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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.104

22. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,695 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00104 32.1999.00084   BS/sc

Lugano 22 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________,    in materia di contributi AVS

e

sul ricorso del 16 luglio 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ __________emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, __________,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A partire dal 1° luglio 1981 __________ __________ (classe 1941) beneficia di una mezza rendita d'invalidità al mese, determinata sulla base di una scala (massima) di rendita 44 (cfr. decisione definitiva del 12 dicembre 1983). Al 1° gennaio 1999 la prestazione assicurativa ammontava a fr. 568.--, con un reddito annuo medio di fr. 18'090.-- (cfr. comunicazione aumento della rendita nell'incarto della Cassa).

A seguito del raggiungimento dell’età pensionabile del marito __________ __________ (classe 1934) la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a quest'ultimo una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1'389.-- mensili, con effetto dal 1° luglio 1999, determinata su un reddito annuo medio di fr. 42'210.-- ed un periodo di contribuzione di 37 anni e 11 mesi, corrispondente alla scala di rendita 38. Contestualmente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha aumentato la mezza rendita di __________ __________ a fr. 869.--(scala di rendita 44, reddito annuo medio fr. 51'858.--).

                               1.2.   Contro le decisioni amministrative sono tempestivamente insorti i coniugi __________, postulando l'erogazione di prestazioni assicurative maggiori.

__________ __________ contesta il calcolo della sua rendita, rilevando che:

"  (…)

Sono d'accordo sulla durata annua contributiva, calcolata sulla base di 38 anni anche se realmente, il periodo totale di contribuzione ammonterebbe a 38 anni e 5 mesi.

La mia contestazione si fonda sul reddito annuo medio determinante indicato in fr. 42'210.-- annui. A mio modesto parere, tale importo è molto basso rispetto a quanto da me realmente guadagnato, durante la mia attività lavorativa.

Sono perfettamente a conoscenza che con l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, è subentrato lo splitting per le persone coniugate. Questa innovazione, comporta nel mio caso, una riduzione della rendita sino a quando mia moglie, non raggiungerà l'età pensione (nel febbraio del 20004)." (Doc. I, inc. __________)

                                         Le motivazioni di __________ sono invece del seguente tenore:

"  (…) L'importo della mia rendita mensile, calcolato con effetto al 1° luglio 1999, ammonta a fr. 869.-- e la rendita mensile di mio marito è di fr. 1'389.--.

L'incongruenza da me riscontrata, sta nel calcolo applicato dall'ufficio invalidità, poiché realmente, avrebbero dovuto aumentare la mia vecchia rendita d'invalidità del 30% calcolato sulla rendita AVS di mio marito cioè fr. 416.70 anziché fr. 301.--." (Doc. I, inc. 32.99.84)

                               1.3.   Mediante risposta del 2 settembre 1999 la Cassa cantonale di compensazione (competente anche per la determinazione delle rendite AI) propone di respingere i gravami osservando che:

"  (…) Nella fattispecie la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita per il marito sulla base degli anni di contribuzione per il periodo 27 febbraio 1961 (entrata in CH) - 31 dicembre 1998 e per la moglie per il periodo 1° gennaio 1962 - 31 dicembre 1980 (anno che precede il suo evento assicurato).

Risulta pertanto un periodo contributivo di 37 anni e 11 mesi per il marito e un periodo di 19 anni per la moglie (diritto a rendita AI dal 1° luglio 1981) come per gli assicurati della sua classe d'età.

Ciò consente di applicare al signor __________ la scala delle rendite 38 e di riconoscergli la rendita di vecchiaia di fr. 1'389.-- mensili (RAM di fr. 42'210.--) e alla moglie la scala massima ossia la 44 RAM di fr. 51'858.-- per una mezza rendita d'invalidità mensile di fr. 869.--. (…)" (Doc. III, inc. 30.99.104)

                               1.4.   Con osservazioni del 10 settembre 1999 alla risposta di causa, i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste, in particolare __________ __________ postula l'erogazione della rendita completiva AVS in aggiunta a quella dell'AI.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   A partire dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.

                                         A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza

                                           (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.3.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia                       (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che   procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati   all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi.

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.

                                         Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).

                                         Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).

                               2.4.   La rendita mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita). Dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr. 1'005.- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI).

                                         L'importo massimo della rendita di vecchiaia corri­sponde al doppio dell'importo minimo (art. 34 cpv. 3 LAVS).

                                         L'importo minimo é pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'im­porto minimo (art. 34 cpv. 4 LAVS).

                               2.5.   Le nuove disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         Il nuovo calcolo della rendita in corso deve essere effettuato risalendo al momento dell’evento del 1° caso assicurato. La rendita sarà in seguito adattata a seconda degli aumenti intervenuti in quel periodo (marg. 2005 della Circolare II concernente il calcolo delle rendite in casi di mutazioni e successioni, edite dall’UFAS).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame __________ __________ (nata nel 1941) dal 1981 percepisce una mezza rendita di vecchiaia.

                                         A seguito del riconoscimento  a suo marito di una prestazione assicurativa dell' AVS, la rendita AI deve essere nuovamente calcolata in base alle disposizioni di legge (cfr. consid. 2.2.s). Di conseguenza la rendita della ricorrente deve essere calcolata secondo il nuovo diritto, rapportandosi al 1981, momento in cui è stata riconosciuta l'invalidità. L’importo della rendita dell'assicurata deve essere in seguito adeguato al 1999, anno in cui suo marito ha compiuto 65 anni (2° caso assicurato).

                                         Come si vedrà, nel nuovo calcolo della rendita di __________ __________ è stato aggiunto il riparto dei redditi coniugali e gli accrediti per compiti educativi, ciò che ha fatto aumentare la rendita AI. Invariata è pertanto rimasta la scala di rendita massima 44 fissata al momento della decisione sulla rendita AI. Infine, deve essere precisato che __________ __________ ha unicamente diritto alla rendita AI. Pertanto non può essere aggiunta, come postulato, la rendita completiva AVS che appunto corrisponde al 30 % della rendita del marito. Le prestazioni dell'AVS e dell'AI non sono infatti comulabili. Allorquando l'assicurata avrà compiuto 63 anni (cfr. consid. 2.2) cesserà la rendita AI (art. 30 cpv. 1 LAI) e la Cassa dovrà determinare la rendita AVS.

                                         La rendita di __________ __________, infine, va determinata secondo le nuove norme di legge rapportate al momento in cui è il nato il suo diritto a percepire la prestazione assicurativa (1999).

                                         Ne consegue che la rendita di ogni coniuge è determinata tenendo conto degli anni in cui sono stati versati i contributi che servono a determinare la scala di rendita, e sui propri redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di contribuzione. I redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante il matrimonio sono tuttavia suddivisi a metà.

                                         Ad ognuno dei coniugi è attribuito il 50% dei redditi coniugali. Infine a ciascun coniuge è conteggiato un accredito per compiti educativi. I redditi da attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi costituiscono il reddito annuo medio determinante, che quindi non corrisponde giocoforza all'ultimo stipendio percepito prima di entrare in pensione.

                                         Da ricordare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis. cpv. 1 LAVS, consid. 2.1). Spetta dunque al TCA esaminare le rendite assegnate ai coniugi __________, in particolare la determinazione del periodo di contribuzione (scala di rendita) ed il reddito annuo medio.

                               2.7.   Rendita di vecchiaia di __________ __________.

                            2.7.1.   Per determinare il periodo di contribuzione di __________ __________. (classe 1934 e cittadino svizzero dal 1983) fanno stato i contributi versati dal 1° gennaio 1955 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 1998 ( 31 dicembre precedente l'anno di nascita della rendita AVS). Dall'esame dei conti individuali, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss. OAVS) risulta tuttavia che l'assicurato ha cominciato a contribuire all'AVS da febbraio 1961, anno in cui è entrato in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa. Egli ha comunque contribuito ininterrottamente sino al 31 dicembre 1998, presentando quindi complessivamente 37 anni e 11 mesi di contribuzione. Rispetto ai 44 anni di contribuzione completa degli assicurati della sua medesima classe di età, il ricorrente presenta dunque delle lacune contributive per cui ha diritto ad una rendita parziale. Tuttavia questa lacuna contributiva è stata colmata con i 6 mesi di contribuzione versati dall'assicurato nel 1999 (cfr. art. 52d OAVS), giungendo quindi a 38 anni e 5 mesi di contribuzione (nella decisione è tuttavia indicato il periodo di contribuzione effettivo). Per il calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo gli anni interi di contribuzione, ed in base alle tabelle sulle rendite, edizione 1999 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS), pag. 9, pubblicate dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, con 38 anni di contribuzione al ricorrente può essere riconosciuta la scala di rendita 38.

                            2.7.2.   Per determinare invece il reddito annuo medio occorre innanzitutto sommare i redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale del ricorrente durante il periodo di contribuzione, procedere alla ripartizione dei redditi coniugali ed assegnare gli accrediti per compiti educativi. Sottoposti a ripartizione sono unicamente i redditi dal 1963 (i redditi conseguiti nell’anno del matrimonio (1962) non sono ripartiti, art. 50b cpv. 3 OAVS) fino al 31 dicembre 1998. L’importo deve essere infine suddiviso per i 37 anni e 11 mesi di contribuzione effettiva. Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali, si giunge ad un importo di fr. 829'110.--.             Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1961, vale a dire l’anno in cui ha iniziato a contribuire all'AVS. Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1999 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS), il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,553. Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 1'287'608.-- (829'110 x 1,553). Tale importo deve essere diviso per 37 anni e 11 mesi (455 mesi). Il reddito anno medio (RAM) corrisponde dunque a fr. 33'959.--.

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).

                                         Durante il matrimonio l’assicurato ha avuto un figlio, nato nel 1963. Ne consegue che vanno attribuiti accrediti dal 1964 (anno susseguente la nascita del figlio) al 1979 (compimento del 16.o anno di età del medesimo). Nessun accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Ne consegue quindi che a __________ __________ vanno computati

                                         16 mezzi accrediti (8 accrediti interi). Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 325'620.-- (36'180 x 8 accrediti interi). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

                                         Pertanto la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 7'634.-- (fr. 325'620.--: 37 anni e 10 mesi).

                                         Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita di vecchiaia di __________ __________ corrisponde a fr. 41'593.-- (33'959 + 7634) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 42'210.--.

                                         Di conseguenza la prestazione di vecchiaia di __________ __________, calcolata, con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 38 ed un RAM di fr. 42'210 ammonta a fr. 1'389.--.

                               2.8.   Rendita d'invalidità di __________ __________

                                         Per la determinazione della rendita AI va ricordato che sono applicabili in analogia le regole disciplinanti le rendite AVS (cfr. 36 e 37 LAI). Come detto, il periodo di contribuzione di 19 anni (dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1980, in quanto il diritto alla rendita AI è sorto al 1° luglio 1981) e la scala di rendita 44 della ricorrente sono rimasti gli stessi determinati al momento della decisione sulla rendita AI.

Per calcolare il reddito annuo medio, invece, fanno stato i redditi conseguiti dalla ricorrente durante il suo periodo di contribuzione, compreso il riparto dei redditi coniugali (cosiddetto "splitting" ) dal 1963 (anno susseguente il matrimonio) al 31 dicembre 1980 (anno precedente il diritto alla rendita AI). In via abbondanziale va rilevato che la ricorrente beneficerà dell'integrale splitting solo quando avrà diritto alla rendita AVS. Procedendo alla somma dei redditi di __________ __________ si arriva quindi ad un importo di fr. 257'785.--, che rivalutati corrispondono a fr. 360'899.-- (prima iscrizione al conto individuale: 1962, fattore di rivalutazione: 1,400) ed il reddito annuo medio è di fr. 19'944.--. All’assicurata, come al marito, sono stati infine riconosciuti 8 accrediti per educazione (16 mezzi accrediti) per cui il RAM è asceso a fr. 51'858.--. La mezza rendita AI corrisponde dunque a fr. 869.-- mensili.

                                         In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa che è stato effettuato conformemente alle nuove disposizioni legali introdotte con la Xa revisione dell'AVS.

                                         Pertanto le rendite assegnate dall'autorità amministrativa con le risoluzioni contestate sono esatte e meritano conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.104 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.104 — Swissrulings