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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.87

22. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,203 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00087   BS/sc

Lugano 22 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto che:                   

                                     -   con decisioni del 9 e 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato il contributo minimo AVS dovuto da __________ __________, quale persona senza attività lucrativa, dal 1994 al 1999;

                                     -   contro le decisioni amministrative è tempestivamente insorta l'assicurata, contestando di dover versare i contributi. In particolare rileva che dal 1996 ha iniziato a percepire le indennità di disoccupazione, dalle quali sono stati già dedotti i contributi AVS e nel 1999, causa malattia, delle indennità di perdita di guadagno;

                                     -   mediante risposta del 14 luglio 1999 la Cassa postula l'accoglimento del ricorso, osservando quanto segue:

"   (…)

4.                                                                            Preso atto che la ricorrente per gli anni 1996 - 1997 - 1998 ha versato contributi sufficienti AVS, per il tramite delle prestazioni AD, la Cassa ha esonerato l'assicurata, informandola direttamente con il nostro scritto del 12 luglio 1999 (doc. 1).

5.                                                                            Per contro, le prestazioni __________, non sono soggette alla trattenuta AVS alla fonte. La deduzione del premio assicurativo del 4.8%, non riguarda gli oneri sociali.

6.                                                                            Alla luce di quanto precede, proponiamo a questo Tribunale di confermare i contributi minimi per gli anni 1994/95 e 1999, mentre per gli anni 1996 - 1997 - 1998, la Cassa ha già provveduto all'esonero contributivo.

7.   La ricorrente ha la possibilità di versare il saldo richiesto in rate mensili, presentando domanda scritta alla Cassa (Servizio incassi), conformemente ai disposti dell'art. 38 bis OAVS." (Doc. III)

                             -   in sede di istruttoria il TCA ha chiesto delle informazioni all'assicurata ed alla Cassa;

considerato che:

                                     -  la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

                                     -   ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Al contrario, gli studenti e gli assicurati che non eserci­tano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532);

                                     -   nella fattispecie in esame negli anni 1996, 1997 e 1998 la ricorrente ha percepito delle indennità di disoccupazione, dalle quali sono stati dedotti i contributi AVS (art. 5 cpv. 1. LADI). Durante quegli anni l'assicurata ha versato i contributi oltre al minimo di legge (cfr. art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS), per cui non deve i contributi da persona senza attività lucrativa e quindi le relative decisioni sono da annullare;

                                     -   per quanto riguarda gli anni 1994 e 1995 non risulta che l'assicurata abbia esercitato un'attività lucrativa e nemmeno percepito delle indennità di disoccupazione, pertanto i contributi ex art. 10 LAVS sono dovuti;

                                     -   nel 1999 __________ __________ ha percepito dalla __________ delle indennità perdita di guadagno e delle indennità straordinarie previste dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc). Come rettamente rilevato dalla convenuta, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, le indennità perdita di guadagno versate dalle casse malati non sono considerate reddito da attività lucrativa e quindi i contributi AVS non vengono dedotti alla fonte. Queste prestazioni assicurative sono comunque da considerare come "reddito da pensione" ai fini dei contributi da persona senza attività lucrativa (cfr. RCC 1980 pag. 211). Anche le indennità straordinaria ex art. 10 L-Rilocc sono considerate come "reddito conseguito sotto forma di rendite" e non soggette contribuzione. Infatti si tratta di prestazioni di sostegno versate in particolare a disoccupati che non hanno più diritto alle indennità (cfr. marg. 2072 delle Direttive sugli indipendenti e persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS, alla voce "assistenza ai disoccupati secondo diritto cantonale). Non disponendo di una sostanza determinante di oltre fr. 250'000.--, all'assicurata deve essere imposto il contributo minimo di legge (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS);

                                     -   in queste circostanze, dunque, il TCA aderisce alla proposta di giudizio della Cassa, ossia di mantenere le decisioni per quel che riguarda gli anni 1994, 1995 e 1999;

                                     -   nel caso in esame l'assicurata ha osservato di non poter versare il contributo minimo e dichiarato di ricevere oltre all'assegno per figlio, quello integrativo.

                                         Ora, ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio (in Ticino Dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell’assistenza sociale, art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla LAVS.

                                         Tale autorità infatti paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS. La domanda di condono comunque deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione (art. 32 cpv. 1                              OAVS), la quale deciderà sulla base del parere dell’autorità designata dal Cantone (art. 32 cpv. 2 OAVS).

                                         Tuttavia, secondo il marginale 3085 DIN, le casse di compensazione, d’intesa con le autorità cantonali o comunali competenti, possono utilizzare una procedura di condono più semplice per assicurati notoriamente privi di mezzi di sussistenza (persone che vivono in istituti, in cliniche psichiatriche, persone a carico dell’assistenza pubblica). Fatto sta che, come detto, in caso di condono dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non potendo il TCA pro­nunciarsi su questa problematica in mancanza di una deci­sione formale ex art. 84 LAVS.

                                         E' pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché si pronunci su quest'ultima richiesta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                            1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § Le decisioni relative agli anni 1996, 1997 e 1998 sono    annullate; confermate rimangono invece quelle per gli anni   1994, 1995 e 1999.

                                 2.-   Gli atti sono ritornati alla Cassa affinché statuisca in merito alla domanda di condono dei contributi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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