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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2000 30.1999.111

14. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,948 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00111-112 30.1999.00113+164   BS/sc

Lugano 16 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi  del 22 luglio e 14 ottobre 1999 di

1. __________ __________, ____________________, 2. __________ __________, ____________________ rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________, __________e __________ 1999 emanate da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________e,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisioni del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1998 /1999, quale persona senza attività lucrativa, in base ad una sostanza netta di fr. 7'892'872.-- evinta dalla notifica di tassazione IFD 1997/98. La base di calcolo dei contributi è stata fissata, in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAVS, a fr. 3'946'436.-- (7'892'872.-- : 2).

                                         Mediante due distinte decisioni del 7 luglio 1999 la Cassa ha determinato i contributi personali di __________ e __________ __________ per il 1997 sulla base di una sostanza di fr. 4'620'807.-- imposta nel biennio fiscale 1995/96, con base di calcolo di fr. 2'310'403,50.

Infine, con decisione del 14 settembre 1999 l'amministrazione ha fissato i contributi di __________ __________ per il biennio 1998/99, prendendo in considerazione la sostanza netta di fr. 7'122'963.-- ( base di calcolo fr. 3'561'481,50) esposta nella notifica di tassazione IFD 1997/98.

                               1.2.   Contro le succitate decisioni sono tempestivamente insorti i coniugi, postulando che i contributi vengano determinati sulla sostanza personale del marito e attribuito in ragione del 50% tra di loro. Essi rilevano che sin dalle loro nozze tra di loro vige il regime della separazione dei beni e che la moglie non possiede alcuna sostanza, nè redditi. Inoltre i ricorrenti sono del parere che il sistema adottato dalla Cassa comporta una duplice imposizione dell'obbligo contributivo imposto sul medesimo patrimonio, per cui contestano l'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, in quanto:

"  (…) Il rimando di cui all'art. 28 cpv. 4 OAVS non può aver la portata di applicare alla sostanza le medesime regole approntate per l'attribuzione dei redditi dei coniugi, giacché la sostanza, a differenza del reddito, può anche avere avuto origine fuori dal periodo di costanza coniugale.

Ciò che è qui il caso. Infatti gran parte del patrimonio era già esistente prima del matrimonio tra i coniugi, e gli incrementi sono stati generati dalla sostanza stessa.

Conseguentemente, la parificazione delle posizioni dei coniugi non va effettuato colpendo due volte il patrimonio del marito, bensì dividendo per due il contributo dovuto dal marito ed imputando quest'ultimo alla consorte.

Di certo il legislatore non ha considerato a fondo l'aspetto dei coniugi che non esercitano attività lucrativa, ma sicuramente, nella ricerca dell'equilibrio AVS nella coppia, non ha voluto che il medesimo patrimonio venisse colpito con due prelievi di contributi, una volta per il marito ed una per la moglie.

D'altra parte, se l'interpretazione della cassa fosse corretta, il risultato sarebbe semplicemente che il marito deve contribuire nella misura doppia di quanto succedeva anteriormente, visto che nella fattispecie la moglie non sarebbe nemmeno in grado di pagare il contributo imposto su una sostanza che essa non ha.

Il che avrebbe per effetto di raddoppiare l'onere imposto al ricorrente ed a sua moglie, il che è discriminante verso gli altri assicurati."

(Doc. I, inc. 30.99.111)

                               1.3.   Con le risposte di causa la Cassa postula l'accoglimento del gravame del signor __________ __________ per quel che concerne i contributi degli anni 1998/98 in quanto il competente Ufficio di tassazione ha rettificato la sostanza netta imposto nella notifica di tassazione 1997/98 in fr. 7'199'963 e la conferma delle restanti decisioni di contribuzione. Quanto alle contestazioni riguardo il metodo di calcolo l'amministrazione  ha in particolare osservato che:

"  (…)

7.                                                                            Secondo le direttive federali sui contributi delle persone senza attività lucrativa, marginale 1064, è determinante per il conteggio dei contributi l'insieme netto della sostanza dei coniugi in Svizzera e all'estero.

      Per le persone coniugate, si utilizza la metà della sostanza della coppia, indipendentemente dal regime legale dei beni.

8.   Inoltre, la marginale 2069 (DIN) recita che, per le persone sposate è determinante la metà del reddito della coppia conseguito sotto forma di rendite, indipendentemente dal regime legale dei beni.

9.   Nel caso di specie, i contributi del ricorrente sono stati stabiliti in base ai dati forniti dall'Autorità fiscale, che sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23, cpv. 4, OAVS). (…)"

(Doc. III, inc. 30.99.111)

                               1.4.   Il TCA ha richiamato d'ufficio l'incarto fiscale dei ricorrenti relativi ai bienni 1995/96 e 1997/98 e chiesto all'UT di __________ Campagna di confermare la sostanza netta imposta nel biennio fiscale 1997/98.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                                         Sono quindi obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).

                                         Tuttavia, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

                                         Infine, qualora entrambi i coniugi non esercitano un’attività lucrativa, essi sono obbligatoriamente tenuti a versare i contributi (cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.2.21 pag. 60).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 120 V 166 consid. 2 con riferimenti).

                                         Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione, indipendentemente dal fatto  che presentino  o no le caratteristiche  delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

.                                        Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, op. cit., pag. 228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).

                               2.4.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS, nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà.

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, __________ __________ dal 1° gennaio 1994 risulta essere affiliato quale persona senza attività lucrativa. Sua moglie __________ __________ è stata invece affiliata, sempre come persona non esercitante attività lucrativa, a partire dal 1° gennaio 1997. Infatti, come visto al consid. 2.2., ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, entrato in vigore al 1.01.1997, un coniuge senza attività lucrativa non deve pagare i contributi nella misura in cui il suo consorte, con un’attività lucrativa, ha versato contributi per almeno il doppio del contributo minimo (cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.2.22, pag. 60, P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; N. 18 ad art. 3 LAVS, pag. 206).

                                         Qualora entrambi i coniugi non esercitano un’attività lucrativa, essi sono obbligatoriamente tenuti a versare i contributi (cfr. Käser, op., cit., N.2.21 pag. 60).

                                         Per questi motivi, dal 1° gennaio 1997 anche __________ __________ è tenuta a versare i contributi personali.

                                         I ricorrenti contestano la modalità di calcolo dei contributi, ritenuto che fra loro vige la separazione dei beni.  Orbene, secondo costante giurisprudenza del TFA, i contributi del marito senza attività lucrativa sono calcolati anche sulla base della sostanza della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi, indipendentemente se sulla stessa l’altro coniuge abbia un usufrutto. Logicamente lo stesso vale anche per il caso contrario. Questa giurisprudenza, valida anche alla luce del nuovo diritto matrimoniale (cfr. RCC 1991 consid. 4b pag. 437), si basa sul fatto che tra coniugi vige l’obbligo di mantenimento (art. 163 CC), ciò che rappresenta un vantaggio economico che influenza le “condizioni sociali” dell’altro coniuge (cfr. RCC 1991 consid. 4b pag. 437, Pratique VSI 1999 pag. 121 consid. 3bb). Tuttavia, proprio per evitare che in caso di coniugi senza attività lucrativa soggetti a contribuzione si prelevino due volte i contributi sul medesima sostanza e reddito, il Consiglio federale ha introdotto, come visto al consid. 2.3, il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS (cfr. il commento a questo articolo in Pratique VSI 1996 pag. 24). Tale articolo prevede che i contributi di ogni singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sulla metà della sostanza e del reddito da pensione coniugali (art. 28 cpv. 4 OAVS). Inoltre, recentemente il TFA ha statuito che questo articolo è conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 125 V 221). Ne consegue che rettamente la Cassa ha computato i redditi da pensione e la sostanza coniugali, prendendone in considerazione solo la metà come base di calcolo dei contributi di ogni singolo coniuge.

                               2.6.   Nella presente fattispecie in esame determinanti per i contributi del 1997 e 1998/1999 sono i redditi conseguiti sotto forma di pensione e la sostanza imposti rispettivamente nelle notifiche di tassazione IFD 1995/96 e 1997/98. Questo, in applicazione analogica della procedura ordinaria ex art. 22/23 OAVS di fissazione dei contributi per gli indipendenti, (art. 29 cpv. 3 OAVS).

                                         Per tutte le persone senza attività lucrativa le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (applicazione analogica dell’art. 27 cpv. 1 OAVS).

                                         Dalla comunicazione  del 24 aprile 1999 (doc. 1 inc. 30.99.112) dell’UT di __________ Campagna relativa alla notifica di tassazione IFD 1995/96 si evince che al 1° gennaio 1995 la sostanza netta (in Svizzera) effettiva dei coniugi __________ ammonta a fr. 4'620'807.--, mentre al 1° gennaio 1997 la sostanza netta è di fr. 7'892'872.-- (cfr. comunicazione del 22 maggio 1999, doc. 1 inc. __________, concernente la tassazione IFD 1997/98).

Questi dati trovano parzialmente conferma dagli incarti fiscali richiamati dal TCA. Infatti, nel riparto intercantonale d'imposta relativo al biennio 1997/98 la sostanza imponibile  in Ticino e nel Cantone __________ è stata rettificata in fr. 7'122'963.-- (riparto trasmesso dall'UT di __________ Campagna al TCA , doc. X inc. 30.99.111) al quale fa riferimento la comunicazione 17 agosto 1999 del citato ufficio di tassazione al fiscalista dei ricorrenti (doc. 2 inc. 30.99.111). Per contro, la sostanza netta al 1° gennaio 1995 (tassazione 1995/96) ammonta a fr. 4'620'807.-- (senza la deduzione sociale della sostanza prevista dalla legislazione fiscale e non dall'AVS).

In queste circostanze, dunque, rettamente la Cassa propone di rettificare la decisione 25 giugno 1999 relativa ai contributi 1998/1999 dovuti da __________ __________ con una sostanza determinante di fr. 7'122'963, così come è stato proceduto per fissare i contributi della moglie nel medesimo periodo di contribuzione (cfr. decisione 14 settembre 1999). Evidentemente la base di calcolo corrisponde alla metà di tale importo, come prevede l'art. 28 cpv. 4 OAVS.      

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso contro la decisione 25 giugno 1999 nei confronti di __________ __________ è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, gli altri gravami sono invece respinti.

§ La decisione 25 giugno 1999 è modificata ai sensi del    consid. 2.6.; confermate rimangono le restanti pronunzie    amministrative.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà a __________ __________ fr. 100.-- di ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.111 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2000 30.1999.111 — Swissrulings