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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.121

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,743 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1998.00121   BS/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 agosto 1998 di

__________ __________, ____________________ __________ __________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A seguito di un controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 ss OAVS) eseguito il 22 maggio 1998 da parte di un ispettore della Cassa cantonale di compensazione presso __________ __________ __________ __________, __________, è segnatamente risultato che __________ __________ abbia percepito dal 1994 al 1997 una retribuzione di complessivi

                                         fr.107’156.--.

                                         Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente e rilevato che le stesse non sono state notificate all'AVS la Cassa ha fissato, mediante decisione formale, alla __________ i relativi contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF.

                                         Con decisione del 1° luglio 1998 la Cassa ha inoltre informato __________ __________ della ripresa effettuata e di aver chiesto al suo datore di lavoro fr. 16’086,45 di contributi paritetici arretrati.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________ __________, assumendo che quanto percepito dalla __________ debba essere considerato come provento di attività lucrativa indipendente.

                               1.3.   Dopo i solleciti da parte del TCA, la Cassa ha inoltrato la propria risposta di data 13 agosto 1999, rilevando quanto segue:

"  In data 1.10.1989 il sig. __________ è stato affiliato nella categoria degli indipendenti a fronte dell'attività di fiduciario commercialista.

Con lettera del 30 settembre 1994 egli ci ha comunicato d'aver cessato, a decorrere dal 1° aprile 1994, la sua attività di indipendente, essendo passato a salariato nella Casa per anziani. In quell'occasione egli ha testualmente affermato: "- ho quindi chiuso il mio studio fiduciario-" (cfr. allegato A).

La Cassa, con conferma del 18.10.1994, ha provveduto a stralciare il sig. __________ dai ruoli di indipendente a decorrere dall'1.4.1994 (cfr. allegato B).

Contrariamente a quanto affermato dal sig. __________ nella sua lettera del 6 luglio 1998, la tassazione fiscale intermedia 1993-1994 per cessazione d'attività indipendente, intimata e cresciuta in giudicato il 20.4.1998, riguardante gli anni di guadagno 1993-1994 testimonia dell'assenza formale di dichiarazione di reddito aziendale imponibile a partire dal 1.4.1994.

La decisione di tassazione concernente il periodo di tassazione 1995-1996, intimata e cresciuta in giudicato in data 18.5.1998 non fa stato di alcun reddito da attività indipendente.

Solo con il periodo fiscale seguente, 1997-1998, concernente gli anni di guadagno 1995-1996, viene rilevato un reddito aziendale di fr. 24'600.--

La Cassa nel corso della verifica effettuata il 22 maggio 1998, ha appurato l'esistenza, di una retribuzione mensile netta, prima di fr. 1700.-- cresciuta poi a fr. 1800.--, versata per 13 mensilità con l'aggiunta di una rifusione spese mensili di fr. 166.-- (cfr. le registrazioni contabili nonché la lettera del 6.08.1998 pag. 1 penultima riga), intercorsa fra la spettabile __________ __________ __________ __________, Via __________, __________ ed il sig. __________ fra il 1993 ed il 1998.

Dette retribuzioni sono state registrate, dallo stesso sig. __________, nel conto num __________"altri salari" della spettabile __________ __________ __________ __________.

Nella tassazione fiscale 1997-1998, concernente gli anni di guadagno 1995-1996 figura un reddito da attività indipendente pari a fr. 24'600.- annui.

Ora, contrariamente a quanto affermato dal sig. __________, questo guadagno non è stato conseguito tramite la gestione di più mandati, ma rappresenta il frutto del contratto stipulato con la spettabile __________ __________.

Per dimostrare che questa cifra è stata realizzata alle dipendenze di un solo committente, basta eseguire la somma delle retribuzioni pagate da __________ nel corso di un anno:

(1800.-- x 13) = 23'400.--, ai quali si aggiungano fr. 100.-- mensili di spese (1200.--), ottenendo la somma di fr. 24'600.--, esposta fiscalmente quale reddito da attività lucrativa indipendente.

-   In considerazione del fatto che a far data dal 18.10.94 il sig. __________ non ha in alcun modo annunciato alla Cassa di aver continuato o ripreso la sua attività;

-   considerato che a partire dall'1.04.1994 è passato alle dipendenze della Casa per anziani del comune di __________, con un tasso d'occupazione del 100%;

-   considerato come il reddito conseguito nel 1994 non sia mai stato dichiarato e, come il reddito di fr. 24'600.-- notificato fiscalmente come reddito da attività indipendente, sia in realtà stato conseguito alle dipendenze della spettabile __________ __________.

La Cassa, in considerazione di quanto sopra esposto e, constatato come solo il sig. __________ si sia opposto alla ripresa, chiede a codesto Tribunale:

la reiezione del ricorso."

                               1.4.   Con osservazioni del 21 agosto 1999 alla risposta di causa __________ __________ ha ribadito che:

"  Il 1.10.89, dopo la chiusura della Ditta presso la quale ero dipendente, ho aperto uno studio fiduciario in proprio. Nei primi anni lo stesso aveva entrate sufficienti per poter vivere ma poi, a causa di diverse defezioni di Ditte per le quali lavoravo e della recessione in atto, ho dovuto constatare che i redditi conseguiti non sarebbero più stati sufficienti per continuare l'attività. Mi sono quindi messo alla ricerca di un posto di lavoro quale dipendente. Dopo diverse ricerche e concorsi, sono stato assunto in qualità di contabile dalla Casa per anziani di __________ a datare dal 1. Aprile 1994.

Il 30 settembre 1994 avvisavo la Cassa cantonale che, dal 1. Aprile, avevo chiuso lo studio in proprio in quanto ero ridiventato dipendente. Logico che le ditte che seguivo quale indipendente dovevano essere seguite almeno sino a fine anno. Conservavo però la contabilità dell'Associazione __________, con la quale avevo un accordo già dal 1 febbraio 1989 (quindi prima dell'affiliazione quale indipendente).

Le tassazioni dal 1993 al 1998 sono state tutte eseguite in data 20 aprile 1998 su mia richiesta e, tanto per chiarire il fatto di "assenza formale ecc." citata nel paragrafo 4, allego la motivazione della tassazione la quale recita "Reddito professionale o aziendale" e la mia dichiarazione dove si vede ben specificato il reddito in qualità di indipendente 1993/1994 (All. 1 e 2).

Per quanto concerne la tassazione 1997/1998 basata sui redditi 1995-96, nella stessa risulta pure chiaramente il reddito aziendale (All. 3) idem per la tassazione 1999/2000 basata sui redditi 1997/98 (All. 4).

In accordo tra l'Associazione __________ ed il sottoscritto è stato stipulato  un onorario mensile x 13 mesi solo per mia praticità in quanto tutti sanno che, a fine anno, vi sono diverse spese (assicurazioni, targhe automobili ecc. che scadono proprio in quel periodo) e quindi mi sono premurato di avere una piccola entrata supplementare proprio per quel periodo; inoltre i bilanci intermedi dell'Associazione sarebbero risultati più reali, mensilmente, in base alle spese sostenute.

Le registrazioni nei conti dell'Associazione __________ avvengono nel conto "altri stipendi" semplicemente per il fatto che il piano contabile imposto dal Dipartimento Opere Sociali, non prevede un altro conto per l'onorario del contabile non dipendente (All. 5) e anche per praticità nel riempire i formulari di richiesta di sussidi dell'Associazione agli enti sovvenzionatori.

Allego alla presente la tassazione incriminata 1997/1998 (sempre eseguita, nell'ambito della mia richiesta soprammenzionata, il 20.04.1998) con il bilancio della mia attività indipendente dal quale si può desumere che le cifre indicate per raggiungere la cifra di 24'600,00 sono pura illazione (All. 4).

Da un semplice calcolo basato su quanto scritto dall'istituto delle assicurazioni sociali al paragrafo 7, cito: Fr. 1800.00 x 13 mensilità + rifusione di Fr. 166.00 di spese mensili + Fr. 100.00 mensili di spese (paragrafo 11 "dimostrazione") darebbe il seguente reddito:

Fr. 1800.00 x 13                                                    Fr.           23'400.00

Fr.   166.00 x 12                                                    Fr.             1'992.00

Fr.   100.00 x 12 (trovato per comodità?)              Fr.             1'200.00

Per un totale di                                                      Fr.           26'592.00

Rammento che il mio lavoro secondario lo svolgo a casa mia e non presso l'Associazione quindi adoperando mezzi miei, programmi da me pagati, cancelleria, francobolli, telefono, ecc. da me acquistati come si vede dal conto P.P. allegato.

Chiedo pertanto a codesto Lod. Tribunale di risolvere questa vertenza annullando la stessa in quanto, come si nota da quanto sopra, i fatti addotti non sono veritieri."

                               1.5.   Il TCA ha richiamato d’ufficio l’incarto fiscale del ricorrente relativo ai periodi fiscali 1993/94 - 1999/2000.

                               1.6.   Il 28 settembre 1999 il Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre della documentazione contabile, nonché le "note d'onorario" inviate alla __________ __________ __________ __________.

                                         Con scritto pervenuto il 19 ottobre 1999 __________ __________ ha prodotto quanto richiesto.

                                         La documentazione è stata poi trasmessa alla Cassa per una presa di posizione. L'amministrazione ha risposto con lettera del 16 novembre 1999 che è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente, il quale con scritto del 24 dicembre 1999 ha tuttavia presentato delle osservazioni in merito.

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Considerato che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'at­tività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Il reddito da attività dipendente comprende in particolare i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza versati ai membri dell'amministrazione di persone giuridiche (art. 7 lett. h OAVS).

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vinco­lante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

                                         In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

                                         Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

                                         Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministra­tive e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse. Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (DTF 122 V 283 consid. 2a, 119 V 162 consid. 2 con riferimenti).

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

                                         Siamo in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, pag. 34 ss; Vischer, der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella  dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126, consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

                               2.4.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta perso­nale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affilia­zione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

                                         Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 in re D. SA; STCA 3 ottobre 1991 in re A.B, cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                               2.5.   Oggetto del contendere è sapere se la retribuzione di

                                         fr. 107'156.-- percepita da __________ __________, esercitante un'attività dipendente a titolo principale, per la sua attività di contabilità svolta negli anni 1994 - 1997 per la __________ Drop In sono da considerare come provento da attività lucrativa dipendente o indipendente.

                                         Orbene dalle fatture inviate all' __________ __________ __________ In risulta chiaramente che si tratta di un'attività dipendente.

                                         Rettamente la Cassa rileva la regolarità delle retribuzioni di

                                         fr. 1'800.-- al mese, inclusa la tredicesima (doc. C28, C 40 e  C52), elementi tipici di un vero e proprio salario.

                                         La circostanza che egli abbia fatturato anche le spese di manutenzione dei programmi, delle fotocopie, dei separatori, delle buste, degli acquisti carta, per le scatole per l'archiviazione e per la rilegatura dei tabulati, allegando i relativi giustificativi, indicano chiaramente che egli non è incorso in un rischio di tipo imprenditoriale.

                                         Che poi i proventi in questione siano stati definiti nella notifica di tassazione 1997/98 come reddito da indipendente, questo non è determinante. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, la qualifica di un reddito da parte del fisco non è vincolante per le casse di compensazioni e per il giudice delle assicurazioni sociali (DTF 122 V 289 consid. 5d; 114 V 75 consid. 2).

                                         Del resto è stato lo stesso ricorrente che ha chiesto alla Cassa lo stralcio dalla categoria degli indipendenti con effetto dal 1° aprile 1994 (doc. B).

                                         Nondimeno va rilevato che __________ __________ __________ __________ non ha ricorso contro la decisione di ripresa salariale.

                                         In queste circostanze, dunque, la decisione querelata risulta essere corretta e merita tutela.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1998.121 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.121 — Swissrulings