Incarto n. 90.2011.100
Lugano 5 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 2011 di
RI 1 patrocinata da: PR 1
contro
la risoluzione 17 agosto 2011 (n. 4324), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante "prostituzione" delle norme di attuazione del piano regolatore di Melano;
viste le risposte:
- 14 novembre 2011 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 24 novembre 2011 del municipio di Melano;
vista la replica 9 gennaio 2012 e le dupliche:
- 7 febbraio 2012 del municipio di Melano;
- 13 febbraio 2012 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta 20 dicembre 2010 il consiglio comunale di Melano ha adottato una variante delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), finalizzata a evidenziare esplicitamente a livello pianificatorio l'incompatibilità dell'esercizio della prostituzione con la destinazione assegnata dal piano regolatore a determinate zone d'utilizzazione (rapporto di pianificazione 5 maggio 2010, pag. 4). La risoluzione è quindi stata pubblicata all'albo comunale.
B. a. Con ricorso 17 gennaio 2011, la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando tanto le modalità d'adozione della variante, che riteneva avvenuta sulla base di informazioni errate contenute nel messaggio municipale, quanto il merito stesso della pianificazione adottata.
b. Con risoluzione 15 febbraio 2011 (n. 1096) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso. Dopo aver considerato che le censure relative al merito della pianificazione andavano semmai proposte nell'ambito della procedura prevista dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990), il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito delle censure relative alla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), poiché la ricorrente non aveva trasmesso in tempo utile la decisione 20 dicembre 2010 del legislativo comunale di Melano, relativa all'approvazione della variante contestata. La risoluzione, che non è stata impugnata, è divenuta definitiva.
C. Previo annuncio sul foglio ufficiale, agli albi comunali e sui quotidiani del Cantone, gli atti relativi alla variante sono stati pubblicati presso la cancelleria comunale ai sensi della citata LALPT dal 7 febbraio all'8 marzo 2011. Nei termini della pubblicazione non sono stati inoltrati ricorsi al Consiglio di Stato.
D. Con risoluzione 17 agosto 2011 il Consiglio di Stato ha approvato la variante. Esso ha tuttavia modificato l'art. 62 NAPR adottato dal comune, stralciando le zone riservate dal piano per gli edifici e attrezzature pubbliche, ristoranti e campeggi da quelle dove l'esercizio della prostituzione è vietata.
E. Con impugnativa 22 settembre 2010 (recte: 2011) la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione di approvazione. Essa solleva diverse contestazioni, ritenendo in sostanza che il suo ricorso 17 gennaio 2011 sarebbe di fatto stato respinto attraverso questa risoluzione, carente sotto il profilo motivazione e che nemmeno le sarebbe stata intimata. Per questo motivo ritiene che il suo diritto di essere sentita sia stato leso e domanda l'annullamento delle decisione. La ricorrente censura poi anche nel merito la variante in esame. Da ultimo, nel caso questo Tribunale dovesse ritenere sanata la violazione del diritto di essere sentito, domanda un contraddittorio orale secondo l'art. 6 cpv. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e una visita dei luoghi.
F. La Divisione e il municipio resistono al ricorso, che ritengono sia irricevibile. Quest'ultimo chiede che comunque sia respinto nel merito. Le loro argomentazioni saranno discusse, ove necessario, in seguito.
G. In sede di replica, la ricorrente mette in dubbio che la decisione 15 febbraio 2011 le sia stata notificata. In ogni caso, essa sarebbe stata trattata dal Servizio dei ricorsi in violazione del regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio governativo e l'Amministrazione cantonale del 16 giugno 2009 (RSR; RL 2.4.1.10), che prevedrebbe la competenza del Dipartimento del territorio. Quest'ultimo avrebbe ignorato tanto l'esistenza del ricorso quanto dei suoi contenuti. La decisione impugnata andrebbe annullata anche per questo motivo.
H. Con la duplica la Divisione e il municipio mantengono la propria posizione con argomenti che, se utili, verranno ripresi nei successivi considerandi.
I. Acquisita agli atti la prova della notificazione alla ricorrente della decisione 15 febbraio 2011, il giudice delegato ha offerto alla RI 1 la possibilità di prendere posizione in merito. Essa è, tuttavia, rimasta silente.
Considerato, in diritto
1.L'atto impugnato è una decisione di approvazione di una variante di piano regolatore: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende quindi dall'art. 38 cpv. 1 LALPT (in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione della ricorrente, il Tribunale considera quanto segue.
2.2.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT; dal 1° gennaio 2012 la pubblicazione degli atti è retta dall'art. 27 Lst). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente del contenuto del piano regolatore (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; inoltre STA 52.2004.260 del 5 settembre 2005, 52.2003.391 del 26 giugno 2003; 52.2002.396 del 21 novembre 2002; 52.2001.324 del 15 novembre 2001, quest'ultima con rinvii alla prassi precedente; inoltre Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore e la precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).
2.2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato sono legittimati a ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 4 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 2 Lst) il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.
3. 3.1. Nel caso in esame, innanzitutto non è possibile ritenere che la ricorrente sia preventivamente insorta contro la variante davanti al Consiglio di Stato; essa non può dunque dedurre la propria legittimazione attiva dall'ipotesi prevista dall'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 Lst). L'inoltro del ricorso 17 gennaio 2011 non permette di giungere a una diversa conclusione: il Governo ha infatti stabilito - con decisione non impugnata dalla ricorrente e, pertanto, divenuta definitiva - che il gravame era stato inoltrato in seguito alla pubblicazione LOC e, soprattutto per quanto qui interessa, che l'impugnativa risultava irricevibile in merito alle censure relative alla LALPT. Il Tribunale ha inoltre potuto verificare che la decisione 15 febbraio 2011 è stata notificata il 18 febbraio 2011 alle ore 11:37 all'amministratore unico dell'insorgente. A torto la RI 1 pretende ora che il suo ricorso sarebbe in realtà stato evaso implicitamente (solo) con la risoluzione qui impugnata. Eventuali censure relative alle presunte irregolarità formali e sostanziali della precedente decisione governativa avrebbero dovuto essere sollevate tramite la sua impugnazione; nella misura in cui sono proposte in questa sede esse sono inammissibili, siccome tardive.
3.2. La ricorrente non può fondare la propria legittimazione a contestare la decisione impugnata nemmeno sull'ipotesi prevista dall'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 2 lett. c Lst). Infatti, l'interesse a ricorrere del privato cittadino che contesta unicamente la risoluzione governativa (e che quindi non è insorto validamente dinanzi al Consiglio di Stato contro il contenuto del piano regolatore) è circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale, modificata dal Consiglio di Stato. Con il ricorso in rassegna, tuttavia, l'insorgente non si limita a criticare l'approvazione della decisione da parte del Governo e, segnatamente, la modifica descritta in narrativa, postulando inoltre l'approvazione della pianificazione adottata dal consiglio comunale. Al contrario: la ricorrente vuole che sia cassata l'intera variante. Ora, ciò equivale a presentare una terza soluzione, rispetto a quella adottata dal comune e approvata, con modifiche, dal Consiglio di Stato. Sennonché la RI 1 non è affatto abilitata a proporla, poiché solo chi è previamente insorto davanti al Governo contro la deliberazione del legislativo comunale può richiamarsi a un interesse degno di protezione più ampio, che gli permette di formulare delle conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o governativo (cfr. STA 90.2007.62 del 6 novembre 2007 consid. 3, 90.2008.46 del 14 ottobre 2009 consid. 11.4).
4. Da ultimo, la richiesta di ordinare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU dev'essere respinta, conformemente alla prassi: il Tribunale può infatti rifiutarlo qualora il ricorso sia inammissibile, come è il caso concreto (DTF 136 I 279 consid. 1).
5.Per i motivi che precedono il ricorso è irricevibile, per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia, di fr. 1'000.-, è a carico della RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario