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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2014 90.2011.156

25. Juni 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·8,198 Wörter·~41 min·4

Zusammenfassung

Annullamento dell'approvazione di un piano particolareggiato

Volltext

Incarti n. 90.2011.156 90.2012.1  

Lugano 25 giugno 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Marco Lucchini, Matea Pessina, supplente

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi

a.           b.

23 dicembre 2011 di RI 1  RI 2  patrocinati da: PR 1 

12 gennaio 2012 di RI 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, patrocinati da:,

    contro  

  la risoluzione 23 novembre 2011 (n. 6436), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato di "Airora-Presugno" del comune di Origlio;  

ritenuto,                      in fatto

A.    RI 2 è proprietario dei fondi contermini 113 e 211 di Origlio, posti in località Carnago, rispettivamente Airora. L'appezzamento, di complessivi 48'777 mq, è situato a valle del nucleo di Carnago su di un pendìo rivolto verso il lago di Origlio ed è delimitato a ovest da via dar Pian. Salvo per la presenza di una scuola di equitazione e relativi accessori la proprietà è inedificata. Visto il suo pregio paesaggistico, il piano regolatore in vigore, approvato il 13 gennaio 1993 (ris. gov. n. 213), subordina l'edificabilità del comparto all'elaborazione di un piano particolareggiato (cfr. art. 40 norme di applicazione del piano regolatore [NAPR] e piano delle zone). La parte superiore della proprietà risulta incorniciata fra due boschetti, definiti dal piano del paesaggio quali "zona boschiva di interesse paesaggistico".

B.    Nella seduta del 6 aprile 2009 il consiglio comunale di Origlio ha adottato il piano particolareggiato "Airora-Presugno", scaturito dalla rielaborazione del progetto vincitore del concorso indetto dal comune nel 2002 per la pianificazione del comparto (progetto SAPOS elaborato dagli arch. __________, __________ e __________). Il piano, inteso a promuovere la realizzazione di un quartiere residenziale, delimita due comparti edificabili (A e B, suddivisi nei sottocomparti A1-A3 e B1-B5) nella parte bassa e pianeggiante della proprietà e due comparti edificabili (C1 e C2) sulla sommità della collina a contorno del nucleo di Carnago. Sul pendio è sostanzialmente esclusa l'edificabilità (area privata a verde non edificabile Apv). L'accesso al quartiere è garantito tramite la realizzazione di una nuova strada di raccolta che s'innesta sulla cantonale a nord del nucleo di Carnago e costeggia tutto il lato nord dell'area soggetta a piano particolareggiato, assicurando l'urbanizzazione dei comparti A e B tramite un reticolato di strade secondarie. Nel dettaglio il piano prevede la realizzazione di un viale alberato fra i comparti AeBe riserva, a ridosso del comparto B, un'area di circa 3500 mq allo svago e alle attrezzature sportive (area Aps). Nella parte alta della proprietà il piano contempla la realizzazione di un belvedere pubblico (area S2), posto fra i comparti C1 e C2, e riserva le superfici a contatto con il nucleo di Carnago all'esecuzione di giardini privati (Aree S1 e S3) con la possibilità, nell'area delimitata da asterischi, di eseguire posteggi e accessi sotterranei. Un percorso pedonale pubblico assicura il collegamento fra via dar Pian e il nuovo belvedere pubblico, rispettivamente la cantonale. Il piano è corredato da una domanda di dissodamento, intesa a permettere la realizzazione della nuova strada di raccolta, e dalla "Verifica del traffico ed ambientale" allestita dallo studio __________.

C.    a. Contro la pianificazione adottata dal comune RI 1, allora proprietario dei mapp. 113 e 211, è insorto davanti al Consiglio di Stato, domandando numerosi e puntuali emendamenti intesi a correggere, a sua detta, manifesti errori di carattere pianificatorio, il più grave dei quali attinente allo schema e alle modalità di urbanizzazione dei comparti A e B.

b. Anche CO 3 e llcc, nella loro qualità di cittadini attivi e/o di proprietari di immobili posti nelle vicinanze del comparto sottoposto a piano particolareggiato, sono insorti davanti al Governo, postulandone l'annullamento, rispettivamente opponendosi alla domanda di dissodamento (CO 12 e CO 13, CO 8 e CO 6). Censurando sotto svariati profili la procedura d'adozione del piano e in particolare l'assenza di informazione e partecipazione della popolazione e la lacunosità dei documenti sottoposti ad approvazione, essi criticavano fra l'altro, in base ad un'attenta analisi dei piani, avvalorata da tre rapporti specialistici, il mancato inserimento organico del nuovo quartiere nel comprensorio, il contrasto del previsto accesso e del sistema viario proposto con il piano del traffico e con i principi cardine della pianificazione territoriale e la mancata tutela del nucleo di Carnago. CO 6, CO 8 e CO 12 e CO 13 sottolineavano inoltre l'assenza dei presupposti per autorizzare il dissodamento.

D.    Con risoluzione 23 novembre 2011 (n. 6436) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso il piano e autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 558 mq. Il Governo non ha tuttavia avallato le scelte operate per il comparto C2 e per le aree a esso correlate (S1, S3 e area delimitata da asterischi, riservata all'esecuzione di accessi e posteggi sotterranei), richiedendo la presentazione di una variante entro il termine di un anno (cfr. cifra 8 del dispositivo, pag. 48, che per una svista menziona erroneamente alla lett. c il comparto C1 invece del comparto C2).

E.    a. Avverso tale decisione RI 1 e RI 2 si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il suo annullamento e la riforma nel senso auspicato nel ricorso: riproponendo le censure disattese dal Governo e producendo, a loro sostegno, un rapporto specialistico 31 gennaio 2012 della __________ essi criticano in aggiunta lo stralcio del comparto C2 e delle aree ad esso correlate dal profilo della lesione dell'autonomia comunale.

b. Con ricorso 12 gennaio 2012, assistito da una replica, anche CO 3 e llcc sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della citata decisione governativa e chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Invocando sotto più angolature una lesione del loro diritto di essere sentiti e criticando aspramente, sotto il profilo della sicurezza del diritto, il testo della risoluzione impugnata, decisamente poco chiaro e contraddittorio, essi ripropongono e approfondiscono le tesi avanzate senza successo in prima sede.

F.    a. All'accoglimento del ricorso di RI 1 e RI 2 si oppone la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, agente per conto del Governo, mentre CO 3 e llcc si associano alle loro richieste ma solo nella misura in cui tendono all'annullamento della decisione governativa. Il comune chiede che il ricorso venga respinto, salvo per quanto attiene allo stralcio del comparto C2 per il quale si rimette al giudizio del Tribunale.

b. All'accoglimento del ricorso di CO 3 e llcc si oppongono RI 1 e RI 2, il comune di Origlio e la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, la quale si oppone parimenti alla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo. Su questa domanda il comune si rimette al giudizio del Tribunale, mentre RI 1 e RI 2 rinunciano a prendere posizione in merito.

Per quanto concerne il comparto C2 e la relativa richiesta di variante, la Divisione ha precisato in sede di risposta, su espressa richiesta di RI 1 e RI 2, che il cifra 8 lett. c del dispositivo contiene un errore di battitura. Degli ulteriori argomenti addotti dalle parti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

G.   Il 10 settembre 2013 si è tenuta un'udienza, durante la quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. In quell'occasione il municipio si è impegnato a trasmettere al Tribunale il mandato in base al quale è stata allestita la verifica da parte dello studio __________ e il capitolato d'oneri relativo al concorso indetto nel 2002 e relativi allegati. È indi stato esperito un sopralluogo, durante il quale sono state scattate numerose fotografie, acquisite agli atti. L'istruttoria si è conclusa con l'acquisizione agli atti della documentazione prodotta dal municipio.

Considerato,               in diritto

1.        1.1. L'atto impugnato è una decisione globale, che riunisce le decisioni di approvazione del piano regolatore e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 cifra 1 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3.). Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cifra 3 Lcoord), quella relativa al piano d'utilizzazione (art. 7 cpv. 2 lett. b e 10 Lcoord). La decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data (art. 38 cpv. 1 LALPT, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1, in vigore dal 1° gennaio 2012).

1.2. 1.2.1. Giusta l'art. 13 Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.).

1.2.2. In quanto contestano l'approvazione del piano regolatore, la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 30 cpv. 2 lett. b Lst).

1.2.3. Nella misura in cui è messo in discussione il permesso di dissodamento, questione sollevata solo nell'impugnativa di CO 3 e llcc, la potestà di ricorso dev'essere esaminata alla luce della legge cantonale sulle foreste (LCFo; RL 8.4.1.1), il cui art. 42 cpv. 3 specifica che la procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), con la precisazione che, se è prevista una procedura di opposizione chi non l'ha inoltrata non può interporre ricorso. Determinante, dunque, è l'art. 43 LPamm, che stabilisce che hanno qualità per insorgere persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. Occorre dunque potersi prevalere di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22 consid. 1.2.). La cosiddetta actio popularis è, per contro, esclusa.

Ferme queste premesse, occorre riconoscere che CO 6, CO 8, CO 13 e CO 12 erano abilitati a opporsi alla sua concessione davanti al Consiglio di Stato: essi sono infatti proprietari di fondi direttamente a contatto con l'area oggetto di dissodamento e hanno dichiarato, da un lato di fruirne per lo svago, dall'altro di goderne la funzione paesaggistica. Destinatari della decisione impugnata, essi sono inoltre legittimati a insorgere davanti al Tribunale. Non è quindi necessario valutare la posizione processuale degli altri litisconsorti.

1.3. I ricorsi di RI 1 e RI 2 e di CO 3 e llcc sono, infine, stati inoltrati tempestivamente (art. 38 cpv. 1 LALPT). Essi, che hanno il medesimo fondamento di fatto, possono inoltre essere evasi con un unico giudizio, in applicazione dell'art. 51 LPamm.

1.4. Poiché la controversa variante di piano regolatore è stata adottata e approvata in vigenza della LALPT, essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 107 Lst).

2.        2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.        3.1. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1.1. Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 18 ad art. 15 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger/ Grodecki, op. cit., n. 20 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509).

3.1.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune di infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).

3.2. La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo del 29 giugno 1988, pubbl. in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano gli art. da 11 a 13 della legge federale sulle foreste (legge forestale; LFo; RS 921.0) e l'art. 18 cpv. 3 LPT. Secondo l'art. 12 LFo l'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (cfr. RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Da qui la necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di dissodamento. A questo proposito la giurisprudenza ritiene che l'art. 12 LFo è ossequiato quando l'autorità competente per la pianificazione territoriale che, nel caso del piano regolatore, è il legislativo comunale - disponga, prima della sua decisione, se non del permesso di dissodamento, quantomeno di una presa di posizione positiva vincolante dell'autorità competente per il rilascio del permesso stesso (DTF 122 II 81 consid. 6d/ee/aaa con rinvii; STA 90.2009.11 del 26 febbraio 2010 consid. 5.2 e 90.2006.70 del 26 agosto 2007 consid. 3.2).

Ricorso di RI 3 e llcc

4.        Violazione del diritto di essere sentiti

4.1. 4.1.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).

4.1.2. Dal diritto di essere sentito la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2.a.aa i.f.).

4.2. 4.2.1. I ricorrenti lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti sotto il seguente profilo: a fronte delle dettagliate censure sollevate nel ricorso, che coinciderebbero in parte con le riserve espresse nei loro preavvisi dall'Ufficio beni culturali e dall'Ufficio natura e paesaggio, la decisione governativa risulterebbe incompleta e lacunosa, violando così il loro diritto ad ottenere una motivazione corretta e esaustiva. Questa critica non merita accoglimento.

4.2.2. Richiamato quanto spiegato in precedenza (supra, 4.1.2), il Tribunale ritiene che dalle considerazioni, seppur sommarie, espresse dal Governo per motivare la sua decisione, rispettivamente poste a fondamento del parziale accoglimento del ricorso 31 agosto 2009, emergono in modo sufficiente i motivi, in ordine alla base legale, all'interesse pubblico e alla proporzionalità che hanno spinto il Consiglio di Stato ad approvare il piano particolareggiato "Airora-Presugno". Tant'è vero che i ricorrenti sono stati in grado di esprimersi, nei diversi allegati, in maniera assai dettagliata e pertinente.

4.3. 4.3.1. Sempre dal profilo della violazione del loro diritto di essere sentiti, RI 3 e llcc lamentano poi l'incompletezza dei piani sottoposti ad approvazione, che, in contrasto con quanto prescrive l'art. 8 cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (RLALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011) non riporterebbero le curve di livello, rendendo di fatto impossibile stabilire l'effettiva configurazione del terreno e valutare il reale impatto dell'edificazione nei vari comparti.

4.3.2. Questo Tribunale concorda con le deduzioni operate dai ricorrenti, poiché in effetti gli atti costitutivi del piano particolareggiato, richiamati in questa sede dal Consiglio di Stato, non riportano l'indicazione in questione, ma dissente dalla conclusione che essi ne vorrebbero trarre, ossia la necessità di annullare l'intera procedura. Infatti, in sede di duplica 5 luglio 2010, il comune ha allegato copia del piano delle utilizzazioni (doc. G) e del piano degli spazi d'uso pubblico e privato (doc. H.) del piano particolareggiato con indicate le curve di livello. Senza avvedersi di questa completazione, il Governo, lamentando l'assenza delle curve di livello nei piani sottoposti ufficialmente ad approvazione, rileva però di aver potuto far capo, per fondare il suo giudizio, ai piani, contenenti tali dati, presentati dal comune in sede di esame preliminare (cfr. in particolare: risoluzione impugnata, consid. 4.3.2., lett. b, pag. 15 e lett. c, pag. 17). In queste circostanze, ritenuto che il difetto è stato sanato già nella procedura davanti all'Esecutivo cantonale e che gli insorgenti hanno potuto determinarsi in proposito (cfr. osservazioni 3 settembre 2010 dei qui ricorrenti in merito alla documentazione prodotta dal comune in sede di duplica in prima istanza), l'annullamento dell'intera procedura appare invero come una conseguenza eccessiva, ovvero contraria al principio di proporzionalità.

4.4. 4.4.1. I ricorrenti criticano inoltre una violazione del loro diritto di essere sentiti con riferimento alla mancata intimazione da parte del Governo, prima dell'emanazione dell'avversata risoluzione, dei preavvisi interni elencati a pag. 8 della risoluzione impugnata. Ai ricorrenti sarebbe così stata preclusa la possibilità di esprimersi in merito nell'ambito delle loro osservazioni conclusive del 28 aprile 2011. In merito si osserva quanto segue.

4.4.2. I preavvisi cui si riferiscono i ricorrenti risalgono ai mesi di marzo-agosto 2010, dunque sono anteriori alla presentazione dell'allegato conclusivo, datato 28 aprile 2011. Ora, per prassi - senz'altro nota al patrocinatore degli insorgenti, professionista cognito della materia - il Governo nell'ambito della procedura di approvazione dei piani regolatori consulta di regola i propri servizi, a seconda delle necessità concrete. Vi è pertanto da chiedersi se non spettava piuttosto ai ricorrenti farsi parte attiva e chiedere tempestivamente al Consiglio di Stato di trasmettere loro i preavvisi raccolti. D'altro canto, stante la procedura pendente, è lecito domandarsi se effettivamente il Governo non avrebbe dovuto provvedere motu proprio a sottoporre alle parti questi documenti, prima di statuire sul loro ricorso. La questione non deve tuttavia imperativamente essere risolta in questa sede, tanto più che i ricorrenti hanno avuto accesso a detti preavvisi prima di insorgere davanti a questo Tribunale, determinandosi ampiamente in proposito in questa sede. Difatti, come si vedrà nel seguito, il ricorso deve in ogni caso essere accolto nel merito, per cui la questione può restare indecisa.

4.5. 4.5.1. I ricorrenti invocano infine una violazione del loro diritto di ottenere un dispositivo chiaro che consenta loro di determinarsi con precisione in via di ricorso: la richiesta di varianti contenuta nei considerandi della decisione impugnata non troverebbe infatti corrispettivo nel suo dispositivo, violando in tal modo il principio della sicurezza del diritto. In proposito si osserva quanto segue.

4.5.2. Nell'esame di merito del piano particolareggiato il Consiglio di Stato ha ritenuto, per quanto attiene ai comparti AeBe più precisamente in relazione alla problematica degli spazi liberi, che, a eccezione del viale alberato, il piano non proponeva aree libere di pregio particolare. Di conseguenza il Governo riteneva che, nell'ambito della realizzazione del quartiere, il viale alberato avrebbe dovuto risultare un elemento particolarmente caratterizzante e di qualità (cfr. consid. 4.3.2, lett. a, pag. 12). L'Esecutivo cantonale concludeva quindi l'analisi, prescrivendo che "(…) pur approvando l'impostazione del piano su questo tema, invita il comune ad allestire una sua variante finalizzata a migliorare qualitativamente gli spazi in discussione" (ibidem). Al riguardo, esso suggeriva la formulazione di un nuovo articolo 13.6 delle norme di applicazione del piano particolareggiato (NAPP) concernente il viale alberato e le sue caratteristiche qualitative (ibidem). Malgrado queste indicazioni il dispositivo della decisione è però completamente silente in merito (cfr. risoluzione impugnata, pag. 48 seg.). Medesimo modo di procedere è stato adottato per l'esame dell'area Aps: espresse numerose riserve sull'impostazione pianificatoria della zona (cfr. consid. 4.3.2, lett. c, pag. 17), il Consiglio di Stato ha concluso l'esame di merito osservando che "(…) pur avallando la scelta comunale inerente alla delimitazione dell'area privata per lo svago e le attrezzature sportive, con relativo articolo 13.5 delle NAPP, invita il Municipio ad approfondire la problematica emersa e, se del caso, a presentare una variante del piano particolareggiato" (ibidem). Indicazione questa che non viene però riportata nel dispositivo (cfr. risoluzione impugnata, pag. 48 seg.), che si limita a menzionare la mancata approvazione del comparto edificabile C2 e delle aree a esso connesse e a richiedere l'elaborazione della relativa variante. In risposta alle critiche dei ricorrenti, il Governo nelle sue, peraltro confuse, osservazioni asserisce di non aver ravvisato gli estremi per non approvare le proposte del comune relative ai comparti AeBe all'area Aps, di modo che, correttamente, la richiesta di varianti "(…) volte a migliorare la situazione esistente", non figurerebbe nel dispositivo. Queste motivazioni e tale modo di procedere non possono in nessun modo trovare l'avvallo di questo Tribunale per i motivi espressi qui di seguito.

4.5.3. Secondo l'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli da 32 a 35. L'approvazione dei piani regolatori comunali e delle loro modifiche da parte dell'autorità cantonale è prescritta direttamente dal diritto federale (art. 26 cpv. 1 LPT). Il concetto di approvazione include di principio la dichiarazione di accettazione o di rifiuto da parte dell'autorità cantonale nei confronti dei documenti presentati (cfr. Alexander Ruch, Commentario LPT, n. 17 ad art. 26 con rinvii), esaminati dal profilo della loro conformità con il diritto (cfr. consid. 2.1). Ciò non esclude tuttavia la possibilità di assoggettare l'approvazione a riserve o a condizioni, rispettivamente di impartire, nell'ambito di una mancata approvazione o di un rinvio, indicazioni particolari all'autorità comunale nell'ottica della rielaborazione dei piani (cfr. Ruch, loc. cit.). Nulla impedisce quindi al Governo, dati i presupposti, di condividere, e quindi di approvare, nel principio una soluzione adottata dal piano, in quanto conforme ai principi di ordine superiore, assoggettandola tuttavia a riserve o a condizioni quali ad esempio all'elaborazione di una variante, volta a specificare determinate caratteristiche, ad approfondire maggiormente questioni secondarie e/o a definire taluni dettagli. Ora, nulla di tutto ciò avviene nella fattispecie, dove il Governo, dopo aver espresso fortissime riserve in merito agli aspetti qualitativi dei comparti A e B, rispettivamente dopo aver censurato l'assenza di indicazioni specifiche circa le modalità di edificazione dell'area Aps - riserve di tale portata da giustificare, secondo lo stesso Governo, un approfondimento delle soluzione proposte dal comune - ha approvato senza riserve i comparti, omettendo di chiedere in modo vincolante nel dispositivo - che costituisce la sintesi di tutto il giudizio (RDAT II-1996 n. 66 con rinvii) - la presentazione delle relative varianti. Tale difetto non può tuttavia venir emendato da questo Tribunale, tramite riformulazione e completazione del dispositivo della decisione impugnata, per i motivi che seguono.

5.        Comparti A e B

5.1. Come visto in precedenza (supra, 3.3.1.), il piano particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Nel caso concreto la superficie oggetto di pianificazione definisce un'area di circa 48'000 mq, la cui estensione, libera da vincoli forestali, ammonta a circa 44'000 mq. Come esposto in narrative, la superficie, di grande pregio paesaggistico, è situata a valle del nucleo di Carnago su di un pendio che digrada verso il lago di Origlio. Salvo che per il nucleo di Carnago, situato a est, la proprietà, ancora libera da edificazioni, confina sui tre lati con la zona residenziale. La porzione ovest della proprietà, confinante con via dar Pian, presenta una morfologia pianeggiante, mentre la parte mediana, in pendio, culmina ad est con il nucleo di Carnago che si affaccia sul crinale. Data la sua importanza paesaggistica, l'edificabilità della superficie in questione è stata sottoposta all'elaborazione di un piano particolareggiato, che ha potuto fondarsi sul progetto SAPOS, vincitore del concorso di urbanistica indetto dal comune nel 2002. Nei suoi intendimenti, il piano particolareggiato adottato dal comune mira a promuovere la realizzazione di un quartiere residenziale "(…) ordinato nelle linee infrastrutturali e nella distribuzione planovolumetrica delle edificazioni, rispettoso del sito naturale e delle adiacenze già costruite, capace di valorizzare il nucleo di Carnago, con alcuni percorsi pedonali aperti al pubblico che permettano il collegamento e la fruizione di diverse parti del territorio" (cfr. art. 1 NAPP).

5.2. Per quanto concerne la porzione ovest e pianeggiante della proprietà, tali intendimenti trovano concretizzazione nella delimitazione dei due comparti A e B, di circa complessivi 25'000 mq, suddivisi nei sottocomparti A1-A3 e B1-B5, nei quali è ammessa un'edificazione esclusivamente a carattere residenziale. Al comparto A viene assegnato un indice di sfruttamento pari allo 0.8 (art. 9.2 NAPP) nonché un'altezza massima (9.00 m) e minima (6.00 m) delle costruzioni (art. 6 e 8.2 NAPP). Nel comparto B viene previsto un indice di sfruttamento pari allo 0.5 (art. 9.2 NAPP) e un'altezza massima delle costruzioni di 3.50 m (art. 6 NAPP). In entrambe i comparti è prescritta un'area verde minima pari al 30% (art. 9.3 NAPP), nonché l'obbligo di formare almeno un posteggio fino ad una superficie utile lorda realizzata di 200 mq e di almeno 2 posteggi per una superficie utile lorda realizzata superiore a 200 mq (art. 14 NAPP). L'unica prescrizione di carattere tipologico concerne la foggia dei tetti che in tutti i comparti deve essere piana (art. 9.4 NAPP). Inoltre, come esposto in narrativa, l'accesso ai due settori non avviene da via dar Pian bensì tramite una nuova strada di raccolta che costeggia tutto il lato nord della proprietà, assicurando l'urbanizzazione del nuovo quartiere tramite un reticolato di strade secondarie. Più precisamente, per quanto attiene al comparto B, l'assetto viario è costituito da quattro strade parallele interposte ogni seconda fila di singole abitazioni con connessioni laterali alla rete viaria principale che delimita il perimetro di tutto il quartiere. Perpendicolarmente, fra i comparti A e B, è previsto un viale alberato largo 6.5 m (e non 10 m come indicato a pag. 12 della decisione impugnata) e lungo 90 m, affiancato da una strada di raccolta. Il piano particolareggiato non prevede la formazione di autorimesse sotterranee.

5.3. Nella decisione impugnata il Governo osserva come il piano particolareggiato non proponga all'interno dei due comparti "(…) aree libere di particolare pregio che qualifichino il nuovo quartiere" (pag. 11 e 12). Da notare che questo aspetto, unitamente all'assenza di sufficienti spazi verdi e alberati, palesemente in contrasto con l'art. 3 cpv. 3 lett. e LPT, era già stato segnalato al comune nell'ambito dell'esame preliminare. In particolare, nell'ambito di tale esame, era stato messo in rilievo come gli spazi fra le file di edifici non fossero sufficientemente definiti: come tali, essi avrebbero dovuto venir ristudiati e migliorati dal profilo qualitativo (pag. 3); cosa che di fatto non è avvenuta. Ciò malgrado, secondo il Consiglio di Stato, le evidenti pecche del piano sottoposto ad approvazione sarebbero però riscattate dalla previsione del viale alberato, il quale permetterebbe da solo di assicurare quella qualità insediativa a cui aspira il piano (cfr. consid. 4.3.2, lett. a, pag. 12), salvo però poi prescrivere la necessità di un suo ulteriore miglioramento al fine di renderlo un elemento particolarmente caratterizzante e qualificante (ibidem; esso omette per di più, come si è visto sopra, di menzionare nel dispositivo la relativa richiesta di variante). Ora tali motivazioni non convincono minimamente, in quanto, in realtà, i momenti di contrasto della pianificazione dei due comparti con il diritto di ordine superiore si rivelano di entità tale che s'impone la sua non approvazione. Essi non concernono infatti semplici aspetti marginali del piano e non risultano in alcun modo emendabili tramite una migliore progettazione di un singolo elemento quale il viale alberato.

5.4. Infatti, come si evince da un raffronto fra il progetto SAPOS, ispiratore del piano e vincitore del concorso di urbanistica, e il piano all'esame, quest'ultimo si riduce a un semplice schema di urbanizzazione e lottizzazione, abbinato alle usuali prescrizioni di zona. Risulta pressoché assente il disegno del verde, che, come rettamente osserva l'Ufficio natura e paesaggio nel suo preavviso 15 giugno 2012, dovrebbe rappresentare un elemento fondamentale, vista la peculiarità del contesto, e manca un impianto insediativo meno elementare. Questi aspetti, sommati all'assenza spazi di aggregazione sociale e a prescrizioni tipologiche per l'edificazione, non garantiscono in nessun modo un'immagine finale del quartiere "ordinata e rispettosa del sito", che anzi viene completamente banalizzato. Inoltre la soluzione viaria riserva (e spreca inutilmente), a detrimento delle aree verdi e degli spazi di aggregazione, un'eccessiva superficie alla circolazione dei veicoli. In questo modo la pianificazione della parte bassa del comparto non raggiunge di certo quegli obiettivi minimi di qualifica che il piano stesso si prefigge e che l'importanza paesaggistica dell'area richiede. Essa si rivela estranea al contesto ambientale nel quale s'inserisce nella misura in cui, come detto, l'impianto urbanistico proposto si riduce sostanzialmente a uno schema tecnico, privo di qualità particolari e facilmente riproducibile in altri contesti. Da notare, fra l'altro, che il mancato rispetto in casu dei principi basilari di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. e LPT, si rivela particolarmente grave se si considera che questi trovano applicazione generale, mentre una pianificazione particolareggiata ai sensi degli art. 28 cpv. 2 lett. c e 54 segg. LALPT dovrebbe distinguersi rispetto a quanto normalmente un piano delle zone prevede per l'apporto di ulteriori e significativi elementi qualitativi.

5.5. Ben diversa la pianificazione preconizzata dal progetto SAPOS, che prevedeva:

-    un sistema viario ridotto al minimo, formato da tre percorsi veicolari, strutturanti il quartiere;

-    per il comparto B, ovvero il più vasto, un principio insediativo di case a patio-giardino, delimitate da muri perimetrali, allineate alternativamente e in parallelo lungo l'asse nord/sud e orientate alternativamente verso sud/ovest, mirante a garantire un controllo formale e architettonico di tutto l'insieme e in cui il disegno del verde costitutiva un aspetto centrale, caratterizzante e qualificante il quartiere;

-    un ampio spazio pubblico alberato, interno al quartiere (e non una semplice fascia di passaggio, come avviene per il viale alberato previsto dal piano), di cui una piazza, delimitata a ovest da un edificio in cui erano ammesse piccole attività commerciali, formava il fulcro.

Di conseguenza, visto quanto precede, il Consiglio di Stato doveva negare l'approvazione dei due comparti in quanto contrari ai principi di cui all'art. 3 LPT e agli scopi perseguiti dal piano stesso e non limitarsi a chiedere l'elaborazione di una variante su un aspetto marginale, chiaramente insufficiente a sopperire alle lacune riscontrate.

6.        Area Aps

Analoghe considerazioni valgono per l'area Aps, di circa 3500 mq, posta fra il comparto B e il piede della collina. In quest'area il piano prevede, oltre alle generiche installazioni per il gioco e lo svago, la realizzazione di campi da tennis e per bocce, piscine e simili (con eventuali coperture amovibili per l'utilizzazione invernale), riservate all'uso esclusivo degli abitanti del quartiere; costruzioni tecniche per il servizio delle attrezzature e la manutenzione dei luoghi potranno avere un'altezza massima di 3.50 m. Il totale delle superfici occupate dalle attrezzature fisse e dalle costruzioni dovrà essere al massimo pari al 50% dell'intera area (art. 13.5 NAPP). Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha ritenuto che la soluzione adottata dal piano fosse problematica sia sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dei corpi sporgenti (costruzioni tecniche e spogliatoi) sia sotto quello dell'alterazione della morfologia del terreno scaturente dalla realizzazione delle strutture sportive (cfr. consid. 4.3.2, lett. c, pag. 17). Ciononostante il Governo ha approvato l'area in parola, invitando il municipio "(…) ad approfondire la problematica emersa e, se del caso, a presentare una variante (…)" (ibidem). Ora, tale modo di procedere non può in nessun modo essere condiviso. Infatti, anche in questo caso, i difetti riscontrati dall'Esecutivo cantonale non toccano aspetti marginali del piano, sanabili mediante l'allestimento di una variante (per di più in questo caso solo suggerita) ma sono attinenti all'essenza stessa del piano e alla conformità con il diritto di ordine superiore di elementi centrali, caratterizzanti le scelte pianificatorie del comune. Più precisamente, la mancata progettazione dell'ubicazione dei corpi sporgenti, rispettivamente le pesanti alterazioni della morfologia del terreno permesse dal piano, contraddistinguono la pianificazione all'esame come palesemente inadatta non solo a indirizzare le modalità di utilizzazione di un comparto estremamente sensibile da profilo paesaggistico, e a garantirne il rispetto, bensì a proporre in aggiunta una particolare qualità insediativa in grado di valorizzarlo. Anche in questo caso il Governo avrebbe quindi dovuto negare l'approvazione dell'area Aps.

7.        Domanda di dissodamento

Già per i motivi appena espressi il ricorso di RI 3 e llcc merita dunque di venir accolto e la decisione impugnata annullata. Resta tuttavia ancora da decidere la questione relativa all'istanza di dissodamento.

7.1. Secondo l'art. 4 LFo si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo. I dissodamenti, soggiunge la legge (art. 5 cpv. 1 LFo), sono vietati. L'art. 5 cpv. 2 LFo specifica comunque che una deroga può essere concessa se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi, preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a); essa soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio (lett. b); il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Il legislatore ha inoltre specificato che non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3).

7.2. 7.2.1. La domanda di dissodamento presentata dal comune spiega che l'intervento si rende necessario per la costruzione di una strada, la cui ubicazione s'impone al seguito di lunghi studi pianificatori, che ne avrebbero dimostrato anche il pubblico interesse; in ogni caso essa non creerebbe pericoli per l'ambiente, risponderebbe alle condizioni della pianificazione del territorio, e costituirebbe l'intervento meno invasivo sia sotto il profilo della conservazione della foresta, sia sotto quello della protezione della natura e del paesaggio. Tali tesi sono in sostanza state condivise dal Consiglio di Stato (ris. gov. impugnata, pag. 20).

7.2.2. Ora, non è a prima vista escluso che i presupposti per concedere il dissodamento in parola fossero effettivamente dati nel caso concreto. Tuttavia, visto che lo stesso è finalizzato a permettere di realizzare la strada prevista dal piano particolareggiato che qui viene annullato, l'interesse alla sua concessione viene in ogni caso meno. Pertanto, in ossequio al principio del coordinamento e in accoglimento del ricorso, si giustifica di annullare la risoluzione impugnata anche in relazione alla concessione del dissodamento.

8.        L'emanazione dell'odierno giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

Ricorso RI 1 e RI 2

9.        Preliminarmente, visto quanto considerato in relazione al ricorso di CO 3 e llcc, devono ritenersi parimenti evase, nel senso di un loro accoglimento, anche le critiche mosse da RI 1 e RI 2 allo schema e alle modalità di urbanizzazione dei comparti A e B, mentre le ulteriori richieste contenute al capitolo II del loro ricorso devono considerarsi divenute prive di oggetto.

10.   Comparto C2, aree S1, S3 e area edificabile in sotterraneo

10.1. Nella parte superiore della collina, corrispondente alla superficie sottostante il nucleo di Carnago, il piano particolareggiato prevede l'inserimento di due comparti edificabili (C1 e C2), delimitati da semplici linee di arretramento, e di un belvedere pubblico (area S2). Il comparto C1, posto perpendicolarmente alla strada cantonale, presenta una superficie di 540 mq (45 m x 12 m) e una superficie utile lorda massima di 1300 mq (art. 9.2 NAPP), mentre il comparto C2, antistante il nucleo di Carnago, presenta una superficie di 744 mq (62 m x 12 m) e una superficie utile lorda massima di 1500 mq (art. 9.2 NAPP). Secondo il piano delle utilizzazioni, il comparto C1 con una quota massima di 459.00 m.s.m. e il comparto C2 con una quota massima di 451.00 m.s.m., sovrastano di 10.5 m, rispettivamente 2.5 m, il belvedere pubblico (quota massima = 448.5 m.s.m.). Tale spazio, collocato fra i due comparti, presenta una superficie di 400 mq (10 m x 40 m). Salvo per l'obbligo di eseguire tetti piani (art. 9.4 NAPP) e per l'obbligo di costruire in contiguità all'interno comparto C2 (art. 9.5 NAPP), il piano non prevede nessuna indicazione di carattere tipologico. Le aree libere situate fra il nucleo e i due comparti edificabili, rispettivamente fra il nucleo e il belvedere (aree S1), sono adibite a giardini privati, in cui è ammessa la realizzazione di piscine (art. 13.4.1 NAPP). Il piano permette infine nell'area contrassegnata da asterischi e situata fra i due comparti, la costruzione sotterranea di accessi e autorimesse.

10.2. Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato non ha approvato il comparto C2 e le aree a esso correlate (S1, S3 e l'area edificabile in sotterranea). Esso ha ritenuto che quanto previsto dal piano non si ponesse in una relazione qualificante con il contesto paesaggistico, segnatamente con il nucleo di Carnago e il lago (cfr. consid. 4.3.2, lett. b, pag. 14 seg.). In particolare, secondo il Governo, la pianificazione proposta costituiva una forzatura paesaggistica e urbanistica per rapporto alle aree verdi di contorno al nucleo, atte a separare, definire, identificare e qualificare gli insediamenti storici. Inoltre, oltre a non inserirsi convenientemente nel paesaggio, il nuovo comparto edificabile C2 avrebbe compromesso irrimediabilmente le caratteristiche tipologiche e morfologiche del luogo, occludendo in particolare la vista dal piano verso il nucleo per effetto della prospettiva. In particolare l'impatto della facciata ovest, alta fino a 9.00 m, è stato giudicato eccessivo per rapporto al contesto e potenzialmente deturpante. La pianificazione del comparto C2 è quindi stata ritenuta contraria agli obiettivi perseguiti dal piano relativi al rispetto del sito naturale e alla valorizzazione del nucleo di Carnago. Anche le aree S1 e S3 e il comparto riservato all'edificazione in sotterranea sono stati valutati fortemente conflittuali nel loro rapporto con i nucleo e non sono di conseguenza stati approvati. 10.3. Secondo i ricorrenti tale decisione risulterebbe lesiva del diritto e dell'autonomia comunale, ponendosi inoltre in contrasto con i principi che ispirano il piano particolareggiato, dedotti direttamente dal progetto SAPOS. Peraltro la porzione del nucleo di Carnago prospiciente il comparto C2 risulterebbe fortemente compromessa da interventi recenti e non ravviserebbe quindi pregi particolari. La decisione del Governo andrebbe pertanto annullata. Tali censure non meritano accoglimento. Infatti, come il sopralluogo ha permesso di appurare, il nucleo di Carnago, definito quale "nucleo di risanamento" e retto dall'art. 36 NAPR, si estende sia a monte che a valle della cantonale. La parte che qui interessa, posta a valle della cantonale, si affaccia sul crinale della collina oggetto di pianificazione ed è costituita da due insiemi contigui e compatti. In effetti, come sottolineano i ricorrenti, tale insediamento risulta in alcune parti pesantemente alterato da drastici interventi di riattamento. Tuttavia, esso evidenzia ancora oggi in modo percettibile verso l'aperta campagna, ossia verso il comparto oggetto di pianificazione, la definizione originaria dei propri margini e del proprio impianto urbanistico. In particolare, verso valle, questo piccolo nucleo è delimitato da una corona di giardini e orti cintati che segna con precisione il limite fra gli orti e i ronchi e la campagna che scende verso il lago. Questa fascia forma uno spazio di transizione tra la compattezza edilizia del nucleo e l'aperta campagna, assumendo la funzione di spazio altamente qualificato e qualificante la struttura stessa del nucleo. Ora, come rettamente sostiene il Governo, le aree S1 - destinate, come detto, a ospitare i giardini privati dei comparti C1 e C2 con possibilità di inserirvi piscine - rispettivamente l'area contrassegnata da asterischi riservata all'esecuzione di accessi e autorimesse sotterranee, poste a diretto contatto con il nucleo, segnatamente interessanti direttamente il mapp. 113 comportano considerevoli sconvolgimenti e conflittualità nei riguardi dell'organizzazione del nucleo e più precisamente dei suoi margini, che verrebbero fortemente alterati, se non addirittura cancellati, tramite modifica della loro funzione e/o delle quote del terreno naturale. In questo senso la pianificazione si pone in manifesto contrasto con l'obiettivo da essa perseguito di valorizzare il nucleo di Carnago. La decisione governativa merita quindi piena condivisione.

10.4. Per quanto attiene al comparto edificabile C2 va rilevato quanto segue. Come esposto sopra, in tale comparto sarebbe realizzabile, in base all'obbligo di costruire in contiguità, un volume pieno, lungo 62.00 m e alto tre piani (9.00 m), posto di fronte, e a una distanza, nel punto più vicino, di 6.00 m, dagli spazi di contorno della parte sud del nucleo di Carnago. A monte del comparto e per una profondità di 3.00 m è ammessa una sistemazione del terreno, tramite suo abbassamento, fino a quota 447.00 m.s.m.: l'area risultante è sistemabile come giardino privato (area S3). Come già ricordato, salvo per l'obbligo di formare tetti piani, le NAPP non prevedono prescrizioni tipologiche particolari. Ora, a non averne dubbio, la massiccia volumetria proposta per il comparto non si pone in nessuna relazione qualificante con il contesto della collina in cui si inserisce, il cui andamento naturale a monte verrebbe pesantemente alterato e nascosto a favore dell'inserimento di una quinta rigida e fuori scala. Il volume, inarticolato e compatto, avrebbe inoltre un forte impatto negativo sul nucleo di Carnago, a cui verrebbe semplicemente anteposto senza tener conto né della sua struttura, né del suo tessuto e né delle sue proporzioni. Invece di subordinarsi o perlomeno tentare di relazionarsi al nucleo, tramite ripresa e/o reinterpretazione delle sue caratteristiche insediative (in particolare, volumi e altezze) e architettoniche (materiali, aperture), il nuovo volume entra irrimediabilmente in conflitto con le sue adiacenze, che verrebbero alterate in modo significativo a detrimento delle loro qualità che, secondo gli intendimenti del piano, dovrebbero invece venir salvaguardate. Di conseguenza, come rettamente osservato dal Governo, il volume, oltre a non inserirsi correttamente nel paesaggio, compromette irrimediabilmente le caratteristiche tipologiche e morfologiche del luogo, non raggiungendo in tutta evidenza le finalità qualitative che il piano si era proposto. A comprova di ciò, e contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ben diversa era la soluzione contemplata dal progetto SAPOS per il volume in questione: terrazzato e articolato solo su due livelli, esso rispettava l'andamento morfologico della collina, inserendosi in modo armonioso, e andava a comporre in prospettiva lo zoccolo del nucleo a cui si subordinava. La relazione visiva tra il nucleo e la pianura sottostante - completamente compromessa dalla volumetria prevista per il comparto C2 - veniva garantita tramite l'altezza contenuta dell'edificio e il suo corretto inserimento nella collina.

11.   Per tutti questi motivi la censura viene respinta. Visto quanto precede, segnatamente vista la necessità di rielaborare la proposta relativa all'area S1 limitrofa all'area S2, possono a questo punto rimanere inevase le critiche rivolte all'estensione dell'area S1 e alle dimensioni del belvedere pubblico.

Esito complessivo, tassa di giustizia e ripetibili

12.   12.1. In esito alle pregresse considerazione, in accoglimento del ricorso di RI 3 e llcc, rispettivamente parziale di quello di RI 1 e RI 2, la decisione impugnata dev'essere annullata, al pari di quella del consiglio comunale da esso tutelata. 12.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, proporzionalmente al loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, secondo prassi (art. 28 LPamm).

12.3. Nella misura in cui risultano vincitori in relazione al loro ricorso, a RI 1 e RI 2 devono essere riconosciute le ripetibili, poste a carico del comune. Le ripetibili in favore di RI 3 e llcc sono invece poste a carico del comune e di RI 1 e RI 2, secondo i rispettivi gradi di soccombenza. Questi importi tengono conto di entrambe le sedi di ricorso.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.     Il ricorso 23 dicembre 2011 di RI 1 e RI 2 è parzialmente accolto, mentre quello 12 gennaio 2012 di CO 3 e llcc è integralmente accolto.

§ Di conseguenza sono annullate:

1.1.  la risoluzione 23 novembre 2011 (n. 6436) del Consiglio di Stato;

1.2.  la risoluzione 6 aprile 2009 con cui il consiglio comunale di Origlio ha adottato il piano particolareggiato "Airora-Presugno".

2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico di RI 1 e RI 2, solidalmente. Il comune verserà loro, a titolo di ripetibili, fr. 1'500.-. Le ripetibili in favore di RI 3 e llcc, complessivamente di fr. 3'000.-, sono dovute nella misura di fr. 2'000.- dal comune, mentre i rimanenti fr. 1'000.- sono a carico di RI 1 e RI 2.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario

90.2011.156 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2014 90.2011.156 — Swissrulings