosciuto simili forfait, poiché, come detto al consid. 2.6, le deduzioni per spese ammesse dall’autorità fiscale non sono in principio vincolanti per le casse di compensazione (Pratique VSI 1994 pag. 170 consid. 3b; RCC 1990 pag. 41 consid. 4).

                             2.15.   La ricorrente ha poi rilevato come la Cassa non abbia notificato la decisione di ripresa ad ogni salariato.

Per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche, quando è in discussione la qualificazione dell’attività dei lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di determinati versamenti. Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3).

                                         Quali ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore di lavoro, il TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).

                                         Infine, quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6 consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione dell'amministrazione.

                                         Nella sentenza 3 maggio 2004, in merito alla medesima censura sollevata dalla ricorrente, l’Alto Tribunale ha evidenziato :

"  Orbene, per esplicita ammissione della ricorrente, dal verbale d'udienza 14 maggio 2002 si evince che l'interessata non ha ritenuto opportuno adottare altre modalità di calcolo per le spese di trasferta e vitto, in quanto il cambiamento avrebbe comportato un lavoro amministrativo enorme, ritenuto che, mediamente, la ditta occupava 150/200 collaboratori all'anno. L'insorgente per contro vorrebbe che la Cassa operasse in tali termini. La questione ha già trovato soluzione giurisprudenziale nel senso che, appunto per evitare un inutile aggravio di spese amministrative, è ammessa un'eccezione al principio della notifica anche ai salariati quando il numero degli stessi è, come in concreto, elevato e inoltre quando l'ammontare dei contributi è ridotto (cfr. i riferimenti appena citati)." (STFA 3 maggio 2004, H 318/02, consid. 6.2)

Orbene, anche nella presente circostanza RI 1 ha fatto presente di aver collocato nel periodo in questione circa __________ persone (da ultimo, con lettera 3 giugno 2004, XXI). Visto quindi l’elevato numero delle persone interessate (alcune con domicilio all’estero: cfr. doc. 210, 221 e 258), la Cassa non ha notificato singolarmente ai salariati, toccati dalla tassazione d’ufficio querelata, una decisione di ripresa salariale. Vista la giurisprudenza federale citata sopra, secondo questa Corte l'operato dell'amministrazione risulta essere corretto.

                             2.16.   RI 1 ha chiesto l’audizione di diversi testi e l’assunzione di altri mezzi di prova.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Tuttavia, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti, nonché le risultanze acquisite durante l’istruttoria sono sufficienti per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare si ribadisce nuovamente che non è necessario conoscere l’esito della segnalazione del TCA all’UFAS – contenuta sia nella STCA 7 agosto 1995 (consid. 2.16) che nella STCA 18 agosto 1999 (cfr. consid. 2.11) - in merito alle modalità di esecuzione delle revisioni AVS (1984) e dell’INSAI (1982, 1986, 1989 e 1991) in quanto questi controlli riguardano un periodo di tempo che non è oggetto di questa vertenza. Non occorre inoltre intraprendere passi istruttori volti ad accertare un’eventuale disparità di trattamento per i motivi esposti ai consid. 2. 11 e 2.12 e quindi si può rinunciare di dare seguito alla richiesta d’audizione del signor di __________ della __________.

                                         Parimenti, come indicato, ininfluente è sentire il segretario della Commissione paritetica cantonale, signor __________, visto che dagli scritti prodotti non risulta esserci stato alcun avvallo da parte della Cassa riguardo al riconoscimento delle indennità per inconvenienza (cfr. consid. 2.10).

In conclusione, richiamati i considerandi precedenti, la ripresa salariale effettuata dalla Cassa per gli anni 1997 e 1998 va confermata. La decisione contestata merita quindi tutela, mentre il ricorso va respinto, senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.2003.25 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2004 30.2003.25 — Swissrulings