RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00215 BS/sc
Lugano 10 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1999 di
arch. __________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del __________ 1999 la Cassa ha fissato i contributi dovuti da __________ __________, per la sua attività lucrativa indipendente, nel biennio 1996 e 1997 su un reddito aziendale di fr. 50'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti negli anni di computo, dedotti fr. 2'915.-- che corrispondono all'interesse del 5,5% del capitale investito (fr. 53'000.--).
I succitati dati sono stati evinti dalla notifica di tassazione IFD 1995/96. Allegato alla decisione, la Cassa ha allestito il conguaglio dei contributi dal quale risulta un'eccedenza di contributi a favore dell'assicurato di fr. 15'679.-- e fr. 259,20 di spese di restituzione.
1.2. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l'assicurato contestando innanzitutto le spese di restituzione. Inoltre egli ha chiesto il riconoscimento degli interessi remunerativi per i contributivi versati in eccesso. Per quel che concerne il calcolo dei contributi egli ha tuttavia osservato quanto segue:
" (…)
Facciamo inoltre presente che per l'anno 1995/96 la tassazione IFD ci risulta essere Fr. 50'229.-- (vedi allegato), cifra presa correttamente quale base di calcolo per l'anno 1996.
Per l'anno 1997/1998, invece, la tassazione IFD è stata confermata con 45'657.--. Il reddito medio 1996/97 ci risulta quindi essere Fr. 47'943.-- anziché Fr. 50'000.--.
Chiediamo quindi la rielaborazione della decisione ed il conguaglio in oggetto, comprendente le nostre osservazioni summenzionate."
(Doc. I)
1.3. Mediante risposta del 19 gennaio 2000 la Cassa postula la reiezione del gravame, osservando come il calcolo posto a fondamento della decisione sia corretto. Inoltre essa osserva in particolare quanto segue:
" (…)
Le spese conteggiate di fr. 259.20, non riguardano spese di restituzione, ma spese esecutive e interessi di mora (doc. 3).
Per quanto attiene la richiesta di beneficiare degli interessi compensativi, il nostro Servizio conti, in data 18 gennaio u.s., ha invitato al ricorrente il conteggio relativo agli interessi maturati sui contributi non dovuti per il biennio 1996/1997 (doc. 4). (…)" (Doc. III)
1.4. Con osservazioni del 24 gennaio 2000 alla risposta di causa l'assicurato scrive:
" prendiamo atto della Vs. comunicazione "Termine per la risposta di causa" del 21.01.2000, con in allegato la risposta del 19.01.2000 da parte dell'Istituto Assicurazioni Sociali. Con piacere abbiamo constatato che il suddetto istituto ha riconosciuto la ns. richiesta per gli interessi compensativi riguardanti i contributi personali anticipati. Siamo riusciti a risalire al calcolo corretto effettuato per quanto riguarda gli interessi compensativi per il biennio 96/97.
Non essendo in possesso del doc. 3 citato, ci rimane tuttora oscuro l'ammontare di Fr. 259.20 per spese esecutive e interessi di mora." (Doc. V)
In seguito, il TCA ha inviato al ricorrente il citato doc. 3.
1.5. Dopo esser stato interpellato dal TCA, con lettera del 9 marzo 2000, __________ __________ ha comunicato di mantenere il ricorso, inviando la documentazione inerente i fr. 259,20 di spese addebitate dalla Cassa.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. Poiché nella fattispecie è applicabile la procedura ordinaria degli art. 22 e 23 OAVS, per il calcolo dei contributi per il biennio 1996/1997 è determinante il reddito aziendale conseguito negli anni 1993 /1994 (tassazione IFD 1995/96). Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Dalla comunicazione 5 maggio 1999 dell'UT di __________ Città si evince che il reddito aziendale tassato nel periodo fiscale 1995/96 ammonta a fr. 50'000.-- (doc. 1). Questi redditi trovano, del resto, conferma nella verifica dei dati fiscali , dove l'UT medesimo ha fatto presente che l'importo di fr. 50'000,-- indicato dall'assicurato corrisponde al reddito imponibile netto (doc. 2). Dal momento che per i contributi AVS fa stato il reddito aziendale netto e non quello imponibile, poiché comprensivo anche di redditi non provenienti da attività lucrativa, la decisione contestata merita conferma.
2.5. L'assicurato contesta inoltre fr. 259,20 di spese di restituzione. In sede di risposta la Cassa ha specificato che, contrariamente al tenore, concernono le spese di esecuzione e interessi di mora. Effettivamente dalla documentazione trasmessa il 9 marzo 2000 dal ricorrente risulta che si tratta di spese esecutive ed interessi di mora dovuti a seguito dell'intimazione di due precetti esecutivi per gli acconti dei contributi 1996 e 1997 (cfr. doc. B1 - 4).
Orbene, secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS).
Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossata una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS).
Nell'evenienza concreta, visto che si tratta di acconti incassati per via esecutiva, l'importo di fr. 259,20 contestato è giustificato, come pure gli di interessi di mora previsti dall'art. 41 bis OAVS (cfr. conteggio doc. B2 e B4).
Infine, in via abbondanziale, va rilevato che il 18 gennaio 2000 la Cassa ha intimato al ricorrente una decisione (cresciuta in giudicato) concernente gli interessi remuneratori sui contributi versati in eccesso (doc. 4). È solo a seguito della comunicazione fiscale inerente il reddito aziendale IFD 1995/96 che è risultato un conguaglio a favore dell'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti