Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2000 30.1999.95

21. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,276 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00095   BS

Lugano 21 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 1999 di

__________ __________, ____________________,  rappr. da: avv. __________ __________, ____________________a,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa di comp. AVS dei __________, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto che: 

                                     -   __________ __________ è stato affiliato dalla Cassa di compensazione AVS dei __________ in qualità di indipendente dal 1° agosto 1992. L'affiliazione è cessata al 31 agosto 1997, a seguito del trasferimento della sua ditta individuale nella __________ Sagl (doc. 1);

                                     -   con decisione del 22 gennaio 1999 la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall'assicurato negli anni 1993 e 1994 in base al reddito aziendale di fr. 100'000.-- conseguito in quegli anni ed imposto nella notifica di tassazione IFD 1995/96 (doc. 4). Non avendo contestato le decisioni, le stesse sono divenute definitive. Allegato alle decisioni la Cassa ha allestito un conguaglio tra i contributi fatturati definitivamente e quelli provvisoriamente determinati con decisioni del 31 marzo 1993 (cresciute in giudicato), risultando così una differenza  a favore della Cassa di fr. 13'253,30 (doc. 5);

                                     -   non avendo l'assicurato versato quanto dovuto, dopo averlo diffidato, la Cassa ha spiccato nei suoi confronti un precetto esecutivo No. __________ per fr. 13'253.-- di contributi, più fr. 45.-- di spese di intimazione legale ex art. 37 cpv. 2 OAVS (doc. 6). Alfine di rigettare l'opposizione, con decisione del 29 giugno 1999 la Cassa ha fissato i contributi per fr. 13'398,20 (fr. 13'253,20 di contributi + fr. 45.-di spese di intimazione e fr. 100.-- spese di esecuzione);

                                     -   contro quest'ultima decisione l'assicurato, per il tramite del suo legale, si è tempestivamente opposto, chiedendone l'annullamento. Egli infatti sostiene che la pronunzia amministrativa riguarda la __________ __________ Sagl, __________, la quale non ha un recapito al suo domicilio. In via abbondanziale egli contesta inoltre l'ammontare dei contributi richiesti poiché non vi è una documentazione in merito;

considerato che         -   la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

                                     -   secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucra­tiva dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contri­buto. Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigi­bili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS);

                                     -   le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossata una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS);

                                     -   giusta l'art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle Casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso relativi a pagamenti in denaro, cresciuti in giudicato, sono parifi­cati alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF. Ciò significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal giudice.

                                         Tuttavia il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).

                                         Il TF ha posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile, (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative delle autorità federali e delle autorità del cantone dove è in atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310; Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes" in Droit privé et assurances sociales, pag. 247; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 128).

                                         Inoltre il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione di contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità conferita al debitore, qualora egli intenda contestare  la decisione amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente (DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).

                                         In definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.

                                         La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.);        

                                     -   nella fattispecie in esame, la decisione contestata riguarda i contributi personali AVS/AI/IPG che __________ __________ deve versare alla Cassa in qualità di persona con attività lucrativa indipendente e quindi non concerne la __________ Sagl;

                                     -   il conguaglio è stato determinato sulla base delle decisioni 22 gennaio 1999, divenute ormai definitive. Ciononostante il TCA ha richiamato d'ufficio la notifica di tassazione IFD 1995/96, determinante per i contributi degli anni 1993 e 1994, dal quale si evince che il reddito aziendale imposto è di fr. 100'000.-- (doc. VI), per cui le decisioni sono corrette;

                                     -   dalla documentazione agli atti risulta che effettivamente l'assicurato non ha fatto fronte al debito contributivo. Poiché il totale dei contributi non soluti fatti valere con la decisione contestata corrisponde agli importi posti in esecuzione forzata (aggiuntive di fr. 45.-- di spese d'intimazione), l’opposizione al PE no. __________è respinta in via definitiva.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   È rigettata in via definitiva l'opposizione al PE no __________di complessivi fr. 13'298.--, con interessi al 6% dal 1.02.1999 su fr. 13'253.--.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.95 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2000 30.1999.95 — Swissrulings