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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.11.2011 90.2010.28

10. November 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,389 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Inclusione in zona SAC di un'area occupata da vigneti: idoneità da accertare

Volltext

Incarto n. 90.2010.28  

Lugano 10 novembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1 marzo 2010 di

RI 1  RI 2  RI 3  patr. da: PR 1   

contro  

la risoluzione 9 febbraio 2010 (n. 619), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore del comune di Sant'Antonino;

viste le risposte:

-   30 marzo 2010 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;

-   11 maggio 2010 del municipio di Sant'Antonino;

considerate le osservazioni 28 dicembre 2010 della Sezione dell'agricoltura;

ritenute le conclusioni 10 agosto 2011 di RI 1, RI 2 e RI 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  Nella seduta del 14 luglio 2008, il consiglio comunale di Sant'Antonino ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, i mapp. 694, 695 e 697, fra di loro contermini, sono stati attribuiti alla zona agricola, in particolare tra le superfici per l'avvicendamento culturale (in seguito, SAC). Il mapp. 694, di proprietà di RI 3 e RI 2, presenta una superficie di 882 mq, coltivata a vigneto. Il mapp. 695 appartiene invece a RI 1 e consta di una superficie di 2'503 mq, di cui più di un quarto è coltivato a vigneto e il restante è prativo. Infine, il mapp. 697, di proprietà di RI 2, presenta una superficie di 5'800 mq, su cui insiste un manufatto, adibito a deposito attrezzature, ad autorimessa e a pollaio/conigliera, un vigneto occupante quasi un terzo della superficie e un frutteto. La parte restante è prativa. Questi fondi formano un comparto, ubicato in località Ronco dei Rebozzi, di forma irregolare, in leggero declivio nella parte a valle, delimitata da via Paiardi (lato settentrionale), per assumere un certa pendenza nell'escrescen-za a monte, corrispondente al mapp. 694, delimitata da via al Maglio (lato meridionale). Il lato occidentale del comparto è delimitato da un corso d'acqua.

                            B.  Con ricorso 31 ottobre 2008, RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che i loro fondi fossero stralciati dalle SAC ed inseriti semplicemente nella zona agricola. A supporto della loro impugnativa, i ricorrenti hanno prodotto la perizia agricola 20 ottobre 2008, allestita dall'ing. __________ __________ della __________ __________ __________, volta a stabilire, attraverso il vaglio di molteplici criteri, se i terreni all'esame disponessero effettivamente delle necessarie caratteristiche per essere considerati nelle SAC. A mente del perito, non era soddisfatto nella fattispecie, tra l'altro, il requisito della superficie minima di un ettaro.

                            C.  Con risoluzione 9 febbraio 2010 (n. 619), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore e ha contestualmente respinto il ricorso di RI 1, RI 2 e RI 3. Il Governo ha ricordato innanzitutto che i fondi all'esame erano inseriti nell'area SAC, sia nelle rappresentazioni grafiche del piano direttore (PD) del 1990, sia in quelle del PD del 2009. Il comune era pertanto vincolato ad includere questi terreni nell'area SAC del piano regolatore. Nel caso concreto, tale attribuzione doveva essere confermata, in quanto per i fondi in parola era stata rilevata, secondo il catasto delle idoneità agricole allestito dalla Sezione dell'agricoltura, una idoneità alla viticoltura e campicoltura (idoneità 11) e solo marginalmente, a confine con il corso d'acqua, dove il rilievo era pronunciato, un'idoneità alla viticoltura e sfalcio (idoneità 12). Inoltre, dal profilo quantitativo, il comparto all'esame raggiungeva la superficie minima, con un'area di quasi un ettaro, per poter essere definita SAC (cfr. risoluzione governativa 9 febbraio 2010, pag. 41 e seg.).

                            D.  Con ricorso 1° marzo 2010 i ricorrenti citati in epigrafe insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riproponendo la medesima domanda formulata davanti all'Autorità di prime cure. Gli insorgenti ritengono che i terreni in parola non potrebbero essere considerati SAC, poiché non ne adempirebbero i requisiti. A supporto di questa tesi, essi riassumono le risultanze, richiamandone comunque i contenuti, della perizia agricola 20 ottobre 2008, da loro prodotta con il ricorso davanti al Consiglio di Stato (cfr. supra, consid. B), in cui il perito ha concluso che i terreni in questione dovevano essere estromessi dalle SAC. In particolare, l'esperto ha sostenuto che, benché il comparto all'esame soddisfacesse per il 75% il criterio della declività, per poco meno del 75% quello relativo a una profondità maggiore a 50 cm, vi era da ritenere che la gestione dei vigneti, avvenuta sempre in modo convenzionale, portasse il superamento dei valori indicativi per il rame secondo l'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo, RS 814.12): ciò avrebbe allora riguardato oltre un terzo della superficie dei terreni in parola. In ogni caso, ha precisato il perito, il criterio della superficie minima di un ettaro non era manifestamente soddisfatto, in quanto alla superficie globale del comparto di 0,9 ettari dovevano essere detratti circa 3'350 mq, corrispondenti ad aree a vario titolo inidonee alla campicoltura. Con queste deduzioni, ha concluso l'esperto, la superficie che corrispondeva ai criteri SAC risultava essere inferiore ai 0.6 ettari.

                            E.  La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio e il municipio postulano la reiezione del gravame con argomentazioni che saranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.

                             F.  Il Tribunale ha intimato la perizia agricola 20 ottobre 2010, prodotta dai ricorrenti, alla Sezione dell'agricoltura, fissandole un termine per formulare osservazioni e per produrre il catasto viticolo federale per il comune di Sant'Antonino. Con osservazioni 28 ottobre 2010, la Sezione dell'agricoltura ha comunicato di essersi già espressa su tale oggetto in occasione della presa di posizione da parte della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità al ricorso degli insorgenti davanti a questo Tribunale. Essa ha quindi rinviato al suo scritto 26 marzo 2010, che aveva indirizzato a suo tempo alla Sezione dello sviluppo territoriale. In questa presa di posizione, la Sezione dell'agricoltura osservava che in base ai rilevamenti eseguiti nell'ambito del catasto delle idoneità agricole i fondi all'esame erano stati ritenuti idonei alla viticoltura e campicoltura (categoria 11). L'attribuzione a questa categoria aveva dunque il privilegio di non precludere a priori una gestione agricola diversificata (sfalcio, pascolo, orto, frutteto e vigneto, ecc.). Essa segnalava poi, in generale, che molti di questi comparti in passato venivano gestiti estensivamente con colture alternate a prato, campo, vigneto e frutteto. Aggiungeva che, secondo il piano Wahlen, la Confederazione aveva promosso l'estensione delle superfici coltive e l'aumento della produttività agricola al fine di garantire gli approvvigionamenti e l'autosufficienza alimentare durante la seconda guerra mondiale. Nel catasto della produzione agricola, luglio 1945, nella frazione di Paiardi del comune di Sant'Antonino erano stati stimati 34 ha di superficie coltivata, 2 ha di campi aperti, 1 ha di assegnazione supplementare di coltivazione (ottima) e 1 ha di assegnazione supplementare in riserva (previa bonifica). Ciò premesso, essa concludeva di ritenere che i potenziali agricoli nella zona collinare erano ben al di sopra a quanto indicato nella citata perizia (superficie coltivabile inferiore ad 1 ettaro).

                            G.  In data 4 maggio 2011 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, in seguito acquisite agli atti. Ai ricorrenti e al comune è stata intimata, seduta stante, la presa di posizione 28 ottobre 2010 della Sezione dell'agricoltura. I ricorrenti hanno invece versato agli atti una copia della perizia agricola 20 ottobre 2008 a colori. Inoltre, essi hanno dichiarato che la vigna veniva lavorata da circa un trentennio secondo metodi tradizionali. Il Tribunale ha indi invitato la Sezione dell'agricoltura a produrre una lista delle domande e delle autorizzazioni rilasciate per impiantare vigneti in zona SAC, che sarebbe poi stata successivamente intimata alle parti per formulare osservazioni e/o conclusioni. Dopo ampia discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

                            H.  Ricevuta la documentazione richiesta alla Sezione dell'agricol-tura, il Tribunale ha fissato un termine alle parti, affinché potessero prenderne visione e formulare eventuali conclusioni scritte. Entro il termine, sono giunte al Tribunale soltanto le conclusioni degli insorgenti, che hanno riconfermato le loro domande e approfondito le loro allegazioni, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

Considerato,               in diritto

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                             2.  2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

                                  2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

                             3.  I ricorrenti non contestano l'inclusione dei mapp. 694, 695 e 697 nella zona agricola in generale, bensì censurano la loro attribuzione, operata dal comune e confermata dal Governo, alle SAC.

                             4.  4.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

4.2. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT).

Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'Autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

4.3. Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche del piano direttore (art. 2 seg. legge sulla conservazione del territorio agricolo, del 19 dicembre 1989; LTAgr; RL 8.1.1.2). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola del piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

4.4. Eseguendo alla lettera quanto prescrive la scheda di coordinamento 3.1 del piano direttore del 1990, quando applica gli art. 4 cpv. 1 LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT l'autorità cantonale non si limita ad esigere che i comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata nel piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona vengano ulteriormente specificate le SAC (RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.3).

Questa prassi non va esente da riserve, poiché le esigenze di queste disposizioni legali, al pari di quelle poste dal diritto federale (art. 30 cpv. 1 OPT), potrebbero essere soddisfatte già quando i fondi interessati vengono (genericamente) assegnati alla zona agricola. La specifica di SAC a livello di piano regolatore per i terreni che ricevono questa qualifica in sede di piano direttore riveste inoltre carattere sostanziale. L'autorità non può pertanto limitarsi a riprendere, in seno alla pianificazione dell'utilizzazione, le SAC designate a livello cantonale; essa deve per contro verificare che i terreni interessati rispondano effettivamente ai requisiti legali previsti per queste superfici. Le SAC designate in sede di piano direttore del 1990, in vigore al momento dell'adozione da parte del consiglio comunale della revisione generale del piano regolatore di Sant'Antonino, si fondano infatti sugli studi di base di tale piano, risalenti agli anni 1984/86. È pertanto possibile che nell'ambito dell'aggiornamento e dell'approfondimento di tali dati in vista di un adeguamento a tale strumento dei piani regolatori comunali delle porzioni di territorio debbano essere escluse dalle stesse (ibidem). Giacché si è voluto integrare le SAC nei piani di utilizzazione, i proprietari devono inoltre poter contestare l'attribuzione dei loro fondi a tale categoria di terreni, al pari di qualsiasi altro provvedimento previsto da tali piani (STPT 14 aprile 2005 nell'inc. 90.1996.27-28, 90.2002.102-106, 90.2005.21, consid. 5.1).

Il nuovo piano direttore del 2009, in vigore al momento dell'approvazione da parte del Governo del piano regolatore di Sant'Antonino, conferma la testé menzionata prassi, attraverso la scheda di coordinamento P8, adottata dal Consiglio di Stato - insieme alle altre schede ad ai piani - il 20 maggio 2009 e pubblicata nel periodo 24 agosto-22 settembre 2009 (cfr. FU 63/2009 dell'11 agosto 2009, 5841), la cui cifra 4.2 dei compiti, che sono vincolanti, prevede, alla lett. a, che "i comuni interessati dalle SAC … procedono all'adeguamento dei loro PR riprendendo e precisando nella loro zona agricola le SAC (le SAC, riportate indicativamente nella Carta di base, sono derivabili dalla Carta delle idoneità agricole dei suoli del Cantone in scala 1:5000)."

4.5. Nell'ambito dell'allestimento del piano settoriale delle SAC la Confederazione non aveva permesso di conteggiare tra le stesse i fondi inclusi nel catasto viticolo, sia perché i vigneti costituiscono delle colture pluriannuali, il cui impianto è costoso, sia perché i terreni vignati soffrono a causa del trattamento sul lungo periodo con prodotti fitosanitari, in particolare del rame. Per questo motivo, rispondendo ad un'interpellanza su questo oggetto presentata dal consigliere nazionale Fabio Abate l'11 dicembre 2001, il Consiglio federale aveva auspicato che i Cantoni non autorizzassero l'impianto di nuovi vigneti nelle SAC in applicazione dell'art. 60 cpv. 1 della legge federale sull'agricoltura, del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1); in ogni caso, un'autorizzazione doveva essere subordinata a compensazione (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, sessione primaverile 2002, 12.a seduta, pag. 516 segg., in particolare 519). In tale contesto l'Autorità federale non ha tuttavia stabilito in modo esplicito e vincolante che l'impianto di un vigneto non avrebbe in alcun caso potuto soddisfare le esigenze di qualità delle SAC (cfr. piano settoriale delle SAC, febbraio 1992, pag. 18; risposta del Consiglio federale cit., pag. 519 seg.). In effetti, secondo la recente "Guida 2006 piano settoriale superfici per l'avvicendamento delle colture" dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'impianto di nuovi vigneti è ammissibile nelle superfici conteggiate nelle SAC se la loro gestione non comporta alcun deterioramento del suolo, in particolare dovuto a metalli pesanti (pag. 10); tali superfici devono inoltre poter essere riutilizzate per l'avvicendamento delle colture entro un anno in casi di necessità (cfr. sentenza del Tribunale federale1C_70/2007 del 23 ottobre 2008, consid. 3.2, pubbl. in RtiD I-2009 n. 48).

5.Nel panorama della revisione del piano regolatore comunale, in adempimento all'obbligo derivante dalla prassi appena citata, il comune ha precisato le SAC all'interno della zona agricola, applicando i parametri fissati dal Cantone e fondandosi sul catasto delle idoneità agricole elaborato dalla Sezione dell'agricoltura (cfr. risposta 27 aprile 2010 del municipio, pag. 1). Ciò ha portato all'inclusione dei mapp. 694, 695 e 697 nelle SAC. I ricorrenti ritengono che queste superfici non possano essere considerate SAC, poiché non ne adempiono i requisiti. Per contestare questa attribuzione hanno prodotto una perizia.

                                  5.1. Il perito di parte spiega d'aver fondato la sua analisi sui criteri di valutazione riportati nella sopraccitata Guida 2006. Questa Guida (in tedesco: Vollzugshilfe 2006, in francese: Aide à la mise en oeuvre 2006) è stata allestita per coadiuvare le autorità incaricate di attuare il piano settoriale SAC, con lo scopo di introdurre una prassi d'esecuzione uniforme; essa richiama le disposizioni legali vigenti e vincolanti, formulando delle proposte per un'adeguata esecuzione del piano settoriale SAC (Guida 2006, pag. 5). In quest'ottica, la Guida riporta, a titolo di proposta e in relazione soprattutto a casi particolari, dei criteri di qualità per le SAC (ibidem). Questi criteri sono stati fissati riprendendo quelli impiegati per l'allestimento nel piano settoriale SAC e devono servire, nelle intenzioni della Guida 2006, unicamente per casi speciali e per eventuali nuove delimitazioni, non per contestare la delimitazione eseguita dai Cantoni nel 1992 (Guida 2006, pag. 15).

                                  Il perito legittima la sua scelta di applicare questi criteri con il fatto che, a suo parere, la procedura di delimitazione operata dai Cantoni non può dirsi conclusa con l'approvazione del piano direttore, ma solo con il consolidamento attraverso la ripresa nel piano regolatore, come avvenuto nel caso specifico. Questo assunto sembra tuttavia scontrarsi con la portata che l'ARE ha voluto, come appena visto, attribuire alla menzionata guida. In ogni caso, come verrà spiegato in seguito, al di là della stretta verifica dei criteri contemplati nella Guida 2006, sussistono fondati dubbi circa l'attribuzione della qualifica SAC ai terreni interessati, che l'Autorità di prime cure avrebbe dovuto dipanare, effettuando i debiti accertamenti d'ufficio.

                                  5.2. Il comune ha inserito nelle SAC il comparto all'esame, formato dai mapp. 694, 695 e 697, definito dalla carta delle idoneità agricole elaborata, da oltre un ventennio, dalla Sezione dell'agricoltura come "11. idoneo alla viticoltura e campicoltura" e "12. idoneo alla viticoltura e sfalcio". Trattasi, in altri termini, di terreni dalle peculiarità coltive medio-medio/alte. Nonostante ciò, il perito di parte ha ritenuto che tale settore territoriale non potesse essere attribuito alle SAC, in quanto il requisito della superficie minima di un ettaro non era soddisfatto.

Difatti, esso ha rilevato che dalla superficie ritenuta SAC dal comune di 0,9 ettari dovevano essere detratti circa 450 mq, corrispondenti ai settori non idonei alla campicoltura secondo la carta delle idoneità agricole, circa 750 mq dei settori non idonei all'agricoltura, in quanto occupati da manufatti e piazzale, circa 900 mq dei settori coltivabili che non realizzavano i criteri di profondità fisiologica di 50 cm (suoli idromorfi), circa 950 mq del settore occupato dal riempimento e 300 mq riferiti agli scorpori e le parti non coltivabili (fascia di terreno in vicinanza del riale e della strada, ecc.). Di conseguenza, tenuto conto di queste deduzioni, per complessivi 3'350 mq, la superficie che corrispondeva ai criteri SAC si riduceva al di sotto dei 0.6 ettari (cfr. perizia agricola 20 ottobre 2008, pag. 14 e seg.).

5.3. La questione di sapere se effettivamente tutti questi fattori, come ad esempio i settori coltivabili che non realizzano i criteri di profondità fisiologica di 50 cm, permettano di concludere che le valutazioni espresse nella carta delle idoneità agricole siano errate può rimanere ancora aperta, ai fini di questo giudizio, per le ragioni che verranno esposte nel considerando che segue. In ogni caso, a mente del Tribunale, questa sola contestazione, circoscritta ad una porzione del comparto in parola, tutto sommato localizzata ai suoi margini, malgrado riguardi una superficie di entità non trascurabile, non sarebbe ancora tale da poter compromettere la qualità del comparto nella sua globalità ad essere incluso nelle SAC. Non è infatti possibile condizionare l'intera destinazione SAC del comparto in funzione di singole limitate porzioni che non soddisfino appieno i citati criteri (cfr. RDAT II-2003 n. 53 consid. 7.2). Un simile agire, oltre che essere sproporzionato, rischierebbe di favorire la creazione di SAC a macchia di leopardo.

5.4. Ferma questa premessa, va comunque osservato che la Sezione dell'agricoltura, servizio specialistico dello Stato, nei suoi preavvisi rilasciati sia in fase di approvazione del piano regolatore, sia sul ricorso qui all'esame, non si è confrontata specificatamente né con quanto sostiene la perizia agricola 20 ottobre 2008, relativamente alle questioni soprammenzionate, né, soprattutto, con il problema, anch'esso sollevato nel referto peritale (pag. 13), riferito alle proprietà SAC dei terreni, laddove insistono i vigneti. Come spiegato in precedenza (cfr. supra, cons. 4.5), la fertilità dei fondi vignati può subire un deterioramento a causa di un trattamento sul lungo periodo con prodotti fitosanitari, in particolare di tipo rameico, al punto tale da far perdere loro le proprietà per essere inclusi nelle SAC. Orbene, la perizia agricola ha stimato in circa 3'300 mq la superficie del comparto complessivamente occupata da queste coltivazioni, che i ricorrenti sostengono essere gestite da circa un trentennio secondo metodi tradizionali, con il trattamento a base di metalli pesanti. Allegazioni, queste, che non sono state contestate e della cui veridicità il Tribunale non ha motivo di dubitare. Come constatato in sede di sopralluogo, i vigneti sono distribuiti nel comparto all'esame su tre ampie aree rettangolari, disposte nel comparto di riferimento in ordine diagonale. Ora, se queste superfici risultassero effettivamente deteriorate, le rimanenti aree idonee alle SAC del comparto, tenendo anche conto delle detrazioni descritte in precedenza, sarebbero ridotte in modo drastico ad un quantitativo esiguo e risulterebbero frazionate in più territori di risulta, al punto tale da mettere in seria discussione l'attribuzione dell'intero settore alle SAC. È dunque determinante sapere se i vigneti in parola abbiano o meno mantenuto la fertilità del suolo. Questo specifico aspetto, riguardo al quale non sono stati eseguiti accertamenti nelle sedi inferiori, unitamente all'apprezzamento degli altri fattori evocati nella perizia agricola sono rilevanti per una corretta valutazione delle superfici del comparto all'esame, al fine di assegnarlo alle SAC.

                                  5.5. Non essendo compito del Tribunale di rimediare alle carenze istruttorie e decisionali poste in essere dall'Autorità di prime cure, che può far capo direttamente ai suoi servizi specialistici per affrontare e risolvere adeguatamente i quesiti posti, si impone pertanto l'annullamento della risoluzione impugnata e la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato affinché accerti gli effetti del vigneto sulla qualità del suolo dei mapp. 694, 695 e 697 ed effettui un nuovo esame in merito all'attribuzione alle SAC del comparto in parola, confrontandosi direttamente con le risultanze della perizia agricola 20 ottobre 2008 e con quelle degli accertamenti d'ufficio da esso operati ed emani una nuova decisione sul ricorso 31 ottobre 2008 di RI 1, RI 2 e RI 3 (art. 65 cpv. 2 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).

                             6.  Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le ripetibili a favore degli insorgenti, assistiti da un legale, sono poste a carico del comune (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  la risoluzione 9 febbraio 2010 (n. 619), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore del comune di Sant'Antonino, è annullata nella misura in cui ha approvato l'attribuzione alle SAC dei mapp. 694, 695 e 697 e ha respinto il ricorso di RI 1, RI 2 e RI 3;

1.2.  gli atti sono retrocessi al Governo perché proceda come indicato al consid. 5.5.

                             2.  Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune è tenuto al versamento, a favore dei ricorrenti, di fr. 1'500.- (millecinquecento) per ripetibili.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                               Il segretario