Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.12.2017 90.2017.23

8. Dezember 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,274 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Legittimazione attiva di un'associazione

Volltext

Incarto n. 90.2017.23  

Lugano 8 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 18 maggio 2017 della

Associazione X    

contro  

la risoluzione 28 marzo 2017 (n. 1322) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di Mendrisio concernente l'assetto pianificatorio del piano particolareggiato di villa Argentina (PPVA);

ritenuto,                      in fatto

che nella seduta 13 luglio 2015 il consiglio comunale di Mendrisio ha adottato una variante del piano particolareggiato di villa Argentina, strumento approvato nella sua versione originaria dal Consiglio di Stato con risoluzione 10 gennaio 1996 (n. 106), cui hanno fatto seguito alcune varianti;

che la pubblicazione della variante ha suscitato l'inoltro di due impugnative: il 3 novembre 2015 è insorto il Comitato Y, il 4 novembre successivo la Associazione X, che ha sollecitato il Governo a modificare d'ufficio su più punti la variante;

che a sostegno della sua legittimazione attiva, la Associazione X ha affermato apoditticamente che la potestà di ricorso le era riconosciuta in materia pianificatoria dalla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1);

che con risoluzione 28 marzo 2017 (n. 1322) il Consiglio di Stato ha approvato la variante, accogliendo con una decisione congiunta i ricorsi presentati dalla Associazione X e dal citato Comitato Y; in merito alla legittimazione attiva degli insorgenti, l'Esecutivo cantonale si è limitato a invocare l'art. 28 LST;

che con impugnativa 18 maggio 2017, avversata dal comune di Mendrisio e dal Consiglio di Stato, la Associazione X è insorta davanti a questo Tribunale contestando la decisione del Governo;

che con sentenza 28 giugno 2017 (inc. n. 90.2017.22) il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato dal Comitato Y, che pure contestava la decisione del Consiglio di Stato, in seguito al ritiro dell'impugnativa;

considerato,                in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività del ricorso sono date (art. 30 cpv. 1 LST);

che la legittimazione attiva dell'insorgente, nella misura in cui ripropone le domande disattese dal Governo, è data in base all'art. 30 cpv. 2 lett. b LST; se essa fosse legittimata a ricorrere davanti all'Esecutivo cantonale, è questione di merito che verrà esaminata in appresso;

che secondo l'art. 28 cpv. 1 LST contro il contenuto del piano regolatore è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; sono legittimati a ricorrere, soggiunge la norma (cpv. 2), ogni cittadino attivo nel comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b);

che la nozione d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato all'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.; cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., 210);

che quest'ultimo interesse dev'essere personale, ovvero proprio, diretto e attuale (cfr. sul concetto d'interesse degno di protezione: RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed. Berna 2015, pag. 495 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43; in particolare, circa l'interesse personale e diretto, RDAT I-1992 n. 17);

che una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi interessi;

che nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento comunale impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività;

che, infatti, essa non è toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può, pertanto, esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento;

che la giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2);

che, tuttavia, nemmeno questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché l'adempimento di questi requisiti non è stato minimamente provato;

che, benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBl 100/1999 pag. 399);

che in questi termini è a torto che il Consiglio di Stato le ha riconosciuto alla Associazione X la capacità a insorgere in forza dell'art. 28 LST, senza peraltro nemmeno indicare quale delle ipotesi previste dalla norma tornasse in concreto applicabile;

che, sia soggiunto per completezza, neanche entra in considerazione di far capo alla legittimazione a ricorrere prevista dall'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451);

che in relazione al diritto di protezione della natura e del paesaggio, la potestà ricorsuale delle organizzazioni è infatti circoscritta alle decisioni adottate nello svolgimento dei compiti della Confederazione (RtiD II-2016 n. 43 consid. 3.2.2.1);

che, fatto salvo il caso - qui non dato - di nuova assegnazione di terreno alla zona edificabile (DTF 142 II 509 consid. 2), né la pianificazione del territorio, ambito in cui avviene nel Cantone Ticino la tutela dei beni culturali immobili (art. 20 e 51 legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1), né la tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni culturali, rientrano nei compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190 consid 3c/aa e bb; RtiD II-2016 loc. cit., RDAT I-1999 n. 23);

che, ferme queste premesse, il ricorso 4 novembre 2015 della ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione attiva;

che, seppur per altri motivi rispetto a quelli invocati dalla Associazione X davanti al Tribunale, il giudizio impugnato dovrebbe quindi essere annullato, ciò che implicherebbe, trattandosi di modificare una decisione a scapito dell'insorgente, d'informarla e di darle la possibilità di esprimersi, segnatamente in merito alla volontà di mantenere la sua impugnativa;

che, in concreto, si può prescindere da questi passi, posto che l'esito della decisione governativa resterebbe materialmente immutato, essendo anche frutto dell'evasione del parallelo ricorso del Comitato Y, rispettivamente dell'esame generale della variante da parte del Governo quale autorità d'approvazione;

che la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato non si giustifica neppure in punto agli oneri processuali, visto che non vi sono parti patrocinate e stante la prassi del Governo di non prelevare alcuna tassa di giustizia in seguito alla reiezione dei ricorsi nell'ambito dell'approvazione dei piani regolatori (Balerna, op. cit., nota n. 54);

che, pertanto, è sufficiente respingere l'impugnativa presentata dalla Associazione X, caricando a quest'ultima - soccombente - la tassa di giustizia per il presente giudizio (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.è posta a carico dell'insorgente, alla quale dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'000.-, anticipato in eccesso.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere

90.2017.23 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.12.2017 90.2017.23 — Swissrulings