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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.94

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,677 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00094   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 luglio 1999 di

__________ __________h, ____________________o,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione __________ 1999, la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ (1959) per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, quale persona senza attività lucrativa, sulla base di un reddito conseguito sotto forma di rendita pari a fr. 190’000 (moltiplicato per 20). Gli elementi di calcolo sono stati desunti dalla tassazione IFD 1997-1998 (doc. A1).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 8 luglio 1999, l’assicurata ha impugnato la suddetta decisione formale, chiedendo che l’importo della sostanza determinante ai fini del calcolo dei contributi sociali venga ridotto a fr. 1’687’000. A mente di __________ __________, la Cassa avrebbe, in effetti, omesso di “... dedurre l’ipoteca gravante sul fondo in primo rango. Alla data di riferimento determinante, ossia al 1° gennaio 1997, tale ipoteca, che é composta da due importi parziali, ammontava complessivamente a CHF 1’180’000” (I).

                               1.3.   Con risposta 30 luglio 1999 l’autorità amministrativa convenuta ha postulato un’integrale reiezione del gravame, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

"1.     Giusta la procedura disciplinata dall'art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS sono assicurate in conformità della citata legge, le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera.

 2.      L'art. 3 cpv. 1 LAVS sancisce l'obbligo di pagare i contributi, che inizia in ogni caso dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli assicurati compiono 20 anni fino all'ultimo giorno del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o di 65 anni, se sono di sesso maschile.

 3.      L'art. 10 LAVS stabilisce che le persone che non esercitano una attività lucrativa devono pagare i contributi secondo le loro condizioni sociali (sostanza e reddito conseguito in forma di rendite). Gli studenti e gli assicurati, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 4.      L’art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.

 5.      L’Autorità fiscale ha imposto alla ricorrente una tassazione globale, per il biennio 1997-98, di fr. 190’000.--.

 6.      Secondo l’art. 14 cpv. 1 e 2 LIFD, gli stranieri che, per la prima volta o dopo un’asenza di almeno dieci anni, eleggono domicilio in Svizzera senza esercitarvi un’attività lucrativa possono pagare un’imposta secondo il dispendio anziché un’imposta sul reddito (marg. 1078 DIN).

 7.      Tali persone sono considerate non attive e l’importo valutato dalle Autorità fiscali é assimilato a un reddito conseguito in forma di rendite. Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 29 cpv. 6 OAVS).

 8.      Nel caso di specie, i contributi della ricorrente sono stati stabiliti in base ai dati forniti dall’autorità fiscale, che sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

 9.      Il competente ufficio tassazioni ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione fiscale é definitiva (doc. 2).

 10.  Infine evidenziamo che, nel calcolo dei contributi non é stata utilizzata alcuna sostanza, quindi la richiesta della ricorrente di dedurre l’ipoteca non può essere ammessa” (III).

                               1.4.   Con scritto 4 agosto 1999, __________ __________ ha chiesto una proroga di 30 giorni per presentare l’allegato di replica (V). Sino ad oggi, essa é, tuttavia, rimasta silente.

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Sono obbligati a versare i contributi - diversamente dal vecchio diritto - anche le vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).

                                         Tuttavia, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.

                                         Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS).

                                         Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o meno le caratteristiche  delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), e, infine, parzialmente il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).

                               2.4.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Giusta l’art. 29 cpv. 6 OAVS, l’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD deve essere parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 OAVS. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta é vincolante per le casse di compensazione.

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà (cfr. STFA del 3 marzo 1999 in re G., H 281/97, destinata alla pubblicazione; STFA del 19 ottobre 1999 in re A.H., non pubblicata; VSI 1999 pag. 120 consid. 3).

                               2.5.   In concreto, __________ __________ é stata affiliata alla Cassa quale persona senza attività lucrativa a contare dal 1° gennaio 1997.

                                         Come visto al consid. 2.2., a partire dal 1° gennaio 1997, anche la moglie senza attività lucrativa deve versare i contributi (Käser, op. cit., p. 60 n. 2.21). L’art. 3 cpv. 3 LAVS prevede una disposizione speciale per i coniugi senza attività lucrativa d’assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria d’assicurati é reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. L’esigenza del doppio contributo minimo é dovuta allo splitting: é, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 106, n. 17 ad art. 3 LAVS; Sécurité sociale 6/1994 pag. 270).

                                         In casu, dalla pronunzia 13 luglio 1999 di questa Corte (inc. 30.98.00151+212) emerge che il marito della ricorrente, __________, é, anch’esso, domiciliato in Ticino e non esercita alcuna attività lucrativa.

                                         Concludendo, deve senz’altro essere riconosciuto, a carico di __________ __________, l’obbligo di pagare i contributi essendo soddisfatte le condizioni di cui all’art. 3 cpv. 1 LAVS (ed irrealizzate, invece, quelle previste dall’art. 3 cpv. 3 LAVS).

                               2.6.   Per il calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 sono rilevanti i redditi percepiti nel 1995/1996 e tassati nel 1997/1998 (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                         Come visto (cfr. consid. 2.4) giusta l’art. 29 cpv. 6 OAVS, l’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD deve essere parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 OAVS. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta é vincolante per le casse di compensazione.

                                         Dallo scritto 26 luglio 1997 dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (doc. 2) emerge, da un lato, che i coniugi __________, per il periodo fiscale 1997/1998, hanno appunto pagato un’imposta federale diretta calcolata sul dispendio ex art. 14 LIFD, ragione per cui torna senz’altro applicabile il succitato art. 26 cpv. 6 OAVS e, dall’altro, che la tassazione é cresciuta in giudicato incontestata.

                                         La ricorrente contesta la decisione emanata dalla Cassa, nella misura in cui quest’ultima non avrebbe dedotto dalla sostanza determinante per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG, un debito ipotecario ammontante complessivamente a fr. 1’180’000 (cfr. I).

                                         L’obiezione sollevata dall’assicurata appare, già di primo acchito, priva di ogni pertinenza e, come tale, non può certo essere fatta propria da questo TCA.

                                         Infatti, dalla decisione formale 25 giugno 1999, si evince chiaramente che i contributi dovuti per il periodo 1998-1999 sono stati calcolati unicamente sulla base di un reddito acquisito sotto forma di rendita (cfr. art. 29 cpv. 6 OAVS), moltiplicato per 20, in ossequio all’art. 28 OAVS.

                                         L’autorità amministrativa ha omesso di considerare la sostanza immobiliare lorda di fr. 754’000, dalla quale é stato correttamente dedotto il debito ipotecario di cui l’assicurata ha fatto riferimento in sede di ricorso (fr. 1’180’000).

                                         Ora, così come già indicato al consid. 2.5. della STCA 13 luglio 1999, il suddetto debito ipotecario

"  ... non può essere dedotto dal reddito da pensione. Questa problematica é stata già decisa dal TCA nella sentenza del 5 agosto 1996 che ha respinto un ricorso dell’assicurato contro la decisione di contribuzione per il biennio 1994/95 (cfr. inc. __________0, giudizio cantonale confermato dal TFA con pronunzia del 15 luglio 1998, H287/96, il quale tuttavia ha lasciato tale questione indecisa poiché anche con la detrazione dell’ipoteca dal reddito da pensione l’assicurato avrebbe dovuto comunque versare il contributo annuo massimo poiché la sostanza determinante superava i 4 milioni di franchi ...” (STCA 13.7.1999, p. 6 consid. 2.5. - il grassetto é dl redattore).

                                         Concludendo, nella misura in cui la Cassa di compensazione ha stabilito i contributi a carico di __________ __________ in base ad un reddito determinante pari a fr. 1’900’000 ([fr. 190’000 x 20] :2), l’impugnata decisione formale é senz’altro meritevole di tutela in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.94 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.94 — Swissrulings