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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.02.2016 90.2014.48

12. Februar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,302 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Piano di utilizzazione cantonale. Realizzazione in un contesto transfrontaliero dell'ultima tappa di una discarica per materiali inerti con un volume approssimativo di 800'000 mc. Applicazione della Convenzione di Espoo

Volltext

Incarti n. 90.2014.48 90.2014.49  

Lugano 12 febbraio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 4 dicembre 2014 di:

a.                 b.

RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 patrocinati da: PR 1      RI 1 patrocinato da: PR 1     

contro

il decreto legislativo 16 aprile 2014, con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per la realizzazione della terza e ultima tappa della discarica per materiali inerti in località "Ca dal Boscat" nel comune di Stabio;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  Con decreto legislativo 16 aprile 2014 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale (PUC) per la realizzazione della terza e ultima tappa della discarica per materiali inerti in località "Ca dal Boscat" a Stabio e per la formazione di un'area per il riciclaggio e il deposito provvisorio del materiale. Il PUC, accompagnato da un rapporto d'impatto ambientale di prima fase (RIA 1a fase) è coordinato con una domanda di dissodamento. La nuova tappa, che concerne un volume approssimativo di 800'000 mc, si inserisce in un comparto naturale, situato a cavallo della frontiera italo-svizzera, e completa le due precedenti, realizzate al margine sud-ovest del territorio svizzero. Con le tappe precedenti la capacità complessiva della discarica raggiunge un volume di circa 1'450'000 mc. Oltre alla realizzazione della discarica, il PUC prevede, durante la fase di riempimento, un'area di riciclaggio e di deposito temporaneo del materiale tra il corpo della deponia e il torrente Gaggiolo. La nuova tappa comporta l'occupazione temporanea di circa 6.3 ettari (ha), di cui 4.9 ha costituiti da bosco. Finita la sua fase di esercizio, il PUC prevede la riconversione di tutte le superfici alle loro destinazioni originarie, ossia agricola e forestale.

                            B.  Contro il predetto decreto il comune italiano di RI 1 (provincia di Varese), limitrofo all'area dov'è prevista la discarica, e RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6, proprietari di abitazioni poste in territorio italiano, nelle immediate vicinanze della discarica, insorgono con due separati ricorsi 4 dicembre 2014 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Essi lamentano anzitutto una violazione del diritto di essere sentiti per il fatto che il Dipartimento del territorio, dopo la scadenza del termine di pubblicazione, avrebbe negato loro l'accesso agli atti informanti il PUC, impedendo una compiuta presa di posizione in merito. Sottolineando poi come proprio sul territorio del comune di RI 1 siano situate le zone maggiormente vulnerabili all'impatto ambientale del previsto impianto dal profilo della qualità dell'aria, del rumore, delle vibrazioni nonché delle ripercussioni sulle acque, essi invocano una violazione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero conclusa a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata dalla Svizzera il 16 settembre 1996 (Convenzione di Espoo; RS 0.814.06), nella misura in cui nessuna notifica relativa all'impianto sarebbe stata effettuata da parte svizzera, né tanto meno il comune sarebbe stato coinvolto nella valutazione di ipotesi alternative che incidessero in modo meno significativo sul suo territorio, inclusa la rinuncia all'esecuzione del progetto (cosiddetta opzione zero). Inoltre, anche qualora il progetto non dovesse rientrare nella lista contenuta nell'appendice I della Convenzione di Espoo (in seguito: la Convenzione), essi ritengono che in ogni caso le disposizioni generali della Convenzione tornerebbero applicabili alla fattispecie, di modo che, anche in questa ipotesi, l'esame di impatto ambientale avrebbe dovuto venir eseguito in un'ottica transfrontaliera, considerando adeguatamente anche i punti di immissione sul territorio italiano. Peraltro l'Autorità cantonale avrebbe omesso di informare l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) circa la valenza transfrontaliera del progetto, violando l'art. 6a cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA; RS 814.011). Con particolare riferimento alle abitazioni poste a ridosso del confine, i ricorrenti sottolineano infine la necessità di un esame transfrontaliero, e quindi globale, dell'impatto dell'impianto e non limitato all'incidenza dell'opera sulle sole zone residenziali di Stabio, così come è avvenuto. Nello specifico essi criticano poi l'incompatibilità della struttura con gli indirizzi pianificatori e di tutela ambientale previsti nel piano direttore cantonale (PD) per il comparto in parola, che presenta una forte valenza naturalistica e un'importante funzione boschiva. Conclusivamente solo il comune chiede che venga indetta un'udienza di istruzione e dibattimentale.

                            C.  Il comune di Stabio, in sede di risposta, si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Gran Consiglio, postula la reiezione del gravame. Asserendo di avere correttamente applicato i disposti procedurali previsti dalla legge, la Sezione nega anzitutto la sussistenza di una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Nel merito essa ricorda i numerosi incontri intrattenuti con il comune di RI 1 già a partire dagli anni '80/'90 relativi alla pianificazione della discarica, di modo che esso sarebbe sempre stato perfettamente informato e adeguatamente coinvolto. Sostiene poi che nell'ambito dell'elaborazione del PUC le valutazioni d'impatto ambientale sarebbero state eseguite considerando pure il limitrofo territorio italiano nell'estensione e con l'approfondimento richiesto dall'art. 2 cpv. 7 della Convenzione. Per contro l'analisi dei vari ambiti specifici in un'ottica transfrontaliera sarebbe stata correttamente demandata al rapporto di impatto ambientale di 2a fase (RIA 2a fase), in via di allestimento. Peraltro l'opzione zero sarebbe stata adeguatamente considerata già negli studi di base svolti nell'ambito dell'allestimento e della revisione della scheda V7 del PD. In merito alla compatibilità dell'impianto con gli indirizzi pianificatori e di tutela ambientale, la Sezione rinvia alle molteplici verifiche e valutazioni effettuate nell'ambito del RIA 1a fase.

                            D.  Con gli allegati di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi di fatto e di diritto. I ricorrenti sottolineano in particolare come la mancata applicazione della Convenzione abbia leso insanabilmente i loro diritti di partecipazione alla procedura di adozione del PUC, il quale si baserebbe su un esame unilaterale della fattispecie e su una ponderazione lacunosa degli interessi in gioco. Producendo la perizia 28 aprile 2015 del dott. __________, essi analizzano poi nel dettaglio i contenuti del RIA 2a fase, concludendo che anche questo documento non terrebbe conto in modo sufficiente del contesto transfrontaliero.

Considerato,               in diritto

1.   1.1. L'atto impugnato è una decisione globale, che riunisce le decisioni di approvazione del PUC e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 cifra 1 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3). Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cifra 3 Lcoord), quella relativa al piano d'utilizzazione (art. 7 cpv. 2 lett. b e 10 Lcoord). La decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data (art. 47 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1).

1.2. 1.2.1. Giusta l'art. 13 Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.).

1.2.2. In quanto rivolta contro l'approvazione del PUC, la legittimazione attiva dei ricorrenti, detentori di un interesse degno di protezione, è certa (art. 47 cpv. 3 lett. c LST). Il permesso di dissodamento non è per contro messo in discussione in quanto tale.

1.3. I ricorsi, inoltrati tempestivamente (art. 47 cpv. 1 LST), possono dunque essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Per quanto riguarda la richiesta di indire un'udienza, avanzata dal comune di RI 1, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di essere udite oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 141 e 146, n. 494).

                                  1.4. I ricorsi, che hanno il medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

                             2.  I ricorrenti invocano preliminarmente una violazione del loro diritto di essere sentiti per il fatto che il Dipartimento del territorio, dopo la scadenza del termine di pubblicazione, avrebbe negato loro l'accesso agli atti informanti il PUC, precludendo una completa presa di posizione in merito in sede di ricorso. La critica non merita di venir ulteriormente approfondita, nella misura in cui i ricorrenti stessi danno atto del fatto che l'eventuale lesione dei loro diritti è stata sanata in sede di replica con la possibilità di visionare compiutamente l'incarto.

3.  In ambito di piani di utilizzazione cantonali, l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo. Lo stesso Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2 non pubblicato in RtiD I-2008 n. 17).

4.  Giusta l'art. 75 Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita la protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo per aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni di interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 1 e 2 LST).

5.  5.1. Il 25 febbraio 1991 è stata firmata a Espoo (Finlandia) l'omonima Convenzione, entrata in vigore per la Svizzera il 10 settembre 1997. La Convenzione si applica anche a tutti i paesi ad essa limitrofi, fra cui l'Italia (cfr. "Campo di applicazione della convenzione il 22 agosto 2003" in appendice alla Convenzione). La Convenzione introduce una chiara base legale per la procedura di consultazione e di collaborazione in un contesto frontaliero, istituzionalizzando, per quanto attiene alla Svizzera, una prassi esistente già da diversi anni (cfr. Messaggio concernente la ratificazione della Convenzione ONU/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 5 settembre 1995 in: FF 1995 IV 381, pag. 382-383; in seguito: Messaggio). Lo scopo della Convenzione è di garantire che, nella progettazione di impianti aventi presumibilmente effetti ambientali notevoli nel contesto transfrontaliero, la Parte di origine (ossia il Paese che ha progettato e autorizzato un impianto nell'ambito delle sue competenze) proceda ad un esame d'impatto ambientale nonché informi e consulti le Parti interessate, vale a dire gli Stati colpiti dagli effetti nel contesto transfrontaliero (cfr. Messaggio, pag. 386). 

     5.2. La Convenzione pone dunque il principio secondo cui uno Stato (Parte di origine), nel cui territorio è prevista la realizzazione di un progetto che potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sull'ambiente dello Stato limitrofo (Parte colpita), informa quest'ultimo e gli offre la possibilità di partecipare alla procedura di valutazione (art. 2 cpv. 6). In altri termini, il pubblico (ossia le persone fisiche o giuridiche) e le autorità della Parte colpita devono avere la possibilità di esprimersi sul progetto. Le indagini ambientali devono considerare anche le conseguenze sullo Stato limitrofo. Il campo di applicazione della Convenzione include:

-    i progetti di cui all'appendice I, dai quali "potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante [all'ambiente]" (art. 2 cpv. 2, 3 e 4);

-    altri progetti per i quali le parti interessate concordano l'assoggettamento alla Convenzione di Espoo (art. 2 cpv. 5 e appendice III).

In Svizzera l'UFAM è l'autorità responsabile e il centro di competenza per le questioni esecutive ai sensi della Convenzione (cfr. anche per tutto quanto segue e per quanto precede: Manuale EIA: Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente, Modulo 3: Procedure, capitolo 7, pag. 14 e seg., consultabile al sito dell'UFAM all'indirizzo: ‹http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01067/index.html?lang=it›).

5.3. Se in Svizzera è prevista la realizzazione di un progetto sottoposto a EIA, l'autorità decisionale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 OEIA e del relativo allegato deve:

-    accertare se dal progetto potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente e decidere se il progetto soggiace alla Convenzione di Espoo; se lo reputa necessario, contatta dapprima il centro di competenza per la Svizzera (UFAM, sezione EIA e ordinamento del territorio);

-    informare il più presto possibile - al più tardi quando informa il pubblico svizzero - il centro di competenza della Parte colpita (con copia al centro svizzero: cfr. art. 6a cpv. 2 OEIA); la notifica contiene almeno una descrizione del progetto e, se disponibili, l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri; nella notifica la Parte colpita è invitata a comunicare l'indirizzo del proprio ufficio di contatto e le informazioni ambientali sull'area interessata (art. 2 cpv. 4 e art. 3 cpv. 1 e 2 della Convenzione); lo scambio di informazioni avviene tramite l'ufficio indicato dalla Parte colpita;

-    trasmettere alla Parte colpita la documentazione per la pubblicazione, in particolare le indagini ambientali, e fungere da interlocutore per tutta la durata della procedura; le indagini ambientali includono inoltre un capitolo sull'impatto ambientale nella regione estera interessata affinché la Parte colpita possa condurre la propria valutazione (art. 3 cpv. 5, art. 4, art. 5 e appendice II della Convenzione);

-    provvedere affinché la Parte colpita pubblichi il progetto in contemporanea (art. 3 cpv. 8 della Convenzione);

-    provvedere affinché al momento della decisione si tenga conto dei pareri del pubblico e delle autorità della Parte colpita, trasmettendole poi per conoscenza la decisione (art. 6 della Convenzione).

6.  Nel caso concreto, la Sezione dello sviluppo territoriale non contesta che alla fattispecie sia applicabile la Convenzione, ma ritiene che l'adozione del PUC rientri nella casistica di cui all'art. 2 cpv. 7 della Convenzione, che, per quanto concerne politiche, piani e programmi, si limita a prescrivere alle Parti di sforzarsi di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nella misura richiesta. Ciò che sarebbe in concreto avvenuto, visto che nell'ambito dell'elaborazione del PUC, le valutazioni d'impat-to ambientale sarebbero state eseguite considerando pure il limitrofo territorio italiano nell'estensione e con l'approfondimento richiesto dall'art. 2 cpv. 7 della Convenzione.

6.1. La tesi dipartimentale è condivisibile soltanto per quanto concerne l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione.

6.1.1. L'Appendice I di quest'ultima prevede un elenco di 17 attività ed impianti ai quali si applica obbligatoriamente la Convenzione, sempreché possano avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. Ne fanno parte, tra l'altro, gli impianti di eliminazione dei rifiuti (incenerimento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi; n. 10) ed il disboscamento di grandi superfici (n. 17). La circostanza che una determinata attività non compaia sulla lista di cui all'Appendice I non esclude tuttavia l'applicabilità della Convenzione. In effetti, se le Parti interessate concordano sul fatto che, alla luce dei criteri indicati nell'Appendice III, l'attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la stessa deve allora essere trattata come se fosse iscritta su detta lista (cfr. art. 2 cpv. 5 della Convenzione). Determinante, ai fini dell'applica-zione della Convenzione, è, in sostanza, il fatto che l'attività prevista comporti un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante.

In concreto, atteso che la sussistenza di un tale impatto non è controversa, trova dunque applicazione la Convenzione, a prescindere dal fatto che la (terza tappa della) discarica in discussione, per il motivo che vi verranno depositati anche materiali inquinati (cfr. risposta 27 febbraio 2015 della Sezione dello sviluppo territoriale) o perché esige il disboscamento di ben 4.9 ha, rientri nel novero di quelle attività che compaiono sulla lista dell'Appendice I, oppure di quelle che, seppur non figurandovi, devono essere trattate come se fossero iscritte su detta lista, dal momento che, esaminata alla luce dei criteri generali indicati nell'appendice III della Convenzione, adempie senz'altro le condizioni di cui all'art. 2 cpv. 5 della Convenzione.

6.1.2. Tale conclusione trova conferma nella Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente, citata supra al considerando 5.2. Per quanto attiene al campo di applicazione della Convenzione, tale Direttiva stabilisce infatti espressamente che la procedura contemplata dalla Convenzione si applica in Svizzera "(…) a tutti i progetti che sono sottoposti a EIA in virtù dell'OEIA e dai quali potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente" (cfr. Modulo 3: Procedure, capitolo 7, pag. 14 e 22). Ciò che è il caso dell'impianto in parola, posto che l'OEIA sottopone all'esame dell'impatto ambientale le discariche per materiali inerti con un volume di più di 500'000 mc.

     Benché di principio le direttive siano vincolanti per l'amministrazione, ma non per il giudice, nel caso concreto non vi è ragione per distanziarsi dalla direttiva summenzionata. Essa risulta infatti del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalla Convenzione.

     6.2. Contrariamente a quanto pretende la Sezione dello sviluppo territoriale, il PUC non va annoverato tra le politiche, piani e programmi che l'art. 2 cpv. 7 della Convenzione, limitandosi a prescrivere alle Parti di sforzarsi di attuarne i principi "nella misura richiesta", sottrae alla valutazione dell'impatto ambientale e, di conseguenza, alla procedura descritta al considerando 5.3.

     6.2.1. In merito alla nozione di "politiche, piani e programmi" va rilevato preliminarmente che il 1° luglio 2010 è entrato in vigore nei 36 paesi che l'hanno ratificato e nell'Unione europea il Protocollo alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero relativo alla valutazione strategica ambientale (in seguito: Protocollo EAS; cfr. Alain Griffel/Heri-bert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, Vorbemerkung zu Art. 10a-10d, n. 32; inoltre sul tema: L'esame ambientale a livello strategico (EAS) / l'EAS a livello internazionale, consultabile sul sito dell'UFAM all'indirizzo:

 <http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=it>). Il Protocollo EAS obbliga le Parti a sottoporre a valutazione le conseguenze ambientali scaturenti anche da piani e programmi. Esso prevede inoltre all'art. 10 una procedura di consultazione e cooperazione analoga a quella contemplata dalla Convenzione di Espoo, nel caso in cui la messa in opera di un piano o di un programma sia suscettibile di avere degli effetti transfrontalieri notevoli sull'ambiente (cfr. art. 10 cpv. 1 del Protocollo EAS, consultabile al sito dell'UNECE all'indirizzo: < http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html>). Il Protocollo EAS, approvato dal Consiglio federale con decisione 14 maggio 2003, non è per ora ancora stato ratificato dal Parlamento.

6.2.2. Lo strumento dell'esame ambientale a livello strategico (in seguito: EAS) è tuttavia conosciuto anche in Svizzera. L'EAS persegue lo scopo di consentire l'integrazione delle questioni ambientali nell'elaborazione e nell'autorizzazione di piani e di programmi, intesi come pianificazione di ordine superiore, segnatamente piani direttori cantonali e piani settoriali e strategie della Confederazione. Benché non ancora introdotto a livello federale, esso è previsto dalla legislazione del Canton Ginevra ed è stato applicato su base volontaria nel Canton Vaud (cfr. Alain Griffel/Heribert Rausch, op.cit., Vorbemerkung zu Art. 10a-10d, n. 29, inclusa lista degli approfondimenti i.f., e n. 44; zu Art. 10a, n. 13; inoltre sul tema: L'esame ambientale a livello strategico (EAS) / Definizione e obiettivi dell'EAS, consultabile al sito dell'UFAM all'indirizzo: <http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=it>). L'EAS consente di riconoscere per tempo gli effetti globali e i potenziali conflitti di un progetto, valutando alternative e varianti. Tale strumento dovrebbe così completare e accelerare l'esame di impatto ambientale a livello di progetto concreto, fase in cui le condizioni quadro poste dalla pianificazione di ordine superiore non possono più venir modificate o ottimizzate.  

6.2.3. Ferme queste premesse, il grado di concretizzazione del PUC all'esame esclude che esso possa venir assimilato a una pianificazione di ordine superiore, così come appena descritta, e rientrare quindi nella nozione di "politiche, piani e programmi" ai sensi dell'art. 2 cpv. 7 della Convenzione. Il progetto, predeterminato a livello superiore dalla scheda V7 del PD, precisa e definisce infatti concretamente la localizzazione, il perimetro, la volumetria, gli accessi e la sistemazione della terza tappa della discarica in funzione delle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche, ambientali, funzionali e tecniche del luogo. Esso è inoltre corredato da un RIA 1a fase, che analizza anche il problema del traffico indotto, e da una domanda di dissodamento, accompagnata da misure compensative (cfr. in particolare: Rapporto di pianificazione, programma di realizzazione e norme di attuazione, dicembre 2003, accompagnante il PUC). Visto il grado di dettaglio e di affinamento del PUC, l'Autorità cantonale non poteva dunque limitarsi, nell'allestimento del RIA 1a fase, ad affrontare, come ha fatto, puntualmente e unilateralmente taluni aspetti riguardanti le ripercussioni del previsto impianto sul limitrofo territorio italiano (cfr. RIA 1a fase del 6 febbraio/25 marzo 2013, studio Dionea SA, Locarno, pag. 10, 47-49, 115), bensì doveva dar avvio alla procedura prescritta dalla Convenzione ed allestire il RIA 1a fase nelle modalità previste agli art. 2 cpv. 4 e art. 3 e seg. della Convenzione. Disattendendo tali principi, essa ha irrimediabilmente violato il diritto.

7.  Non porta ad altra conclusione il fatto che, come osserva la Sezione in sede di risposta, il comune di RI 1 era stato coinvolto nelle procedure riguardanti l'esecuzione delle prime due tappe della discarica e, per quanto attiene alla terza tappa, aveva preso parte agli incontri tenutisi il 27 marzo 2014 a Bellinzona presso la Direzione del Dipartimento del territorio e il 17 dicembre 2014 a Stabio, poiché in ogni caso non è stato coinvolto il centro di competenza italiano, così come prescritto dalla Convenzione. Infatti, a prescindere dal fatto che l'incontro del 17 dicembre 2014 non verteva sul PUC bensì sulla presentazione della domanda di costruzione relativa alla discarica e sul RIA 2a fase, lo scopo principale della sottoscrizione da parte della Svizzera dalla Convenzione di Espoo va proprio ricercato nella volontà di introdurre una chiara base legale per la procedura di consultazione e di collaborazione in un contesto transfrontaliero, istituzionalizzando la prassi di cooperazione con l'estero esistente da parecchi anni nel nostro paese e inerente agli impianti ubicati nella regioni di confine (cfr. supra, consid. 5.1.).

8.  Va aggiunto da ultimo, per completezza, che sebbene il comune di RI 1 sollevi per la prima volta la contestazione relativa alla mancata applicazione della Convenzione in questa sede, non si può tuttavia ravvisare nel fatto di non averla evocata in precedenza una rinuncia implicita a proporla in seguito davanti ad un'istanza giudiziaria e di conseguenza che il richiamo a detta violazione contravvenga al principio di buona fede processuale (cfr. RtiD II-2009, n. 57, considerando  4 e rif. giurisprudenziali ivi menzionati). Tant'è che nemmeno la Sezione, in sede di risposta, lo sostiene.

9.  9.1. Per tutti questi motivi i ricorsi devono essere accolti, annullando il decreto legislativo impugnato.  

9.2. Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Dato l'esito dei ricorsi, si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti, patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm); in concreto esse sono dovute dallo Stato.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza il decreto legislativo 16 aprile 2014, con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per la realizzazione della terza e ultima tappa della discarica per materiali inerti in località "Ca dal Boscat" nel comune di Stabio, è annullato.

                             2.  Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato verserà al comune di RI 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Per lo stesso motivo, lo stato verserà complessivamente fr. 1'500.anche a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6. A quest'ultimi dev'essere inoltre retrocesso l'importo di fr. 3'000.- versato quale anticipo per le presunte spese processuali.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

  ; ; Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna; Ufficio federale dell'ambiente UFAM, 3003 Berna.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario

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