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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.04.2000 30.1999.32

10. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,704 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00032   BS/sc

Lugano 10 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 1999 di

dr. __________ __________, ____________________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa comp.medici,dent.veterinari, __________ __________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                          1.1.   Con decisione dell'11 dicembre 1998 la Cassa di compensazione dei medici, dentisti e veterinari ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ (medico dentista),  per la sua attività lucrativa indipendente, nel biennio 1994/1995 sulla base di un reddito aziendale di fr. 342'447.--, aumentato della media dei contributi dovuti nel periodo di computo (fr. 25'944.--). In seguito la Cassa ha posto in deduzione  fr. 50'540.--, corrispondenti all'interesse del 7% sul capitale investito di fr. 722'000.--. Il reddito determinante è stato così calcolato in fr. 317'800.-- ed i succitati dati sono stati presi dalla notifica di tassazione IFD,  1993/94. Mediante una seconda decisione del medesimo giorno, la Cassa ha calcolato i contributi per il biennio 1996/1997, attenendosi alla notifica di tassazione IFD, 1995/96 (reddito aziendale fr. 335'023.--, sostanza commerciale fr. 629'988.--).

                          1.2.   Con scritto dell'8 gennaio 1999 l'assicurato, per il tramite della Fiduciaria __________, ha chiesto alla Cassa di rivedere le decisioni e, in caso di disaccordo, di considerare lo scritto quale ricorso. Con lettera del 26 febbraio 1999, il rappresentante del ricorrente ha scritto all'amministrazione quanto segue:

"  nella pratica in oggetto ho preso buona nota del vostro scritto del 17 febbraio u.s., nonché dell'altro dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, del 15 febbraio 1999.

A tale proposito vi comunico già sin d'ora che le indicazioni fornitevi non corrispondono alla realtà.

In effetti - qui accluse le relative decisioni di tassazione dell'Ufficio di __________ - il reddito aziendale imposto e determinante per il prelievo dei contributi AVS è di:

-   periodo 1993/1994 Fr. 280'000.--;

-   periodo 1995/1996 Fr. 270'000.--.

Vogliate pertanto riesaminare la fattispecie, in difetto di che mantengo il mio ricorso e sarà quindi il Tribunale a decidere." (Doc. II)

                          1.3.   Dopo aver trasmesso gli atti per competenza al TCA, mediante risposta del 3 marzo 1999, la Cassa, basandosi sullo scritto 15 febbraio 1999 dell'UT di __________, ha in particolare osservato che:

"  (…)

La differenza dei redditi comunicati dalle autorità fiscali e dei redditi considerati dalla Fiduciaria __________, viene dal fatto che le autorità fiscali aggiungono al reddito professionale il valore locativo e affitti." (Doc. III, pto. 6)

                                   Considerando la comunicazione fiscale vincolante, la convenuta postula pertanto la reiezione del gravame.

                          1.4.   Con osservazioni dell' 11 marzo 1999 alla risposta di causa, il ricorrente ha ribadito che:

"  (...)

-   le argomentazioni addotte non portano niente di nuovo, anzi!

-   di più il punto 6. della risposta contiene delle inesattezze, che a chi ha le mani in pasta non dovrebbero capitare.

                                                                           Infatti non è per niente acquisito che un ipotetico valore locativo o affitto debba venir aggiunto al reddito professionale.

                                                                           Se tale spesa è una spesa atta a conseguire il reddito, allora correttamente la stessa deve essere elencata tra le uscite del conto di esercizio.

                                                                           Che poi questo si "noti anche nel capitale investito", è un'affermazione che mostra tutta l'ignoranza in materia.

In conclusione, con mio scritto del 26 febbraio 1999 ho comprovato con documenti alla mano - vedi notifiche di tassazione dell'Ufficio di __________ - che il reddito aziendale determinante è quello e solo quello e cioè:

-   periodo 1993/1994 Fr. 280'000.--

-   periodo 1995/1996 Fr. 270'000.--." (Doc. V)

                          1.5.   Il TCA ha chiesto delle informazioni all'UT di __________ in merito alla determinazione del reddito aziendale e della sostanza commerciale, ricevendo risposta il 25 ottobre 1999 (doc. XI). Con lettera dell'11 gennaio 2000 il ricorrente ha preso posizione in merito alla riposta dell'autorità di tassazione (doc. X). Il 12 gennaio 2000 il Tribunale si è nuovamente rivolto al citato ufficio tassazione, ricevendo il 6 marzo 2000 la relativa risposta a quanto richiesto (doc. XIII), risposta che è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente. Invitata a prendere posizione in merito alla corrispondenza su elencata, con lettera del 14 marzo 2000 la Cassa si attiene all'operato del fisco, confermando pertanto la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

                                         A norma dell'art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguito con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’art. 18 cpv. 4 LIFD.

                                         È frutto di un’attività lucrativa se risulta dall’investimento, dal godimento e dalla valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio commerciale (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1989, N. 3.67, nota pié pagina 177; cfr. anche Pratique VSI 2000 pag. 52).

                                         Gli assicurati non devono versare alcun contributo sui proventi propriamente detti di capitale, perché la semplice gestione della sostanza privata non rappresenta l’esercizio d’una attività lucrativa ai sensi della LAVS (SVR 1994 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 139 consid. 2b, DTF 111 V 83).

                                         Diversamente è il caso in cui i redditi risultanti dalla vendita e o la realizzazione di elementi del patrimonio privato, segnatamente immobili, costituiscono dei redditi provenienti da attività indipendente anche per delle imprese, individuali e senza obbligo di tenere una contabilità, se fanno parte del commercio a titolo professionale (cfr. Pratique VSI 2000 consid. 2a pag. 53 in fine, sul concetto di commercio professionale d'immobili, cfr. DTF 112 IB 81).            

                                         Le disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

                               2.3.   Nella procedura ordinaria, applicabile al caso concreto, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.4.   Va comunque ricordato che  il vincolo assoluto per le casse di compensazione alle indicazioni delle autorità tributarie, e per il giudice delle assicurazioni sociali alle tassazioni fiscali cresciute in giudicato, è limitato alla valutazione del reddito determinante e del capitale proprio investito nell'azienda. Tale vincolo non concerne quindi la qualifica contributiva del reddito, rispettivamente lo statuto del contribuente, e non riguarda di conseguenza il tema a sapere se esista effettivamente reddito di attività lucrativa, se si tratta di attività indipendente o di attività dipendente, e se colui che lo consegue sia o meno tenuto a contribuire. Pertanto spetta alle casse di compensazione, in questo caso svincolate dalle indicazioni delle autorità fiscali, sulla sola scorta del diritto dell'AVS, di stabilire chi è tenuto al pagamento dei contributi su un reddito comunicato dall'autorità fiscale (Pratique VSI 1993 pag. 233 consid. 4b, Pratique VSI 1993 pag. 242 consid. 3a, DTF 114 V 75 consid. 2 = RCC 1988 pag. 480 consid. 2, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 44 consid. 4, DTF 110 V 370 consid. 2a = RCC 1985 pag. 120 consid. 2a, DTF 102 V 30 consid. 3b e sentenze ivi citate = RCC 1976 pag. 274 consid. 3b).

                                         Si giustifica inoltre di lasciare le casse di compensazione giudicare in modo autonomo se un reddito della sostanza comunicato dall'autorità fiscale debba dal profilo contributivo essere considerato un reddito dell'attività lucrativa (DTF 111 V 294, 110 V 86 consid. 4 e 370 consid. 2a, 102 V 30 consid. 3b, 98 V 20 consid. 2 e sentenze ivi citate; STFA 29 dicembre 1992 in re G.L. Dall'A., STCA 23 marzo 1993 in re L. D. C.).

                               2.5.   Infine, deve essere ancora precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         a) le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         b) gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         c)   le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         d)  le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;

                                         e)  i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

                                         f)   l’interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

                                         Poiché in sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente il contributo dovuto negli anni di computo.

                                         Il TFA così spiega le necessità di questa aggiunta:

"  L'addebito ha come scopo di annullare la deduzione - fiscalmente ammessa, ma non ammessa dal diritto dell'AVS - dei contributi personali degli assicurati indipendenti. Le casse di compensazione devono addebitare i contributi il cui importo è stato fissato durante gli anni di calcolo, vale a dire quelli che sono stati oggetto di decisioni o sono stati fatturati; esse possono conteggiare, se lo vogliono, unicamente i contributi effettivamente pagati nel corso di quegli anni." (cfr. RCC 1986, pag. 171)."

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, poiché è applicabile la procedura ordinaria degli art. 22 e 23 OAVS, per il calcolo dei contributi per gli anni 1994/1995 è determinante il reddito aziendale conseguito nel 1991/1992 e la sostanza commerciali al 1° gennaio 1993, dati esposti nella tassazione IFD 1993/94. Per i contributi del biennio 1996/1997, invece, fa stato il reddito aziendale esposto nel periodo fiscale 1995/96 (anni di computo 1993 e 1994) e la sostanza aziendale al 1° gennaio 1995.

                                         Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitan­ti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensa­zione domandano alla competente autorità fiscale le indica­zioni necessarie al calcolo dei contributi.

                                         Dalle comunicazioni 27 novembre 1998 dell'UT di __________ si evince che il reddito aziendale netto tassato nei bienni fiscali 1993/94 ammonta a fr. 342'447.-- con un capitale proprio investito nell'azienda di fr. 721'241.--, mentre nel biennio 1995/96 il reddito è di fr. 335'023.-- ed il capitale proprio di fr. 630'013.--.

                               2.7.   Il ricorrente contesta la determinazione del reddito eseguita dall'autorità di tassazione, postulando che venga preso in considerazione il reddito aziendale esposto nelle notifiche di tassazione IFD 1993/94 (fr. 280'000.--) e 1995/96 (fr. 270'000.--).

Interpellato dal TCA, con lettera del 25 ottobre 1999 l'UT di __________ ha specificato che nel reddito aziendale esposto nelle citate notifiche di tassazione sono state incluse le retribuzioni ricevute dal contribuente per il servizio dentario scolastico, già sottoposte alla trattenuta dell'AVS, attività cessata nel 1993. Già per questo motivo, ai fini della determinazione dei contributi, non possono essere presi in considerazione gli importi indicati dal ricorrente.             

                                         Inoltre, l'autorità di tassazione ha esposto in dettaglio il conteggio del reddito aziendale soggetto a contribuzione che è il seguente:

"  (…)

Anni di tassazione:                  1993-94          1995-96           1997-98

Periodo di computo               (1991-92)        (1993-94)        (1995-96)

Reddito aziendale tassato  fr.  280'000.--   fr.  270'000.--   fr.  300'000.--

./. parte salario già sottoposta ad AVS                  fr.      7'153.--  fr.      3'777.--  fr.             -.-

                                            ___________  ___________  __________

                                            fr.  272'847.--   fr.  266'223.--   fr.  300'000.--

+ reddito sostanza

    aziendale                         fr.    69'600.--  fr.    68'800.--  fr.    70'000.--

                                            ___________  ___________  __________

Totale                                 fr.  342'447.--   fr.  335'023.--   fr.  370'000.--

                                            ========== ========== ==========

Il reddito della sostanza immobiliare e la sostanza immobiliare di __________ sono indicati separatamente nella notifica di tassazione, ma devono essere considerati negli elementi dell'imposizione per l'AVS, in quanto si tratta di sostanza aziendale. (…)" (Doc. VII)

                                         Il ricorrente contesta comunque l'inclusione nel reddito aziendale del valore locativo dei locali commerciali, ritenendolo esposto reddito da sostanza esente da contribuzione.

Orbene, nella già lettera 15 febbraio 1999 alla Cassa, l'UT di __________ ha scritto che il ricorrente, di professione dentista, esercita la sua attività nello studio di sua proprietà (cfr. doc. 2), ciò che è stato confermato nello scritto 25 ottobre 1999 al TCA. Inoltre, tale immobile è stato incluso nella contabilità aziendale ed è quindi stato preso in considerazione per il calcolo della sostanza aziendale, rimasto incontestato dal ricorrente. Trattandosi dunque di sostanza commerciale, il valore locativo è da considerare reddito da attività lucrativa nella misura in cui eccede la deduzione dell'interesse del capitale investito (cfr. P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.4 LAVS, N. 81 pag.136), ciò che è il caso in esame. Vero che nella contabilità aziendale tale valore è stato esposto come costo, ma fiscalmente è stato ripreso come reddito da valore locativo dei propri locali commerciali (cfr. voce 5c della dichiarazione fiscale), annullando in sostanza tale costo. Ma è altrettanto vero che, dal punto di vista dell'AVS, l'art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS (cfr. consid. 2.5) prevede la deduzione di un interesse sulla sostanza aziendale. Considerato che secondo l'art. 4 LAVS i contributi vengono riscossi sul reddito proveniente da attività lucrativa, intesa come lavoro e che l'indipendente consegue un reddito anche grazie all'investimento in capitale, lo scopo di questa deduzione è proprio quello di "correggere " l'elemento capitale (cfr. HP. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 205, N.8.15); correzione che la Cassa ha correttamente eseguito. In queste circostanze, dunque, le decisioni amministrative sono corrette.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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