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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.22

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,381 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00022   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1998 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 18 dicembre 1998, la Cassa cantonale di compensazione __________ ha stabilito i contributi sociali dovuti da __________ __________, __________, per l’attività lucrativa indipendente da lui esercitata, sulla base di un reddito medio pari  a fr. 20’000, a cui é stata aggiunta la media dei contributi dovuti negli anni di computo (fr. 966.--) e di un capitale investito uguale a zero. I contributi sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale federale 1997/1998 (doc. III).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso __________ 1998 (I), __________ __________ ha impugnato la decisione emanata dall’amministrazione, osservando quanto segue:

"  ... presento ricorso alla decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo 1.1.98 al 31.12.99 del 18.12.98.

Nonostante il mio ricorso del 24 maggio 1997 sia stato solo parzialmente accolto, non accetto la suddetta decisione, infatti dovrei ora pagare più di quanto precedentemente fissato.

Le mie condizioni fisiche non sono migliorate rispetto al passato e attualmente non ho lavoro, non sono assolutamente in grado di pagare questa cifra qualunque sia, e ribadisco pertanto un adeguamento al minimo del premio per contributi AVS.” (I)

                               1.3.   Con risposta __________ 1999 (V), la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame, precisando, in particolare, che, per il calcolo dei contributi relativi al biennio 1998/1999, si applica la tassazione fiscale federale 1997/1998, in forza delle disposizioni legali relative alla procedura ordinaria.

                               1.4.   In replica, __________ __________ - oltre ad aver prodotto alcuni certificati medici che attestano una parziale inabilità lavorativa nella sua attività di muratore perlomeno a far tempo dal 1990 - ha fatto valere che:

"  ... gli allegati acclusi dimostrano e confermano i miei disagi fisici durante gli scorsi anni come anche attualmente; dal 1987 devo convivere con questo problema alla schiena al quale le autorità fiscali non hanno mai dato importanza e di cui non sono né sarò mai d’accordo con le decisioni da loro prese! Subirò tutte le conseguenze di questo accanimento delle autorità fiscali nonché delle altre autorità coinvolte, ma non accetterò queste persecuzioni a cui, contrariamente a quanto asserito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS, ho sempre fatto valere a tempo debito la mia situazione e perdita di guadagno che come detto non é mai stata presa in considerazione malgrado le prove concrete, per la persecuzione e l’abuso di potere di autorità di cui ritengo inutile elencare in questa sede. Aggiungo che, oltre alla mia situazione fisica di cui non ricevo nessuna indennità, non sempre ho lavoro e in qualità di indipendente non ricevo disoccupazione, ho una famiglia a carico e posso capire la risposta di causa della Cassa di compensazione, ciò non toglie che la mia situazione la conosco io e che non posso esprimermi in modo diverso.” (VII)

                               1.5.   Pendente causa, il TCA ha provveduto a richiamare dall'UCT di __________ l'intero incarto fiscale relativo ai bienni 1997/1998 e 1999/2000 (XI).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         nel merito

                               2.2.   Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).

                                         A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'at­tività lucrativa indipendente.

                                         Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non

                                         sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         A norma dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella selvicoltura, nel com­mercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18 capoverso 2.

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

-  le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

-  gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

-  le perdite commerciali subite e allibrate;

-  le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;

-  un interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

                               2.4.   Poiché in sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente il contributo dovuto negli anni di computo.

                               2.5.   Va ancora rilevato che la decima revisione dell’AVS, entrata in vigore il 1 gennaio 1997, ha leggermente modificato il tenore dell’art. 9 cpv. 2 LAVS in tal senso

"  Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla leggesull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto quivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f.  l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente."

                                         Nel caso della lettera d si tratta di una modifica di natura redazionale a seguito della quinta revisione della LIPG, mentre la lettera e corrisponde alla deduzione già prevista all’art. 18 cpv. 3 OAVS. Ora quindi tutte le deduzioni ammissibili sono previste nella legge (Messaggio del consiglio federale relativo alla decima revisione, p. 50).

                                         Il vecchio capoverso 3 è inoltre stato abrogato in quanto superfluo.

                                         Con il nuovo capoverso 3 invece viene proposto il capoverso 4, leggermente modificato. La legge regola infatti direttamente il fatto che il reddito e il capitale proprio devono essere accertati dall’autorità cantonale (Messaggio citato p. 50).

                               2.6.   Le disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).

                                         Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS (cfr. dal 1 gennaio 1997 anche art. 9 cpv. 3 LAVS), le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.7.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge (cfr. SVR 1995 AVS Nr. 4 p. 7 consid. 2.3). La norma ha carattere eccezionale e non può essere interpretata estensivamente (RCC 1971 p. 31 consid. 1). La sua applicazione presuppone una modifica profonda delle basi stesse dell’attività economica (vedasi a titolo esemplificativo RCC 1981 p. 239 consid. 3c; RCC 1980 p. 210 consid. 2).

                               2.8.   Nel caso di specie, __________ __________ ha sostenuto, in sostanza, di non essere in grado di versare i contributi richiestigli, a fronte di una difficile situazione finanziaria, determinata - sempre a mente dell’insorgente - e dai problemi di salute che lo affliggono sin dal 1987 e dal fatto che il lavoro é spesso fluttuante.

                                         In virtù di quanto esposto ai considerandi precedenti si rileva che, per il calcolo dei contributi dovuti nel biennio 1998/1999, sono rilevanti, in virtù delle disposizioni relative alla procedura ordinaria, i redditi percepiti nel 1995/1996 (periodo di computo) e quindi tassati nel 1997/1998, così come rettamente indicato dalla Cassa convenuta. Del resto, l'assicurato non ha evidenziato alcun motivo giustificante l'applicazione della procedura straordinaria ex artt. 24ss. OAVS: il fatto che egli, in ragione di disturbi alla schiena, non sia in grado d'esprimere un pieno rendimento nell'esercizio della sua professione, non può certo essere considerato tale, nella misura in cui si tratta di una situazione che si trascina, sostanzialmente immutata, ormai da molti anni (l'infortunio di cui egli è rimasto vittima ha avuto luogo nel 1987).

                                         Dall'incarto fiscale richiamato d'ufficio da questo TCA emerge che, con pronunzia 18 dicembre 1997 - cresciuta in giudicato (tanto il ricorso di diritto amministrativo quanto quello di diritto pubblico interposti contro la sentenza cantonale, sono stati giudicati, in effetti, inammissibili dal TF [cfr. sentenza 21 ottobre 1998]) - la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha fissato a fr. 20'000 il reddito aziendale annuo, determinante per il calcolo IC/IFD 1997/1998.

                                         Trattandosi di un reddito netto (cfr. doc. 2), in forza dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, al reddito aziendale esposto fiscalmente deve essere aggiunta la media dei contributi dovuti negli anni di computo (fr. 966).

                                         Alla luce di quanto precede, si deve concludere che i contributi richiesti a __________ __________ sono stati stabiliti conformemente al diritto. L'impugnata decisione formale appare, pertanto, meritevole d'esser tutelata in questa sede.

                               2.9.   Con il proprio gravame, l’assicurato ha fatto stato di una difficile situazione finanziaria che gli impedirebbe, apparentemente, di pagare i contributi sociali richiestigli.

                                         Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l’art. 31 cpv. 1 OAVS, chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui é affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.

                                         D’altra parte, secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio (in Ticino, il Dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell’assistenza sociale; cfr. art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla LAVS). Tale autorità, infatti, paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS). La domanda di condono, comunque, deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere dell’autorità designata dal Cantone (art. 32 cpv. 2 OAVS).

                                         In casu, non esiste al riguardo una decisione emanata dalla Cassa, per cui il TCA non può entrare nel merito della richiesta formulata dalla ricorrente. Infatti, secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; F. Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         Si giustifica, pertanto, un rinvio degli atti alla Cassa affinché proceda alle proprie incombenze istruendo e decidendo sulla domanda di riduzione, rispettivamente di condono.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Gli atti sono retrocessi alla Cassa per le sue incombenze come dai considerandi.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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