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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2000 30.1999.82

21. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,137 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00082   BS/tf

Lugano 18 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 1999 di

__________ __________, ____________________ __________,  rappr. da: st.leg. avv. __________ __________, ____________________ __________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del __________la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi dovuti da __________ __________ nel biennio 1994/95, quale persona senza attività lucrativa, sulla base di un reddito da pensione di fr. 60'800.--, moltiplicato per 20. La sostanza determinante è stata quindi stabilita in

                                         fr. 1'216'000.-- (60'800+  x 20). Gli elementi di calcolo sono stati presi dalla tassazione IFD 1993/94.

                               1.2.   Con ricorso del 26 giugno 1999 la ricorrente contesta la decisione amministrativa rilevando che la tassazione fiscale IFD 1993/94 è stata oggetto di un reclamo.

                               1.3.   Con lettera del 5 luglio 1999 il legale dell'assicurata ha esposto i motivi della contestazione che sono i seguenti:

"  1.   Nella decisione impugnata la pensione, indicata con CHF 60'800.è capitalizzata con il quoziente di 20 per il calcolo della sostanza determinante sulla quale sono calcolati i contributi per gli anni 1994 e 1995.

2.   Sennonché CHF 60'800.- sono solo in parte una pensione.

      2.1.    La ricorrente percepisce infatti contributi alimentari per CHF

                10'800.-.

      2.2.    i rimanenti CHF 50'000.- sono il frutto di una transazione

      con l'ufficio di tassazione che ha voluto assolutamente aggiungerli al reddito aziendale con la motivazione che la ricorrente non avrebbe diversamente avuto i mezzi necessari al suo sostentamento.

3.   Segue che i CH 50'000.- non debbono essere considerati ai fini del calcolo della sostanza determinante. I contributi vanno corrispondentemente cambiati."

                               1.4.   Mediante risposta del 21 luglio 1999 la Cassa ha postulato la reiezione del gravame, osservando in particolare quanto segue:

"  6.   Nel caso di specie, i contributi del ricorrente sono stati stabiliti in

base ai dati forniti dall'autorità fiscale, che sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

7.   Il competente ufficio tassazioni ha confermato che i dati

comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione fiscale è definitiva (doc. 2)."

                               1.5.   Con scritto del 29 luglio 1999 il legale della ricorrente ha inviato al TCA copia del verbale di audizione 8 giugno 1998 dell'UT di __________ Campagna e chiesto l'audizione del funzionario dell'UT incaricato.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Considerato che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 120 V 166 consid. 2 con riferimenti).

                                         Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione, indipendentemente dal fatto  che presentino  o no le caratteristiche  delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), gli alimenti del coniuge divorziato (ZAK 1990 pag. 429) ed infine parzialmente il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, op. cit, pag. 228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).

                               2.4.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS, nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Tale disposto è stata recentemente dichiarato dal TFA conforme alla legge ed alla costituzione (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 118). Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà.

                               2.5.   Nel caso che ci occupa l’assicurata, classe 1938, è stata affiliata nella categoria delle persone senza attività lucrativa dal 1° gennaio 1991; dunque i contributi 1994/1995 sono da calcolare in base al reddito da pensione ed alla sostanza imposti nella notifica di tassazione IFD 1993/94 (procedura ordinaria ex art. 22 ss OAVS in virtù del rimando dell’art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         Secondo l’art. 27 cpv. 1 OAVS (applicabile in virtù del rinvio dell’art. 29 cpv. 4 OAVS) per tutte le persone senza attività lucrativa le Casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.                      

                                         Dalla comunicazione fiscale del 22 maggio 1999 dell'UT di __________ Campagna si evince che l'assicurata nel periodo fiscale 1993/94 è stata tassata con un reddito da pensione di fr. 60'800.-- (doc. 1).

                                         Dalla verifica dei dati fiscali (doc. 2) eseguita dalla Cassa presso il succitato ufficio di tassazione, risulta che tale ammontare è costituito da fr. 10'800.-- di alimenti e fr. 50'000.-- di reddito d'altra fonte calcolato secondo il dispendio della contribuente.

                                         Dati del resto confermati dal verbale 9 giugno 1998 dell'UT di __________ Campagna concernente, tra l'altro, l'evasione del reclamo contro la notifica di tassazione IC e IFD 1993/94, dove la ricorrente, assistita dal suo legale, insieme al funzionario incaricato hanno concordato quanto segue:

"  Preso atto delle precisazioni fornite in questa sede si decide la definizione del reddito d'altra fonte per il biennio 1993/94 in fr. 50'000.-- annui che vanno sommati con gli alimenti percepiti per un importo annuo medio di fr. 10'800.--. Tutte le contestazioni sollevate vengono ritirate" (doc. C).

                               2.6.   La ricorrente contesta dunque l'inclusione dei fr. 50'000.-- di reddito d'altra fonte nel computo della reddito da pensione eseguito dalla Cassa.

                                         Ora, secondo l’art. 21 cpv. 2 DIFD (dal 1.01.1995 art. 16 cpv. 2 LIFD) sono considerati come reddito anche i proventi di natura di qualsiasi specie (vitto e alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall’industriale o dall’agricoltore che le ha prodotte ecc.).

                                         Inoltre l’art. 29 cpv. 6 OAVS stabilisce che l’importo delle spese per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio (imposta globale) giusta l’art. 18 bis DIFD (dal 1.01.1995  art. 14 LIFD) deve essere parificato al reddito sotto forma di rendita (cfr. anche Käser, op. cit., pag. 229, N. 10.29). La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                                         Pertanto questa norma può essere applicata in via analogica alla fattispecie in esame, ove si è in presenza di un reddito valutato secondo il dispendio minimo della ricorrente (cfr. STCA 13.07.1995 in re F.C. inc. 30.95.000167, cons. 2.3, STCA 14.02.1997 in re G.C: inc. 30.96.0007).

                                         Ne consegue che giustamente l’amministrazione ha considerato i fr. 50'000.-- come reddito conseguito sotto forma di rendita.

                                         La decisione contestata merita pertanto conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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