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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.11

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,600 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00011   bs/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di

arch. __________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa cant. di compensazione, __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                1.1   Con due decisioni del __________ 1998 la Cassa cantonale di compensazione ha concesso a __________ una dilazione del pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG relativi al periodo 1994 - 1997 fissando l’importo delle singole rate.

                                         Contestualmente la Cassa ha informato __________ __________ che gli interessi di mora saranno conteggiati separatamente.

                                1.2   Contro le succitate decisioni __________ __________ è tempestivamente insorto contestando di dovere versare gli interessi moratori.

                                         Il ricorrente ha innanzitutto rilevato quanto segue:

"  La cassa cantonale di Compensazione di __________, a seguito della trasmissione da parte dell'ufficio di tassazione di __________ (fatto immediatamente dopo la data d'evasione delle mie tassazioni) la stessa mi ha inviato in data 14.10.1998 (vedi allegato B), la fissazione di contributi concernenti il mio reddito aziendale per un importo complessivo di FR. 22'169.10, come ben specificato nello specchietto riassuntivo (vedi allegato C), con l'obbligo di pagamento dell'intera somma entro 30 giorni.

Inoltre in data 04.09.1998 (vedi allegato D), con nostro stupore, ci é stata addebitata la decisione di fissazioni di contributi per un importo ammontante a Fr. 12'300.30 per il biennio 97/98, che tralaltro deve ancora essere tuttora evasa. Assurdo!

Il 22.10.1998, a seguito di un colloquio telefonico con il Capo Ufficio del servizio incassi, ho inviato una lettera (vedi allegato E), con la richiesta di correggere l'importo concernente il biennio 97/98 e la richiesta di un pagamento rateale esente d'interessi, in quanto é impossibile da parte mai avere a disposizione l'intero importo da versare."

                                         Il ricorrente reputa pertanto una “negligenza di tempi” le richieste di pagamento, entro 30 giorni, dei contributi per 4 bienni fatte dall'amministrazione nell’arco di un brebe periodo (doc. C). Definendo tale modo di procedere non serio, né professionale ed improponibile, __________ __________ rileva di aver chiesto la dilazione in quanto non riusciva a rispettare il termine di pagamento.

                                1.3   Mediante risposta del 27 gennaio 1999 la Cassa propone di respingere il ricorso, rilevando l’obbligo di conteggiare gli interessi di mora.

                                         Essa ha inoltre osservato che:

"  A titolo abbondanziale, per ciò che riguarda "una negligenza di tempi" di richiesta d'incasso e d'affiliazione quale indipendente per attività accessoria, facciamo notare che secondo l'art. 64 cpv. 2 della LAVS e Art. 117 cpv. 2 dell'OAVS, era lo stesso signor __________ __________ che avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione alla Cassa. L'affiliazione é poi avvenuta per moto spontaneo solo il 25.07.1998 per cui la Cassa non avrebbe potuto procedere prima di quanto ha fatto."

                               1.4.   Su richiesta del TCA, con scritto del 28 luglio 1999 la Cassa ha prodotto della documentazione, rilevando che:

"  Al riguardo osserviamo che, la Cassa ha proceduto all'affiliazione d'ufficio per salvaguardare la prescrizione (art. 16 LAVS), poiché l'interessato, dopo quattro mesi, non aveva dato seguito all'affiliazione per moto spontaneo.

In seguito, ossia in data 1. settembre 1998, la Cassa riceveva poi il questionario sottoscritto dall'assicurato."

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Considerato che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sulla riscossione di interessi di mora.

                                         Facendo uso di questa facoltà il Consiglio federale ha regolato la riscossione degli interessi moratori all'art. 41 bis OAVS.

                                         Giusta l'art. 41 bis cpv. 1 OAVS gli interessi di mora devono essere pagati quando il debitore viene escusso o fa fallimento. Negli altri casi gli interessi moratori sono dovuti se i contributi sollecitati giusta il diritto federale raggiungono almeno 3'000.-- franchi e non sono pagati entro due mesi a contare dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere.

                                         Il TFA ha già avuto modo di dichiarare conforme alla costituzione e alla legge questo disposto dell'ordinanza (RCC 1990 pag. 301, RCC 1982 pag. 179).

                                         Lo scopo degli interessi moratori è quella di compensare il beneficio di interessi che il debitore può trarre in caso di pagamento tardivo, mentre il creditore accusa uno svantaggio da questo ritardo (RCC 1983 pag. 234 consid. 4a). Essi rappresentano - in modo analogo agli interessi moratori disciplinati dal codice delle obbligazioni (art. 104 ss CO) - una compensazione semplificata del danno rispettivamente del beneficio, che non presuppone né la prova di un danno e un arricchimento senza causa, né una colpa sotto forma di ritardo intenzionale (RCC 1992 pag. 178 consid. 4b; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., pag. 362).

                                         Gli interessi cominciano a decorrere per i contributi personali non versati nei limiti della procedura straordinaria e per i contributi speciali giusti l’art. 23 bis OAVS, dall’inizio del mese civile che segue la decisione (art. 41 bis cpv. 2 lett. c OAVS). Essi cessano di decorrere alla fine del mese civile che precede il pagamento o l’ultimo pagamento (art. 41 bis cpv. 3 lett. c OAVS).

                                         Sono considerati contributi arretrati reclamati nella procedura straordinaria quelli riscossi quando dalla comunicazione fiscale risulta che a) sono stati effettuati versamenti insufficienti da parte dell’assicurato per far valere sui contributi dovuti per il periodo di pagamento, b) i contributi fissata dalla cassa in una decisione conformemente all’art. 25 cpv. 1 OAVS sono troppo esigui (Circolare UFAS sugli interessi di mora e compensativi, cifre 1025, 1026  e 1027).

                                         Il tasso di interesse è dello 0.5 per cento al mese o, in caso di esecuzione, del 6 per cento all'anno (art. 41 bis cpv. 4 OAVS). Questi tassi di interesse sono conformi alla legge e alla costituzione (RCC 1992 pag. 178 consid. 3, RCC 1990 pag. 300).

                                         La riscossione degli interessi di mora si estende a tutti i contributi delle assicurazioni sociali dovuti secondo il diritto federale, compresi i contributi alle spese di amministrazione (RCC 1987 pag. 565 consid. 6).

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza del TFA la concessione di una dilazione dei contributi (art. 38 bis OAVS) non ha nessuna influenza sull’obbligo di versare gli interessi moratori, né sulla decorrenza degli stessi (DTF 111 V 89 s ). Infatti la legge non prevede una simile eccezione. D’altronde ciò è giustificato, come visto, dal fatto che gli interessi moratori hanno lo scopo di compensare il beneficio di interessi che il debitore può trarre in caso di pagamento tardivo e lo svantaggio che il creditore ne trae da questo ritardo (DTF 111 V 93 consid. 4b). Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nemmeno un ricorso contro le decisioni di contribuzione definitive comporta un’interruzione della decorrenza degli interessi di mora (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 82).

                               2.4.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente contesta unicamente di dover versare gli interessi moratori sulla dilazione dei contributi 1994/95 e 1996/1997 in quanto la Cassa li avrebbe negligentemente richiesti in un breve lasso di tempo.

                                         Orbene, alla luce del considerando precedente, la richiesta del ricorrente non può essere accolta.

                                         Del resto non si ravvisa alcun comportamento negligente da parte della Cassa.

                                         Rettamente l’amministrazione rileva che spettava a __________ __________ di annunciarsi per essere affiliato quale persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, tenuto conto che dal 1992 (tassazione 1993/1994) egli esercita un’attività in proprio.

                                         Al proposito va segnalato che le Casse di compensazione cantonali devono vigilare affinché siano assoggettate all’assicurazione AVS tutte le persone tenute a pagare dei contributi (cfr. art. 63 LAVS). Tuttavia, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, devono, se non sono già affiliate, annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione (art. 64 cpv. 5 LAVS).

                                         La Cassa è venuta a conoscenza dell’attività indipendente del ricorrente per il tramite della competente autorità di tassazione (cfr. cosiddetta “comunicazione spontanea” di cui all’art. 27 cpv. 3 OAVS), procedendo dunque il 26 agosto 1998 all’affiliazione d’ufficio dell’assicurato (doc. 4).

                                         Da quella data ne sono seguite le decisioni di fissazioni dei contributi arretrati, per evitare che i contributi divenissero perenti ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.

                                         In via abbondanziale, per quanto riguarda i contributi del biennio 1998/1999 si rileva che l’amministrazione li ha rettamente determinati su un reddito aziendale da lei valutato (cfr. art. 24 OAVS), poi rettificato in base allo scritto del 22 ottobre 1998 del ricorrente (doc. D).

                                         Tale modo di procedere è corretto, anche se la relativa notifica di tassazione (1997/98) non è stata ancora allestita, e serve per determinare gli acconti trimestrali (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS).

                                         Solo quando la competente autorità di tassazione comunicherà alla Cassa il reddito aziendale imposto nella notifica di tassazione 1997/98, quest’ultima procederà al relativo conguaglio (cfr. art. 25 cpv. 5 OAVS).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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