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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.181

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·899 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00181   BS

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________emanata da

Cassa __________, ____________________ __________,    in materia di rendita __________

ritenuto che                 -   con decisione del 13 settembre 1999 la Cassa di compensazione ha assegnato a __________ __________, classe 1916, una mezza rendita per coniugi di fr. 814.-- al mese.

                                         Infatti ai sensi dell'art. 22 vLAVS la moglie può chiedere per sé il versamento della metà della rendita per coniugi;

                                     -   con ricorso pervenuto al TCA il __________ 1999 __________ __________ ha contestato la delibera amministrativa.

                                         Quanto alle giustificazione della tardività nell'inoltrare il proprio gravame egli ha rilevato di esser stato degente all'Ospedale __________ di __________ per più di un mese e per la situazione conflittuale con la moglie;

                                     -   su richiesta del TCA, l'assicurato ha prodotto un certificato medico del 16 novembre 1999 in cui il Dr. __________ ha attestato una degenza ospedaliera dal __________ 1999 al ____________________ 1999 per cardiopatia ischemica instabile e sindrome ansio depressiva-cronica con esacerbazione acuta;

rilevato che                 -   ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LAVS contro le decisioni delle Cassa di compensazione gli assicurati possono ricorrere entro 30 giorni al TCA (cfr. art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi davanti al TCA);

                                     -   il ricorso del 4 novembre 1999 è manifestamente tardivo poiché la decisione impugnata reca la data 19 settembre 1999, fatto esplicitamente ammesso anche dal ricorrente medesimo;

                                     -   il gravame può essere interpretato anche come istanza tendente alla restituzione in intero dei termini per ricorrere dovuta a motivi di salute;

                                     -  a norma dell'art. 24 della LPA, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio di cui all'art. 96 LAVS, la restituzione in intero per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito.

                                         Tale istituto giuridico è un rimedio di natura eccezionale il cui scopo è quello di evitare che un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza scusabile determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo. Condizione essenziale per la restituzione in intero contro il lasso dei termini è pertanto l'assenza di colpa significativa della parte che è incorsa nell'omissione o del suo rappresentante (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 60 e riferimenti ivi citati, cfr. anche STFA inedita 25 febbraio 1999 in re E.B, I 469/98). La legge permette quindi la restituzione in intero contro il lasso dei termini solo se alla parte o al suo rappresentante non può essere mosso alcun rimprovero

                                         (DTF 110 1b 95).

                                     -   la malattia o la degenza in ospedale costituiscono un impedimento giustificante la restituzione in intero solo se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa entro il termine o a conferire a un terzo un mandato di rappresentanza.

                                         Nel caso in cui la malattia impedisce alla persona di agire personalmente ma quest'ultima potrebbe presumibilmente, secondo le circostanze, incaricare un terzo di difendere i propri interessi e vi rinuncia, la restituzione in intero non può essere accordata.

                                         Se la parte si ammala in un tempo precedente lo scadere del termine è di regola possibile e presumibile che difenda i propri interessi o che ricorra all'ausilio di un terzo per difenderli; al contrario se la parte si ammala verso lo scadere del termine si reputa che quest'ultima non è generalmente in grado di agire personalmente o di incaricare un terzo e di conseguenza verrà accordata la restituzione in intero (DTF 112 V 255).

                                     -   nel caso in esame __________ __________ è rimasto degente fino al 19 agosto 1998, quindi quasi un mese prima della notifica della decisione. Il danno alla salute lamentato dall'assicurato non gli ha comunque impedito di rivolgersi per iscritto nel mese di settembre alla Pretura di __________ (doc. 2).

                                         Infine i problemi con la moglie ampiamente descritti nell'atto di ricorso non sono sicuramente validi per giustificare la tardività del ricorso.

                                         In conclusione, lo stato di salute del convenuto non è stato tale da impedirgli di presentare tempestivamente ricorso alla decisione 13 settembre 1999 o di incaricare in tal senso un suo rappresentante (DTF 112 V 255s) per cui l'istanza di restituzione in intero dei termini non può essere accolta.

                                         In queste circostanze, dunque, il ricorso in esame risulta essere tardivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza tendente alla restituzione dei termini è respinta.

                                 2.-   Il ricorso 4 novembre 1999 non è ricevibile.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il dispositivo no. 1 entro 10 giorni dalla notifica del presente giudizio, il dispositivo no. 2, invece, entro 30 giorni.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve essere indirizzato Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________ ed indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.181 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.181 — Swissrulings