Incarto n. 90.2019.15
Lugano 14 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2019 di
RI 1 patrocinato da: PR 1
contro
la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1366) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la modifica di poco conto del piano regolatore di Maggia, sezione di Coglio, relativa al posteggio sul mapp. 35;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 35 del Comune di Maggia, sezione di Coglio, situato ai margini del nucleo, a monte dell'area pubblica centrale dove sono site la ex casa comunale, la Chiesa della Vergine Assunta e l'ossario. Il piano regolatore dell'allora Comune di Coglio, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 24 marzo 1987 (n. 1314), assegnava l'intero mapp. 35 alla zona del nucleo di villaggio (NV).
B. a. Il 4 aprile 2004 è entrata in vigore l'aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo nel nuovo Comune di Maggia.
b. Con risoluzione del 12 luglio 2006 (n. 3461) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Maggia per le frazioni di Coglio e Giumaglio, sospendendo tuttavia la decisione sul nuovo piano del nucleo della sezione di Coglio che, per quanto d'interesse, istituiva su una striscia di terreno di ca. 6 * 37 m sul margine nord del mapp. 35, parallela alla strada di servizio al'Ordèla che scende verso l'ex casa comunale, un vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico composto di 10 stalli (ris. gov. cit., pag. 23).
c. Con risoluzione del 25 gennaio 2011 (n. 586) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano del nucleo di Coglio adottato dal Consiglio comunale di Maggia l'11 marzo 2010, e ha al contempo negato la sanzione al piano del nucleo rimasto in sospeso con la decisione del 12 luglio 2006. Il Governo ha pure respinto il gravame di RI 1 avverso il vincolo P10 sulla sua proprietà, istituito per sostituire gli 8 stalli esistenti sulla piazza antistante l'ex casa comunale e riqualificare lo slargo di connessione tra l'area comunale e il complesso monumentale dell'ossario e della chiesa, beni culturali d'interesse cantonale, rispettivamente locale, secondo l'art. 25 cpv. 1 e 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
d. Adito in seconda istanza da RI 1, con sentenza del 29 gennaio 2013 (n. 90.2011.16) il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto la sua impugnativa, annullando il vincolo di posteggio P10 siccome gli atti pianificatori della variante erano sprovvisti sia di una giustificazione circa il fabbisogno di posteggi per il nucleo sia di una qualsivoglia indicazione circa la sua necessità. Il Tribunale ha inoltre considerato come la capacità della nuova struttura (10 stalli) divergesse, per eccesso, da quella del posteggio esistente che andava a sostituire (cfr. in particolare consid. 5.5).
C. Il 27 luglio 2017 il Municipio di Maggia ha sottoposto al Dipartimento del territorio per approvazione una modifica di poco conto che ripropone sul mapp. 35 il medesimo vincolo di posteggio descritto in precedenza. A sostegno della variante esso ha fornito un calcolo del fabbisogno di posteggi nel nucleo. L'autorità dipartimentale l'ha approvata il 9 luglio 2018 (FU 60/2018 del 27 luglio 2018, pag. 6382).
D. Con giudizio del 20 marzo 2019 il Governo ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso la citata modifica di poco conto. Considerato come lo spostamento dei posteggi pubblici ubicati nei pressi dell'ex casa comunale verso il limite più esterno del nucleo (ossia in corrispondenza del mapp. 35) fosse sorretto da un interesse pubblico rilevante e come il calcolo del fabbisogno di posteggi eseguito dal Comune fosse corretto, esso ha rilevato che la realizzazione del parcheggio non avrebbe né comportato la parziale demolizione di un muro a secco di cinta del mapp. 35 né pregiudicato l'esistenza del vigneto sullo stesso né tantomeno compromesso l'ulteriore edificazione del fondo. Da ultimo, ha escluso che il parcheggio potesse essere collocato altrove, le soluzioni alternative prospettate da RI 1 essendo difficilmente concretizzabili.
E. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della citata risoluzione governativa. Sostiene che il vincolo di posteggio pubblico non sia sorretto da un interesse pubblico, in quanto la sua realizzazione si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del nucleo e delle sue valenze naturalistiche, deturpando non soltanto la sua proprietà, bensì anche il paesaggio circostante. Il vincolo sarebbe poi sproporzionato, poiché non permetterebbe in alcun modo di soddisfare l'ipotetico fabbisogno di posteggi calcolato dall'autorità comunale, che egli in ogni caso contesta in quanto, trattandosi di un calcolo teorico, non sarebbe indicatore delle reali e concrete necessità del Comune. Secondo il ricorrente gli stalli attualmente presenti nei pressi dell'ex casa comunale andrebbero mantenuti e, in ogni caso, andrebbero ricercate ubicazioni alternative per il nuovo posteggio, lontane dal contesto pregiato del nucleo e prossime alla rete del trasporto pubblico. Inoltre, a suo dire, il previsto posteggio, oltre ad aumentare il traffico veicolare, sarebbe raggiungile unicamente percorrendo una strada inadatta a sopportarne il carico.
F. In sede di risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune postulano la reiezione del gravame. In particolare il Comune ritiene di avere agito conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza del 29 gennaio 2013 (cfr. supra, consid. B.d.). Difende poi la correttezza del calcolo del fabbisogno di posteggi eseguito e ribadisce come l'ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale sia stata attentamente valutata già nell'ambito della procedura di revisione del piano regolatore del 2006 nel rispetto degli obiettivi comunali di tipo paesaggistico e urbanistico. Proprio gli obiettivi di riqualifica del nucleo avrebbero giustificato l'istituzione del vincolo P10 ai margini dell'area monumentale della chiesa e dell'ossario. Contesta la sussistenza di valide soluzioni alternative esterne al nucleo e il fatto che la realizzazione del vincolo comporterebbe una perdita di potenziale edificatorio della proprietà del ricorrente. Infine respinge le critiche dell'insorgente secondo cui il posteggio causerebbe un aumento del traffico veicolare nel nucleo.
G. Nei successivi allegati scritti le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; art. 44 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.101). Certa è inoltre la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
1.2. Il gravame, ricevibile in ordine, può inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto. Non occorre per il resto procedere all'assunzione di particolari prove (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, la situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali e, in particolare, dalle fotografie scattate in occasione del sopralluogo esperito il 30 luglio 2012 nell'ambito della procedura vertente sulla medesima fattispecie e scaturita nella citata sentenza di questo Tribunale. Anche la richiesta di effettuare un'ispezione a Registro fondiario non appare suscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. Secondo l'art. 33 cpv. 2 LST il piano regolatore può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o con la procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35 LST, è prevista per le modifiche di poco conto ed è fissata come segue: il Municipio allestisce gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 LST). Sono considerate di poco conto le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che interessano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m2 (art. 34 cpv. 1 lett. b LST) o mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a LST e art. 42 cpv. 1 RLst).
2.2. Per quanto attiene al requisito del numero limitato di persone, si osserva che negli intendimenti del legislatore cantonale il termine "toccato" presuppone l'esistenza di un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto della variante; un interesse generico non è sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1, confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione "numero limitato di persone" va invece resa concreta caso per caso. Di principio si può ammettere che quindici, venti persone siano ancora un numero limitato (cfr. Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 388).
3. Nella fattispecie occorre anzitutto esaminare se la procedura semplificata è stata correttamente messa in atto dal Municipio. Posto che il requisito della superficie non superiore ai 2'000 m2 è in concreto dato (art. 34 cpv. 1 lett. b LST e 42 cpv. 2 RLst), l'area oggetto di variante corrispondendo a una porzione di 6 * 37 m della superficie di 1'453 m2 del mapp. 35, rimane da verificare se la modifica tocchi un numero limitato di persone (art. 34 cpv. 1 LST). In proposito si osserva quanto segue.
3.1. La relazione di pianificazione del maggio 2017 relativa alla variante all'esame motiva a pag. 2 come segue il vincolo P10:
La proposta pianificatoria riprende quanto presentato nell'ambito della elaborazione del piano di dettaglio del nucleo storico di Coglio, proposta approvata dal Consiglio di Stato ma annullata in sede di ricorso al Tribunale di Appello. Le ragioni che allora hanno giustificato l'ubicazione in corrispondenza del mappale no. 35 restano tutt'ora valide. Va avantutto premesso che in base alle norme in vigore gli spazi liberi complementari devono essere mantenuti per cui non sono ammessi nuovi stalli privati. Si deve quindi preliminarmente concludere che il Comune deve rispondere alle esigenze del residente nell'ambito della realizzazione di posteggi pubblici. L'eliminazione del posteggio presso l'ex Casa comunale resta un obiettivo di riordino da perseguire. Le condizioni pianificatorie generali non sono quindi cambiate.
La relazione aggiunge inoltre che l'ubicazione del vincolo P10 sul mapp. 35 permette di servire gli insediamenti verso monte e risponde al fabbisogno delle residenze adiacenti fino ad interessare anche le costruzioni lungo la strada (ibidem).
3.2. Dal contenuto della relazione emerge che il nuovo vincolo P10 servirà gli abitanti del nucleo storico di Coglio, compensando l'eliminazione del posteggio pubblico ubicato presso l'ex casa comunale, che il Comune intende sopprimere al fine di riqualificare e valorizzare lo slargo di connessione tra l'area comunale e il complesso monumentale della Chiesa della Vergine Assunta e dell'ossario. Ora, è vero che come indicato dall'ente pianificante a pag. 5 della citata relazione di pianificazione e confermato dal Dipartimento del territorio al considerando 2.3.2. della decisione di approvazione del 9 luglio 2018, il vincolo colpisce solo il ricorrente in quanto proprietario del mapp. 35, di modo che, ad un'analisi superficiale, sembrerebbe dato il primo requisito di cui all'art. 34 cpv. 1 LST relativo al numero limitato di persone toccato dalla modifica. Deduzione quest'ultima che anche il Governo, nella decisione impugnata, ha avallato implicitamente. In realtà la valenza pubblica del posteggio, che negli atti della variante il Comune ha indicato di voler istituire per rispondere alle esigenze dei residenti del nucleo, in particolare di quelli a monte dello stesso e lungo la strada, porta tuttavia a ritenere che la modifica in discussione non concerne soltanto RI 1, ma tocca una cerchia più numerosa di persone. Infatti, secondo gli ultimi dati reperibili riferiti all'allora Comune di Coglio, nel 2000 gli abitanti ivi residenti erano 96 (cfr. la tabella dati di Maggia allestita dall'Ufficio cantonale di statistica USTAT, consultabile all'indirizzo internet https://www3.ti.ch/DFE/DR/ USTAT/index.php?fuseaction=dati.dettaglio&id=319). Considerato che la maggior parte di essi risiede proprio nella zona del nucleo, dove si concentra il numero più elevato di abitazioni (cfr. piano delle zone della sezione di Coglio, approvato dal Governo il 12 luglio 2006), appare evidente che il numero di persone a cui è destinato il nuovo vincolo P10 risulta superiore a 15-20. Basti pensare, da un lato, agli abitanti del nucleo che potranno/
dovranno far capo alla struttura (potenziali utenti), e, dall'altro, ai cittadini residenti nei dintorni del parcheggio, esposti alle potenziali ripercussioni, segnatamente foniche e ambientali, derivanti dal transito dei veicoli che avverrà, secondo la variante, in modo circolare e in senso orario (accesso al parcheggio da ovest percorrendo la strada al'Ordèla e uscita transitando lungo via al Talèe che scende in prossimità del Grotto __________ e si innesta a sud del nucleo su via al Stradón da Cói). Si tratta di persone che non detengono soltanto un interesse generico alla tematica all'esame, come sarebbe il caso di visitatori occasionali o turisti, non domiciliati a Coglio, ma che si trovano invece in un rapporto particolarmente stretto con l'oggetto in discussione. Già per questi motivi la procedura adottata dal Municipio si rivela irrita, ragion per cui il ricorso deve essere accolto.
4. A titolo abbondanziale si rileva come il vincolo P10 non potrebbe essere tutelato neppure nel merito, ciò per i seguenti motivi.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). Devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 cpv. 4 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 cpv. 1 LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza (RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii; Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Heinz Aemisegger et al. [curatori], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 56 seg. ad art. 14; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 20 ad art. 18). In quest'ordine di idee, l'art. 30 cpv. 3 RLst stabilisce che il piano dell'urbanizzazione (art. 21 LST), che unitamente al piano delle zone e al regolamento edilizio compone il piano regolatore (art. 19 cpv. 2 LST), deve fissare, tra l'altro, i posteggi pubblici (lett. f).
5. 5.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
5.2. 5.2.1 In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).
5.2.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).
6. Il ricorrente sostiene che il vincolo P10 sia privo di interesse pubblico e sproporzionato, poiché non permetterebbe in alcun modo di soddisfare l'ipotetico fabbisogno di posteggi calcolato dall'autorità comunale. Fabbisogno che egli peraltro contesta per il fatto che si basa su un calcolo teorico che, in quanto tale, non sarebbe indicativo delle concrete necessità di parcheggi pubblici nel nucleo di Coglio. Inoltre, ritiene che debbano essere ricercate ubicazioni alternative per i posteggi pubblici, più lontane dal contesto pregiato del nucleo e più prossime alla rete di collegamento dei mezzi di trasporto pubblico.
6.1. Il rapporto concernente lo studio specialistico sui posteggi pubblici per il nucleo storico di Coglio allestito dall'Ufficio tecnico comunale di Maggia il 16 maggio 2017 (rapporto) e su cui si basa la relazione di pianificazione del maggio 2017 è finalizzato alla verifica del fabbisogno di posteggi per tale comparto (cfr. pag. 2) ed è strutturato come segue: perimetro di studio (cap. 2, pag. 3), basi di calcolo (cap. 3, pag. 4), catasto dei parcheggi esistenti (cap. 4, pag. 5, allegato 1 e tabella 1), calcolo del fabbisogno (cap. 5, pag. 6 e tabella 2), situazione attuale e conclusioni (cap. 6, pag. 7). Al fine di valutare compiutamente la necessità di realizzare il previsto posteggio pubblico, nell'ambito del citato rapporto sono stati dapprima censiti i posteggi privati e pubblici esistenti all'interno del perimetro di studio (che corrisponde al perimetro del nucleo storico di Coglio) e limitrofi a quest'ultimo, mentre in seguito è stato stimato il fabbisogno teorico per ogni singolo fondo nel nucleo, a dipendenza della destinazione dello stesso e tenuto conto delle NAPR, della norma VSS 640 281 e di altri parametri (cfr. anche infra, consid. 6.3). Come illustrato dalla tabella a pag. 7 del rapporto, il fabbisogno totale effettivo di posteggi privati all'interno del nucleo corrisponderebbe a quello teorico e ammonterebbe a 111 stalli. Esso sarebbe soddisfatto dalla presenza sul territorio di 23 posteggi privati e di 31 posteggi pubblici, motivo per cui risulterebbe un bilancio negativo di posteggi su suolo pubblico pari a 57 unità, che sarebbe ulteriormente aggravato dalla prospettata eliminazione degli 8 stazionamenti esistenti nei pressi dell'ex casa comunale (fabbisogno totale: -65 stalli; cfr. relazione di pianificazione, pag. 2).
6.2. In proposito, si rileva anzitutto come il rapporto illustri in modo sistematico e chiaro le verifiche effettuate, il procedimento svolto e le basi di calcolo considerate per determinare il fabbisogno di posteggi pubblici nel nucleo. Tuttavia i dati ivi contenuti riferiti al numero di stalli pubblici esistenti e quelli indicati nella relazione di pianificazione del maggio 2017 sono inesatti in quanto non collimano con quelli previsti negli atti pianificatori in vigore (in particolare nel piano del traffico e nelle NAPR) concernenti la sezione di Coglio. Infatti, da un lato il posteggio pubblico sul mapp. 19 dotato di 4 posteggi lungo la strada comunale di cui il rapporto tiene conto a pag. 3 in realtà non risulta tra quelli elencati all'art. 41 NAPR - norma che disciplina le aree di posteggio pubbliche sul territorio comunale di Coglio individuandone complessivamente quattro (sul mapp. 1 [8 stalli], sul mapp. 102 [9 stalli], sui mapp. 90, 91, 92 [17 stalli] e quella oggetto dell'avversata variante sul mapp. 35 [10 stalli]) - dall'altro la capienza dei due posteggi pubblici all'entrata sud del nucleo (mapp. 90, 91, 92) corrispondente a complessivi 17 stalli, che la relazione di pianificazione a pag. 1 qualifica come "nuovi posteggi pianificati ma non ancora realizzati", viene erroneamente quantificata in 27 unità. Tali discrepanze si ripercuotono inevitabilmente sul calcolo del fabbisogno e dunque sull'esito dello studio su cui si basa la relazione di pianificazione relativa alla variante all'esame.
6.3. Il calcolo del fabbisogno non convince nemmeno sotto un altro profilo. Il rapporto indica a pag. 4 che sono state considerate quali basi di calcolo del fabbisogno di posteggi per il nucleo di Coglio il censimento dei contenuti e dell'occupazione, il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (e più precisamente gli art. da 51 a 62 RLst, che costituiscono il regolamento cantonale posteggi privati), le norme di attuazione del piano regolatore di Coglio, la norma VSS 640 281, nonché le caratteristiche specifiche del contesto insediativo e i parametri specifici in caso di attività variegate (parametri questi ultimi peraltro già previsti dalla citata norma VSS). Ora, sebbene tali criteri di valutazione siano di principio corretti, il rapporto è carente dal profilo della motivazione, siccome non espone in che modo essi siano stati ponderati, rispettivamente il motivo per cui in definitiva il Comune abbia ritenuto di prendere in considerazione unicamente le norme del RLst riferite ai posteggi privati, anziché considerare e ponderare anche tutti gli altri criteri e parametri di calcolo esposti. Senza contare che nel caso specifico l'applicazione delle norme del RLst riferite ai posteggi privati non è determinate per il fatto che tali disposizioni non si applicano alle costruzioni adibite all'abitazione (cfr. art. 51 cpv. 3 RLst), destinazione d'uso che invece, fatta eccezione per le poche attività commerciali non moleste ivi ammesse (cfr. art. 29 cpv. 1 NAPR; nello specifico il Grotto ________ al mapp. 31 e il Garni __________ al mapp. 44), caratterizza prevalentemente il nucleo storico di Coglio. L'unica argomentazione esposta a pag. 4 del rapporto secondo cui il calcolo del fabbisogno effettivo corrisponderebbe a quello teorico in quanto non sarebbe necessaria l'applicazione di un fattore di ponderazione dovuto al trasporto pubblico perché la sezione di Coglio non figura nell'allegato 1 RLst Comuni soggetti al Regolamento cantonale posteggi privati (art. 51 RLst) è il frutto di un'analisi superficiale della situazione effettiva e di un'applicazione carente di tutti parametri di ponderazione in concreto determinanti e per questo motivo non può in alcun modo venir condivisa.
7. In simili circostanze, dato che il rapporto del 16 marzo 2017 si rivela lacunoso sotto svariati profili, il Comune non ha compiutamente dimostrato la necessità di istituire il vincolo P10 sul mapp. 35 di Coglio, di modo che il provvedimento pianificatorio non appare giustificato dal profilo dell'interesse pubblico. I problemi e le lacune riscontrate ai considerandi precedenti non possono certo essere colmati sostenendo - come ha fatto il Governo - che lo spostamento degli stalli pubblici verso il limite più esterno del nucleo è (…) sorretto da un interesse pubblico rilevante per il fatto che già nell'ambito dell'approvazione del Piano del nucleo del settore di Coglio e Giumaglio, la superficie interessata dagli 8 posteggi antistanti all'ex casa comunale è (…) stata destinata ad Attrezzature pubbliche - Parco giochi-Area verde di svago. Del resto, come già rilevato da questo Tribunale al consid. 5.5.1. della sentenza 90.2011.16, l'interesse pubblico alla riqualifica dello spazio antistante all'ex casa comunale può giustificare unicamente la cancellazione del posteggio esistente, ma non dimostra in alcun modo la necessità di ricrearlo altrove. Inoltre, a fronte di un fabbisogno teorico comunque ragguardevole (cfr. supra consid. 6.1.), ci si può ragionevolmente chiedere se la tematica relativa ai posteggi pubblici nel nucleo non meriti di essere affrontata in un'ottica globale e non facendo capo a soluzioni parziali come quella all'esame.
8. 8.1. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è accolto.
8.2. Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili al ricorrente, vincente, che tengano conto anche della procedura davanti al Consiglio di Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione (n. 1366) del 20 marzo 2019 del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione del 9 luglio 2018 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la modifica di poco conto del piano regolatore del Comune di Maggia, sezione di Coglio, relativa al vincolo di posteggio P10 in corrispondenza del mapp. 35.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Al ricorrente dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato quale anticipo spese. Il Comune di Maggia verserà all'insorgente l'importo di fr. 2'000.a titolo di ripetibili complessive per entrambe le sedi di ricorso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera