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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2011 90.2010.25

17. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,328 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Ricorso tardivo

Volltext

Incarto n. 90.2010.25  

Lugano 17 giugno 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2010 di

RI 1  

contro

la risoluzione 22 dicembre 2009 (n. 6788), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Ponte Capriasca;

viste le risposte:

-    22 aprile 2010 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

-    27 aprile 2010 del municipio di Ponte Capriasca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che RI 1 è proprietaria dei mapp. 39 e 772 di Ponte Capriasca, contermini e situati nei pressi della chiesa di San Rocco;

che il mapp. 39 ha una superficie complessiva di 85 mq, censita come stalla/fienile (46 mq), letamaio (22 mq) e corte e scale (17 mq), mentre sul mapp. 772, di complessivi 446 mq, trovano posto una stalla (44 mq), un orto (16 mq) e un prato (mq 386);

che i fondi sono inseriti, in tutto (mapp. 39) o in parte (mapp. 772), nel perimetro del piano del nucleo, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 29 novembre 2000 (n. 5410);

che il 17 marzo 2008 il consiglio comunale di Ponte Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore;

che RI 1 è insorta con ricorso 13 agosto 2008 davanti al Consiglio di Stato chiedendo, per quanto qui interessa, lo stralcio dei vincoli di superficie pubblica per transito veicolare rispettivamente contrade, vicoli e strade pedonali stabiliti in corrispondenza dei mapp. 39 e 772 descritti in precedenza;

che, con risoluzione 22 dicembre 2009, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore; esso ha nel contempo disatteso l'impugnativa di RI 1 su questo punto, dichiarandola irricevibile, senza che sia qui necessario riportarne i motivi;

che, contro la decisione appena descritta, con ricorso 22 febbraio 2010 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando nuovamente i citati vincoli;

che, sollecitata da questo Tribunale, la ricorrente ha trasmesso un estratto della decisione impugnata con copia della busta d'intimazione; nella lettera accompagnatoria ha inoltre specificato di aver inoltrato il ricorso a seguito dell'avviso di pubblicazione apparso sui quotidiani ticinesi e, altresì, quale complemento al ricorso presentato dal suo patrocinatore il 1° febbraio 2010; inoltre RI 1 sostiene che nel 2000 non le è stata notificata la decisione d'approvazione del piano di dettaglio del nucleo;

che all'accoglimento del gravame si oppongono tanto la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità quanto il municipio, il quale, nelle sue osservazioni 27 aprile 2010, da comunque atto che i mapp. 39 e 772 sono stati eroneamente indicati come superfici pubbliche per il transito veicolare o pedonale, per cui procederà alla debita rettifica;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1);

che la legittimazione attiva dell'insorgente, che pone al Tribunale la medesima domanda avanzata senza successo davanti al Governo, è pure data (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);

che, per contro, fa difetto il requisito della tempestività, per i motivi che seguono;

che contro la decisione di approvazione del piano regolatore il ricorso dev'essere insinuato entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che in concreto RI 1 ha ricevuto la decisione impugnata, con la quale il suo ricorso veniva su questo punto dichiarato irricevibile, per il tramite del suo avvocato, il 31 dicembre 2009 (cfr. il ricorso 1° febbraio 2010 inc. 90.2010.10, citato in narrativa e richiamato dalla ricorrente stessa);

che il ricorso, datato 22 febbraio 2010 e consegnato alla posta il giorno successivo, è pertanto ampiamente tardivo, anche tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 13 lett. a legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che, invero, RI 1 produce a questo Tribunale una busta d'intimazione a lei direttamente destinata;

che, per quanto è dato capire, tale busta è da ricondursi al ricorso rubricato come n. 3 nella decisione impugnata (pag. 37, 39 e 54) nella quale l'insorgente risulta essere la rappresentante dei membri di una comunione ereditaria;

che, in ogni caso, dalla busta prodotta si ricava che la decisione è stata intimata per mezzo raccomandata il 30 dicembre 2009, per cui anche volendo ammettere un termine di giacenza della raccomandata di 7 giorni prima della sua notificazione e computando le ferie giudiziarie (art. 13 lett. a LPamm), il ricorso risulta comunque pervenuto ampiamente dopo il termine stabilito imperativamente dalla legge;

che, proprio perché il termine di ricorso è imperativo, nemmeno giova alla ricorrente richiamarsi all'impugnativa 1° febbraio di cui all'inc. 90.2010.10 richiamato sopra;

che RI 1, infatti, non ha impugnato la decisione del Governo sul punto qui in esame, mentre non è ammissibile porre nuove domande una volta scaduto il termine di ricorso;

che, infatti, le conclusioni costituiscono, insieme alle motivazioni , l'elemento centrale del ricorso, e, pertanto, devono imprescindibilmente essere fornite entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio (cfr. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechts­pflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33);

che il Tribunale considera inoltre - per completezza - che la ricorrente non può nemmeno prevalersi del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle decisioni e modifiche d'ufficio decretate dal Governo nella risoluzione impugnata, disposta dal municipio di Ponte Capriasca durante il periodo dal 25 gennaio al 25 febbraio 2010;

che innanzitutto non è dato di vedere in quale modo la ricorrente potrebbe sostenere che il piano sia stato modificato d'ufficio sul punto da lei sollevato;

che, in ogni caso, tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Consiglio di Stato (cfr. dispositivo n. 7.2 della risoluzione impugnata) indica in effetti la possibilità di aggravarsi davanti al Tribunale della pianificazione del territorio (recte: Tribunale cantonale amministrativo) entro il termine di pubblicazione;

che, tuttavia, tale termine di ricorso è applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr., a livello federale, l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968, PA, RS 172.021; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 1 ad art. 44), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola;

che chi, come la ricorrente, ha ricevuto personalmente - o tramite il proprio patrocinatore - la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 LPamm), non può invece appellarsi a tale termine (RtiD I-2010 n. 20 consid. 2.4.; STA 90.2006.46 del 19 aprile 2007 consid. 1.3.);

che, coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 8.2 della decisione contestata ricorda pertanto espressamente al comune e ai già ricorrenti in prima istanza il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo Tribunale;

che, pertanto, l'impugnativa in esame doveva essere imprescindibilmente insinuata entro quest'ultimo termine;

che siccome ciò non è avvenuto, il ricorso è tardivo e dev'essere dichiarato irricevibile;

che, infine, nemmeno giova alla ricorrente sostenere di non aver ricevuto la decisione 29 gennaio 2000, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il piano di dettaglio del nucleo;

che, infatti, una difettosa notificazione della risoluzione di approvazione del 2000 potrebbe - al più - giustificare il ritardo nell'impugnare quella decisione e non la pronuncia governativa qui in esame;

che la tassa di giustizia e le spese della presente procedura devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 28 LPamm);

per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

90.2010.25 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2011 90.2010.25 — Swissrulings